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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 01 dicembre 2015


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1574 del 10 novembre 2015

Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Trasferimento delle risorse finanziarie 2015 alle Unioni montane e Comunità Montane. L.R. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4.

Note per la trasparenza

Si dispone il riparto, ai fini del trasferimento alle Unioni montane e Comunità Montane delle risorse finanziarie pari a € 150.000,00, rese disponibili sul capitolo 102393 "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI - contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2015, necessarie per l'esercizio delle funzioni relative alla sorveglianza e alla manutenzione di sentieri, sentieri attrezzati, vie ferrate e bivacchi fissi.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con l'articolo 48 bis "Turismo di montagna", della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" sono state riformate le norme riguardanti la disciplina e il sostegno di interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche nella montagna veneta, in precedenza disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", articoli 5, 110, 115 e 116.

La nuova norma regionale, in continuità con la precedente, persegue la finalità di sostenere il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell'alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell'ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.

Il comma 2 dell'articolo 48 bis definisce quindi la "rete infrastrutturale" della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri attrezzati, dalle vie ferrate, dai bivacchi fissi alpini, dai bivacchi-casere. A questi si aggiungono i rifugi alpini come classificati dall'articolo 27 - "Strutture ricettive complementari" - dellaL.R. 14 giugno 2013, n. 11 .

L'articolo 48 bis, comma 3 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11, in particolare, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle Unioni montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, a norma dell'articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini; le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano invece ai comuni.

Con i commi 4,5 e 6 dell'articolo 48 bis della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 sono stati quindi definiti i criteri e le modalità di sostegno finanziario da parte della Regione rispettivamente per:

  • garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplinando i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue;
  • garantire la manutenzione, l'adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la sicurezza dei rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza scopo di lucro;
  • realizzare, tramite il CAI Veneto, programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano.

Quest'ultimo punto in particolare legittima e rafforza il rapporto di collaborazione istituzionale fra la Regione e il CAI Veneto che è stato già formalizzato attraverso un protocollo d'intesa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1358 del 17 luglio 2012, finalizzato al potenziamento e allo sviluppo del turismo montano nel territorio regionale, ed in particolare al raggiungimento, attraverso azioni, progetti ed interventi concertati, di obiettivi di: valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale del territorio montano regionale, definizione di forme ecocompatibili di gestione e di sviluppo del turismo montano, garanzia di frequentazione della montagna nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza.

Con riferimento invece alla necessità - prioritaria per la corretta ed efficace fruizione turistico-escursionistica della montagna veneta - di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, le Unioni montane sono state riconfermate dalla nuova norma quali beneficiarie del riparto delle risorse finanziarie annue e soggetti gestori delle relative funzioni amministrative.

Il comma 4 dell'articolo 48 bis della l.r. 11/2013 prevede infatti che la Giunta regionale, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse.

Gli interventi di sorveglianza e manutenzione sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

Ciascuna Unione (e Comunità montana nel caso la trasformazione ai sensi della l.r. 40/2012 non sia ancora avvenuta), nell'esercizio della funzione amministrativa ad essa assegnata, concede pertanto alla sezioni del CAI Veneto, alle Guide alpine e agli enti interessati i relativi contributi previsti dall'articolo 48 bis. sulla base di specifici preventivi e consuntivi predisposti dagli stessi.

Nel corso delle annualità precedenti, vigente la L.r. 33/2002 e le relative disposizioni normative a sostegno del turismo alpinistico, era stato determinato con deliberazione n. 1384 del 9 maggio 2003 - il criterio di riparto da parte della Regione delle risorse stanziate a favore delle Comunità montane interessate, in proporzione alle spese ammesse e alcune modalità procedurali per favorire le attività di manutenzione della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini. Tali modalità procedurali si articolavano come segue:

