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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 04 settembre 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1047 del 04 agosto 2015

Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD). Aggiornamenti alla DGR 1338/2013.

Note per la trasparenza

A seguito della nuova normativa in materia di ISEE si forniscono determinazioni in merito all'individuazione della condizione della famiglia e modalità e tempistiche di transizione. Si approva il modello per il calcolo dell'ISEE ai fini dell'ICD al netto del contributo percepito nell'anno precedente. Si semplificano le scadenze per la presentazione dell'ISEE. Si modificano i coefficienti di correzione su base ISEE del valore base dell'ICDa. Si determinano i valori soglia dei punteggi SVaMA e SVaMA semplificata per l'accesso all'ICD.
 

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

In considerazione delle recenti modifiche apportate alla normativa in materia di ISEE e ad alla necessità di apportare alcuni aggiornamenti alla DGR 1338/2013 si rappresentano, per paragrafi, le seguenti tematiche.

A.    ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE ICD AL NUOVO ISEE. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE PERL'ACCESSO

Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 sono stati approvati il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), nonché le relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Con tale atto è definitivamente entrata in vigore la riforma dell'ISEE a partire dall'anno 2015.

La novellazione dello strumento ha comportato un consistente impatto nella procedura di gestione ed erogazione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare, i cui effetti sono stati monitorati nel primo semestre del 2015.

Si rende ora necessario esaminare congiuntamente il funzionamento del nuovo ISEE e la procedura delle ICD, al fine di risolvere le problematicità insorte, che verranno di seguito descritte.

Prima di procedere in tal senso, si richiamano alcuni elementi essenziali della riforma dell'ISEE, posta in essere con lo scopo di migliorare l'equità sociale per l'accesso a prestazioni sociali, a prestazioni sociali agevolate ed a prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, tra le quali è inclusa l'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) e, al contempo, di rafforzare la lotta contro gli abusi e l'indebita fruizione di prestazioni a scapito dei cittadini più bisognosi.

L'ISEE è l'indicatore, in vigore dal 1998, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo.

La situazione economica è valutata tenendo conto dei redditi di tutti i componenti (salvo quanto previsto per le prestazioni di natura sociosanitaria), del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero di componenti e loro caratteristiche).

La scala di equivalenza consente di tenere conto di "economie di scala" nella spesa familiare derivanti dalla convivenza: è un parametro basato sul numero dei componenti il nucleo familiare, ma anche di alcune caratteristiche di quest'ultimo rilevanti ai fini della valutazione della condizione economica.

Con la riforma dell'ISEE, prevista dall'art. 5 del decreto "Salva Italia" n. 201/2011 è stata adottata una nozione di reddito disponibile che ha incluso somme fiscalmente esenti; è stata maggiormente valorizzata la componente patrimoniale; sono state considerate le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, tra cui la presenza di persone con disabilità; è stato differenziato l'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta.

Per quanto riguarda la non autosufficienza, con il nuovo ISEE è stata operata la scelta di non considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave e non autosufficienza. Si riconosce poi un abbattimento del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità (le c.d. franchigie sono di: 4.000 euro per disabilità media, 5.500 euro per disabilità grave, 7.000 euro per persona non autosufficiente). Il sistema precedente, invece, consisteva nel riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza, che portava all'abbattimento dell'ISEE tanto più alti erano il reddito e il patrimonio considerati, indipendentemente dalla gravità del bisogno.

Inoltre, per le persone non autosufficienti è ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l'acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale.

E' stata infine introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino a un massino di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali.

Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sociosanitarie di persone adulte, inoltre, con il nuovo ISEE è data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge ed i figli, escludendo pertanto eventuali ulteriori componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé.

Infine, si richiama quanto previsto in tema di valorizzazione del patrimonio e di abbattimento per la prima casa. La maggiore considerazione del patrimonio richiesta dalla legge viene raggiunta tenendo conto del valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI) e raggiungendo la franchigia sulla componente mobiliare (che è stata articolata in funzione dei componenti del nucleo familiare) e considerando il patrimonio all'estero.

Con riferimento agli immobili viene perciò considerato come patrimonio il valore della casa che eccede il mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell'abitare è stato riservato un trattamento particolare alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell'abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.

