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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 38 del 17 aprile 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 441 del 31 marzo 2015

Settore vitivinicolo. - Attivazione disposizioni art. 85 undecies del Reg. (CE) n. 1234/07. Riserva regionale dei diritti di impianto. Procedure per l'assegnazione dei diritti.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento sono adottate disposizioni per l'assegnazione dei diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale.

Estremi dei principali strumenti istruttori:
Regolamento (CE) 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007, articolo 85 undecies;
Deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003;
Note di AVEPA "Comunicazione superfici destinate alla riserva regionale" del 27/08/2014 prot. n. 72408, del 11/09/2014 prot. n. 76050, del 22/10/2014 prot. n. 88361, del 18/11/2014 prot. n. 96555, del 28/11/2014 prot. n. 99683, del 6/03/2015 prot. n. 17082.
 

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha abrogato il regolamento n. 1493/1999 ed ha previsto che il regime transitorio dei diritti di impianto (di cui al CAPO II) termini il 31 dicembre 2015, tutto ciò al fine di rispondere in maniera flessibile all'aumento della domanda.

Nel quadro della complessa riforma della politica agricola il Consiglio con il regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009, ha inglobato disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di cui al predetto regolamento (CE) n. 479/2008, nel regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

In particolare l'articolo 85 septies del predetto regolamento (CE) n. 1234/2007 ha previsto espressamente che la sottosezione II (Regime transitorio del diritti di impianto) si applichi fino al 31 dicembre 2015.

Il successivo articolo 85 undecies, stabilisce che gli Stati membri possano istituire una riserva nazionale e riserve regionali di diritti di impianto, alle quali vengono assegnati i diritti di reimpianto che non sono stati utilizzati nei periodi prescritti, tutto ciò in prosecuzione con le disposizioni che a partire dal regolamento (CE) n. 1493/99 prevedono l'istituzione delle predette riserve, al fine di migliorare la gestione del potenziale produttivo.

Con il regolamento della Commissione n. 555/2008, del 27 giugno 2008, sono state adottate modalità applicative inerenti anche alla gestione delle riserve e all'assegnazione dei diritti di impianto in esse contenuti.

Con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è stato abrogato, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007 e adottate nuove disposizioni in merito all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

L'articolo 230 del predetto regolamento n. 1308/2013, stabilisce che le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo II, sezione IVbis, sottosezione II, relative al regime transitorio dei diritti di impianto, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015, in sintonia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 479/2008.

La Regione del Veneto con riferimento alle disposizioni di cui sopra con la deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003 ha istituito la Riserva regionale dei diritti di impianto disciplinandone altresì la gestione.

La Riserva dei diritti di impianto è lo strumento previsto specificatamente dall'Organizzazione comune di mercato (OCM) vino per gestire il potenziale viticolo al fine di attenuare l'effetto della restrizione del divieto degli impianti e di adeguare opportunamente il patrimonio viticolo alle esigenze degli imprenditori.

Al fine di dare delle risposte alle aspettative degli operatori in questi anni sono stati adottate disposizioni per assegnare i diritti di impianto per la realizzazione di vigneti prelevati dalla Riserva regionale alle imprese del settore viticolo per la produzione di vini di qualità aventi sicuri sbocchi di mercato.

In relazione alla positiva situazione congiunturale del settore vitivinicolo veneto, caratterizzato da un periodo di crescita dei volumi commercializzati soprattutto grazie al traino di alcune importanti denominazioni/indicazioni, le imprese del settore si stanno organizzando per strutturare il potenziale viticolo in funzione della dinamicità della domanda.

Nel corso dello scorso anno, in previsione del termine del regime transitorio dei diritti, l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) ha effettuato una ricognizione di tutti i titoli non utilizzati ed ha quindi comunicato, come da procedura, alla Sezione competitività sistemi agroalimentari la superficie da assegnare alla Riserva ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 85 undecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003.

Nel merito si segnala, altresì, che sono pervenute, sempre in riferimento all'utilizzo dei diritti della Riserva, richieste da parte delle principali associazioni di rappresentanza della filiera viticola che hanno sollecitato l'attivazione della procedura di "assegnazione dei diritti di impianto a partire dalla riserva", ai sensi dell'articolo 85 duodecies del medesimo regolamento (CE) n. 1234/2007.

