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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 110 del 20 novembre 2015


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1534 del 03 novembre 2015

Modifiche e adeguamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) art. 121 D.Lgs. 152/2006. Artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e Allegati E, F. DGR n. 51/CR del 20/7/2015.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si approvano alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, agli artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e agli Allegati E, F.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In materia di tutela e gestione delle risorse idriche la normativa comunitaria, in particolare la direttiva 2000/60/CE, e il decreto di recepimento, D.Lgs. 152/2006, richiedono un costante impegno delle Regioni, delle Province Autonome e delle Autorità di Bacino, oggi in generale Distretti Idrografici, finalizzato alla predisposizione e applicazione, nei tempi e modi previsti, degli strumenti di pianificazione di competenza, necessari per il conseguimento degli obiettivi di qualità, per i corpi idrici, stabiliti dalla legge; strumenti di pianificazione che vanno predisposti tenendo in debito conto naturalmente sia gli aspetti ambientali che la sostenibilità economica delle azioni.

Il Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato il 5 novembre 2009 con provvedimento n. 107 del Consiglio regionale, è certamente uno degli strumenti di settore più importante e qualificante della nostra Regione, ampiamente dibattuto fin dalla sua adozione a fine 2004 e in vigore ormai da quasi sei anni.

L'attuazione del PTA risponde alla necessità, ormai indifferibile, di disporre di una normativa di riferimento certa e consolidata e in grado di assicurare nei tempi e nei modi previsti la qualità e la corretta gestione dell'acqua.

Nel tempo il PTA è stato oggetto di revisioni, modifiche e aggiornamenti o di semplici chiarimenti, dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a nuove normative, alla necessità di chiarire e precisare alcuni aspetti applicativi, e di prorogare alcuni termini per l'attuazione di interventi e applicazione di limiti.

Qui di seguito sono schematicamente riassunti gli atti amministrativi con i quali si è provveduto ad aggiornare il PTA, a chiarirne i contenuti o a perfezionarne l'attuazione.

Atto

Numero e anno

Descrizione

Note

Dgr

80/2011

Linee guida PTA

Solo chiarimenti. Non modifica il testo del PTA

Dgr

145/2011

Proroga termini e modifiche art.32 comma 2

 

Dgr

578/2011

Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e per la delega ai Gestori del controllo sui relativi scarichi

Provvedimento attuativo del PTA

Dgr

1580/2011

Modifica artt. 11 e 40

 

Dgr

842/2012

Modifiche a vari articoli

 

Dgr

1770/2012

Precisazioni

Solo chiarimenti. Non modifica il testo del PTA

Dgr

2626/2012

Modifiche art. 40

 

Dgr

691/2014

Modifiche art. 34 assimilabilità scarichi ospedali

 

 

Oltre alle su citate modifiche, per facilitarne l'applicazione, sul sito web della Regione del Veneto sono pubblicate e aggiornate periodicamente le risposte alle più frequenti richieste di chiarimenti (FAQ), pervenute all'ufficio da più soggetti: enti pubblici, progettisti, professionisti in generale, operatori di diversi settori interessati allo smaltimento di acque reflue etc.

Ciò premesso, di recente sono intervenute, da parte di diversi soggetti interessati, altre richieste di chiarimento o modifica di alcuni contenuti del Piano che rendono indispensabile una revisione di alcune sue parti, sempre tenendo conto della necessità del raggiungimento degli obiettivi ambientali posti dalla Direttiva 2000/60/CE.

Pertanto, al fine di recepire, ove possibile, le nuove osservazioni e richieste pervenute, sono state predisposte alcune modifiche ad articoli del PTA.

Come previsto dallo stesso Piano di tutela delle Acque, all'art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche, con DGR n. 51/CR del 20/7/2015 è stato chiesto il necessario parere alla Commissione consiliare competente. Quest'ultima si è espressa favorevolmente a maggioranza, con parere n. 3 trasmesso con prot. n. 20839 dell'1/10/2015, segnalando la necessità di valutare alcuni aspetti. Compiute tali valutazioni, si ritiene di accogliere le osservazioni di cui ai punti 1. 2. e 3. del citato verbale, in relazione alla necessità di introdurre una ragionevole tempistica per l'adeguamento da parte dei gestori della rete fognaria, delle dotazioni degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste, con conseguente modifica del comma 4 dell'art. 33, alla necessità di mantenere invariata la norma di cui alla lettera b), comma 9 dell'art. 40 laddove viene specificato che i pozzi per innaffiamento giardini e orti non possono essere spinti a profondità superiori alla prima falda utile, termine quest'ultimo introdotto per una maggior chiarezza della disposizione, e alla necessità di puntualizzare che la possibilità dimodifiche temporanee delle modalità di rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) è limitata ad esigenze di interventi alle opere di derivazione esistenti necessari ai fini di garantire il corretto rilascio del DMV stesso.

In particolare, relativamente alla rilevata legittimità dell'integrazione all'art. 44, si evidenzia che nessuna norma disciplina la modifica temporanea delle modalità di rilascio del DMV qualora sussistano motivate esigenze di interventi alle opere di derivazione esistenti per garantirne il corretto rilascio, non realizzabili senza ricorrere a tale modifica del rilascio. Si citano, ad esempio, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, eventuali richieste derivanti dall'applicazione del piano di monitoraggio e controllo della derivazione, ma anche per sopravvenute disposizioni normative.

Si è scelta la procedura cautelativa già prevista dall'art. 44 nel caso di deroghe (per limitati e definiti periodi di tempo): ordinanza del Presidente della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentite le autorità di bacino e le province territorialmente interessate.

Resta comunque fermo il divieto di pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo di qualità per il corpo idrico interessato.

Per quanto sopra, anche considerate e valutate le altre osservazioni del WWF e di Legambiente si ritiene di approvare le modifiche alle Norme Tecniche del Piano di tutela delle acque come indicate in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Le motivazioni delle modifiche sono riportate in Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il Piano di tutela delle Acque, approvato con Pcr n. 107 del 5/11/2009 e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 17 del 17/4/2012;

VISTA la DGR n. 51/CR del 20/7/2015;

VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare n. 3 prot. n. 20839 dell'1/10/2015;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   per quanto in premessa esposto, di approvare le modifiche alle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque come descritte in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e come motivate in Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;

3.   di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

4.   di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
 

(seguono allegati)

1534_AllegatoA_310502.pdf
1534_AllegatoB_310502.pdf

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