La norma sull'ISEE consente peraltro agli enti erogatori di prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, per caratterizzare in autonomia le proprie politiche sociali. Di conseguenza l'ISEE rappresenta solo un misuratore delle condizioni delle famiglie, mentre la determinazione delle soglie per l'accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi resta di competenza dell'ente erogatore.

Ai fini dell'applicazione del nuovo ISEE, pertanto, gli enti erogatori devono adeguare i regolamenti con l'individuazione delle nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell'indicatore.

La sintesi sin qui condotta è stata ricavata dalla documentazione predisposta e resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tutto ciò è stato richiamato nel presente provvedimento per poter studiare la ricaduta operativa del nuovo ISEE nella gestione dell'ICD. Nelle more del presente provvedimento gli uffici dell'Area Sanità e Sociale hanno proceduto, nella fase di prima attuazione del nuovo ISEE, attraverso l'emanazione di alcune note interpretative rivolte alle Aziende ULSS e/o ai referenti per le ICD presso le Aziende stesse.

In particolare, è stato indicato quanto di seguito si richiama e si conferma con il presente provvedimento:

  • L'ICD costituisce prestazione agevolata di natura sociosanitaria, e pertanto è consentita (in quanto è facoltativa) la produzione della tipologia di ISEE denominata "sociosanitario". La ratio della norma è quella di creare le condizioni per favorire la presa in carico della persona disabile o non autosufficiente nel contesto familiare, e pertanto è sempre consentito presentare l'ISEE più favorevole previsto dalla normativa nazionale, per ciascun tipo di ICD.
  • Fino a marzo 2015, quando i Centri per l'Assistenza Fiscale (CAF) hanno potuto iniziare a produrre i nuovi ISEE, è stato sospeso lo scorrimento delle graduatorie relative alle nuove domande pervenute.
  • Come previsto dalla DGR 1338/2013 l'ICD ha durata annuale e per il rinnovo è richiesta la sussistenza e validità di tutti gli strumenti di valutazione (ISEE, SVaMA e test NPI) alla data del rinnovo. La procedura gestionale è tuttavia stata costruita in maniera da non chiudere automaticamente le domande prive di strumenti validi, consentendo agli operatori un lasso di tempo ulteriore per la raccolta degli strumenti scaduti, entro comunque l'emissione dei mandati di pagamento.
  • La tempistica di pagamento delle ICD è mensile per le ICDa e le ICDf, trimestrale per le ICDm e ICDp e semestrale per le ICDb, con possibilità di articolare una diversa frequenza per le ICDp e ICDf in ragione delle progettualità individuali per le persone con disabilità a cui tali ICD si riferiscono.
  • Il mandato di pagamento (nei confronti dei diretti beneficiari o dei comuni laddove non è stata definita la delega per la gestione dell'ICD) deve essere effettuato entro il secondo mese successivo a quello del periodo cui si riferisce (quindi ad agosto per il primo semestre o per il secondo trimestre, ecc...).
  • In attesa delle indicazioni contenute nel presente provvedimento, e comunque in vista del pagamento della prima semestralità delle ICDb per l'anno 2015, è stato chiesto alle Aziende ULSS e, tramite queste, agli operatori degli sportelli locali, di non procedere alla chiusura di impegnative per ISEE sopra soglia o ISEE mancante.
  • La soglia ISEE prevista per l'accesso all'ICDb e ICDm non ha subito variazione rispetto a quella definita con la DGR 1338/2013, pari a 16.631,71 euro. Per le ICDa la soglia definita è di 60.000,00 euro, per le ICDf non è stata prevista dalla DGR 1338/2013, mentre per le ICDp è stata sterilizzata ai sensi del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 173/2013, confermato con la DGR 164/2014.

L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione beneficiaria si è reso misurabile soltanto in via empirica ed è stato monitorato nel corso del secondo trimestre 2015 operando una comparazione tra il valore dell'ISEE prodotto con le vecchie regole ed il nuovo ISEE, persona per persona. Peraltro non esistono in Italia reportistiche relative ad analoghe attività effettuate da enti gestori di servizi soggetti a ISEE.

