Interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione secondo le previsioni della legge regionale 9 agosto 2002, n.15. Procedura di revisione prevista dall'art. 4 della l.r. n. 15/2015. Attivazione del Comitato scientifico presso la Segreteria generale della Programmazione.
| Note per la trasparenza |
Si attiva il Comitato scientifico presso la Segreteria generale della Programmazione, di cui all'art. 5 della l.r. n. 12/1991, al fine di fornire qualificato supporto alle strutture regionali nel procedimento di revisione, a norma dell'art. 4 della l.r. n. 15/2015, degli interventi infrastrutturali per la mobilità relativi a progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali promossi dalla Regione secondo le previsioni della l.r. 9 agosto 2002, n.15.
|
L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 7 agosto 2015 è stata pubblicata la legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 - contenente alcune disposizioni di modifica della l.r. n. 27/2003, la legge regionale in materia dei lavori pubblici di interesse regionale - e della l.r. n. 15/2002 - contenente disposizioni per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali anche tramite l'istituto della finanza di progetto. Oltre a norme generali che potranno trovare applicazione per i bandi di gara da pubblicarsi successivamente all'entrata in vigore della legge medesima, l'articolo 4 detta una norma transitoria, di immediata applicazione, introducendo una procedura di revisione e verifica di sostenibilità per le iniziative in regime di project financing avviate ma che non siano giunte alla fase della contrattualizzazione.
Con particolare riferimento al settore delle infrastrutture per la mobilità, ove la Regione sia "stazione appaltante", la ratio della norma coinvolge tutti i procedimenti di finanza di progetto in corso e radicati presso la Sezione Strade, Autostrade e Concessioni, atteso che questi si sono avviati tra il 2004 e il 2009 e che per nessuno di questi si è giunti alla stipula del contratto. Ricorrono quindi le condizioni sulle quali si basa la norma, ovvero la opportunità di valutare se le modifiche, talvolta rilevanti, intervenute nel tempo trascorso e, in particolare, se le variazioni evidenti del contesto socio-economico, non pongano dei dubbi sulla utilità, fattibilità e convenienza della iniziativa. Ciò, ovviamente, per evitare di instaurare - con la firma del contratto - un formale rapporto con l'appaltatore la cui difficile sostenibilità generi contenzioso e connessi pesanti oneri a carico del bilancio regionale.
Si tratta di opere definite "strategiche di preminente interesse statale", ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il concorrente interesse regionale, e pertanto ricadenti nella disciplina di cui agli artt. 161 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006, essendo inserite nella nuova Intesa Generale Quadro del 16 giugno 2011 sottoscritta tra la Regione del Veneto e il Governo, ultima intesa sottoscritta dalle parti, dopo quella originaria del 24.10.2003, successivamente integrata dagli Atti Aggiuntivi sottoscritti il 17.12.2007 e il 6.9.2009.
A norma del secondo comma del citato articolo 4, "nella procedura di revisione dovrà essere in particolare verificata, in contradditorio con l'operatore economico interessato, la permanenza della sussistenza del preponderante pubblico interesse alla realizzazione della specifica opera, la sua rispondenza alle attuali esigenze della programmazione regionale per il sistema viario di interesse regionale nonché la permanenza delle condizioni economico-finanziarie che supportano la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento e delle ulteriori condizioni che rappresentano requisiti essenziali della proposta ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettere b), c) e d) della legge regionale 9 agosto 2002, n.15"; ovvero, la sussistenza di precisi parametri tecnici e finanziari, di prestazioni attese misurabili, della redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicuri la realizzazione e la gestione, verificata sulla base della capacità di generare introiti e della disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera.
La citata legge prevede, infine, che - nel caso in cui all'esito della procedura di revisione la Giunta regionale ritenga la realizzazione dell'opera non più rispondente al preponderante pubblico interesse e/o alle attuali esigenze della programmazione per il sistema viario di interesse regionale, ovvero accerti il venir meno delle condizioni economico-finanziarie a supporto della sostenibilità - si provveda ad assumere i conseguenti provvedimenti, anche ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", salva la possibilità di addivenire ad una revisione del piano economico-finanziario nel caso che le condizioni di fattibilità siano variate per cause imputabili alla Regione o per sopravvenute modifiche normative.
Si tratta, pertanto, di un procedimento complesso, per le nuove valutazioni che dovranno essere fatte, in considerazione dei diversi fattori e interessi pubblici in gioco, correlati da elementi non solo tecnico-trasportistici ma anche economico-finanziari e giuridici.
