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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 20 del 27 febbraio 2015


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 10 febbraio 2015

Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista. Criteri generali per il rilascio delle concessioni e l'individuazione delle aree destinate al turismo naturista. Deliberazione N. 186/CR del 23 dicembre 2014. Legge regionale 7 febbraio 2014, N. 7, articolo 7.

Note per la trasparenza

Si stabiliscono i criteri e le procedure di carattere generale per l’individuazione delle aree per il turismo naturista e le condizioni per le concessioni delle aree demaniali da parte dei Comuni.

L’Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La legge regionale 7 febbraio 2014, n 7 “Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18/2014, rappresenta il quadro di riferimento normativo per un segmento particolare del turismo che ha come obiettivo principale quello di tutelare, anche in Veneto, il rispetto della persona, della natura e dell’ambiente circostante.

La Regione del Veneto è una fra le prime regioni in Italia che ha disciplinato tale attività e si pone al pari di quanto già fatto in Europa da Paesi tradizionalmente più avanti in tale tipo di offerta turistica: la normativa regionale n. 7/2014 intende quindi, da un lato, recuperare il terreno perduto e dall’altro dare elementi di certezza ad un turismo che è da ritenersi una filosofia di vita.

La pratica del naturismo è inteso infatti come condizione necessaria per un’armoniosa espansione delle forze fisiche e psichiche e la nudità integrale in promiscuità di sessi e di età, fra persone consenzienti, riveste carattere educativo, sociale e di spontaneità.

Infatti, in Italia il turismo naturista è poco compreso e spesso osteggiato: vivere la scelta di stare completamente nudi in tutte le zone in cui farlo è oggettivamente possibile è espressione di libertà e di rispetto, e ciò senza dover fare continuamente i conti con i pregiudizi, le critiche e il dissenso altrui. Gli ostacoli che i naturisti trovano sulla loro strada nascono tutti dalla scarsa conoscenza delle ragioni su cui si basa il loro stile di vita e dalla diffusa convinzione che la nudità sia qualcosa di osceno e, quindi, di condannabile, in quanto inscindibile dal concetto di trasgressione, intesa come nemica della morale comune.

Nella valutazione generale di coloro che amano tale forma vacanza, il naturismo è una filosofia di vita che si basa su un concetto generale di rispetto della natura, di cui sono parte integrante sia l’accettazione della nudità, come qualcosa di buono e giusto, sia il desiderio di potersi spogliare integralmente nei luoghi dove è possibile stabilire uno stretto contatto con il sole, la terra, il mare, i monti e la vegetazione.

Pertanto, non c’è nulla di esibizionistico o di vergognoso ma, si tratta invece, di una diversa valutazione del proprio corpo, che i naturisti giudicano privo di parti che debbano essere nascoste, per cui il camminare, nuotare, prendere il sole senza nulla addosso non è una forma di compiacimento, ma la più ampia e naturale espressione di totale libertà nel vivere la propria natura e quella che li circonda.

In questo senso il legislatore, con la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 7, ha inteso cogliere l’opportunità di offrire anche in Veneto ambienti, luoghi, situazioni di assoluta tranquillità per la pratica naturista al fine di evitare promiscuità di spazi con coloro che non praticano tale forma di turismo.

Con ciò, anche in Veneto si vogliono quindi individuare stabili aree pubbliche o private nelle quali i turisti naturisti possano cogliere il loro obiettivo di benessere personale, a tutto vantaggio anche dei rapporti interpersonali, anche al fine di poter usufruire e vivere delle spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi e altri ambienti naturali presente nel territorio regionale

Come detto, in Italia non esiste una legge che regolamenti esplicitamente la pratica del naturismo. Di certo non è considerato un reato, dal momento che nessuna sentenza a tutt’oggi ha mai affermato il contrario. Nell’articolo 726 del codice penale si legge infatti che “Chiunque in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compia atti contrari alla pubblica decenza è punito con un’ammenda” (fino a 2.500 euro). L’articolo non vieta, quindi, espressamente la pratica del nudismo e, addirittura, in due recenti sentenze della Corte di Cassazione si afferma che il naturismo, se praticato in luoghi adatti, non è assolutamente da considerare indecente. Ne consegue che chi lo attua nelle zone dove è possibile, per ordinanza comunale o per consuetudine, non commette reato e ogni denuncia della pratica effettuata nei luoghi considerati idonei va considerata illegittima.

