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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 16 ottobre 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1257 del 28 settembre 2015

Modifica dei termini per la presentazione della documentazione per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo", art. 5. Deliberazioni Giunta Regionale n. 3974 del 22 dicembre 2009, n. 218 del 1 marzo 2011 e n. 376 del 25 marzo 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si intende modificare il termine di scadenza per la presentazione della documentazione per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue:

La Legge regionale n. 27 del 23 ottobre 2009, dal titolo "Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo", esprime la consapevolezza della evidente valenza trasversale della tutela dei consumatori, la cui protezione si può concretizzare attraverso la salvaguardia degli interessi economici e giuridici dei cittadini e utenti, la garanzia della sicurezza e della qualità dei servizi, dei prodotti in genere e dei prodotti agricoli, agroalimentari e forestali, e la tutela dell'ambiente, senza peraltro dimenticare il ruolo dell'informazione, dell'educazione, della formazione del consumatore alla scelta consapevole e di azioni a favore della tutela e sicurezza della salute dei consumatori da realizzarsi nel rispetto della normativa statale.

Nel contempo, la richiamata Legge regionale, ha inteso anche valorizzare il diritto del consumatore ad essere rappresentato da associazioni che operano capillarmente e continuativamente sul territorio, così come già era previsto fra gli obiettivi della precedente Legge Regionale n. 3 del 15 gennaio 1985.

L'art. 5 in particolare, ha istituito il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, stabilendo i requisiti che le associazioni interessate alla relativa iscrizione devono possedere e comprovare con la presentazione di idonea documentazione.

La Giunta regionale del Veneto, con Deliberazioni n. 3974 del 22 dicembre 2009, 218 del 1 marzo 2011 e n. 376 del 25 marzo 2014, così come previsto dall'art. 5 comma 3, ha disciplinato la procedura per l'iscrizione delle associazioni al Registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso. In particolare la DGR n. 376/2014 prevede che le domande per l'iscrizione o il rinnovo al Registro regionale possono essere presentate dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno. Tali termini erano stati concordati con le associazioni dei consumatori già iscritte al Registro regionale.

L'esperienza maturata dagli uffici in merito all'applicazione dei termini di presentazione delle domande, previsti con la DGR n. 376/2014, e anche in seguito ad un confronto con le associazioni dei consumatori, ha evidenziato alcune criticità che potrebbero essere risolte ponendo una diversa tempistica nei tempi di presentazione.

La prima criticità da evidenziare è data dal fatto che una apertura dei termini dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno, determinando iscrizioni che interessano un arco temporale di due anni, può rendere necessaria una rivalutazione delle assegnazioni dei contributi regionali ed adempimenti amministrativi anche relativi a somme già impegnate sul bilancio regionale non sempre attuabili in tempi compatibili con quelli previsti dalle direttive di gestione. Un caso di questo genere si è verificato proprio con il rinnovo delle iscrizioni per l'anno 2015: la mancata iscrizione al Registro regionale di un'associazione a causa dell'invio fuori termine della richiesta di rinnovo, ha provocato la revoca parziale di un contributo assegnato nell'anno 2014.

Un'ulteriore criticità è data dal fatto che un'apertura dei termini di sei mesi nella presentazione delle domande, prevede una diversa tempistica nell'iscrizione al Registro regionale. I termini infatti per l'effettuazione delle istruttorie da parte degli uffici regionali competenti in materia di tutela del consumatore, prevedono che le istruttorie delle domande vengano effettuate entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse. Ciò sta a significare che ipoteticamente un'Associazione che presenta la propria domanda in gennaio potrà essere iscritta al Registro dal mese di aprile mentre quella che presenta la domanda nel mese di giugno potrà essere iscritta dal mese di settembre. Nell'intento di garantire una maggiore speditezza all'azione amministrativa nonché di assicurare una tempestiva e quindi più efficace programmazione delle attività annuali da realizzare a favore dei consumatori, si ritiene opportuno limitare i tempi attualmente previsti per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Pertanto si propone di stabilire che, esclusivamente per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti per l'anno 2016, la domanda debba essere presentata dal 1 al 30 novembre 2015 e che per l'iscrizione dall'anno 2017 e successivi, la domanda debba essere presentata dal 1 al 30 settembre di ogni anno, pena la non iscrizione al Registro. L'iscrizione presentata avrà validità dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo rispetto a quello di presentazione della domanda.

Tale provvedimento ha unicamente lo scopo di modificare i termini di presentazione delle domande per l'iscrizione al Registro regionale, fermo restando quanto disciplinato all'art. 5 della Legge regionale n. 27/2009 per quanto concerne i requisiti che le associazioni devono possedere per potersi iscrivere e quanto previsto dalla Deliberazione 30 dicembre 2013, n. 2872, ad oggetto "Istruzioni operative per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, art. 5, lettere b) e c)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

VISTO in particolare l'art. 5 della richiamata L.r. n. 27/2009;

VISTA la DGR n. 3974 del 22 dicembre 2009 concernente "Procedura per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti al Registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27";

VISTA la DGR n. 218 del 1 marzo 2011 recante "Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti, e per il contenimento dei prezzi al consumo", art. 5. DGR n. 3974 del 22 dicembre 2009, punto 2, comma 1. Proroga dei termini per la presentazione della documentazione per l'iscrizione e l'aggiornamento al Registro regionale delle associazioni degli utenti e dei consumatori";

VISTA la DGR n. 2872 del 30 dicembre 2013 recante "Istruzioni operative per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, art. 5, lettere b) e c)";

VISTA la DGR n. 376 del 25 marzo 2014 ad oggetto "Proroga dei termini per la presentazione della documentazione per l'iscrizione delle associazioni al Registro regionale dei consumatori e degli utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo", art. 5. Deliberazioni Giunta Regionale n. 3974 del 22 dicembre 2009 e n. 218 del 1 marzo 2011."

VISTA la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTO l'art. 2, comma 1, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;

2.      di stabilire, a modifica della precedente DGR n. 376 del 25 marzo 2014, che esclusivamente per l'iscrizione dell'anno 2016 al "Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti", di cui all'art. 5 della L.r. n. 27 del 23 ottobre 2009 e per l'aggiornamento dello stesso, le associazioni dei consumatori in possesso dei previsti requisiti, possono presentare la domanda dal 1 al 30 novembre 2015;

3.      di stabilire che per l'iscrizione dell'anno 2017 e successivi al "Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti", di cui all'art. 5 della L.r. n. 27 del 23 ottobre 2009 e per l'aggiornamento dello stesso, le associazioni dei consumatori in possesso dei previsti requisiti, possono presentare la domanda di iscrizione dal 1 al 30 settembre di ogni anno;

4.      di stabilire conseguentemente che l'iscrizione avrà validità dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;

5.      di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori di tutti i necessari provvedimenti attuativi per l'esecuzione del presente atto;

6.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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