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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 38 del 17 aprile 2015


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 418 del 31 marzo 2015

Settore turismo regionale. "Veneto" marchio turistico. Disposizioni attuative per l'utilizzo del Marchio da parte degli operatori del settore turistico, agricolo e agroalimentare. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 5.

Note per la trasparenza

Si provvede a fissare le disposizioni operative e procedurali per l'uso del marchio turistico regionale e l'elenco dei soggetti che ne possono fare uso nelle attività promozionali e di valorizzazione delle attività regionali venete.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

L'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, prevede che la Regione adotti una politica di sviluppo e promozione del "Veneto", marchio turistico regionale, come rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali che ricomprendono e rafforzano le diverse identità di territorio, prodotto e destinazione, per fornire al turista un'immagine unica dell'offerta turistica e culturale regionale.

L'iniziativa prevista dal legislatore regionale intende quindi consolidare e sviluppare un'attività promozionale unitaria che, pur considerando i diversi brand e marchi delle destinazioni venete più affermate, sia in grado, comunque, di dare un senso di unitarietà e di identificazione di un territorio regionale che ha intrinseche le possibilità di affermazione a livello nazionale, ma soprattutto internazionale.

Infatti, in un processo di rinnovamento della promozione unitaria e della polarizzazione dell'offerta turistica, la Giunta regionale aveva avviato nel corso degli anni un progetto di comunicazione integrata del sistema turistico veneto, creando tra l'altro un unico marchio regionale a cui ricondurre l'intero prodotto turistico offerto dal Veneto.

Con deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005 la Giunta regionale aveva approvato il "Manuale d'uso" del marchio turistico regionale, individuando, contestualmente, i soggetti autorizzati ad utilizzarlo per la produzione del materiale turistico e promozionale. In particolare, è stato previsto che lo stesso possa essere utilizzato, oltre che dalla Regione, dalle amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore del turismo.

A seguito dell'interesse all'utilizzo del marchio turistico regionale manifestato da parte di soggetti privati operanti nel settore, con successiva deliberazione n. 2382 del 1 agosto 2006, la Giunta regionale ha approvato l'elenco dei soggetti privati che possono utilizzare il marchio turistico unitario del Veneto per la produzione di materiale turistico e promozionale, e ciò allo scopo di rendere effettivo il collegamento tra marchio ed offerta turistica veneta nelle sue varie specificità settoriali e rafforzare il progetto di comunicazione integrata del sistema turistico veneto.

Nel corso degli anni quindi il marchio ha sempre più contraddistinto il materiale promozionale, informativo e comunicativo realizzato dalla Regione e dai soggetti operanti nel settore turistico, delle strade del vino e dei prodotti tipici e dei consorzi di tutela delle denominazioni, le manifestazioni e gli eventi realizzati sia in Italia che all'estero, diventando di fatto una sorta di "motivo conduttore" in grado di suscitare nel turista/consumatore un effetto di "riconoscimento" e di immediata identificazione del marchio con il Veneto e con tutte le sue espressioni.

Con deliberazione n. 1980 del 3 luglio 2007 è stata evidenziata l'opportunità di aggiungere al marchio, sotto la dicitura "Veneto tra la terra e il cielo", e comunque fuori dall'outline del marchio esistente, la denominazione del portale turistico regionale "www.veneto.to" al fine di rendere più incisiva, e nello stesso tempo più operativa e funzionale, la percezione del messaggio turistico veneto nella potenziale utenza turistica.

Inoltre con successiva deliberazione n. 2642 del 23 settembre 2008, vista la necessità di creare sinergie tra le attività di promozione delle risorse turistiche e di quelle riguardanti le produzioni agroalimentari, con particolare riferimento ai prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità certificata, si è reso opportuno estendere l'uso del marchio turistico regionale ad altre tipologie di operatori del settore agricolo ed agroalimentare: le organizzazioni di produttori agricoli, i produttori agricoli singoli ed associati, le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

E' importante ribadire che le iniziative di comunicazione turistica integrata vengano concentrate sulle produzioni "di eccellenza", rappresentate dai prodotti che offrono maggiori garanzie ai consumatori in tema di qualità e sicurezza alimentare e in possesso di ampia e riconosciuta notorietà.

Ciò richiede che l'uso del marchio turistico regionale possa essere concesso per la realizzazione di azioni di promozione integrata che riguardino solo ed esclusivamente iniziative che siano patrocinate dagli Enti del territorio e per la promozione di prodotti agricoli ed agroalimentari certificati secondo i sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario, nazionale o regionale, e per i quali è prevista l'indicazione dell'origine in etichetta.