Nel caso dell'ICD, ad oggi, su un totale di 12.462 casi esaminati relativi ad utenti con ISEE 2014 inferiore a 16.631,71 euro, si riscontrano le seguenti situazioni:

  • La media del valore ISEE passa da 8.041,72 euro del 2014 a 9.630,55 del 2015, con un incremento medio pari a 1.588,82
  • L'83,7% degli utenti mantiene l'ISEE sotto la soglia definita. Per questi utenti la media 2014 era pari a 7.265,45 euro, mentre la media 2015 scende a 7.150,94, con un decremento medio pari a 115,02 euro.
  • Il 16,3% degli utenti supera invece la soglia ISEE definita dalla DGR 1338/2013. Per questi utenti la media ISEE 2014 era di 12.011,96 euro, mentre la media ISEE 2015 sale a 22.320,73 euro, con un incremento di 10.308,78 euro.

Nel complesso della procedura, gli utenti dell'ICDb nel corso del 2014 sono stati 25.887 (pari a 19.032 ICDb equivalenti a 12 mesi), mentre gli utenti dell'ICDm sono stati 4.971 (pari a 3.343 ICDm equivalenti a 12 mesi).

Operando in termini di ICD equivalenti, il totale è perciò pari a 22.375 ICDb e ICDm. I 12.462 casi di confronto rappresentano perciò il 56% della popolazione. Si può quindi stimare che il numero di utenti che superano la soglia ISEE rispetto al 2014 ed in seguito all'applicazione del nuovo ISEE, sia pari a circa 3.650 unità.

Su questi casi è stato condotto un ulteriore controllo, volto a verificare quali tipologie di redditi e situazioni patrimoniali il nuovo ISEE abbia fatto emergere.

Con maggiore dettaglio statistico, la popolazione degli utenti che superano la soglia ISEE si colloca nel primo quartile per i valori del nuovo ISEE compresi tra da 16.636,00 e 18.243,00 euro; nel secondo quartile per i valori compresi tra18.244,00 euro e 20.414,00 euro, che rappresenta la mediana; nel terzo quartile per i valori fino a 23.861,00 euro; nell'ultimo quartile fino al valore massimo rilevato pari a 92.607,00 euro, dopo aver tolto le quattro code superiori a 100.000 euro). Ogni quartile rappresenta il 25% dell'utenza.

E' stato altresì condotto uno studio sostanziale, con la collaborazione dei referenti per le ICD e di alcuni CAF del Veneto, esaminando i contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) allegate alle attestazioni ISEE.

L'analisi ha messo in evidenza che per gran parte dell'utenza considerata il consistente innalzamento dell'ISEE è dovuto alla proprietà dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Ciò conferma quanto evidenziato in altri rapporti (ad esempio nel Rapporto AUSER sulle condizioni sociali degli anziani in Italia 2012) secondo i quali in Italia il 76% degli anziani è proprietario di casa e che nel 2011 il 52% delle pensioni di vecchiaia era inferiore ai 500 euro e il 78% inferiore ai 750 euro. A fronte di un'alta percentuale di anziani con patrimonio immobiliare, esiste di conseguenza un problema di liquidità poiché l'ammontare della pensione non può essere sufficiente a coprire le spese di cura.

In questi casi l'innalzamento dell'ISEE è dipeso dal fatto che viene applicata alla componente reddituale sommata a quella patrimoniale (della prima casa) una franchigia fissa di 7.000,00 euro, mentre la scala di equivalenza utilizzata è spesso di 1,00 in presenza di famiglie monocomponente e non più di 1,50.

Con riferimento alla facoltà attribuita dalla normativa ISEE agli enti erogatori di poter prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione nonché di definire nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell'indicatore, si ritiene opportuno definire quanto segue:

  1. Il mantenimento in via generale, dove prevista, della soglia ISEE per l'accesso all'ICD, con arrotondamento, a partire dal 1 luglio 2015 da 16.631,71 euro a 16.700,00 euro. Tale arrotondamento è comprensivo della rivalutazione secondo l'indice ISTAT (FOI) relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nazionale) da giugno 2013 a giugno 2015 pari a +0,2% (33,26 euro)

Si ritiene infatti che tale valore sia comunque congruo ad individuare un plafond di beneficiari coerente con le risorse disponibili, in ragione dell'abbassamento della media dell'ISEE dell'utenza considerata, e quindi della possibilità di intercettare anche ulteriori utenti precedentemente collocati al di sopra della soglia di 16.631,71 euro.

