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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 25 settembre 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 08 settembre 2015

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020 e PSR del Veneto 2007-2013. DM n.180 del 24 marzo 2015, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di applicazione.

Note per la trasparenza

Applicazione delle nuove norme dell'Unione Europea e nazionali relative alle sanzioni dovute a inadempienze rispetto a impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure del PSR.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 957 del 10/06/2014.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Tra le misure del PSR 2007-2013, alcune prevedono l'erogazione di aiuti finanziari di durata quinquennale agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali, silvoambientali, di imboschimento o per il benessere animale.

L'articolo 46 del Regolamento CE 1974/2006, prevede una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori del medesimo regolamento, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli. L'articolo 46 prevede altresì che se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. E' questo il caso delle domande relative alla misura 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, ed alla misura 215 Benessere animale presentate a seguito dell'approvazione dei bandi di apertura dei termini di cui alle DGR n. 877/2009 (sottomisura 214/f), DGR n. 376/2011, DGR n. 2470/2011, DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014.

Si precisa quindi che, per quanto riguarda le domande della misura 214 e 215 finanziate con i bandi del PSR 2007-2013 è stata introdotta la clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006. Tale clausola prevede che gli impegni assunti dal beneficiario debbano essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al mutato quadro di riferimento giuridico.

A tale riguardo, con la deliberazione n. 608 del 21 aprile 2015, avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006", sono state adottate le modifiche al PSR 2007-2013 relative alle misure 214 e 215 che tengono conto dei nuovi obblighi derivanti dalle norme sulla condizionalità e sul greening che hanno condotto anche ad una rideterminazione del livello dei pagamenti. Qualora tale adeguamento non sia accettato, il beneficiario deve presentare esplicita dichiarazione secondo le modalità definite da AVEPA. In questo caso, l'impegno cessa senza obbligo per il beneficiario di rimborso dei pagamenti percepiti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il regolamento (UE) n. 1310/2013 all'articolo 3 e il regolamento (UE) n. 807/2014 all'art. 16 disciplinano l'ammissibilità delle spesa per gli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020.

A tale proposito, il regolamento citato dispone che le spese derivanti da impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni sono ammissibili al beneficio del contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni:

a) che tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

b) che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente così come fissata nell'allegato I del regolamento n. 1310/2013 nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c) che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

Tali condizioni sono state richiamate nel capitolo 19.1 Descrizione delle condizioni transitorie per misura del PSR 2014-2020 della Regione Veneto, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate, ai sensi del Regolamento UE n 1305/2013 che disciplina l'attuazione del FEASR per il periodo 2014-2020.

Pertanto, a partire dal 2015 si troveranno ad essere messi in atto, da parte dei relativi beneficiari, sia impegni nell'ambito misure del PSR 2007-2013, sia impegni nell'ambito delle misure del PSR 2014-2020 conseguenti ai bandi di apertura e di conferma di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 439/2015 n. 440/2015 e n. 607/2015.

Con l'avvio del periodo di programmazione 2014-2020, l'Unione Europea nell'articolata normativa che disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, disciplina la posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, ecc.).

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sottomisure di sviluppo rurale. Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014.

Il Regolamento n. 640/2014 abroga il Regolamento n. 65/2011 per quanto riguarda la disciplina di dette sanzioni successivamente al 31/12/2014, determinando così la necessità di applicare la nuova disciplina anche agli impegni delle misure del PSR 2007-2013 che siano mantenuti in atto successivamente a tale data.

Con Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti.

Successivamente il MIPAAF ha fornito precisazioni interpretative con nota n. 11020 del 29/05/2015 esplicitando la necessità, ai sensi del Relolamento UE n. 640/2014, di applicare le procedure di calcolo delle sanzioni secondo le nuove norme anche agli impegni previsti dalle misure del PSR 2007-2013, che rimangano in atto successivamente al 31/12/2014.

Si configura pertanto la necessità di applicare la nuova normativa nazionale e dell'Unione in materia di sanzioni per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014-2020 (di cui alcune già a bando con DGR n.440/2015), nonché alle misure del PSR 2007-2013 per le quali risulteranno impegni confermati e mantenuti in atto dai beneficiari successivamente al 31/12/2014.

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AVEPA è tenuto all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 180/2015 e dai provvedimenti applicativi regionali.

Sentita AVEPA relativamente alle attività di controllo programmate, e considerata la necessità di garantirne la pronta operatività almeno per quanto riguarda le misure a superficie o per capo d'allevamento in considerazione dei bandi di cui alle Deliberazioni della Giunta citate in precedenza, si propongono all'approvazione della Giunta i seguenti allegati tecnici che disciplinano rispettivamente le procedure di calcolo e applicazione delle sanzioni:

−     Allegato A relativo alle misure a superficie del PSR 2014-2020 M10 - pagamenti agro-climatico-ambientali, M11 - agricoltura biologica e M13- Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (indennità compensativa in zona montana);

−     Allegato B relativo alle misure a superficie o per capo d'allevamento del PSR 2007-2013 per le quali possono configurarsi impegni in atto successivamente al 31/12/2014.

