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Materia: Turismo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 31 marzo 2015
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata "DMO Lago di Garda". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9 e deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013.
Si procede al riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata "DMO Lago di Garda", nella nuova impostazione di governance del turismo a livello di destinazione turistica prevista dalla legge regionale e secondo le procedure stabilite dalla deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013.
L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.
La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.
Con questa normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.
La legge regionale n. 11/2013 pone al centro il turista e mette gli operatori del mercato in condizione di sviluppare un'offerta idonea a mantenere il Veneto ad un livello alto di qualità nell'offerta turistica.
Punto centrale è il mercato, nel suo rapporto tra cliente e prodotto: al turista deve essere offerto il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio veneto, e in questo senso la legge regionale n. 11/2013 introduce un concetto innovativo di prodotto che è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte di tipo culturale, strutturale e di evento presenti sul territorio regionale.
Pertanto "destinazione turistica" non è un concetto amministrativo bensì è identificata come un "contesto geografico" scelto dal turista come meta del proprio viaggio in cui trova tutte le prestazioni necessarie per il proprio soggiorno.
Per arrivare a questo scopo occorre sinergia e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati e in questo contesto si inserisce il governo delle destinazioni turistiche, ovvero delle località o degli ambiti territoriali nei quali sono presenti un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connessi con un prodotto turistico o una gamma di prodotti (articolo 2, comma 1, lettera c della legge regionale n. 11/2013).
In questo senso quindi la stessa normativa regionale fornisce solo alcune prescrizioni obbligatorie per creare sinergia e cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel governo della destinazione e specifica che le funzioni minime necessarie devono essere almeno quelle relative alla gestione dell'informazione e accoglienza turistica e al coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione.
La Giunta regionale, con provvedimento n. 2286 del 10 dicembre 2013, riconosce per ciascuna destinazione turistica un'unica organizzazione della gestione e definisce i criteri e i parametri per la costituzione, a livello locale, delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni che hanno come obiettivo l'organizzazione di una o più delle seguenti attività:
Per quanto concernono, invece, le modalità organizzative della Organizzazione della Gestione della Destinazione, la delibera n. 2286/2013 prevede che le stesse possano essere le più diverse in modo tale che siano gli stessi soggetti che operano nelle destinazioni ad individuare le modalità di coordinamento e raccordo operativo che ritengono più adatte al loro territorio e più aderenti agli assetti organizzativi locali.
Ai sensi della deliberazione sopra citata i requisiti e i parametri per costituire le OGD sono riconducibili ai seguenti quattro elementi:
Il punto 5 della deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 stabilisce inoltre che la Giunta regionale provveda al formale riconoscimento delle OGD costituite secondo criteri di rappresentatività e di proporzionalità del Sistema Turistico Tematico e secondo le procedure stabilite dalla stessa deliberazione.
Vista ora l'istanza di riconoscimento per l'Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica denominata "DMO Lago di Garda", trasmessa dalla Camera di Commercio di Verona tramite posta certificata in data 25 febbraio 2015 alla Giunta regionale, che soddisfa i requisiti previsti dalla DGR n. 2286/2013 e in particolare la condizione prevista per il Sistema Turistico Tematico "Lago di Garda" di una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale.
Per la richiesta di riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) denominata "DMO Lago di Garda" si riportano, in relazione ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 2286/2013, gli elementi di sintesi che ne connotano i caratteri salienti:
Per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento della OGD denominata "DMO Lago di Garda" si prende atto della compresenza dei soggetti pubblici e di quelli privati e, così come sopra specificato, la condizione prevista per il Sistema Turistico Tematico "Lago di Garda" di una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale.
La suddetta istanza è altresì coerente con le finalità previste dalla legge regionale n. 11/2013 e dalla deliberazione n. 2286/2013, in cui fra i requisiti e i parametri per la costituzione delle OGD viene prevista inizialmente la costituzione di un tavolo di confronto formalmente istituito per la gcvernance della destinazione e per la pianificazione strategica delle attività dei diversi soggetti.
Si rileva, inoltre, che la domanda di riconoscimento considerata con il presente provvedimento soddisfa i criteri della rappresentatività e della proporzionalità dell'offerta turistica nel Sistema Turistico Tematico, in quanto i componenti della OGD sono rappresentati da soggetti pubblici e privati operativi nel STT "Lago di Garda".
Da ultimo, si dà atto - con riferimento al punto n. 3 della deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 (che prevede che la forma di costituzione dell'OGD come soggetto giuridico deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 135) - che l'articolo 1, comma 562, lett. a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il comma 6, articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sopra citato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare l'articolo 9; VISTO l'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 33/2013; VISTE la deliberazione n. 1870 del 15 ottobre 2013 , la deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013; VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2012 n. 54, art. 2, comma 2;
delibera
1. di prendere atto che la destinazione del Sistema Turistico Tematico Lago di Garda ha stabilito di adottare, per quanto concerne l'attività turistica dell'area di riferimento, la forma organizzativa di governo del turismo prevista dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare dall'articolo 9 relativo alla costituzione delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni;
2. di riconoscere, per i motivi citati in premessa, la Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica denominata "DMO Lago di Garda" del STT "Lago di Garda", promossa dalla Camera di Commercio di Verona nella forma di tavolo di confronto attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa;
3. di prendere atto che i soggetti sottoscrittori della Organizzazione di Gestione della Destinazione riconosciuta al punto 2 sono rispettivamente:
4. di dare atto che, ai sensi della DGR 2286/2013, il riconoscimento è effettuato - anche ai sensi della previsione di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 11/2013 - con riferimento agli ambiti territoriali di cui al precedente punto 3 e che pertanto - al fine del previsto riconoscimento regionale - eventuali variazioni dell' ambito territoriale sopra indicato dovranno essere comunicate alla Sezione regionale Turismo dal soggetto promotore di cui al punto 2 con le stesse modalità della originaria domanda di riconoscimento;
5. spetta alla Sezione Turismo la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, nonché l'adeguamento con decreto del Direttore dei dati relativi all'OGD riconosciuta, con particolare riferimento alla composizione delle parti partecipanti, su comunicazione del soggetto promotore di cui al punto 2;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di notificare la presente deliberazione al soggetto promotore della OGD "DMO Lago di Garda", come indicato al punto 2;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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