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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1047 del 04 agosto 2015
Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD). Aggiornamenti alla DGR 1338/2013.
A seguito della nuova normativa in materia di ISEE si forniscono determinazioni in merito all'individuazione della condizione della famiglia e modalità e tempistiche di transizione. Si approva il modello per il calcolo dell'ISEE ai fini dell'ICD al netto del contributo percepito nell'anno precedente. Si semplificano le scadenze per la presentazione dell'ISEE. Si modificano i coefficienti di correzione su base ISEE del valore base dell'ICDa. Si determinano i valori soglia dei punteggi SVaMA e SVaMA semplificata per l'accesso all'ICD.
L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.
In considerazione delle recenti modifiche apportate alla normativa in materia di ISEE e ad alla necessità di apportare alcuni aggiornamenti alla DGR 1338/2013 si rappresentano, per paragrafi, le seguenti tematiche.
A. ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE ICD AL NUOVO ISEE. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE PERL'ACCESSO
Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 sono stati approvati il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), nonché le relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Con tale atto è definitivamente entrata in vigore la riforma dell'ISEE a partire dall'anno 2015.
La novellazione dello strumento ha comportato un consistente impatto nella procedura di gestione ed erogazione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare, i cui effetti sono stati monitorati nel primo semestre del 2015.
Si rende ora necessario esaminare congiuntamente il funzionamento del nuovo ISEE e la procedura delle ICD, al fine di risolvere le problematicità insorte, che verranno di seguito descritte.
Prima di procedere in tal senso, si richiamano alcuni elementi essenziali della riforma dell'ISEE, posta in essere con lo scopo di migliorare l'equità sociale per l'accesso a prestazioni sociali, a prestazioni sociali agevolate ed a prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, tra le quali è inclusa l'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) e, al contempo, di rafforzare la lotta contro gli abusi e l'indebita fruizione di prestazioni a scapito dei cittadini più bisognosi.
L'ISEE è l'indicatore, in vigore dal 1998, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo.
La situazione economica è valutata tenendo conto dei redditi di tutti i componenti (salvo quanto previsto per le prestazioni di natura sociosanitaria), del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero di componenti e loro caratteristiche).
La scala di equivalenza consente di tenere conto di "economie di scala" nella spesa familiare derivanti dalla convivenza: è un parametro basato sul numero dei componenti il nucleo familiare, ma anche di alcune caratteristiche di quest'ultimo rilevanti ai fini della valutazione della condizione economica.
Con la riforma dell'ISEE, prevista dall'art. 5 del decreto "Salva Italia" n. 201/2011 è stata adottata una nozione di reddito disponibile che ha incluso somme fiscalmente esenti; è stata maggiormente valorizzata la componente patrimoniale; sono state considerate le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, tra cui la presenza di persone con disabilità; è stato differenziato l'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta.
Per quanto riguarda la non autosufficienza, con il nuovo ISEE è stata operata la scelta di non considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave e non autosufficienza. Si riconosce poi un abbattimento del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità (le c.d. franchigie sono di: 4.000 euro per disabilità media, 5.500 euro per disabilità grave, 7.000 euro per persona non autosufficiente). Il sistema precedente, invece, consisteva nel riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza, che portava all'abbattimento dell'ISEE tanto più alti erano il reddito e il patrimonio considerati, indipendentemente dalla gravità del bisogno.
Inoltre, per le persone non autosufficienti è ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l'acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale.
E' stata infine introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino a un massino di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali.
Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sociosanitarie di persone adulte, inoltre, con il nuovo ISEE è data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge ed i figli, escludendo pertanto eventuali ulteriori componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé.
Infine, si richiama quanto previsto in tema di valorizzazione del patrimonio e di abbattimento per la prima casa. La maggiore considerazione del patrimonio richiesta dalla legge viene raggiunta tenendo conto del valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI) e raggiungendo la franchigia sulla componente mobiliare (che è stata articolata in funzione dei componenti del nucleo familiare) e considerando il patrimonio all'estero.