  • richiesta da parte delle Comunità montane alla Regione delle risorse necessarie entro il 31 maggio di ciascun anno;
  • riparto da parte della Regione in proporzione alle spese ammesse;
  • impegno e trasferimento delle risorse disponibili;
  • presentazione, da parte delle Comunità montane, del consuntivo dell'attività svolta entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Sulla scorta quindi dei criteri stabiliti dal sopra citato provvedimento n. 1384/2003, con la presente deliberazione si provvede al riparto tra le Unioni e Comunità montane delle risorse disponibili sul capitolo 102393 "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI - contributi agli investimenti", necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite a tali enti dalla citata legge, fissando altresì procedure e tempistiche che tengano conto del fatto che nel frattempo la Giunta regionale ha provveduto a censire e formalizzare gli elementi costituenti la "rete infrastrutturale" della montagna veneta.

Infatti, con deliberazione n. 2747, n. 2748 del 24 dicembre 2012 e n. 2382 del 16 dicembre 2013, sono stati approvati gli elenchi regioni dei bivacchi fissi d'alta montagna, delle vie ferrate e dei sentieri alpini con tratti attrezzati dei bivacchi/casere montani di interesse escursionistico.

In relazione a quanto sopra sono state presentate, alla competente struttura regionale le richieste per interventi finalizzate a garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, per un importo ammissibile complessivo di € 390.838,13 a fronte della disponibilità di bilancio di € 150.000,00.

L'individuazione delle Unioni montane/Comunità montane beneficiarie degli interenti tiene conto del processo di riordino della Comunità montane, attivato a seguito della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni, il quale, tenuto anche conto dei tempi necessari per portare a termine i diversi passaggi procedurali sia da parte della Regione (piani di riordino) sia da parte dei Comuni, è in corso di completamento.

In considerazione pertanto del quadro evolutivo sotto il profilo territoriale, non ancora giunto a definitivo completamento, della l.r. 40/2012, si individua, come riportato nel prospetto che segue, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla competente struttura, il riparto a favore delle Unioni montane costituite e delle Comunità montane ancora in attività dell'importo di Euro 150.000,00.

Unioni montane/Comunità montane

Importo da ripartire

1.    Unione montana Agordina (ex Comunità montana Agordina) - C.F. 80000890253

17.860,00

2.    Unione montana Alpago (ex Comunità montana dell'Alpago) - C.F. 00208400259

1.648,00

3.    Unione montana Cadore-Longaronese-Zoldo (ex Comunità montana Cadore-Longaronese-Zoldo) - C.F. 80003510254

13.846,00

4.    Unione montana Val Belluna (ex Comunità montana Val Belluna) - C.F. 93012170259

1.404,00

5.    Unione montana Bellunese, Belluno - Ponte nelle Alpi (ex Comunità montana Bellunese, Belluno - Ponte nelle Alpi) - C.F. 93012080250

408,00

6.    Unione montana Centro Cadore - (ex Comunità montana Centro Cadore) - C.F. 83001870258

31.452,00

7.    Unione montana Comelico - Sappada (ex Comunità montana Comelico - Sappada) - C.F. 92001980256

9.802,00

8.    Unione montana Feltrina (ex Comunità montana Feltrina) - C.F. 91005490254

5.088,00

9.   Unione montana Valle del Boite (ex Comunità montana della Valle del Boite) - C.F. 81002050250

47.258,00

10.   Unione montana del Grappa (ex Comunità montana del Grappa) - C.F. 83003910268

3.032,00

11.   Comunità montana delle Prealpi Trevigiane C.F. 84001520265

1.098,00

12.   Unione montana del Baldo-Garda (ex Comunità montana del Baldo) - C.F. 80010140236

1.824,00

13.   Comunità montana della Lessinia - C.F. 00574320230

4.674,00

14.   Unione montana Alto Astico (ex Comunità montana Alto Astico e Posina) - C.F. 83002610240

2.248,00

15.   U.M. Astico (ex Comunità montana dall'Astico al Brenta) - C.F. 03969040249

182,00

16.   U.M. Marosticense (ex Comunità montana dall'Astico al Brenta) - C.F. 91043780245

120,00

17.   Unione montana Valbrenta (ex Comunità montana del Brenta) - C.F. 82003350244

988,00

18.   Comunità montana Agno-Chiampo - C.F. 85001050245

4.552,00

19.   Unione montana Pasubio Alto Vicentino (ex Comunità montana Leogra-Timonchio) - C.F. 83002290241

1.384,00

20.   Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (ex Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni) - C.F. 84002730244

