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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 02 ottobre 2015


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 28 settembre 2015

Decreti del 26 giugno 2015 emanati dal Ministero dello sviluppo economico relativi alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, agli schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ed all'adeguamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni attuative.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si forniscono disposizioni attuative dei decreti emanati dal Ministero dello sviluppo economico in materia di certificazione energetica degli edifici, che adeguano la normativa nazionale alle intervenute disposizioni della Direttiva 2010/31/UE ed entrano in vigore dal 1 ottobre 2015. Sono in particolare definite le disposizioni attuative per la registrazione del nuovo Attestato di Prestazione Energetica degli edifici, A.P.E., nel catasto regionale informatizzato Ve.Net.energia-edifici, istituito ed attivato dal 2 maggio 2012 con D.G.R.V. 659/2012 e da modificare per l'intervenuta normativa.
 

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia ", tra l'altro, ha demandato alle regioni, una serie di compiti legati ai consumi energetici del settore dell'edilizia esplicitamente elencati all'art. 10 del medesimo Decreto, tra i quali:

la raccolta ed aggiornamento dei dati e delle informazioni relative agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento; il monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti; la valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici; lo studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto; lo studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile; la proposta di provvedimenti e misure necessarie ad uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

I risultati delle attività sopra indicate sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza Unificata.

Con il medesimo Decreto Legislativo dal 1 gennaio 2007 è stata gradualmente introdotta la Certificazione energetica degli edifici che, con successivi decreti attuativi, è stata definita per gli aspetti tecnici e procedurali. Il documento di sintesi delle caratteristiche energetiche degli edifici da fine 2009 deve essere inoltrato alle regioni territorialmente competenti per gli adempimenti in precedenza descritti.

L'attestato che certifica la prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dalla data del suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto, comprende i dati relativi alla sua efficienza energetica, i valori vigenti a norma di legge ed i valori di riferimento, in modo da consentire agli utenti finali di valutare e comparare le prestazioni dell'edificio di interesse e di confrontarle con i valori tecnicamente raggiungibili in un corretto rapporto tra i costi di investimento ed i benefici che ne derivano. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

Con la Deliberazione 8 febbraio 2011, n. 121, per le finalità e motivazioni in tale provvedimento contenute, è stato istituito il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E), ora denominati Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) a seguito di modifica apportata al D.Lgs. 192/2005 dalla Legge 90/2013.

Con la Deliberazione 17 aprile 2012, n. 659 è stato attivato - dal 2 maggio 2012 - l'applicativo Ve.Net.energia-edifici per la registrazione telematica degli attestati in argomento, progettato e prodotto dall'Unità di Progetto Energia e dalla Direzione Sistemi Informativi.

L'evoluzione della normativa statale conseguente alle rigorose disposizioni Comunitarie in materia di Certificazione Energetica degli Edifici ha portato ad un rapido aumento della produzione di A.P.E.

Si evidenzia infatti che il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. - art. 6 "Certificazione energetica degli edifici" stabilisce che dal 1 luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell'attestato di prestazione energetica; inoltre in caso di nuova locazione il proprietario è tenuto a produrre l'A.P.E. e nei contratti di locazione è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

Per ultimo il sopra citato D.Lgs. e D.M. 26 giugno 2015 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" impongono che gli annunci di offerta di vendita o di locazione di edificio o di unità immobiliare tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliaree la classe energetica corrispondente.

Al fine di garantire la piena attuazione della Direttiva 2010/31/UE e per adempiere alle prescrizioni imposte dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 0368/2012, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le necessarie intese e sentito il parere della Conferenza Unificata, ha emanato tre decreti interministeriali datati 26 giugno 2015 così titolati:

-  "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".
-  "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici".
-  "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Tali decreti sono pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015 ed entrano in vigore dal 1 ottobre 2015.

In conseguenza di quanto emanato dal Ministero, in particolare con riferimento al decreto di adeguamento delle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", si rende ora necessario intervenire sull'applicativo Ve.Net.energia-edifici per la registrazione telematica degli attestati in argomento al fine di adeguarlo alla nuova modulistica obbligatoria dal 1 ottobre 2015.

Si evidenzia inoltre che, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D.P.R. 74/2013 alle Regioni di predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione, nella sezione "Dati di dettaglio degli impianti" deve essere indicato il codice di registrazione nel catasto degli impianti termici "CIRCE", istituito ed attivato dal 2 gennaio 2015 con D.G.R.V. 2569/2014.