Considerate le dinamicità del settore, caratterizzato da una forte espansione del potenziale, e tenuto conto che con il 31 dicembre prossimo cessa l'operatività del meccanismo delle riserve dei diritti di impianto, si ritiene opportuno adottare misure urgenti per l'assegnazione dei titoli disponibili finalizzando le superfici ai seguenti impieghi:

  • per potenziare le imprese viticole venete al fine di renderle più efficienti e competitive grazie anche alle possibili economie di scala in funzione di una maggiore dimensione viticola aziendale;
  • per riorganizzare la struttura veneta di produzione delle marze al fine di adeguare l'offerta del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite alle crescenti richieste di ristrutturazione e riconversione del vigneto veneto alle mutate esigenze del mercato;
  • per realizzare alcuni impianti funzionali ai progetti di ricerca e sperimentazione necessari per implementare nuove soluzioni tecnologiche per la gestione sia del vigneto sia riguardo all'evoluzione del prodotto vino e della sua qualità;
  • per consentire agli istituti tecnico/professionali di dotarsi di impianti necessari alla formazione e alle attività di aggiornamento;
  • per consentire alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, che svolgono anche attività agricola, di dotarsi di una superficie vitata funzionale alle attività terapeutiche, educative e ricreative.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato e tenuto conto delle possibili destinazioni sopradescritte, si propone di destinare le superfici risultato dell'attività di ricognizione di AVEPA, pari a ettari 495,7137, per le finalità di seguito descritte:

descrizione

ettari

1.1

Superfici destinate al potenziamento delle aziende viticole/vitivinicole

455.71.37

1.2

Superfici destinate alla realizzazione di vigneti atti anche alla produzione di marze della categoria certificato

30

2

Superfici per la realizzazione di vigneti da parte di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, che svolgono attività agricola

5

3

Superfici destinate a supporto delle attività di sviluppo coadiuvate dalla Regione del Veneto in collaborazione con il CRA, Veneto Agricoltura in liquidazione, e altri enti di ricerca, nonché a supporto delle attività di formazione e aggiornamento degli istituti tecnico/professionali per le attività agricole

5


Con riferimento al punto 1.1. e tenuto conto che il panorama viticolo regionale presenta realtà alquanto diversificate in ordine alla intensità viticola, alla specializzazione aziendale e all'orientamento commerciale delle produzioni vinicole ed in considerazione anche degli obiettivi delle politiche economiche aziendali, si ritiene opportuno riservare ettari 20 all'area viticola bellunese per le produzioni DOP e IGT del territorio, da realizzarsi da parte di imprese che hanno sede legale in provincia di Belluno.

Così come previsto per i bandi precedenti, si ritiene opportuno determinare taluni elementi della tempistica e delle diverse fasi procedurali in ordine, in particolare, ai termini di presentazione delle domande, alla ricevibilità e conclusione dell'istruttoria al fine di fornire al cittadino-utente elementi di ragionevole certezza in ordine alle condizioni e ai termini del procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.

Tenuto conto dell'esperienza maturata e della necessità di assicurare una dimensione più efficiente dell'impresa vitivinicola, in relazione all'ambiente in cui si interviene, si ritiene opportuno limitare la partecipazione al presente bando alle sole aziende che già operano nel settore dotate di una superficie vitata minima, con l'unica eccezione per le finalità di cui al punto 2 della precedente Tabella.

In ordine alle priorità ed alle preferenze per la cessione dei diritti si propone di adottare le seguenti categorie di punteggi: incidenza della rivendicazione delle produzioni, specializzazione aziendale e caratteristiche del conduttore dell'impresa.

Atteso che il regolamento (CE) n. 1234/2007, all'articolo 85 duodecies, paragrafo 1, lettera b), prevede che l'attribuzione dei diritti prelevati dalla Riserva regionale sia a titolo oneroso e che l'importo possa variare in funzione del prodotto ottenuto, si ritiene di fissare un importo che tenga conto dei corsi medi di commercializzazione dei diritti nel lungo periodo, degli importi stabiliti a suo tempo in applicazione dell'articolo 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e della necessità di non alimentare possibili speculazioni ai danni degli operatori vitivinicoli veneti.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato si ritiene di fissare l'importo per la cessione di diritti di impianto attualmente presenti nella Riserva regionale in 5.000,00 Euro per ettaro, ad esclusione delle superfici da realizzarsi in provincia di Belluno (si sensi di quanto previsto al punto 5 a dell'allegato A - bando) il cui importo è stabilito in 2.000,00 Euro per ettaro, cifra che si ritiene congrua considerato il particolare areale e struttura produttiva che caratterizza il territorio.