Con riferimento agli immobili viene perciò considerato come patrimonio il valore della casa che eccede il mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell'abitare è stato riservato un trattamento particolare alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell'abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.
La norma sull'ISEE consente peraltro agli enti erogatori di prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, per caratterizzare in autonomia le proprie politiche sociali. Di conseguenza l'ISEE rappresenta solo un misuratore delle condizioni delle famiglie, mentre la determinazione delle soglie per l'accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi resta di competenza dell'ente erogatore.
Ai fini dell'applicazione del nuovo ISEE, pertanto, gli enti erogatori devono adeguare i regolamenti con l'individuazione delle nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell'indicatore.
La sintesi sin qui condotta è stata ricavata dalla documentazione predisposta e resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tutto ciò è stato richiamato nel presente provvedimento per poter studiare la ricaduta operativa del nuovo ISEE nella gestione dell'ICD. Nelle more del presente provvedimento gli uffici dell'Area Sanità e Sociale hanno proceduto, nella fase di prima attuazione del nuovo ISEE, attraverso l'emanazione di alcune note interpretative rivolte alle Aziende ULSS e/o ai referenti per le ICD presso le Aziende stesse.
In particolare, è stato indicato quanto di seguito si richiama e si conferma con il presente provvedimento:
L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione beneficiaria si è reso misurabile soltanto in via empirica ed è stato monitorato nel corso del secondo trimestre 2015 operando una comparazione tra il valore dell'ISEE prodotto con le vecchie regole ed il nuovo ISEE, persona per persona. Peraltro non esistono in Italia reportistiche relative ad analoghe attività effettuate da enti gestori di servizi soggetti a ISEE.
Nel caso dell'ICD, ad oggi, su un totale di 12.462 casi esaminati relativi ad utenti con ISEE 2014 inferiore a 16.631,71 euro, si riscontrano le seguenti situazioni:
Nel complesso della procedura, gli utenti dell'ICDb nel corso del 2014 sono stati 25.887 (pari a 19.032 ICDb equivalenti a 12 mesi), mentre gli utenti dell'ICDm sono stati 4.971 (pari a 3.343 ICDm equivalenti a 12 mesi).
Operando in termini di ICD equivalenti, il totale è perciò pari a 22.375 ICDb e ICDm. I 12.462 casi di confronto rappresentano perciò il 56% della popolazione. Si può quindi stimare che il numero di utenti che superano la soglia ISEE rispetto al 2014 ed in seguito all'applicazione del nuovo ISEE, sia pari a circa 3.650 unità.
Su questi casi è stato condotto un ulteriore controllo, volto a verificare quali tipologie di redditi e situazioni patrimoniali il nuovo ISEE abbia fatto emergere.
Con maggiore dettaglio statistico, la popolazione degli utenti che superano la soglia ISEE si colloca nel primo quartile per i valori del nuovo ISEE compresi tra da 16.636,00 e 18.243,00 euro; nel secondo quartile per i valori compresi tra18.244,00 euro e 20.414,00 euro, che rappresenta la mediana; nel terzo quartile per i valori fino a 23.861,00 euro; nell'ultimo quartile fino al valore massimo rilevato pari a 92.607,00 euro, dopo aver tolto le quattro code superiori a 100.000 euro). Ogni quartile rappresenta il 25% dell'utenza.
E' stato altresì condotto uno studio sostanziale, con la collaborazione dei referenti per le ICD e di alcuni CAF del Veneto, esaminando i contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) allegate alle attestazioni ISEE.
L'analisi ha messo in evidenza che per gran parte dell'utenza considerata il consistente innalzamento dell'ISEE è dovuto alla proprietà dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Ciò conferma quanto evidenziato in altri rapporti (ad esempio nel Rapporto AUSER sulle condizioni sociali degli anziani in Italia 2012) secondo i quali in Italia il 76% degli anziani è proprietario di casa e che nel 2011 il 52% delle pensioni di vecchiaia era inferiore ai 500 euro e il 78% inferiore ai 750 euro. A fronte di un'alta percentuale di anziani con patrimonio immobiliare, esiste di conseguenza un problema di liquidità poiché l'ammontare della pensione non può essere sufficiente a coprire le spese di cura.
