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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 40 del 24 aprile 2015


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 31 marzo 2015

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, articolo 8. Procedura d'informazione alla Commissione europea (Notifica n. 2014/0344/I). Approvazione del testo definitivo delle regole tecniche degli artt. 6 e 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36 "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane".

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione la Giunta regionale, dopo la conclusione con esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, approva il testo definitivo del "Disciplinare per la qualificazione delle imprese di panificazione e Regolamento d'uso del marchio" 'Forno di qualità', nonché il "Manuale di utilizzo del marchio `Forno di qualità'", in attuazione degli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 36 del 2013.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36 "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane" contiene una serie di norme che mirano alla tutela del consumatore. In particolare, l'art. 6 della citata legge regionale introduce la denominazione "Forno di qualità" al fine di consentire al consumatore di individuare il panificio che, per tipologia di lavorazione, qualità e tipicità del prodotto tradizionale, possiede le caratteristiche definite da apposito provvedimento della Giunta regionale.

Il successivo art. 7 prevede l'istituzione presso la Giunta regionale del Registro regionale delle specialità da forno tipiche della tradizione del Veneto. Anche in questo caso è previsto che la Giunta regionale disciplini le modalità di istituzione e di tenuta del Registro regionale, individuando le specialità da forno tipiche della tradizione del Veneto da inserire e le modalità per ottenere l'iscrizione.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato il 22 giugno 1998 la direttiva 98/34/CE che pre- vede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. La Direttiva stabilisce, all'articolo 8, che gli Stati membri "comunicano immediatamente alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica" e, all'articolo 9, che "rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica, di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione dicui all'articolo 8, paragrafo 1o di sei mesi dalla stessa data, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regolatecnica notificato."

L'ordinamento italiano ha stabilito che la comunicazione ai sensi della Direttiva, usualmente chiamata notifica, venga effettuata per il tramite dell'Unità centrale di notifica 98/34, incardinata nel Ministero dello Sviluppo Economico. Si è pertanto elaborato il progetto di regole tecniche previste dalla procedura tecnica del Regime Qualità regionale "Forno di qualità" costituite dal Disciplinare per la qualificazione delle imprese di panificazione e Regolamento d'uso del marchio nonché dal manuale Immagine e Norme d'Uso.

In data 8 luglio 2014 il progetto di regola tecnica è stato trasmesso all'Unità centrale di notifica 98/34, corredato dalla documentazione di rito, ai fini della sua comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo1, della direttiva 98/34/CE, come da nota della suddetta Unità del 23 luglio 2014, prot. n. 0134781.

Successivamente, la Commissione europea ha emesso un parere circostanziato, inoltrato alla Regione dall'Unità centrale di notifica 98/34 in data 10 ottobre 2014, prot. n. 0178172. La struttura regionale competente ha ritenuto di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione e, con nota prot. n. 466202 del 5 novembre 2014, ha inviato la risposta all'Unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione.

Con nota protocollo 0019824 del 12/02/2015 e successivo invio della relativa traduzione in italiano del 25 febbraio 2015, la Commissione europea ha ritenuto soddisfacenti le reazioni proposte dalla Regione del Veneto. Per chiudere la procedura d'informazione dei progetti di regole tecniche degli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 36 del 2013, si rende ora necessario approvare il testo definitivo delle regole tecniche, costituite dal "Disciplinare per la qualificazione delle imprese di panificazione e Regolamento d'uso del marchio" (Allegato A) e dal "Manuale di utilizzo del marchio 'Forno di Qualità' " (Allegato B), allegati al presente provvedimento di cui sono parte integrante.

La Sezione Industria e Artigianato è incaricata di comunicare all'Unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, per il successivo inoltro alla Commissione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36 "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane";

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE";

Preso atto della nota prot. 0019824 del 12/02/2015 dell'Unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico e della successiva nota contenente la relativa traduzione in italiano del 25 febbraio 2015;

delibera

1.      di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;

2.      di approvare il testo definitivo delle regole tecniche degli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 36 del 23 dicembre 2013 rappresentate dal "Disciplinare per la qualificazione delle imprese di panificazione e Regolamento d'uso del marchio"(Allegato A) e "Manuale di utilizzo del marchio 'Forno di Qualità' " (Allegato B) checostituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.      di incaricare la Sezione Industria e Artigianato dell'esecuzione del presente atto;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

412_AllegatoA_296059.pdf
412_AllegatoB_296059.pdf

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