Le somme dovranno essere versate, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza, nel capitolo del bilancio regionale E 100174, dal titolo "Proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti di impianto in materia vitivinicola (Reg. CE 17/05/1999, n. 1493)".

La mancata realizzazione, parziale o totale, dell'impianto viticolo nei termini indicati nel presente provvedimento, salvo cause di forza maggiore, comporta l'annullamento del diritto e la riassegnazione del medesimo alla Riserva regionale.

Si ritiene opportuno altresì stabilire che il diritto di impianto assegnato ai sensi del presente provvedimento non possa essere ceduto ad altro soggetto e che il vigneto così realizzato è assoggettato al vincolo di destinazione e di coltivazione per almeno cinque anni (con esclusione dei diritti assegnati per finalità di ricerca e di formazione).

In relazione a quanto previsto dalla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, e dalle deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, spetta ad AVEPA la gestione tecnica ed amministrativa del procedimento relativo alle iniziative di cui al punto 1 della precedente tabella, ivi compresa la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione.

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del 25 luglio 2003, n. 2257, il procedimento relativo ai vigneti destinati alle iniziative di cui ai punti 2 e 3, sono invece di competenza della Sezione competitività sistemi agroalimentari.

Atteso che il procedimento di cui al punto 1 della succitata tabella non è codificato ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., si ritiene di stabilire la seguente tempistica riferita sia ai soggetti interessati e sia ad AVEPA, che viene così articolata:

-  termini di presentazione delle domande: fino al trentesimo giorno successivo dalla data della pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

-  verifica della ricevibilità delle istanze: entro i 5 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione delle domande;

-  conclusione dell'istruttoria: entro i successivi 75 giorni successivi alla scadenza del bando;

-  assegnazione definitiva e comunicazione al beneficiario: 15 giorni dall'ammissibilità;

-  termine ultimo per la realizzazione dei lavori di impianto delle viti: entro il termine massimo delle due campagne vitivinicole successive a quella della assegnazione del diritto.

Le altre date riferite alle rimanenti fasi del procedimento e l'individuazione dei relativi responsabili saranno definiti da AVEPA, alla quale è attribuita la gestione del procedimento discendente dal presente atto.

Si evidenzia altresì che l'attuale situazione congiunturale positiva del settore vitivinicolo veneto, impone alle imprese di adeguarsi con dinamicità alla crescita dei volumi commercializzati, strutturando con tempestività il proprio potenziale.

Stante l'incertezza sulle modalità di gestione delle autorizzazioni per i nuovi impianti a partire dal 1° gennaio 2016, le imprese venete per avere la sicurezza di realizzare i propri piani di sviluppo aziendali, stanno reperendo sul mercato i necessari diritti di reimpianto.

Tale situazione, di riflesso, sta aumentando significativamente il carico di lavoro dei competenti uffici di AVEPA che sovraintendono all'applicazione della normativa di settore. Al fine quindi di evitare ritardi e problematiche e nell'intento di assicurare tempestiva risposta all'utente, si propone di adottare alcune disposizioni che si ritiene possano rendere più efficace l'attività amministrativa in relazione anche del limitato tempo a disposizione per concludere i procedimenti, prima del termine del vigente sistema dei diritti di impianto.

Si propone pertanto di consentire alle ditte che hanno acquistato diritti di reimpianto e che a seguito di delle mutate condizioni organizzative dell'impresa non sono più grado di realizzare i lavori, di poter cedere i predetti titoli ad altro viticoltore che ha invece necessità di incrementare il proprio potenziale.

Riguardo sempre alla procedura di acquisto dei diritti e nell'intento si assicurare efficienza e tempestività nella risposta all'utenza nel limitato tempo a disposizione e considerato che sovente vi è carenza di informazioni riguardo alla destinazione produttiva ed alla resa media del vigneto che ha generato il diritto oggetto del trasferimento, si propone di uniformare in un parametro unico le disposizioni di cui all'articolo 85 decies, par. 5, secondo comma del regolamento (CE) n. 1234/2007, adeguando di conseguenza il punto 7, lettera b), della deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003.