1.132,00

Totale

150.000,00

 

Si incarica altresì il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo montano alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l'impegno contabile e liquidazione delle somme.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articolo 48 bis, "Turismo di montagna";

VISTA la L.r. 3 luglio 1992, n 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane" e la L.r. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

VISTA la L.r. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

VISTO il Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4, Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 2 "Statuto del Veneto", ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.   di ripartire, sulla base dei criteri di cui alla deliberazione n. 1384 del 9 maggio 2003, l'importo di Euro 150.000,00 allocato sul capitolo 102393 "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI - contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2015, a favore delle sotto riportate Unioni e Comunità montane del Veneto per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.r. 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4:

 

Unioni montane/Comunità montane

Importo da ripartire

1.   Unione montana Agordina (ex Comunità montana Agordina) - C.F. 80000890253

17.860,00

2.   Unione montana Alpago (ex Comunità montana dell'Alpago) - C.F. 00208400259

1.648,00

3.   Unione montana Cadore-Longaronese-Zoldo (ex Comunità montana Cadore-Longaronese-Zoldo) - C.F. 80003510254

13.846,00

4.   Unione montana Val Belluna (ex Comunità montana Val Belluna) - C.F. 93012170259

1.404,00

5.   Unione montana Bellunese, Belluno - Ponte nelle Alpi (ex Comunità montana Bellunese, Belluno - Ponte nelle Alpi) - C.F. 93012080250

408,00

6.   Unione montana Centro Cadore - (ex Comunità montana Centro Cadore) - C.F. 83001870258

31.452,00

7.   Unione montana Comelico - Sappada (ex Comunità montana Comelico - Sappada) - C.F. 92001980256

9.802,00

8.   Unione montana Feltrina (ex Comunità montana Feltrina) - C.F. 91005490254

5.088,00

9.   Unione montana Valle del Boite (ex Comunità montana della Valle del Boite) - C.F. 81002050250

47.258,00

10.Unione montana del Grappa (ex Comunità montana del Grappa) - C.F. 83003910268

3.032,00

11.   Comunità montana delle Prealpi Trevigiane C.F. 84001520265

1.098,00

12.   Unione montana del Baldo-Garda (ex Comunità montana del Baldo) - C.F. 80010140236

1.824,00

13.   Comunità montana della Lessinia - C.F. 00574320230

4.674,00

14.   Unione montana Alto Astico (ex Comunità montana Alto Astico e Posina) - C.F. 83002610240

2.248,00

15.   U.M. Astico (ex Comunità montana dall'Astico al Brenta) - C.F. 03969040249

182,00

16.   U.M. Marosticense (ex Comunità montana dall'Astico al Brenta) - C.F. 91043780245

120,00

17.   Unione montana Valbrenta (ex Comunità montana del Brenta) - C.F. 82003350244

988,00

18.   Comunità montana Agno-Chiampo - C.F. 85001050245

4.552,00

19.   Unione montana Pasubio Alto Vicentino (ex Comunità montana Leogra-Timonchio) - C.F. 83002290241

1.384,00

20.   Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (ex Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni) - C.F. 84002730244

1.132,00

Totale

150.000,00

 

2.   di incaricare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo montano della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso, l'impegno contabile e le modalità procedurali e la liquidazione delle somme secondo la ripartizione di cui al punto 1;

3.   di dare atto che la Sezione Economia e Sviluppo Montano a cui è stato assegnato il capitolo di spesa n. 102393 ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

4.   di dare atto che la spesa complessiva di € 150.000,00 di cui si prevede il successivo impegno costituisce debito non commerciale;

5.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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