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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 102 del 27 ottobre 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 09 ottobre 2015

Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353. Progetto per l'apertura e la coltivazione di un a cava di ghiaia sita in località Ca' Elvira in Comune di Villafranca di Verona. Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, al progetto per l'apertura e la coltivazione di un a cava di ghiaia sita in località Ca' Elvira in Comune di Villafranca di Verona.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., in data 07/01/2009;
- parere interlocutorio non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 12/09/2012;
- formale comunicazione alla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 02/10/2012;
- parere definitivo non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 30/01/2013.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 07/01/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 3516.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Con nota prot. n. 209516 in data 16/04/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato la conclusione dell'istruttoria preliminare condotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1999.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 24/05/2009 sui quotidiani "Il Corriere della Sera - Corriere di Verona" e "L'Arena di Verona", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Villafranca di Verona (VR). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 05/06/2009 presso l'auditorium comunale del Comune di Villafranca di Verona (VR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'intervento.

Con nota in data 09/02/2009, prot. n. 71525, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi con nota in data 30/04/2009, acquisita al prot. n. 237765 in data 05/05/2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2009/47 del 21/04/2009, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

Con nota in data 09/02/2009, prot. n. 71529, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982. Parere acquisto in data 01/03/2010 al prot. n. 105998, nel quale veniva indicata la superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Successivamente , con nota acquisita in data 26/07/2012 al prot. n. 342313, la Direzione regionale Geologia e Georisorse comunicava agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. l'aggiornamento della superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Con nota n. 312319 in data 09/06/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive. Parere acquisto in data 17/06/2009 al prot. n. 330056, che riporta quanto segue: "(...) l'area interessata non sembra essere soggetta ai dispositivi di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 (...).

Si ritiene inoltre che l'intervento comporti una modifica irreversibile al territorio agricolo in quanto modifica significativamente i caratteri morfologici del luogo, soprattutto in fase di coltivazione, nonché i profili e lo skyline del paesaggio dell'Alta Pianura Veronese, con la creazione di un catino interrato di circa 4,5 ml d profondità per una superficie di circa 8 ettari che potrà essere solo minimamente compensato dagli inerbimenti previsti (...)".

Il progetto è stato presentato presso la Commissione regionale V.I.A. in data 07/10/2009. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento.

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A., nella riunione del 07/10/2009, ha disposto la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, ai sensi dell'art. 18, comma 8, L.R. n. 10/1999.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 22/10/2009, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con nota del 28/10/2010, prot. n. 564701 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione Regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 08/06/2011, ha nominato il nuovo gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

 

Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Numero protocollo regionale

1.       

Provincia di Verona

12/03/2010

140386


Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria, acquisita dagli Uffici regionali:

-    in data 05/02/2010 al prot. n. 68397.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali.

La Commissione regionale V.I.A., nella seduta del giorno 03/03/2010, ha richiesto alla Ditta proponente documentazione integrativa, trasmessa con nota prot. n. 319613 in data 06/06/2010.

La Cooperativa Muratori Reggiolo S.c, con nota trasmessa a mezzo fax in data 08/09/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 484602 in data 15/09/2010), ha formulato istanza di proroga dei termini di consegna dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti; documentazione successivamente consegnata presso gli Uffici regionali in data 13/09/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 15008 in data 23/09/2010).

Con nota in data 06/10/2010 - prot. n. 511966, il proponente ha depositato ulteriore documentazione integrativa che annullava e sostituiva quanto già acquisito agli atti dagli Uffici regionali in data 23/09/2010 con prot. n. 15008.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 372 in data 12/09/2012 - Allegato A del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Con nota n. 441111 in data 02/10/2012, gli Uffici dell'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda.

La Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. non ha provveduto a depositare, ne entro i termini, ne fuori i termini riportati nella nota n. 441111 in data 02/10/2012, le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Con parere n. 392 del 30/01/2013 - Allegato B del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere definitivo non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, in quanto la Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. (con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353) non ha esercitato le facoltà di cui all'art. 10bis della Legge n. 241/1990, non facendo pervenire alcuna controdeduzione alla formale comunicazione - in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, trasmessa dagli Uffici regionali con nota n. 441111 in data 02/10/2012.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non si è proceduto all'autorizzazione dell'intervento.

Come da visura camerale, effettuata in data 21/07/2015, risulta che per la Cooperativa Muratori Reggiolo S.c sia in corso il procedimento di concordato preventivo (con iscrizione procedura di concordato preventivo in data 13/04/2012 e omologazione del concordato da parte del Tribunale di Reggio Emilia in data 21/12/2012). Su tale aspetto la Società proponete o chi per essa, non ha fatto pervenire alcun atto formale agli Uffici regionali del Settore V.I.A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 44/1982

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L. R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 12/09/2012;

VISTO il parere n. 372 in data 12/09/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 26/09/2012, di approvazione del verbale della seduta del giorno 12/09/2012;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 30/01/2013;

VISTO il parere n. 392 in data 30/01/2013, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 14/02/2013, di approvazione del verbale della seduta del giorno 30/01/2013;

 

delibera

1.    di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.    di prendere atto facendoli propri i pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A., n. 372 in data 12/09/2012 - Allegato A al presente provvedimento - e n. 392 in data 30/01/2013 - Allegato B al presente provvedimento - di cui formano parte integrante e sostanziale;

3.    di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza presentata dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. (con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353), per le motivazioni indicate nel parere n. 372 in data 12/09/2012, Allegato A del presente provvedimento e nel parere n. 392 in data 30/01/2013 - Allegato B del presente provvedimento;

4.    di non autorizzare, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, il progetto proposto dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. (con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353);

5.    di dare atto che, come da visura camerale, effettuata in data 21/07/2015, risulta che per la Cooperativa Muratori Reggiolo S.c sia in corso il procedimento di concordato preventivo (con iscrizione procedura di concordato preventivo in data 13/04/2012 e omologazione del concordato da parte del Tribunale di Reggio Emilia in data 21/12/2012);

6.    di trasmettere la presente deliberazione alla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. (con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353) (PEC: cpo3.2012reggioemilia@pecfallimenti.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Verona, al Comune di Villafranca di Verona (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona;

7.    di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

8.    di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

9.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

11.  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1347_AllegatoA_308780.pdf
1347_AllegatoB_308780.pdf

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