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Materia: Edilizia scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 24 febbraio 2015
Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Bando per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2015-2017 e dei relativi Piani annuali. Integrazioni.(L. 08.11.2013 n. 128, art. 10; D.M. 23.01.2015).
Il provvedimento dispone alcune integrazioni alle disposizioni approvate, con DGR n. 158 del 10.02.2015, in relazione al Bando per la presentazione delle istanze di ammissione nella graduatoria per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2015-2017 e dei relativi Piani annuali, da porre a base delle procedure per il finanziamento di interventi straordinari per l'edilizia scolastica previste dal Decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 23.01.2015, in attuazione del decreto- legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
L’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 stabilisce che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il comma 2 del medesimo articolo 10, prevede che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l’attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l’importo annualmente erogato dagli istituti di credito.
In attuazione delle disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23.01.2015, sottoposto ai controlli di legge ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul quale si è espressa favorevolmente la Conferenza unificata nella seduta del 25.09.2014, sono state definite le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale 2015-2017, in conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali.
In particolare, l’art. 2 del citato Decreto interministeriale stabilisce che le Regioni trasmettono al Ministero dell’istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo 2015 i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i piani annuali, soggetti a conferma annuale circa l’attualità degli interventi ivi inseriti.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 10.02.2015, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del sopra citato Decreto interministeriale, nelle more della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale, tenuto conto delle tempistiche ridotte per ottemperare alle relative prescrizioni, è stata disposta quindi l’approvazione del Bando per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l’edilizia scolastica 2015-2017 e dei relativi Piani annuali, come composto dai seguenti Allegati:
L’efficacia del Bando, al fine dell’individuazione dei beneficiari dei finanziamenti nell'ambito dei piani annuali, è stata comunque subordinata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 23.01.2015.
In relazione ora a quanto comunicato nel sito internet del Governo circa un accordo, in sede di Osservatorio dell’Edilizia Scolastica, per una proroga del termine del 31.03.2015 entro il quale le Regioni sono tenute a trasmettere, ai competenti Ministeri, i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi piani annuali, si ritiene opportuno, al fine di garantire la maggior tempestività dell’azione amministrativa, autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a prorogare, con proprio provvedimento, il termine del 27.02.2015 assegnato agli Enti locali, con la citata DGR 158/2015, per la presentazione delle domande di finanziamento. Tale proroga potrà essere concessa, anche con eventuale riapertura del termine scaduto, in misura equivalente a quella stabilita per la presentazione dei piani da parte delle Regioni, una volta formalizzato il provvedimento di proroga da parte del competente Ministero.
Con il presente provvedimento, inoltre, tenuto conto di numerose segnalazioni pervenute dalle Province riguardanti un cospicuo numero di scuole secondarie di secondo grado ubicate in edifici di proprietà comunale, a seguito della attribuzione alle Province, con la L. 11.01.1996 n. 23, della competenza su tale ordine di scuole, si ritiene opportuno stabilire che il requisito della proprietà previsto dal Bando approvato con DGR 158/2015 è equivalente, in tali casi, alla sussistenza di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della citata L. 23/96, tra Comune e Provincia per l’utilizzo, da parte di quest’ultima, dell’edificio comunale sede della scuola secondaria di secondo grado. Tale situazione dovrà essere evidenziata nel modulo di domanda e l’ammissibilità dell’istanza è subordinata, in tali casi, alla presentazione di copia della convenzione in atto. In ogni caso le spese di intervento dovranno essere sostenute dalla Provincia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA l’art. 10 della l. 08.11.2013 n. 128;
VISTO il D.M. 23.01.2015;
delibera
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