In questi casi l'innalzamento dell'ISEE è dipeso dal fatto che viene applicata alla componente reddituale sommata a quella patrimoniale (della prima casa) una franchigia fissa di 7.000,00 euro, mentre la scala di equivalenza utilizzata è spesso di 1,00 in presenza di famiglie monocomponente e non più di 1,50.
Con riferimento alla facoltà attribuita dalla normativa ISEE agli enti erogatori di poter prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione nonché di definire nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell'indicatore, si ritiene opportuno definire quanto segue:
Si ritiene infatti che tale valore sia comunque congruo ad individuare un plafond di beneficiari coerente con le risorse disponibili, in ragione dell'abbassamento della media dell'ISEE dell'utenza considerata, e quindi della possibilità di intercettare anche ulteriori utenti precedentemente collocati al di sopra della soglia di 16.631,71 euro.
Le modalità di produzione dell'attestazione verranno definite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.
B. ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE ICD AL NUOVO ISEE. MODALITA' DI SCORPORO DELLE ICD PERCEPITE PER L'ANNO PRECEDENTE
Il comma 5 dell'articolo 4 del DPCM 159/2013 afferma che "ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore ISEE è sottratto dall'Ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza". Pertanto, in Allegato A al presente provvedimento, è approvato un apposito modello di attestazione, che dovrà essere compilato e presentato congiuntamente all'ISEE, per il calcolo del valore ISEE al netto del contributo economico percepito per l'anno precedente la presentazione della DSU moltiplicato per la scala di equivalenza. La modalità di produzione dell'attestazione verrà definita con ulteriore provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.
Ai fini del rinnovo dell'ICD, qualora l'ISEE "lordo" sia comunque inferiore alla soglia di 16.700,00 euro non è necessario determinare lo scorporo del valore dell'ICD percepite per l'anno precedente.
Poiché l'ICD è stata istituita nel corso dell'anno 2013 ed i relativi pagamenti ai beneficiari sono avvenuti nel corso del 2014 a seguito dell'approvazione delle prime risultanze istruttorie con la DGR 164/2014, tenendo conto che il "reddito" da esse prodotto è stato finalizzato alla fruizione di attività assistenziale eseguita nel 2013, ai fini di semplificazione delle procedure di certificazione, si stabilisce che, ai fini della determinazione dei contributi economici percepiti, le attestazioni saranno prodotte con il criterio della competenza con riferimento all'anno solare e non dell'erogazione di cassa.
C. ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE ICD AL NUOVO ISEE. SEMPLIFICAZIONE DELLE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISEE
Si considera inoltre che ai sensi del DPCM 159/2013 la DSU è valida sino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello del rilascio e non più 12 mesi dalla data di rilascio.
Ciò comporta l'opportunità di semplificare il sistema organizzativo dell'ICD per quanto riguarda la raccolta dell'ISEE. A partire dal 1 gennaio 2016 pertanto, la procedura è modificata nei seguenti termini.
L'ISEE deve essere prodotto e consegnato entro il primo pagamento effettuato nel corso dell'esercizio solare, con la seguente tempistica:
In tale modo gli operatori potranno organizzare per tempo la raccolta dei nuovi ISEE, informando gli utenti e gestendo le scadenze a scaglioni con data fissa. La mancata produzione dell'ISEE entro la scadenza così definita comporta la chiusura dell'ICD prima dell'emissione delle disposizioni aziendali finalizzate al pagamento.
Per ragioni di uniformità ed economicità operativa, tali scadenze si applicano anche alle ICD emesse a fine anno.
L'attestazione ISEE deve essere comunque presentata anche per le ICD che non prevedono limite di ISEE.