Tale complessità comporta l'esigenza che, in aggiunta al coinvolgimento attivo delle competenti strutture della Giunta regionale, si ricorra a figure professionali di comprovata e specifica professionalità che collaborino e supportino tali strutture ai fini delle valutazioni indispensabili affinché siano poi assunte le misure e i provvedimenti più rispondenti ai diversi interessi pubblici coinvolti, in un contesto di legalità e di efficienza.
A tal proposito, in considerazione dell'esito positivo di analoghe iniziative assunte per il supporto alle strutture regionali in occasione dell' "Alluvione 2010" (D.G.R. n. 2785/2010) e delle problematiche inerenti il "Nuovo Polo della salute di Padova" (D.G.R. n. 2544/2011) , si ritiene necessario ricorrere al Comitato scientifico, previsto dall'articolo 5 della l.r. n. 12/1991 "per lo studio e la soluzione delle questioni giuridiche più complesse riguardanti l'attività regionale e dei casi che possono dar luogo a conflitti di attribuzione tra Stato e Regione", costituito presso la Segreteria Generale della Programmazione con D.G.R. n. 2765 del 16 novembre 2010, composto dalle seguenti figure dirigenziali:
-
il Segretario Generale della Programmazione che lo presiede;
-
il Segretario della Giunta regionale che coordina i lavori del Comitato e che lo presiede in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale della Programmazione;
-
l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale o suo delegato;
-
il Direttore della Sezione Affari Legislativi o suo delegato.
Sono tenuti poi a partecipare ai lavori del Comitato tutti i dirigenti che il Presidente del Comitato intenda convocare in ragione del provvedimento da adottare o della situazione da trattare, che nel caso di specie, con indicazione non esaustiva, potranno essere tutti i direttori e i dirigenti - di area, dipartimento, sezioni e settori - dell'Area Infrastrutture, il Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni, il RUP dei singoli interventi e, come componente esterno a titolo gratuito, il direttore generale della società partecipata Veneto Strade s.p.a..
Ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 5, il Comitato Scientifico è composto inoltre "da non più di cinque esperti particolarmente qualificati in diritto pubblico, costituzionale amministrativo e regionale, nonché nella legislazione relativa alle singole materie di interesse regionale". La composizione del Comitato, come sopra prevista, attiva già le massime professionalità acquisite da tutte le Strutture regionali, nonché dalla succitata Società partecipata; peraltro, avuto riguardo della specifiche e puntuali professionalità richieste per esaminare le complesse tematiche di ordine giuridico ed economico finanziario che connotano i procedimenti da porre sotto verifica, si ritiene opportuno ricorrere alla facoltà dettata dal citato comma 2; a tal fine, anche in considerazione delle contingenti necessità ed urgenza, quest'ultima in ragione che l'avvio delle attività è previsto legislativamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della richiamata l.r. n. 15/2015, si è acquisita la disponibilità dell'avv. Diego Signor, nato ad Asolo (TV) il 6 luglio 1974, del Foro di Treviso, con competenza specifica in questioni di disciplina dei lavori e dei contratti pubblici e di diritto costituzionale regionale e della dott.ssa Veronica Vecchi, nata a Reggio Emilia il 6 giugno 1979, docente lecturer presso il Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico - SDA Università Bocconi di Milano, con l'incarico a corsi di insegnamento quali "Project management and funding of international programs", "Impact investing" e "Government and business", e quindi con competenza specifica per l'esame di tutti gli aspetti economico-finanziari degli interventi in finanza di progetto.
I suddetti esperti hanno già positivamente collaborato con la Regione, anche come componenti del Comitato scientifico, e sono quindi in grado di inserirsi senza alcun ritardo nelle attività del Comitato.
Il Comitato si intende immediatamente operativo col presente provvedimento e opererà secondo le consolidate modalità adottate nelle precedenti esperienze e, pertanto, con segreteria dell'organismo garantita dalla Sezione Affari legislativi in collaborazione, in questa evenienza, con l'Area Infrastrutture. E' convocato, di norma, settimanalmente con la presenza dei componenti anche anteriormente alla stipula dei contratti con i professionisti esterni incaricati. Procederà fissando un calendario dei lavori, individuando prioritariamente - fatte salve diverse specifiche indicazioni dell'Amministrazione regionale formulate dal competente Assessore che ha facoltà di partecipare ai lavori del Comitato - i procedimenti la cui prosecuzione attualmente sia demandata alla volontà delle parti, Regione e Promotore, in quanto, quindi, non sospesi per mancanza di pareri, o a fronte di pareri negativi, di organi e/o autorità esterne alla Regione come, ad esempio, il CIPE. Il Comitato esamina la documentazione tecnico-economica ed economico-finanziaria in atti, in ordine alle verifiche richieste dalla norma di legge regionale. Per tale attività potrà altresì interpellare le strutture e gli organi consultivi regionali, quali il NUVV, che, all'occorrenza, vorranno esprimersi avuto riguardo del termine temporale fissato dalla legge medesima.