  1. La definizione di una soglia ISEE del valore di 23.900,00 euro corrispondente al valore arrotondato di soglia tra il terzo e quarto quartile dei valori riscontrati dagli utenti il cui il nuovo ISEE è salito sopra soglia rispetto al 2014.
  2. Tale soglia viene applicata all'utenza che presenta attestazioni ISEE (personale o familiare) che, qualora fosse determinato al netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, sarebbe inferiore o pari a quello definito al punto 1 del presente elenco. Tale ISEE, al lordo dell'abitazione principale e delle relative utenze, deve essere inferiore alla soglia definita al punto 2 del presente elenco.
  3. Proceduralmente, si stabilisce che, per gli ISEE che rientrano nelle casistiche sopra definite (presenza di prima abitazione di proprietà e relative pertinenze e valore inferiore a 23.900,00 euro), venga prodotta una attestazione redatta secondo il modello approvato con l'Allegato A del presente provvedimento, con la quale viene certificato che il valore dell'ISEE presentato, qualora fosse calcolato al netto del valore determinato dalla sola abitazione principale e relative pertinenze sarebbe inferiore alla soglia base di 16.700,00 euro. L'operatore dell'ICD registrerà tale informazione nella procedura informatica eseguendo una apposita spunta, in funzione della quale la verifica della soglia ISEE per la domanda presentata o per il rinnovo dell'ICDb e ICDm verrà condotta sul valore di 23.900,00 euro e non di 16.700,00 euro.

Le modalità di produzione dell'attestazione verranno definite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

  1. Per il primo semestre 2015, in via transitoria ed eccezionale a motivo della repentina entrata in vigore della normativa ISEE, rimangono attive e pagabili tutte le ICD valide al 31 dicembre 2014, salvo le chiusure per decesso, per ingresso in struttura residenziale extraospedaliera con quota di rilievo sanitario, per trasferimento di residenza in altra regione. Si ritiene inoltre di non procedere alla chiusura per mancata presentazione dell'ISEE, in quanto la produzione dell'ISEE con le nuove modalità potrebbe aver inibito parte dell'utenza alla presentazione dell'ISEE stesso ai fini del rinnovo. Le ICD nel frattempo chiuse dagli operatori (circa 200) verranno riaperte in via informatica. Quest'ultima operazione dovrà essere eseguita anche per le ICDm chiuse entro il primo trimestre 2015.
  2. A partire dal 1 luglio 2015, ed entro le previste scadenze di pagamento, verranno chiuse le ICD con nuovo ISEE superiore a 23.900,00 euro.
  3. Entro il 30 settembre 2015 dovranno essere raccolti gli ISEE scaduti e mancanti, come segnalato dalla procedura informatica.
  4. Per gli utenti con nuovo ISEE compreso tra 16.700,00 e 23.900,00 euro, dovrà essere eseguita a cura degli operatori la verifica di appartenenza all'utenza definita al punto 3. In caso di ISEE superiore, o di rifiuto a produrre il nuovo ISEE, l'ICDb o ICDm viene chiusa retroattivamente al 30 giugno 2015, liberando così ulteriori risorse per lo scorrimento di graduatorie con disponibilità dal 1 luglio 2015.
  5. La soglia di 23.900,00 euro si applica anche alle nuove domande eventualmente pervenute, con decorrenza, per uniformità di trattamento, dal 1 luglio 2015. Per il calcolo del punteggio ISEE ai fini della determinazione del punteggio di graduatoria si utilizza il valore ISEEmax secondo le casistiche dal presente provvedimento.
  6. Per la data dell'ISEE fa fede la data di presentazione della DSU (cui si riferisce il protocollo dell'INPS) e non la data dell'attestazione ISEE.