Attualmente le zone più estese in cui è possibile praticare il turismo naturista si trovano in Australia, Austria, Croazia, Danimarca, Francia (forse la nazione dove il naturismo è più praticato), Germania, Nuova Zelanda, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera, Norvegia. In Italia gli iscritti alle organizzazioni naturiste sono circa 6.000 persone, ma si stima che a praticare il nudismo siano almeno in 400.000 persone.

Solo in Europa, si calcolano che siano oltre 17 milioni i naturisti con più di 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune a loro riservate e la sua diffusione è divenuta un aspetto della modifica del costume e nella cultura collegandosi all’esigenza di un miglior rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui funzione è attuata con il medesimo rispetto.

Negli ultimi 40 anni, il naturismo si è diffuso anche in Italia, con la nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano “oasi naturalistiche” che consentano ai propri associati, fornendo loro precise regole di comportamento ed apposite strutture, di esporsi liberamente al sole

In Italia sono diversi i luoghi in cui la consuetudine concede ai naturisti di praticare il nudismo, mentre di zone espressamente destinate ai nudisti in forma ufficiale, cioè attraverso un’ordinanza del Comune, da una rapida ricerca nel web, risulta ce ne siano principalmente due: la spiaggia di Capocotta, nel comune di Roma, e un tratto di spiaggia al Lido di Dante, in provincia di Ravenna.

Premesso quanto sopra, con il presente provvedimento si ritiene, quindi, di fornire alle amministrazioni comunali che intendono destinare aree pubbliche al turismo naturista alcune linee guida per la concessione delle aree individuate, la delimitazione e identificazione delle stesse così come previsto dall’articolo 7 della legge regionale in parola.

Per quanto concerne invece le aree private (campeggi, alberghi, piscine, ecc.) da destinare al turismo naturista, il soggetto gestore delle strutture e delle aree private deve osservare le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 7/2014 e, per quanto compatibile per le strutture ricettive, le norme e le disposizioni applicative previste dalla legge regionale n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

In forza dell’articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 7 la Giunta regionale è tenuta a individuare:

  • i criteri per il rilascio delle concessioni in conformità alla disciplina delle concessioni demaniali;
  • i criteri urbanistici per la destinazione, estensione, delimitazione, segnalazione e localizzazione delle aree naturiste anche nel rispetto dell’interesse alla tutela del paesaggio, e in particolare le caratteristiche tecniche delle recinzioni di tali aree in modo da garantire i terzi non naturisti rispetto alla visibilità dall’esterno dei luoghi di pratica naturisti.

In particolare, per i criteri di rilascio delle concessioni di aree pubbliche a soggetti privati che la gestiscono per fini di interesse economico, la norma prevede espressamente che le stesse:

  1. siano localizzate in modo da non causare, di norma, interruzioni alla continuità delle aree fruibili dal turismo non naturista, qualora, per la conformazione naturale dei luoghi, non siano separate e appartate rispetto a quelle del turismo non naturista;
  2. abbiano accesso alla risorsa naturale marina, lacustre o fluviale di interesse turistico;
  3. siano concesse con preferenza, a parità di condizioni, alle associazioni o organizzazioni affiliate ad una delle federazioni o confederazioni naturiste nazionali o internazionali.