Si propone pertanto:

•      di stabilire che a partire dal 1 ottobre 2015 i tre decreti sopra citati dovranno essere utilizzati sul territorio regionale da parte dei tecnici certificatori individuati dal D.P.R. 75/2013;
•      di stabilire che a partire dal 1 ottobre 2015 il tecnico certificatore deve firmare digitalmente e trasmettere alla Regione, utilizzando il sistema Ve.Net.energia-edifici, solamente il nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. in argomento; come previsto dal D.M. copia dell'A.P.E., firmato digitalmente, trasmesso e registrato con il sistema Ve.Net.energia-edifici, deve essere poi consegnato al richiedente entro i quindici giorni successivi alla trasmissione;
•      di stabilire che per gli impianti termici, come definiti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., dichiarati presenti nell'A.P.E., nella sezione "Dati di dettaglio degli impianti" deve essere indicato il codice di registrazione nel catasto degli impianti termici "CIRCE", istituito ed attivato dal 2 gennaio 2015 con D.G.R.V. 2569/2014;
•      di stabilire che saranno eliminati e quindi non più utilizzabili gli A.C.E. o A.P.E. attualmente compilati in Ve.Net.energia-edifici, ma non ancora firmati digitalmente e trasmessi alla Regione con l'applicativo Ve.Net.energia-edifici alla data del 30 settembre 2015;
•      di stabilire che per motivi legati alla gestione della trasmissione dei dati al sistema nazionale SIAPE, saranno eliminati e quindi non più utilizzabili gli A.P.E. compilati in Ve.Net.energia-edifici, ma non firmati digitalmente e trasmessi alla Regione con Ve.Net.energia-edifici entro il 31 dicembre di ogni anno;
•      di stabilire che gli A.C.E. o A.P.E. sottoscritti con firma digitale e registrati in Ve.Net.energia-edifici hanno valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e mantengono la validità per dieci anni a partire dalla data del loro rilascio, in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

VISTA la Deliberazione 08 febbraio 2011, n. 121 "Istituzione del Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica";

VISTA la Deliberazione 17 aprile 2012, n. 659 contenente nuove disposizioni per la contestuale produzione e trasmissione telematica degli Attestati di Certificazione Energetica degli edifici;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 in materia di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici;

VISTA la Deliberazione 23 dicembre 2014, n. 2569 di istituzione ed attivazione del Catasto unico regionale degli impianti termici denominato "CIRCE";

VISTI i tre Decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1.    di stabilire che, per le considerazioni e motivazioni esposte in premessa, a partire dal 1 ottobre 2015 dovranno essere utilizzati sul territorio regionale da parte dei tecnici certificatori, individuati dal D.P.R. 75/2013, i tre decreti emanati dal Ministero dello sviluppo economico il 26 giugno 2015 così titolati:

  • "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".
  • "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici".
  • "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015;

2.    di stabilire che a partire dal 1 ottobre 2015 il tecnico certificatore, di cui al precedente punto, deve firmare digitalmente e trasmettere alla Regione, utilizzando il sistema Ve.Net.energia-edifici, solamente il nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. approvato con il decreto 26 giugno 2015 di adeguamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; come previsto dal D.M. copia dell'A.P.E., firmato digitalmente, trasmesso e registrato con il sistema Ve.Net.energia-edifici, deve essere poi consegnato al richiedente entro i quindici giorni successivi alla trasmissione;

3.    di stabilire che per gli impianti termici, come definiti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., dichiarati presenti nell'A.P.E., nella sezione "Dati di dettaglio degli impianti" deve essere indicato il codice di registrazione nel catasto degli impianti termici "CIRCE", istituito ed attivato dal 2 gennaio 2015 con D.G.R.V. 2569/2014;

4.    di stabilire che saranno eliminati e quindi non più utilizzabili gli A.C.E. o A.P.E. attualmente compilati in Ve.Net.energia-edifici, ma non ancora firmati digitalmente e trasmessi alla Regione con l'applicativo Ve.Net.energia-edifici alla data del 30 settembre 2015;

5.    di stabilire che per motivi legati alla gestione della trasmissione dei dati al sistema nazionale SIAPE, saranno eliminati e quindi non più utilizzabili gli A.P.E. compilati in Ve.Net.energia-edifici, ma non firmati digitalmente e trasmessi alla Regione con Ve.Net.energia-edifici entro il 31 dicembre di ogni anno;

6.    di stabilire che gli A.C.E. o A.P.E. sottoscritti con firma digitale e registrati in Ve.Net.energia-edifici hanno valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e mantengono la validità per dieci anni a partire dalla data del loro rilascio, in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente;

7.    di incaricare la Sezione Energia e la Sezione Sistemi Informativi di provvedere a quanto necessario per adeguare il sistema telematico Ve.Net.energia-edifici alle intervenute modifiche normative presenti e future;

8.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9.    di incaricare la Sezione Energia dell'esecuzione del presente atto;

10.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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