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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 05 maggio 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 482 del 07 aprile 2015

ETRA S.P.A. - Regolarizzazione dell'istanza di concessione per la derivazione di acqua ad uso potabile dalla sorgente Fontanazzi in Comune di Cismon del Grappa (VI). Pratica n.24/BR/GD del Genio Civile di Vicenza. Comune di localizzazione: Cismon del Grappa (VI). Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.G.R. 575/2013).

Note per la trasparenza

Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di regolarizzazione dell'istanza di concessione per la derivazione di acqua ad uso potabile dalla sorgente Fontanazzi in Comune di Cismon del Grappa (VI).

L'assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 03/09/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società ETRA S.p.A. con sede legale in Largo Parolini, 82b - 36061 Bassano del Grappa (VI) (C.F. e P. IVA 03278040245), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 372733 del 05/09/2014.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, la Provincia di Vicenza e il Comune di Cismon del Grappa, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare, in data 03/09/2014 sul quotidiano "IL CORRIERE DEL VENETO", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 575/2013) in data 15/09/2014, presso la sala comunale del Comune di Cismon del Grappa (VI).

Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 389316 del 17/09/2014 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 03/09/2014.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 24/09/2014 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 21/10/2014 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

In corso di istruttoria il proponente, con nota del 21/11/2014 acquisita con prot. n. 508780 del 27/11/2014, ha trasmesso documentazione integrativa a seguito della nota della Sezione Bacino Idrografico Brenta -Bacchiglione - Sezione di Vicenza prot. n. 480542 del 12/11/2014 di richiesta integrazioni a seguito del parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 2933/B.5.11/2 del 28/10/23014;

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:

  • Sezione Bacino Idrografico Brenta -Bacchiglione - Sezione di Vicenza (nota prot. n. 21435 del 19/01/2015): trasmissione del parere espresso dall'autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione prot. n. 3799/B.5.11/2 del 23/12/2014;

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

  • in data 17/09/2014 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 389348, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientalealla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisire un parere in merito;
  • la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 400735 del 25/09/2014 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 290/2014 del 24/09/2014 la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.

Relativamente alla Relazione Paesaggistica, la Ditta proponente, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici del Settore V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 389384 del 17/09/2014) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, con nota del 03/11/2014 - prot. n. 0018123 CL. 34.19.04/9 (acquisita al protocollo regionale n. 461875 del 03/11/2014), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. 13358 del 15/10/25014.

Tali pareri e le relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione VIA nella riunione del 28/01/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R. n. 10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 511 del 25/02/2015, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, prendendo atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 25/02/2015;

VISTO il parere n. 511 del 25/02/2015, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1.    di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 511 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 25/02/2015, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per l'intervento denominato "Regolarizzazione dell'istanza di concessione per la derivazione di acqua ad uso potabile dalla sorgente Fontanazzi in Comune di Cismon del Grappa (VI). Pratica n.24/BR/GD del Genio Civile di Vicenza.", presentato dalla Ditta ETRA S..p.A. con sede legale in Largo Parolini, 82b - 36061 Bassano del Grappa (VI) (C.F. e P. IVA 03278040245);

2.    di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 511 del 25/02/2015, Allegato A del presente provvedimento;

3.    di prender atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla DGRV n. 3173/2006, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 290 del 24/09/2014, rilasciata dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);

4.    di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

5.    di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, ess.mm.ii. l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;

6.    di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta ETRA S..p.A. con sede legale in Largo Parolini, 82b - 36061 Bassano del Grappa (VI) (C.F. e P. IVA 03278040245, PEC: protocollo@pec.etraspa.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Vicenza, al Comune di Cismon del Grappa, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto;

7.    di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

8.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.    di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

10.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

482_Allegato A_296665.pdf

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