In relazione al primo aspetto – criteri di rilascio delle concessioni di aree pubbliche spiagge marine, lacustre o fluviali, boschi, parchi altri ambienti naturali di proprietà demaniale o comunque di enti pubblici - si ritiene di poter adottare, pur con le opportune modifiche, la disciplina approvata per la gestione delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricettiva di cui alla deliberazione n. 2389 del 4 agosto 2009 avente per oggetto: “Modifiche degli allegati S/2 e S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sul demanio marittimo a finalità turistico ricreativa. Procedura per il rilascio di concessioni demaniali marittime di durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni. Legge regionale 4 novembre 2002 n. 33, articolo 94”.

Quindi, qualora la concessione destinata allo svolgimento di turismo naturista interessi un’area di proprietà demaniale o di enti pubblici locali, il Comune procede alla indizione del bando di selezione che dovrà avere almeno i seguenti elementi di riferimento:

  1. l’ubicazione della concessione e la regolamentazione d’uso delle aree demaniali destinate al turismo naturista secondo le norme disciplinanti l’utilizzo dei beni demaniali marittimi, lacustri, montani, boschivi, ecc.
  2. i soggetti che possono partecipare all’affidamento della concessione e che intendono occupare aree demaniali al fine di esercitarvi attività turistico-ricreative per la valorizzazione economica dell’area;
  3. la durata del rapporto concessorio;
  4. il canone concessorio che sarà quello previsto dalle vigenti norme statali e regionali;
  5. i sistemi per il rispetto dei vincoli riservatezza, di delimitazione e di segnalazione che deve caratterizzare la destinazione naturista dell’area;
  6. la documentazione di gara e i requisiti soggettivi che deve avere il potenziale concessionario;
  7. i criteri di valutazione, che potranno tenere conto, anche mediante l’attribuzione di idonei punteggi che considerino il rilevante interesse pubblico, la fornitura e qualità dei servizi e la garanzia di proficua utilizzazione della concessione anche in ordine alla valorizzazione e tutela ambientale del territorio comunale, al grado di accessibilità per i disabili, a particolari offerte di categorie protette e/o organizzazioni di promozione sociale operanti nel turismo; servizi giornalieri di manutenzione e pulizia dell’area in concessione;
  8. l’eventuale individuazione di una commissione comunale interdisciplinare di valutazione per l’attribuzione dei diversi punteggi.

L’assegnazione della concessione viene riservata alle associazioni o organizzazioni affiliate ad una federazione o confederazione naturista nazionale ed internazionale solo in caso di parità di punteggio attribuito alle singole istanze e deve comunque individuare un soggetto giuridico responsabile della gestione della concessione e di rispetto degli obblighi e vincoli definiti nel contratto di concessione.

Per quanto concerne invece il secondo aspetto, quello relativo ai criteri urbanistici per la destinazione, estensione, delimitazione, segnalazione e localizzazione delle aree naturiste anche nel rispetto dell’interesse alla tutela del paesaggio, e in particolare le caratteristiche tecniche delle recinzioni di tali aree in modo da garantire i terzi non naturisti rispetto alla visibilità dall’esterno dei luoghi di pratica naturistica, si forniscono al Comune nel cui ambito territoriale si svolge la pratica del turismo naturista alcune indicazioni comuni a tutti, che dovranno poi essere adattate alle specifiche realtà territoriali, naturali ed ambientali.

In linea generale le caratteristiche tecniche degli apprestamenti di separazione e delimitazione delle aree destinate alla pratica del turismo naturista debbano essere le seguenti:

  1. le recinzioni e le separazioni fisiche e visive devono essere appropriate sotto il profilo estetico, ecologico e di impatto ambientale;
  2. al fine di evitare interventi con caratteristiche di eccessivo impatto sull’ambiente, la separazione fisica e visiva deve essere funzionale all’obiettivo di privacy dei naturisti e può avere anche caratteristiche di parzialità, in considerazione della morfologia dei luoghi, in particolare dove esista già una schermatura naturale;
  3. ove possibile è da considerarsi preferibile una recinzione effettuata con piante autoctone;
  4. le recinzioni possono prevedere anche schermature mediante teli frangivento di altezza di metri 1,5 ancorati con pali di infissone in legno, facilmente rimovibili e, per le zone di particolare pregio ambientale, con caratteri di amovibilità;
  5. le schermature devono partire dai 5 metri della battigia verso nord e prevedere quindi che la stessa dovrà quindi arrestarsi al limite della fascia di libero transito;
  6. possono essere ritenute idonee anche recinzioni consistenti in stuoie in canna (arelle) o teli ombreggianti;
  7. i materiali devono comunque essere di scarso impatto e eco-compatibili.

