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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 19 novembre 2015
Stabilizzazione del personale precario del SSR ai sensi del DPCM 6 marzo 2015, attuativo dell'articolo 4, comma 10, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125. Recepimento delle linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 30 luglio 2015.
Con il presente provvedimento si dà atto che le aziende del SSR sono legittimate ad attivare, in applicazione del DPCM 6 marzo 2015, le procedure concorsuali riservate per le assunzioni a tempo indeterminato del personale precario del Comparto e della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e, nel contempo, si recepiscono le linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 30 luglio 2015 con le quali sono stati forniti canoni interpretativi ed indicazioni operative per un'applicazione omogenea delle disposizioni del predetto DPCM.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 4, commi 6, 7, 8 e 9, contiene disposizioni per l'espletamento di concorsi riservati per l'assunzione a tempo indeterminato di personale con contratto di lavoro a tempo determinato (oltrechè dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità), in possesso di determinati requisiti individuati dalla stessa legge.
Il comma 10 dell'articolo 4 del citato D.L. 101/2013 stabilisce, tra l'altro, che per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità dello stesso Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma in esame precisa che nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri devono essere previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
La predetta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stata espressa in data 22 gennaio 2015 ed in data 6 marzo 2015 è stato adottato, previa proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il DPCM recante la "disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità", che ha recepito i contenuti della stessa intesa e che consente alle Aziende ed enti del SSN di bandire, fino al 31 dicembre 2018, procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale sopra individuato.
Infine, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 30 luglio 2015 ha adottato linee guida per l'applicazione dell'anzidetto DPCM, fornendo canoni interpretativi ed indicazioni operative alle Regioni ed alle aziende ed enti del SSN volti a favorire un'omogeneità di comportamenti a livello nazionale.
Si dà pertanto atto che le aziende ed enti del SSR sono legittimati ad attivare, fino al 31 dicembre 2018, le procedure concorsuali riservate per l'assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 ed all'articolo 6, comma 4, del DPCM del 6 marzo 2015 nonché a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità secondo le disposizioni recate dall'articolo 5 del medesimo DPCM.
Si propone, inoltre, di recepire le linee guida per l'applicazione del DPCM in parola, allegate alla presente deliberazione (Allegato A), alle quali le aziende ed enti del SSR dovranno attenersi.
Ferme restando le precisazioni in materia di requisiti di accesso contenute nelle linee guida della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, si sottolinea che l'articolo 2, comma 2, del DPCM riserva la partecipazione ai concorsi riservati di cui trattasi al personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.
In particolare, per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione già previste dall'articolo 1, commi 519 e 558 della L.296/2006 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 244/2007, si rappresenta che con circolare n. 5/2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - ha chiarito che il personale ammissibile ai concorsi riservati è quello non dirigenziale che:
Si evidenzia altresì che le procedure di stabilizzazione non riguardano il personale dirigente a tempo determinato ex articolo 15 septies del D.Lgs. 502/1992.
In proposito si rappresenta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con circolare n. 5 del 28 novembre 2013 ha precisato che le procedure di stabilizzazione non interessano i dirigenti assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato "in virtù di disposizioni speciali che tengano conto della specifica ed elevata professionalità di tali soggetti e di un contingente limitato di posti" poichè "non si rinvengono in questo caso i presupposti di un utilizzo improprio del tempo determinato in quanto i rapporti di lavoro si svolgono nel rispetto della normativa di riferimento senza determinare aspettative in capo agli interessati". La medesima circolare precisa altresì che le indicazioni di cui trattasi fanno riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs.165/2001 "o sulla base di normative simili previste da normative di settore".
Orbene, si deve ritenere che, in assenza di diverse disposizioni del DPCM 6 marzo 2015, anche le assunzioni a tempo determinato disposte in attuazione dell'articolo 15 septies del D.Lgs. 502/1992 non integrino i presupposti per l'attivazione del procedimento di stabilizzazione, in quanto tale previsione legislativa, del tutto analoga a quella riferita alle amministrazioni dello Stato contenuta nell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, riguarda l'assunzione, in contingenti predefiniti ed in funzione dello svolgimento di specifiche attività, di soggetti, in possesso di elevata professionalità, per i quali non è configurabile una condizione di "precarietà".
Il Ministero della Salute con nota circolare prot. n. 43171 del 14 settembre 2015, indirizzata agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome, nell'evidenziare che l'articolo 15 septies del D.Lgs. 502/1992 ricalca le disposizioni del citato articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, ha espresso ilmedesimo orientamento negativo, sostenendo, alla luce delle richiamata circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che "non possono essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali speciali di cui al DPCM 6 marzo 2015 i dirigenti che abbiano ottenuto gli incarichi ai sensi dell'articolo 15 septies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.".
Tutte le assunzioni per le quali le aziende attiveranno le procedure concorsuali riservate di cui al DPCM 6 marzo 2015, dovranno essere previamente autorizzate dall'Area Sanità e Sociale. A tal fine le relative richieste saranno inserite nei Piani assunzioni trimestrali, al cui interno dovranno essere tenute distinte rispetto alle altre richieste di autorizzazione all'acquisizione di risorse umane.
Si precisa, inoltre, che, fermo restando il vincolo percentuale a valere sulle risorse finanziarie assunzionali, posto dall'articolo 3 del DPCM, la stabilizzazione del personale precario non dovrà determinare, comunque, il superamento dei vincoli di costo per il personale posti dalle fonti legislative ed amministrative regionali.
Le procedure concorsuali dovranno essere espletate nel rispetto della normativa statale in materia che, ad oggi, per il personale del Comparto è costituita dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, per il personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e per la dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica dal DPCM 25 gennaio 2008.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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