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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 08 maggio 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 21 aprile 2015

Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del DM n. 180 del 23.01.2015, in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2015.

Note per la trasparenza

Il provvedimento fornisce disposizioni regionali applicative per l'anno 2015 in materia di Condizionalità, in recepimento del Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101, sulla base delle indicazioni nazionali individuate dal DM n. 180 del 23.01.2015. Sono qui stabilite, nell'Allegato A, le disposizioni di Condizionalità per l'anno 2015 che devono essere applicate da tutti i soggetti beneficiari di pagamenti diretti, beneficiari di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde e ai beneficiari di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali e benessere degli animali.

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il regime di "Condizionalità" in agricoltura è stato istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ne ha ampliato - tra l'altro - l'ambito di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e che ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari sia subordinato al rispetto di norme relative alla gestione dei terreni, alla produzione e alle attività agricole. Successivamente, il Regolamento (UE) n. 1306/2013, dall'art. 91 al 101, ha stabilito le regole della Condizionalità per il periodo 2014-2020, che sono in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.

In base a tale regime, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare anche nella Organizzazione Comune di Mercato (OCM) vitivinicola una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale.

Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole, in quanto gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

I vincoli e gli impegni di Condizionalità che devono trovare applicazione nell'anno 2015 sono dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento che riporta la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun "Criterio di Gestione Obbligatorio" (CGO) e "Buona Condizione Agronomica e Ambientale" (BCAA) , i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione valevole nella Regione del Veneto per l'anno 2015.

Il provvedimento di attuazione della Condizionalità è incardinato, sia per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), che per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) sui contenuti del DM n. 180 del 23.01.2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", e sugli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito regionale.

I contenuti dell'Allegato A alla presente deliberazione tengono inoltre conto del nuovo quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020, ed in particolare del richiamato Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013.

Ai sensi delle nuove disposizioni regolamentari riportate all'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, riprese nel nuovo DM di Condizionalità n. 180 del 23.1.2015 (articolo 1), i CGO e le BCAA di Condizionalità si applicano a tutti i soggetti:

a)  beneficiari di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
b)  beneficiari di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
c)  beneficiari di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. n. 21, 28, 29, 31, 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
d)  beneficiari dei premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
e)  beneficiari di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

In riferimento alla tipologia di beneficiari di cui al precedente punto d), si evidenzia che il punto 7) dell'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (CE) n. 679 del 14 luglio 2011, che va a modificare l'articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, stabilisce che:

-  "a partire dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione 2007-2013, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo;
-  gli Stati membri possono decidere di introdurre tale clausola di revisione già nel 2011;
-  se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso."

Considerato, pertanto, che per gli impegni assunti con le Misure del PSR del Veneto 2007-2013, a partire dall'annualità 2011, è stata introdotta la clausola di revisione, con deliberazioni della Giunta regionale n. 376/2011, n. 2470/2011, n. 519/2013 e n. 456/2014, ai beneficiari delle Sottomisure 214 (a, b, c, d, e, f, g, i1, i2 e i3) e delle Misure 215, 221 e 225 che hanno impegni che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione 2007-2013, a tali beneficiari si applica il nuovo regime di Condizionalità disposto dal presente provvedimento, ai sensi delle nuove disposizioni regolamentari della riforma PAC, nonché si applicano i Requisiti Minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari, così come individuati nell'Allegato 7 al DM n. 180/2015.

Sulla base di quanto sopra esposto, i suindicati beneficiari sono soggetti - a partire dal 1° gennaio 2015 - alle disposizioni di Condizionalità e ai Requisiti Minimi contenuti nel presente provvedimento e possono esercitare la clausola di revisione, accettando gli attuali adeguamenti normativi o rifiutando il pagamento a superficie, di cui i medesimi adeguamenti costituiscono baseline.

Si precisa, peraltro, che l'art. 42 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, il quale integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce, tra l'altro, che in relazione agli obblighi di Condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal medesimo Regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al regolamento (UE) n. 1306/2013.