Al fine di rispettare i criteri di carattere generale sopra indicati, il Comune nel cui ambito territoriale si intendono insediare attività destinate al turismo naturista in ambienti naturali (spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi, parchi) di proprietà demaniale o di enti pubblici locali si avvale della collaborazione del Dipartimento difesa del suolo e foreste, che è tenuto a fornire il supporto necessario alla scelta più idonea per il rispetto ambientale e paesaggistico dell’area considerata, anche in relazione alle essenze arboree ed arbustive più indicate.

Nella definizione dei sistemi di schermatura visiva e di separazione e delimitazione delle aree destinate al turismo naturista andranno considerati anche gli elementi naturali, i vincoli e le prescrizioni che connotano le aree SIC e Natura 2000 e in questo senso il Comune potrà avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti alla applicazione a livello regionale delle pertinenti normative comunitarie.

La segnalazione dell’area dedicata al turismo naturista deve avere caratteristiche di assoluta discrezione e riservatezza e il Comune potrà imporre nel contratto di concessione l’apposizione di segnaletica turistica realizzata con materiale eco-compatibile e in armonia con l’ambiente naturale del luogo.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 94, comma 1 della L.r. n. 33/2002, la Giunta regionale ha approvato la delibera/CR n.186 del 23 dicembre 2014, con oggetto: “Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista. Criteri generali per il rilascio delle concessioni e l’individuazione delle aree destinate al turismo naturista”.

 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 7/2014, la suddetta deliberazione è stata trasmessa al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere da parte della competente Commissione, la quale ha espresso parere favorevole in data 29 gennaio 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 5 novembre 2002, n. 33 e in particolare l’allegato S/3 concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa;

VISTA             la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” ed in particolare l’articolo 28 e l’articolo 31;

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 7 “Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista”;

VISTA la deliberazione n. 2389 del 4 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all’assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la propria deliberazione/CR n.186 del 23 dicembre 2014 e il parere della Sesta Commissione consiliare rilasciato in data 29 gennaio 2015;