Considerata quindi l'attività sin qui svolta a livello amministrativo, la volontà espressa dal legislatore regionale con l'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", consente ora di dare nuovo impulso all'attività regionale complessivamente intesa per promuovere il Veneto come marchio turistico che integra, rispettandone il valore e il ruolo, la pluralità delle destinazioni e dell'offerta turistica regionale.

Tutto ciò premesso e conseguentemente alla variazione, avvenuta recentemente, del dominio del portale turistico regionale, ora www.veneto.eu, si rende necessario modificare il marchio turistico e reintrodurlo, con la nuova dicitura, nelle varie iniziative di comunicazione turistica integrata, mantenendo inalterati sia le immagini che il Payoff del Marchio.

Con il presente provvedimento quindi si apportano le modifiche necessarie alle attività promozionali e comunicative esistenti, adottando il "Veneto", marchio turistico regionale come rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali, per fornire al turista un'immagine unica dell'offerta turistica e culturale regionale, secondo le immagini e il payoff del marchio, con riportato il dominio del portale www.veneto.eu, come rappresentato nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Così come previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2013, lo stesso allegato A riporta altresì il marchio con affiancata la dicitura Italy, o nelle declinazioni delle lingue dei Paesi europei ed extraeuropei interessanti per il turismo regionale, considerato che lo stesso comma indica che nei mercati esteri il marchio "Veneto" e sempre affiancato dalla indicazione "Italia".

Per quanto concerne invece l'elenco dei soggetti che possono utilizzare il marchio turistico del Veneto, alla luce delle esperienze maturate, dell'effettivo utilizzo da parte dei diversi soggetti, e dei profondi mutamenti intervenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale in materia di produzioni agroalimentari di qualità, a superamento di quanto a suo tempo previsto dalle deliberazioni n. 2382 del 1 agosto 2006 e n. 2642 del 23 settembre 2008, di ritiene opportuno approvare l'elenco di cui all'Allegato B al presente provvedimento, che indica i soggetti, pubblici e privati, che, per attività diretta o per connessione con il settore turistico ed agroalimentare di qualità, possono utilizzare il marchio regionale.

Si provvede inoltre ad approvare una procedura univoca per la richiesta alla Regione dell'utilizzo del marchio nella promozione e commercializzazione in Italia e all'estero dell'offerta turistica veneta, e quindi all'Allegato C si adotta lo schema di richiesta per tutti i soggetti utilizzatori del marchio stesso, a cui il direttore della Sezione Promozione Turistica integrata potrà apportare marginali modificazioni che si rendessero necessari per renderlo ancora più funzionale alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati.

Infine a completamento del quadro generare dell'uso del Marchio turistico e per un corretto utilizzo dello stesso, per evitare modificazioni o rielaborazioni grafiche, viene riproposto il Manuale d'uso, già approvato con citata deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005, con le dovute variazioni e integrazioni in base alle necessità operative in termini di contenuti di disciplina e di utilizzazione previsti, così come indicato nell'Allegato D alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e in particolare l'articolo 5;

VISTE le deliberazioni n. 3049/2005, n. 2382/2006, n. 1980/2007 e n. 2642/2008;

VISTAla deliberazione della Giunta regionale n. 2242/2011 che dispone il deposito per la registrazione del marchio regionale "Veneto tra la terra e il cielo" in Italia, nei paesi europei e nei mercati più importanti per il turismo regionale;

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2012 n. 54, articolo 2, comma 2

delibera

1.   di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il marchio turistico regionale per una rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 11/2013, sia nei mercati italiani che in quelli stranieri, nella forma e con il payoff riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione;

2.   di approvare l'elenco dei soggetti pubblici e privati che possono utilizzare il marchio turistico regionale riportato nell'Allegato B alla presente deliberazione;

3.   di approvare lo schema di richiesta per l'utilizzo e la riproduzione del marchio turistico regionale nelle campagne di promozione e commercializzazione, nonché nel materiale di interesse turistico, pubblicitario, illustrativo, segnaletico e di comunicazione al pubblico, riportato nell'Allegato C alla presente deliberazione;

4.   di approvare il manuale d'uso del marchio turistico regionale nei contenuti di disciplina e di utilizzazione previsti nell'Allegato D alla presente deliberazione;

5.   spetta al Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la possibilità di apportare marginali modificazioni agli allegati che non alterino le condizioni generali stabilite dal presente provvedimento e che si rendessero necessarie per adattarli a specifiche esigenze operative;

6.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

8.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel sito www.regione.veneto.it e nel portale turistico regionale www.veneto.eu nell'area operatori.

 

(seguono allegati)

418_AllegatoA_295816.pdf
418_AllegatoB_295816.pdf
418_AllegatoC_295816.pdf
418_AllegatoD_295816.pdf

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