Inoltre, l'art. 43 del medesimo Regolamento delegato stabilisce che i Regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011, pur essendo abrogati a partire dal 1° gennaio 2015, continuano ad applicarsi al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di Condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Appare opportuno ricordare ancora che l'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, così come richiamato nell'articolo 1 al DM di Condizionalità n. 180 del 23.1.2015, precisa, altresì, che gli impegni e le sanzioni di Condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui all'articolo 61 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, e che le sanzioni previste non si applicano al sostegno previsto alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I piccoli agricoltori che accedono ai pagamenti agroclimaticoambientali, di cui all'art. 28 e ai pagamenti a superficie del metodo biologico di cui all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definiti dal programma di Sviluppo Rurale del Veneto sono, comunque, soggetti ai Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Il nuovo regime di Condizionalità per l'anno 2015, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato II e dal Titolo VI - Condizionalità - del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101, riorganizza, ed in parte accorpa, gli "Atti" (ora CGO) e gli "Standard e le Norme" (ora BCAA) di Condizionalità. Infatti, l'articolo 93(1) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel dettare le nuove regole di Condizionalità per l'anno 2015, elenca i tre "Settori" in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA di Condizionalità:

•  ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
•  sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
•  benessere degli animali,

a loro volta suddivisi in 9 temi: acque; suolo e stock di carbonio; biodiversità; livello di mantenimento minimo dei paesaggi; sicurezza alimentare; identificazione e registrazione degli animali; malattie degli animali; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

Inoltre, l'articolo 93, comma 3 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, così come l'Allegato 8 al DM n. 180/2015 (BCAA8), precisa che, per il 2015 e il 2016, la BCAA 8 di Condizionalità prescrive il mantenimento dei pascoli permanenti, definendo le modalità di rispetto, a livello nazionale, delle proporzioni della superficie investita a pascolo permanente [ovvero "prato permanente", "prato-pascolo" e "pascolo permanente" di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1122/2009] rispetto alla superficie agricola totale, così come stabilito dall'art. 37 del Regolamento (UE) n. 640 dell'11.03.2014.

Nello specifico, non trovano più corrispondenza nel Regolamento (UE) n. 1306/2013, per quanto attiene la Condizionalità, gli Standard 4.1 "Protezione del pascolo permanente" e 4.6 "Densità di bestiame e/o regimi adeguati" di cui al Regolamento n. 73/2009 (ora abrogato).

Sulla base del Decreto Ministeriale 180/2015 e degli specifici recepimenti normativi regionali, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, con propria circolare - sentite le Regioni, le Provincie Autonome e il Comitato Paritetico di cui all'articolo 11 del DM - sta ora individuando i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità 2015.

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, una volta predisposta la circolare AGEA di controllo Condizionalità per l'anno 2015, potrà approvare, sentita la Sezione Agroambiente, il manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità e le check-list di controllo dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco della Condizionalità nella campagna 2015.

Considerato che le Regioni debbono recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, rendendole applicative per il corrente anno solare, si rende pertanto necessario procedere all'approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità per la campagna 2015, così come definite nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità alla vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della Condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che al titolo VI "Condizionalità" definisce le nuove regole di Condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i premi annuali previsti da specifici articoli del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013; in particolare l'articolo 8 dello stesso Regolamento (UE) n. 1310/2013, modificando l'articolo 121 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, prevede che le disposizioni relative alla Condizionalità di cui al Titolo VI entrino in vigore il 1° gennaio 2015;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 e smi della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTO il DM 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014) - Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il DM n. 180 del 23 gennaio 2015 che disciplina il regime di Condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il quale, a decorrere dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 27, abroga il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e smi, ad eccezione del capo III e delle corrispondenti norme applicative regionali per le misure relative ai Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013;

VISTO il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

VISTO il DM 1420 del 26 febbraio 2015, " Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

VISTO l'articolo 2(2), lettera c) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 4(3), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2(1), del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il DDR n. 34 del 23 aprile 2014 della Sezione Agroambiente, il quale, su delega della Sezione Geologia e Georisorse, ha fornito le indicazioni applicative riguardo l'impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, in funzione della qualità dei corpi idrici superficiali monitorati, inerente la nuova BCAA 1 (ex Standard 5.2) "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;

DATO ATTO che gli impegni dell'agricoltore riportati nell'Allegato A del presente provvedimento sono coerenti con quanto indicato nell'Allegato 1 del DM n. 180 del 23.01.2015 di Condizionalità e che, a sua volta, le modifiche e le integrazioni al medesimo DM n. 180/2015 tengono conto di quanto previsto dalle nuove regole di Condizionalità, di cui all'articolo 93 e Allegato II al Regolamento (UE) n. 1306/2013;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 22(1) del DM n. 180 del 23.01.2015 di Condizionalità, le Regioni e Province autonome specificano, con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo DM, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 3 e dell'Allegato I del DM n. 180/2015;

DATO ATTO di aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 22(2) del sopra citato DM n. 180 del 23.01.2015, che prevede che ciascuna Regione trasmetta al MiPAAF la propria bozza di lavoro, al fine di armonizzare le proprie disposizioni regionali di Condizionalità con quelle del richiamato decreto ministeriale;