B.     ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE ICD AL NUOVO ISEE. MODALITA' DI SCORPORO DELLE ICD PERCEPITE PER L'ANNO PRECEDENTE

Il comma 5 dell'articolo 4 del DPCM 159/2013 afferma che "ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore ISEE è sottratto dall'Ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza". Pertanto, in Allegato A al presente provvedimento, è approvato un apposito modello di attestazione, che dovrà essere compilato e presentato congiuntamente all'ISEE, per il calcolo del valore ISEE al netto del contributo economico percepito per l'anno precedente la presentazione della DSU moltiplicato per la scala di equivalenza. La modalità di produzione dell'attestazione verrà definita con ulteriore provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Ai fini del rinnovo dell'ICD, qualora l'ISEE "lordo" sia comunque inferiore alla soglia di 16.700,00 euro non è necessario determinare lo scorporo del valore dell'ICD percepite per l'anno precedente.

Poiché l'ICD è stata istituita nel corso dell'anno 2013 ed i relativi pagamenti ai beneficiari sono avvenuti nel corso del 2014 a seguito dell'approvazione delle prime risultanze istruttorie con la DGR 164/2014, tenendo conto che il "reddito" da esse prodotto è stato finalizzato alla fruizione di attività assistenziale eseguita nel 2013, ai fini di semplificazione delle procedure di certificazione, si stabilisce che, ai fini della determinazione dei contributi economici percepiti, le attestazioni saranno prodotte con il criterio della competenza con riferimento all'anno solare e non dell'erogazione di cassa.

C.     ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE ICD AL NUOVO ISEE. SEMPLIFICAZIONE DELLE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISEE

Si considera inoltre che ai sensi del DPCM 159/2013 la DSU è valida sino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello del rilascio e non più 12 mesi dalla data di rilascio.

Ciò comporta l'opportunità di semplificare il sistema organizzativo dell'ICD per quanto riguarda la raccolta dell'ISEE. A partire dal 1 gennaio 2016 pertanto, la procedura è modificata nei seguenti termini.

L'ISEE deve essere prodotto e consegnato entro il primo pagamento effettuato nel corso dell'esercizio solare, con la seguente tempistica:

  • Per le ICD con pagamento mensile: entro il 31 marzo.
  • Per le ICD con pagamento trimestrale: entro il 31 marzo.
  • Per le ICD con pagamento semestrale: entro il 30 giugno.

In tale modo gli operatori potranno organizzare per tempo la raccolta dei nuovi ISEE, informando gli utenti e gestendo le scadenze a scaglioni con data fissa. La mancata produzione dell'ISEE entro la scadenza così definita comporta la chiusura dell'ICD prima dell'emissione delle disposizioni aziendali finalizzate al pagamento.

Per ragioni di uniformità ed economicità operativa, tali scadenze si applicano anche alle ICD emesse a fine anno.

L'attestazione ISEE deve essere comunque presentata anche per le ICD che non prevedono limite di ISEE.

D.    MODIFICA DEI COEFFICIENTI DI CORREZIONE SU BASE ISEE DEL VALORE BASE DELL'ICDa

Per quanto riguarda gli utenti di ICDa, l'elaborazione statistica dei dati dei nuovi ISEE 2015 (389 casi su 669) restituisce a livello regionale il valore medio di 16.567,95 euro e il valore mediano di 14.294,00 euro. I valore del primo quartile sono compresi tra 0 e 5.769,00 euro; quelli del secondo fino a 14.294,00 euro (mediana); quelli del terzo fino a 22.891,00 euro; quelli del quarto fino al valore massimo di 60.000,00 euro.

E' emersa la duplice esigenza di semplificare l'applicazione dei coefficienti di correzione calcolati sulla base dell'ISEE, nonché di prevedere un innalzamento dei valori di sostegno economico in adempimento a quanto previsto nell'intesa Stato - Regioni e Province autonome del 5 agosto 2014 per l'utilizzo del 40% del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze a favore delle disabilità gravissime. Tale fondo viene assegnato nel Veneto con la procedura dell'ICDa.