Il Direttore dell'Area Infrastrutture è incaricato, col supporto del Direttore della Sezione Affari Legislativi, dell'esecuzione del presente provvedimento, anche per quanto attiene la predisposizione delle convenzioni e la stipula dei contratti con i professionisti esterni, per i quali è stabilita la durata di otto mesi e, ai sensi dell'art. 185 della L.r. 12/1991, un compenso onnicomprensivo di €. 14.000,00 ciascuno, oltre IVA e ogni altro onere previdenziale, se dovuto.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti a corredo del decreto di impegno; le informazioni relative agli incarichi di consulenza di cui sopra saranno pubblicate a norma dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il Relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D. Lgs. n.163/2006, c.d. "Codice dei contratti pubblici";
VISTE la l.r. n. 27/2003, in materia dei lavori pubblici di interesse regionale, e la l.r. n. 15/2002, contenente disposizioni per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali anche tramite l'istituto della finanza di progetto;
VISTA la l.r. n. 15/2015;
VISTE le DD.G.R. n. 2785/2010 e n. 2544/2011;
delibera
-
di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto;
-
di attivare, per le finalità indicate in premessa, il Comitato scientifico di cui all'articolo 5 della l.r. n. 12/1991, costituito presso la Segreteria Generale della Programmazione con D.G.R. n. 2765 del 16.11.2010;
-
di integrare tale Comitato scientifico con delle specifiche professionalità al fine di fornire adeguato supporto all'Amministrazione regionale nella procedura di revisione e verifica delle iniziative in regime di projet financing di cui in premessa, tramite i seguenti componenti esperti:
-
avv. Diego Signor, nato ad Asolo (TV) il 6 luglio 1974, del Foro di Treviso, con competenza specifica in questioni di disciplina dei lavori e dei contratti pubblici e di diritto costituzionale regionale;
-
dott.ssa Veronica Vecchi, nata a Reggio Emilia il 6 giugno 1979, docente lecturer presso il Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico - SDA Università Bocconi di Milano, con l'incarico a corsi di insegnamento quali "Project management and funding of international programs", "Impact investing" e "Government and business", e quindi con competenza specifica per l'esame di tutti gli aspetti economico-finanziari degli interventi in finanza di progetto;
-
di incaricare il Direttore d'Area Infrastrutture, col supporto del Direttore della Sezione Affari Legislativi, dell'esecuzione del presente provvedimento, in particolare per quanto attiene la predisposizione delle convenzioni e la stipula dei contratti con i professionisti esterni del Comitato scientifico;
-
di stabilire che il compenso onnicomprensivo da attribuire a ciascun professionista esterno incaricato è pari ad €. 14.000,00 ciascuno, oltre IVA e ogni altro onere previdenziale, se dovuto;
-
di pubblicare le informazioni relative agli incarichi di consulenza di cui al precedente punto 3, così come prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
-
di allegare al presente provvedimento il curriculum vitae dei professionisti designati all'incarico di consulenza (Allegato A), così come stabilito dalla D.G.R. n. 677 del 14 maggio 2013;
-
di stabilire che il contratto avrà la durata di otto mesi e sarà efficace dalla data di pubblicazione di cui al punto 6 e subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, se dovuta;
-
di richiedere una informativa alla Giunta, a cadenza bimensile, sulle modalità operative e sulle attività di verifica svolte;
-
di dare atto che alla spesa di cui al punto 5., per un importo presunto di € 36.000,00, si farà fronte per € 3.000,00 con i fondi stanziati sul capitolo 7010 "spese per studi, indagini, ricerche e consulenze", Art. 015 "Acquisto di beni e servizi - Consulenze" - codifica U.1.03.02.10.002 - del bilancio di previsione 2015, e per il rimanente importo con i fondi stanziati sul medesimo capitolo 7010 del bilancio di previsione 2016 "spese per studi, indagini, ricerche e consulenze"; l'importo complessivo sarà successivamente impegnato con decreto del Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti;
-
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
1149_AllegatoA_306152.pdf