D. MODIFICA DEI COEFFICIENTI DI CORREZIONE SU BASE ISEE DEL VALORE BASE DELL'ICDa
Per quanto riguarda gli utenti di ICDa, l'elaborazione statistica dei dati dei nuovi ISEE 2015 (389 casi su 669) restituisce a livello regionale il valore medio di 16.567,95 euro e il valore mediano di 14.294,00 euro. I valore del primo quartile sono compresi tra 0 e 5.769,00 euro; quelli del secondo fino a 14.294,00 euro (mediana); quelli del terzo fino a 22.891,00 euro; quelli del quarto fino al valore massimo di 60.000,00 euro.
E' emersa la duplice esigenza di semplificare l'applicazione dei coefficienti di correzione calcolati sulla base dell'ISEE, nonché di prevedere un innalzamento dei valori di sostegno economico in adempimento a quanto previsto nell'intesa Stato - Regioni e Province autonome del 5 agosto 2014 per l'utilizzo del 40% del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze a favore delle disabilità gravissime. Tale fondo viene assegnato nel Veneto con la procedura dell'ICDa.
Pertanto si propone di:
E. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE MINIME DEI PUNTEGGI SVAMA
La DGR 1338/2013 ha costruito i requisiti di accesso sulla base di graduatorie ordinate secondo un punteggio definito da gravità di bisogno assistenziale e situazione reddituale. La misurazione del bisogno, tuttavia, non è stata accompagnata dalla definizione di una soglia minima di punteggio da superare per concorrere all'ICD.
Alla luce dell'elaborazione statistica delle risultanze istruttorie degli anni 2013 e 2014, si definiscono le seguenti soglie di accesso, che si applicano con effetto immediato dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto:
a) Per le ICDb, punteggio SVaMA semplificata maggiore o uguale a 10 punti; b) Per le ICDm, punteggio SVaMA con quadro sinottico modificato maggiore o uguale a 54 punti.
Per le ICDb emesse con punteggio della SVaMA semplificata inferiore a 10 punti, il rinnovo alla scadenza dell'ICD è subordinato alla ripetizione della valutazione e all'ottenimento di un punteggio maggiore o uguale a 10 punti.
A partire dal 1 gennaio 2016 il periodo di validità degli strumenti di valutazione sociosanitaria per la determinazione del rinnovo delle ICD è così aggiornato:
Tale durata si intende applicata anche alle valutazioni già acquisite. A tale scopo la procedura informatica verrà aggiornata e la visualizzazione degli strumenti di valutazione in scadenza, a disposizione degli operatori delle ICD, sarà tarata sulla nuova tempistica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la LR 23/2012.
Vista la DGR 1338/2013 e la DGR 164/2014.
Visto il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014.
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della LR 54/2012.
delibera
1. Di considerare la parte motiva parte integrante ed essenziale del presente atto.
2. Di approvare quanto definito relativamente alla determinazione dei cluster di utenza e delle rispettive soglie minime ISEE, a modifica di quanto stabilito con la DGR 1338/2013.
3. Di approvare per il primo semestre 2015 il pagamento di tutte le ICD valide al 31 dicembre 2014, con esclusione delle ICD chiuse per decesso, per ingresso in struttura residenziale extraospedaliera con quota di rilievo sanitario, per trasferimento di residenza in altra regione, richiamando e confermando i punti elenco da 1 a 10 del paragrafo A della parte motiva.
4. Di approvare con l'Allegato A, parte integrante del presente atto, il modello utilizzabile sia per la certificazione del valore ISEE al netto della sola abitazione principale e delle relative pertinenze e per il calcolo dell'ISEE ai fini dell'ICD al netto del contributo percepito nell'anno precedente.
5. Di approvare le modalità di semplificazione delle scadenze per la presentazione dell'ISEE, come definite nel paragrafo C della parte motiva.
6. Di modificare i coefficienti di correzione su base ISEE del valore base dell'ICDa, come definito nel paragrafo D della parte motiva.
7. Di determinare i valori soglia dei punteggi SVaMA e SVaMA semplificata per l'accesso all'ICD, come definiti e descritti nel paragrafo E della parte motiva.
8. Di demandare ad atti Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la determinazione di eventuali modifiche procedurali che si rendano necessarie in fase di applicazione del presente provvedimento.
9. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale.
10. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'area web http://icd.regione.veneto.it.
(seguono allegati)
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