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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 40 del 24 aprile 2015


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 434 del 31 marzo 2015

Modificazione dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2499 del 4 agosto 2009 "Integrazione delle linee guida di cui all'art. 2 della L.R. n. 4/2007, in applicazione dei commi 2 e 3, art. 3 della L.R. n. 14/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche". L.R. n. 32 del 29 novembre 2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modificano i contenuti dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2499/2009, relativamente alla graduazione degli ampliamenti consentiti negli interventi di demolizione e ricostruzione che comportino l'utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla L.R. n. 4 del 9 marzo 2007 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile", adeguandoli ai disposti della lettera b), comma 2, art. 3 della L.R. n. 14/2009, così come sostituito dal comma 2, art. 4 della L.R. n. 32/2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti, di concerto con il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'approvazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, mediante la quale vengono promosse misure per il sostegno del settore edilizio, favorendo nel contempo l'utilizzo delle tecniche e dei criteri dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 3, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare, con deliberazione n. 2499 del 4 agosto 2009, uno specifico elaborato tecnico applicativo.

L'art. 3 della legge prevedeva, infatti, la possibilità di attuare, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, interventi di demolizione e ricostruzione con aumenti fino al 40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, nel caso venissero utilizzate le tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2009, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile", stabilendo che fossero  le linee guida in materia di edilizia sostenibile in essa previste, a costituire riferimento per la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento, previa necessaria integrazione delle stesse da parte della Giunta regionale.

A tale scopo la citata D.G.R. n. 2499/2009 ha approvato l'Allegato A relativo all'integrazione alle linee guida in materia di edilizia sostenibile (già definite, per quanto riguarda gli edifici residenziali, con D.G.R. 7 luglio 2009, n. 2063) di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4, in riferimento agli incentivi urbanistici ed edilizi introdotti dall'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14, secondo i seguenti criteri:

  • sistema di valutazione per gli edifici con diversa destinazione d'uso da quella residenziale, procedendo ad una selezione, tra le schede di valutazione già predisposte per l'edilizia residenziale, di quelle correttamente utilizzabili anche nella valutazione delle prestazione di edifici a destinazione diversa e rivedendo, conseguentemente, il sistema di attribuzione di valore ai diversi criteri;
  • graduazione della volumetria e della superficie coperta in ampliamento, stabilendo, sulla base della scala prestazionale prevista nelle linee guida, le percentuali del volume e della superficie coperta consentiti in ampliamento, rispettivamente per gli edifici residenziali e per quelli destinati ad usi diversi;
  • mantenimento in capo all'amministrazione comunale della fissazione dei criteri necessari per stabilire se e quando elevare fino al 50% la possibilità di ampliamento del volume o della superficie esistente alla data del 31.12.88, previa ricomposizione planivolumetrica da attuarsi per mezzo di piano attuativo.

Con l'approvazione della recente legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica delle leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" sono state modificate, tra le altre, le disposizioni della L.R. n. 14/2009 (già precedentemente modificate con la legge regionale 8 luglio 2011 n. 13). Per quanto riguarda l'art. 3 "Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente", le modificazioni introdotte comportano la necessità di procedere ad una modesta revisione del citato Allegato A alla D.G.R. n. 2499/2009, i cui criteri generali, relativi al sistema di valutazione degli interventi e definizione delle linee guida per gli edifici con diversa destinazione d'uso da quella residenziale, possono essere tuttora considerati applicabili.

In particolare, l'adeguamento necessario riguarda la riformulazione del calcolo da effettuare per la quantificazione degli ampliamenti del volume o della superficie consentiti, graduati in rapporto alle prestazioni energetico ambientali dell'intervento progettato, conseguente all'innalzamento fino ad un limite dell'80% del volume o della superficie esistenti, previsto dalla normativa in questione. Al fine di consentire una corretta e omogenea operatività del vigente art. 3 della L.R. n. 14/2009, in coerenza con i criteri informatori della D.G.R. n. 2499/2009, si propone di sostituire i contenuti del capitolo"Graduazione degli ampliamenti consentiti" di cui all'Allegato A della predetta Deliberazione n. 2499/2009 con i contenuti di cui all'Allegato A al presente provvedimento, recante per l'appunto "Modifiche all'Allegato A alla D.G.R. 4 agosto 2009, n.2499".

Nello specifico, ferme restando le indicazioni sulle modalità di attribuzione del punteggio ("pesatura" dei punteggi relativi ai criteri prestazionali, determinazione della soglia minima per poter accedere ai previsti ampliamenti di volume e superficie), la novellazione del capitolo summenzionato è finalizzata ad apportare le seguenti modifiche:

  • sostituzione, come sopra detto, del limite del 40% di ampliamento consentito nel caso di punteggio uguale o superiore a 4, con il valore dell'80%;
  • eliminazione dei rifrimenti a disposizioni non più presenti nella L.R. n. 14/2009, in quanto superate dalla successiva L.R. n. 32/2013;
  • sostituzione della schematizzazione degli ampliamenti consentiti;
  • stralcio del grafico esplicativo in quanto superato sia per l'illustrazione dell'andamento dell'incremento degli ampliamenti consentiti, sia per il riferimento al plani volumetrico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 9 marzo 2007, n. 4;

VISTA la L.R. 8 luglio 2009, n. 14;

VISTA la L.R. 29 novembre 2013, n. 32;

VISTA la D.G.R. 4 agosto 2009, n. 2499;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

  1. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, l'Allegato A al presente provvedimento recante "Modifiche all'Allegato A alla D.G.R. 4 agosto 2009, n.2499";
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

434_AllegatoA_295842.pdf

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