Pertanto si propone di:

  1. Modificare la tabella contenuta nell'Allegato A della DGR 1338/2013 (pagina 7/20), prevedendo che fino al terzo quartile compreso (e quindi al valore ISEE arrotondato a € 22.900,00) non si applichi nessun coefficiente di correzione del valore base dell'ICDa e che nell'ultimo quartile si applichi il coefficiente di correzione di 0,75. Tale valore soglia è definito sino a diversa ulteriore definizione con Deliberazione della Giunta regionale.
  2. L'applicazione del punto precedente avverrà a far data dal 1 gennaio 2016. Per l'anno 2015 si mantengono i coefficienti di correzione già attribuiti all'utente nel 2014.
  3. Rimane in vigore quanto previsto dall'Allegato A della DGR 1338/2013, paragrafo 8, lettera c).

E.     DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE MINIME DEI PUNTEGGI SVAMA

La DGR 1338/2013 ha costruito i requisiti di accesso sulla base di graduatorie ordinate secondo un punteggio definito da gravità di bisogno assistenziale e situazione reddituale. La misurazione del bisogno, tuttavia, non è stata accompagnata dalla definizione di una soglia minima di punteggio da superare per concorrere all'ICD.

Alla luce dell'elaborazione statistica delle risultanze istruttorie degli anni 2013 e 2014, si definiscono le seguenti soglie di accesso, che si applicano con effetto immediato dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto:

a)      Per le ICDb, punteggio SVaMA semplificata maggiore o uguale a 10 punti;
b)     Per le ICDm, punteggio SVaMA con quadro sinottico modificato maggiore o uguale a 54 punti.

Per le ICDb emesse con punteggio della SVaMA semplificata inferiore a 10 punti, il rinnovo alla scadenza dell'ICD è subordinato alla ripetizione della valutazione e all'ottenimento di un punteggio maggiore o uguale a 10 punti.

A partire dal 1 gennaio 2016 il periodo di validità degli strumenti di valutazione sociosanitaria per la determinazione del rinnovo delle ICD è così aggiornato:

  1. Schede di Valutazione Multidimensionale SVaMA, SVaMA semplificata, SVaMDi: 3 anni;
  2. Valutazione NPI: 2 anni.

Tale durata si intende applicata anche alle valutazioni già acquisite. A tale scopo la procedura informatica verrà aggiornata e la visualizzazione degli strumenti di valutazione in scadenza, a disposizione degli operatori delle ICD, sarà tarata sulla nuova tempistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la LR 23/2012.

Vista la DGR 1338/2013 e la DGR 164/2014.

Visto il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014.

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della LR 54/2012.

delibera

1.      Di considerare la parte motiva parte integrante ed essenziale del presente atto.

2.      Di approvare quanto definito relativamente alla determinazione dei cluster di utenza e delle rispettive soglie minime ISEE, a modifica di quanto stabilito con la DGR 1338/2013.

3.      Di approvare per il primo semestre 2015 il pagamento di tutte le ICD valide al 31 dicembre 2014, con esclusione delle ICD chiuse per decesso, per ingresso in struttura residenziale extraospedaliera con quota di rilievo sanitario, per trasferimento di residenza in altra regione, richiamando e confermando i punti elenco da 1 a 10 del paragrafo A della parte motiva.

4.      Di approvare con l'Allegato A, parte integrante del presente atto, il modello utilizzabile sia per la certificazione del valore ISEE al netto della sola abitazione principale e delle relative pertinenze e per il calcolo dell'ISEE ai fini dell'ICD al netto del contributo percepito nell'anno precedente.

5.      Di approvare le modalità di semplificazione delle scadenze per la presentazione dell'ISEE, come definite nel paragrafo C della parte motiva.

6.      Di modificare i coefficienti di correzione su base ISEE del valore base dell'ICDa, come definito nel paragrafo D della parte motiva.

7.      Di determinare i valori soglia dei punteggi SVaMA e SVaMA semplificata per l'accesso all'ICD, come definiti e descritti nel paragrafo E della parte motiva.

8.      Di demandare ad atti Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la determinazione di eventuali modifiche procedurali che si rendano necessarie in fase di applicazione del presente provvedimento.

9.      Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale.

10.   Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'area web http://icd.regione.veneto.it.

(seguono allegati)

1047_AllegatoA_305270.pdf

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