Riguardo all'allegato A della deliberazione n. 108 del 1° febbraio 2011 al Capitolo Livelli del sostegno per ettaro si è rilevato che è stato omesso il riferimento della DOC "Colli Euganei" Serprino tra le DO che sono escluse dalle limitazioni adottate per incentivare la realizzazioni di superfici atte a produrre vini diversi dalla DOC "Prosecco".

Si ritiene pertanto necessario rimediare a tale omissione per non penalizzare coloro che hanno impiantato Glera nell'area dei "Colli Euganei", analogamente a quanto disposto per i territori delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e "Colli Asolani-Prosecco" o "Asolo-Prosecco".

Si segnala infine che talune aziende che hanno presentato domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e che sono tenute a concludere i lavori entro il prossimo 31 luglio 2015, hanno segnalato che a causa delle problematiche della produzione e quindi della consegna di talune varietà di viti che sono oggetto dei lavori, non saranno in grado di mettere a dimora il materiale di moltiplicazione entro la data di cui sopra.

Riscontrate le difficoltà di approvvigionamento di talune varietà di viti, si ritiene, al fine di fare fronte a tale problematica di autorizzare AVEPA a prorogare la dove necessario di una campagna il termine di lavori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

VISTO in particolare l'articolo 230 "Abrogazioni" del regolamento (UE) n. 1308/2013, lett. b), ii);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1217 del 17 maggio 2002 e successive norme di applicazione, di istituzione dello schedario vitivinicolo regionale, quale strumento per la programmazione, il controllo, la valorizzazione e lo sviluppo del settore e i provvedimenti deliberativi relativi alle singole annualità del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione vitivinicola;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all'istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003 che ha, tra l'altro, istituito la Riserva regionale dei diritti di impianto;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2275 del 9 agosto 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, con la quale sono state individuate le funzioni istruttorie e gestionali di competenza di AVEPA;

VISTA la deliberazione n. 108 del 1° febbraio 2011 "Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 103 octodecies. Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola. Selezione progetti campagna 2010/2011.";

VISTE le note di AVEPA del 27 agosto 2014 prot. n. 72408, del 11 settembre 2014 prot. n. 76050, del 22 ottobre 2014 prot. n. 88361, del 18 novembre 2014 prot. n. 96555, del 28 novembre 2014 prot. n. 99683, del 6 marzo 2015 prot. n. 17082;

RITENUTO di attivare un bando di assegnazione dei diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale, in armonia con quanto stabilito dall'articolo 85 undecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, fissando i criteri e le condizioni per l'assegnazione di tali diritti;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1.    di attivare, per le motivazioni esposte in premessa, le procedure per la concessione di diritti di impianto di vigneti prelevati dalla Riserva regionale, nella misura di ettari 495,7137, da assegnare ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003, per le seguenti finalità in relazione alla superficie indicata per ciascuna finalità:

TABELLA 1

descrizione

ettari

1.1

Superfici destinate al potenziamento delle aziende viticole/vitivinicole

455.71.37

1.2

Superfici destinate alla realizzazione di vigneti atti anche alla produzione di marze della categoria certificato

30

2

Superfici per la realizzazione di vigneti da parte di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, che svolgono attività agricola

5

3

Superfici destinate a supporto delle attività di sviluppo coadiuvate dalla Regione del Veneto in collaborazione con il CRA, Veneto Agricoltura e altri enti di ricerca, nonché a supporto delle attività di formazione e aggiornamento degli istituti tecnico/professionali per le attività agricole

5


2.    di approvare i criteri, le priorità e le condizioni tecniche ed amministrative per la concessione dei diritti di impianto di cui ai punti 1.1 e 1.2 della predetta tabella, secondo le modalità riportate nell'allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

3.    di stabilire che spetta ad AVEPA la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti discendenti da quanto disposto al punto 2 del presente provvedimento, compresa l'adozione della necessaria modulistica, nonché alla verifica, secondo le modalità dalla stessa definite, della permanenza dei vincoli e dei requisisti di destinazione;