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la disciplina, i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni e l’individuazione delle aree destinate al turismo naturista, ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 7 “Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista”;
  2. di prendere atto che ai sensi della legge regionale n. 7/2014 e per le motivazioni ed argomentazioni esposte nelle premesse, compete:
  • al Comune la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti per: l’individuazione delle aree pubbliche – spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi, parchi e altri ambienti naturali - destinate al turismo naturista, l’individuazione del soggetto gestore e il rilascio della concessione per la conduzione dell’area interessata, l’individuazione delle più idonee condizioni per la destinazione, estensione, delimitazione, segnalazione e localizzazione delle aree naturiste;
  • alla Giunta regionale la definizione dei criteri generali per il rilascio delle concessioni e per la delimitazione, segnalazione e individuazione delle aree naturiste;
  1. di stabilire, conseguentemente, i seguenti criteri generali per l’individuazione del concessionario di aree pubbliche:
  1. il Comune è tenuto ad emanare apposito bando di selezione pubblica;
  2. il bando deve contenere almeno i seguenti elementi di riferimento:
  • l’ubicazione della concessione e la regolamentazione d’uso delle aree demaniali destinate al turismo naturista secondo le norme disciplinanti l’utilizzo dei beni demaniali marittimi, lacustri, montani, boschivi, ecc.;
  • i soggetti che possono partecipare all’affidamento della concessione
  • la durata del rapporto concessorio e il canone concessorio;
  • le modalità di gestione della concessione;
  • la documentazione di gara e i requisiti soggettivi del potenziale concessionario;
  • i criteri di valutazione, che potranno tenere conto, anche mediante l’attribuzione di idonei punteggi, dell’interesse pubblico, della fornitura e qualità dei servizi e della garanzia di proficua utilizzazione della concessione anche in ordine alla valorizzazione e tutela ambientale del territorio comunale, al grado di accessibilità per i disabili, a particolari offerte di categorie protette e/o organizzazioni di promozione sociale operanti nel turismo; ai servizi giornalieri di manutenzione e pulizia dell’area in concessione;
  • l’eventuale individuazione di una commissione comunale interdisciplinare di valutazione per l’attribuzione dei diversi punteggi;
    1. l’utilizzo dell’area deve essere finalizzata esclusivamente ad attività turistico-ricreative per la valorizzazione economica della destinazione;
    2. il canone concessorio da applicare sarà quello desumibile dalle vigenti norme statali e regionali, ma il Comune potrà prevedere criteri di adeguamento in relazione ad accordi pubblico-privato finalizzati a progetti strategici di sviluppo della destinazione;
    3. il concessionario è tenuto al rispetto e al mantenimento dei vincoli riservatezza, di delimitazione e di segnalazione che deve caratterizzare la destinazione naturista dell’area;
  1. di prevedere che, per quanto non espressamente previsto al punto 3, i Comuni fanno riferimento, in quanto compatibile con le pertinenti procedure tecnico-amministrative, alla deliberazione n. 2389 del 4 agosto 2009 che approva la disciplina per la gestione delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricettiva ed avente ad oggetto “Modifiche degli allegati S/2 e S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sul demanio marittimo a finalità turistico ricreativa. Procedura per il rilascio di concessioni demaniali marittime di durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni. Legge regionale 4 novembre 2002 n. 33, articolo 94”;
  2. di stabilire i seguenti criteri generali per le caratteristiche tecniche degli apprestamenti di separazione e delimitazione delle aree destinate alla pratica del turismo naturista:
  • le recinzioni e le separazioni fisiche e visive devono essere appropriate sotto il profilo estetico, ecologico e di impatto ambientale;
  • al fine di evitare interventi con caratteristiche di eccessivo impatto sull’ambiente, al separazione fisica e visiva deve essere funzionale all’obiettivo di privacy dei naturisti e può avere anche caratteristiche di parzialità, in considerazione della morfologia dei luoghi, in particolare dove esista già una schermatura naturale;
  • ove possibile è da considerarsi preferibile una recinzione effettuata con piante autoctone;
  • le recinzioni possono prevedere anche schermature mediante teli frangivento di altezza di metri 1,5 ancorati con pali di infissone in legno, facilmente rimovibili e, per le zone di particolare pregio ambientale, con caratteri di amovibilità;
  • le schermature devono partire dai 5 metri della battigia verso nord e prevedere quindi che la stessa dovrà quindi arrestarsi al limite della fascia di libero transito;
  • possono essere ritenute idonee anche recinzioni consistenti in stuoie in canna (arelle) o teli ombreggianti;
  • i materiali devono comunque essere di scarso impatto e eco-compatibili;
  1. di disporre che il Dipartimento difesa del suolo e foreste è tenuto a fornire ai Comuni il supporto tecnico necessario alla più idonea scelta degli apprestamenti protettivi naturali per il rispetto ambientale e paesaggistico dell’area considerata, anche in relazione alle essenze arboree ed arbustive più indicate per il luogo e le finalità;
  2. di stabilire che la segnalazione dell’area dedicata al turismo naturista debba avere caratteristiche di assoluta discrezione e riservatezza e il Comune potrà stabilire che nel contratto di concessione sia prevista la messa in opera di segnaletica turistica realizzata con materiale eco-compatibile e in armonia con l’ambiente naturale del luogo;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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