VISTO il parere favorevole del MiPAAF anticipato via mail in data 10 aprile 2015, in merito alla proposta di provvedimento di Condizionalità della Regione del Veneto per l'anno 2015;

RITENUTO, pertanto, necessario dettare disposizioni urgenti per la definizione per l'anno 2015 del regime di Condizionalità per la Regione del Veneto, al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), nonché successivamente istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non siano rispettati;

DATO ATTO dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 18 dicembre 2014;

VISTO l'art. 42 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 "Norme transitorie in materia di condizionalità", il quale stabilisce, tra l'altro, che in relazione agli obblighi di Condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal medesimo Regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al regolamento (UE) n. 1306/2013;

delibera

1.    di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II - Condizionalità del DM n. 180 del 23.01.2015, per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1(2), si applicano:

a)      ai beneficiari di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
b)      ai beneficiari di pagamenti relativi a programmi di sostegno 2014-2018 per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
c)      ai beneficiari di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, di agricoltura biologica, di indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. n. 21, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
d)      ai beneficiari dei premi annuali previsti dagli articoli 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
e)      ai beneficiari di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi;
f)       ai beneficiari di un sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), limitatamente ai premi annuali ed agli articoli 30 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

2.    di dare atto che, ai sensi del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, articolo 2(1), si intende per:

a)    "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO): ciascun regolamento o direttiva così come elencati nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 al DM n. 180/2015;
b)   "Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali" (BCAA): le norme così come elencate nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 al DM n. 180/2015. Inoltre, per BCAA si intendono anche gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all'articolo 93, paragrafo 3 dello stesso regolamento;
c)    "Settori di Condizionalità" l'insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti ambiti: Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del terreno; Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; Benessere degli animali; Mantenimento dei pascoli permanenti;
d)   "attività agricola":

-    la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
-    il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6513 del 18 novembre 2014;
-    lo svolgimento di un'attività minima, definita con il sopra citato DM n. 180/2015, in attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

3.    di stabilire, pertanto, che il nuovo regime di Condizionalità 2015 si applica sia ai beneficiari con impegni assunti con il PSR del Veneto 2014-2020, sia ai beneficiari con impegni ancora in essere, con le Sottomisure 214 a, b, c, d, e, f, g, i1, i2, i3 e con le Misure 215, 221 e 225 del PSR del Veneto 2007-2013, laddove tali impegni vengono mantenuti e confermati nel 2015, al fine di consentirne l'adeguamento all'intero quadro normativo di riferimento relativo al periodo di programmazione 2014-2020, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015;

4.    di stabilire, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, che gli impegni e le sanzioni di Condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui all'articolo 61 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e che le sanzioni previste non si applicano al sostegno previsto alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

5.    di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle particelle, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione di CGO e BCAA di Condizionalità, sono di seguito indicate:

a)    superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b)   superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
c)    prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente"), come già definiti dal Regolamento 1120/2009, art. 2, lettera c), ripresi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
d)   qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al precedente punto 1. del disposto del presente provvedimento;
e)    le superfici forestali per le quali sia richiesto un sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), limitatamente ai premi annuali ed agli articoli 30 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

6.    di approvare, per quanto esposto in premessa, l'Allegato A, che elenca i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015, conformemente a quanto disposto dal Titolo VI - Condizionalità - del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101;

7.    di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli definiti dall'Allegato 7 al DM n. 180 del 23.01.2015, ai cui contenuti si rimanda al fine dell'applicazione regionale per l'anno 2015, con l'integrazione prevista al successivo punto 8;

8.    di precisare che per quanto riguarda i Requisiti Minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN) vige l'obbligo così come prescritto al CGO10, ovvero della disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2, comma 1 del DM del 22 gennaio 2014. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossici, tossici o nocivi (ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003), e per le nuove classificazioni di pericolo riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari che saranno immessi sul mercato dal 1° giugno 2015, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008;

9.    di prevedere che l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - AVEPA adotti, in accordo con la Sezione Agroambiente ed in base al contenuto del documento relativo agli indici di verifica e alla graduazione del livello di violazione della Condizionalità redatto da AGEA per il 2015, il decreto contenente gli indicatori di verifica da applicare in relazione ai contenuti del citato Allegato A, nonché le modalità di eventuale collaborazione con gli Enti che possono essere delegati al controllo in ambito regionale dei CGO e delle BCAA;

10.di incaricare il Direttore della Sezione Agroambiente al successivo eventuale perfezionamento dell'Allegato A, qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per l'applicazione della Condizionalità per l'anno 2015;

11.di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12.di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

13.di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

612_AllegatoA_297130.pdf

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