4.    di stabilire che le domande per partecipare alla concessione dei diritti di impianto di cui ai punti 1.1 e 1.2 della predetta Tabella devono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nell'apposita modulistica predisposta da AVEPA;

5.    di disporre che gli importi dei "corrispettivi" che sono tenuti a pagare i conduttori ai sensi di quanto stabilito nell'allegato A, devono essere versati secondo una delle seguenti modalità:

  • al tesoriere regionale: Unicredit S.p.A, le cui coordinate bancarie (cod. IBAN) sono:
    IT 41 V 02008 02017 000100537110,
  • oppure nel conto corrente postale n. 10264307, intestato a Regione del Veneto - rimborsi ed introiti diversi, Servizio di tesoreria - S. Croce, 1187, 30125 Venezia (per importi inferiori a 1.000 Euro),

riportando, per entrambe, nei documenti di pagamento la seguente dicitura: DGR (numero del presente atto)/2015. Cap. n. 100174. Prot.n. ___ data ____, intendendo per protocollo e data i riferimenti della comunicazione inviata all'interessato al versamento, dal competente ufficio di AVEPA;

6.    di stabilire che le domande per la concessione dei diritti di impianto per le finalità indicate ai punti 2 e 3 della Tabella 1 sono presentate alla Sezione competitività sistemi agroalimentari, secondo le modalità di prassi già consolidate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003;

7.    di stabilire che le eventuali superfici di cui al precedente punto 6, se non assegnate sono destinate alla realizzazione di superfici vitate ai sensi del punto 1 - Tabella 1- punti 1.1. e 1.2 - del presente provvedimento;

8.    di stabilire che AVEPA è tenuta a fornire le informazioni relative all'assegnazione dei diritti ed agli importi introitati e gli altri elementi di cui al presente bando necessari alla programmazione, nonché i dati per la contabilizzazione in aumento dei diritti d'impianto da attribuire alla Riserva regionale, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003;

9.    di stabilire che la Sezione competitività sistemi agroalimentari è tenuta a contabilizzare la riduzione della Riserva regionale di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003, di ettari 495,7137, nonché a registrare nella Riserva stessa le superfici non utilizzate con il presente provvedimento e quelle che ne aumentano la dotazione complessiva;

10.   di stabilire, sempre per le motivazioni esposte in premessa, che:

-   coloro che hanno acquistato diritti di reimpianto e che a causa di problematiche organizzative aziendali non sono più in grado di realizzare gli impianti delle viti, possono cedere i predetti titoli ad altri conduttori;

-   il punto 7. della deliberazione n. 2257/2003 è così modificato e sostituito integralmente:

"7. Di stabilire che, nel trasferimento dei diritti di reimpianto:

a) non si applica alcun coefficiente di riduzione

  • se il trasferimento avviene all'interno della Regione Veneto oppure
  • se il diritto di reimpianto è stato rilasciato in forza della normativa previgente;

b) si applica invece una riduzione della superficie qualora il diritto provenga da fuori Regione nella misura del 10%, se il diritto oggetto del trasferimento ha origine dall'estirpazione di una superficie non irrigua e sarà utilizzato per realizzare un vigneto irriguo.";

11.   di modificare l'allegato A della deliberazione n. 108 del 1° febbraio 2011, con riferimento al capitolo Livelli del sostegno per ettaro e più precisamente la frase in coda alla tabella, come segue, al fine di rimediare al refuso causato dalla omissione del riferimento della DOC "Colli Euganei" Serprino:

"(1)premi riferiti a superfici che al termine dei lavori saranno coltivate con le varietà diverse dal Glera o superfici coltivate a Glera ma incluse nelle aree di produzione delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e "Colli Asolani-Prosecco o "Asolo-Prosecco e DOC "Colli Euganei" Serprino;"

12.   di autorizzare AVEPA, in relazione a quanto evidenziato in premessa, a consentire a coloro che devono concludere i lavori di cui alla misura "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" entro il 31 luglio 2015 e non dispongono di idoneo materiale di moltiplicazione vegetativa della vite di prorogare la conclusione dei predetti lavori di una campagna;

13.   di incaricare la Sezione competitività sistemi agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;

14.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

441_AllegatoA_295555.pdf

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