Detti Allegati specificano le sanzioni dovute a inadempienze rispetto a obblighi generali del beneficiario, secondo le disposizioni contenute nel quadro dei Regolamenti UE sull'attuazione del FEASR nell'ambito dei Fondi SIE. Stabiliscono altresì la procedura di calcolo delle sanzioni per inadempienze relative agli impegni specifici di misura e altri obblighi, riportando la valutazione delle inadempienze per ciascun impegno secondo i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione, quindi ricavando le percentuali di riduzione ai sensi del DM n. 180/2015. La valutazione delle inadempienze segue i principi di efficacia, dissuasività, proporzionalità e semplificazione compatibilmente con i vincoli imposti dal DM n. 180/2015.

Date le tempistiche e i lavori in corso per l'approvazione dei successivi bandi a valere sulle Misure del PSR 2014-2020, tra cui i bandi per misure a investimento, considerate le attività programmate dell'organismo pagatore e valutata l'opportunità di disciplinare le sanzioni per gruppi omogenei di misure, si rinvia a un successivo provvedimento la definizione delle sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR per le misure a investimento, anche per quanto riguarda le misure a investimento del PSR 2007-2013 con impegni in essere successivamente al 31/12/2014.

Inoltre, considerata la possibilità di modifica o integrazione delle normativa dell'Unione e di quella nazionale, nonché le possibili modifiche al PSR (ai sensi dell'art 11 del Regolamento UE n.1305/2013 e dell'art 4 del Regolamento di Esecuzione n. 808/2014 della Commissione), si propone che l'eventuale rettifica, errata-corrige, integrazione e adeguamento degli Allegati A e B, e in generale della successiva normativa regionale di attuazione in materia di sanzioni nell'ambito delle misure di sviluppo rurale, vengano effettuati con provvedimento del Direttore della Sezione Piani e Programmi del Settore Primario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

CONSIDERATO che il Regolamento UE n. 640/2014 disciplina la materia delle sanzioni da applicare nei confronti di inadempienze di impegni e altri obblighi connessi alle misure di sviluppo rurale, incluse quelle del precedente periodo di programmazione, i quali siano in atto successivamente al 31/12/2014;

VISTA la Decisione della Commissione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 che approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2007-2013;

CONSIDERATA la facoltà dei beneficiari delle misure del PSR 2007-2013 di proseguire gli impegni delle misure poliennali accettando gli adeguamenti consentiti dalla clausola di revisione di cui all'art. 46 del Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione;

VISTO il Decreto n. 180 del 23 gennaio 2015 del MIPAAF, di disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

PRESO ATTO della nota n. 11020 del 29 maggio 2015 del MIPAAF, recante precisazioni relative al DM n. 180/2015;

VISTE le Deliberazioni della giunta Regionale n. 439/2015 n. 440/2015 e n. 607/2015, che aprono i termini per la presentazione di domande di sostegno con cui si assumono o confermano impegni che proseguiranno oltre il 31/12/2015;

SENTITA l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) in qualità di organismo pagatore regionale e responsabile dei controlli ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n.1306/2013;

CONSIDERATE le tempistiche delle attività istruttorie e di controllo in essere da parte di AVEPA;

RAVVISATA la necessità di attuare a livello regionale il DM n.180/2015, disciplinando le sanzioni per inadempienze dei beneficiari rispetto a impegni e altri obblighi connessi alle misure del PSR Veneto 2014-2020, nonché a impegni e altri obblighi in atto successivamente al 31/12/2014 connessi alle misure pluriannuali del PSR 2007-2013;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1.    di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.    di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento recante attuazione del DM n. 180/2015 in relazione agli impegni connessi alle misure a superficie del PSR Veneto 2014-2020;

3.    di approvare l'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento recante attuazione del DM n. 180/2015 in relazione agli impegni connessi alle misure a superficie del PSR Veneto 2007-2013, che permangano in atto successivamente al 31/12/2014;

4.    di autorizzare il Direttore della Sezione Piani e Programmi del Settore Primario a effettuare, con proprio provvedimento, eventuali rettifiche, errata-corrige, integrazioni e adeguamenti a nuove norme, relativi agli allegati della presente deliberazione;

5.    di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Sezione Piani e Programmi Settore Primario;

6.    di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

7.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1176_AllegatoA_306526.pdf
1176_AllegatoB_306526.pdf

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