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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 17 febbraio 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 27 gennaio 2015

Istituzione del Punto di Contatto Regionale del Veneto. D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 38 relativo all'attuazione della Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a norma dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 38/2014, si istituisce nel Veneto il Punto di Contatto Regionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera presso l'Azienda Ospedaliera di Padova e, limitatamente alle prestazioni sanitarie di natura oncologica, presso l'Istituto Oncologico Veneto - IOV I.R.C.C.S., al fine di garantire il raccordo con il Punto di Contatto Nazionale presso il Ministero della Salute.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011 (d'ora in avanti Direttiva) ha riconosciuto a tutti i cittadini europei la possibilità di spostarsi liberamente oltre i confini del proprio Paese di residenza per ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e qualificata che risponda pienamente alle proprie esigenze di cura e, nel pieno rispetto delle competenze nazionali relative all'organizzazione e alla prestazione dell'assistenza sanitaria, ha stabilito le norme comuni rivolte ad agevolare l'accesso dei pazienti ai nuovi strumenti di cura che la Direttiva offre loro, nonché a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera.

In particolare, l'articolo 6 della Direttiva, al fine di agevolare i pazienti nell'esercizio dei propri diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera e di consentire loro di compiere una scelta consapevole e informata, con specifico riferimento alle opzioni terapeutiche cui possono accedere tramite il sistema della Direttiva e alla loro disponibilità, qualità e sicurezza, ha previsto che ogni Stato membro istituisca uno o più Punti di Contatto Nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, comunicandone il nome e le coordinate alla Commissione Europea.

I Punti di Contatto Nazionali, in particolare, cooperano strettamente tra di loro e con la Commissione Europea, facilitando lo scambio delle informazioni relative:

  • agli standard e orientamenti di qualità e sicurezza definiti da ciascuno Stato membro;
  • alla vigilanza e alla valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria;
  • ai prestatori di assistenza sanitaria soggetti agli standard e orientamenti definiti;
  • all'accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità.

La Direttiva, infine, ha precisato che i Punti di Contatto Nazionali svolgono i propri compiti informativi consultando le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie e, su richiesta, forniscono le coordinate dei Punti di Contatto Nazionali degli altri Stati membri.

In adempimento agli obblighi derivanti dalla Direttiva il Governo italiano ha adottato il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 38 provvedendo ad istituire il Punto di Contatto Nazionale presso il Ministero della Salute.

Il Punto di Contatto Nazionale italiano fornisce ai pazienti le informazioni sui loro diritti in merito alla possibilità di ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i termini e le condizioni di rimborso dei costi, le procedure di accesso e di definizione di tali diritti nonché sui mezzi di ricorso e di tutela a loro disposizione qualora ritengano lesi i propri diritti riconosciuti dalla Direttiva.

Il D. Lgs. n. 38/2014, all'art. 19, comma 3, stabilisce che il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 ottobre 2014, adotta specifiche Linee Guida al fine di fornire alle Regioni le istruzioni più urgenti per l'applicazione dello stesso Decreto e assicurare la più ampia omogeneità delle garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sul territorio nazionale. Le Linee Guida, adottate nell'ambito della Commissione Salute il 9 luglio 2014, sono state trasmesse al Ministero per l'approvazione.

L'art. 7, comma 1, dello stesso Decreto riconosce alle Regioni la facoltà di istituire il Punto di Contatto Regionale, al fine di facilitare il flusso delle informazioni con il Punto di Contatto Nazionale, di garantire un adeguato e costante monitoraggio degli effetti connessi alle disposizioni del Decreto e di consentire ai pazienti di compiere una scelta informata adeguata alle proprie esigenze cliniche.

Tra i compiti del Punto di Contatto Regionale rientra anche quello di fornire le informazioni relative:

  • alla possibilità di ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera;
  • ai termini e alle condizioni di rimborso dei relativi costi;
  • alle procedure di accesso e definizione dei diritti all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
  • ai prestatori di assistenza sanitaria, ivi comprese le informazioni sul diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su ogni restrizione al suo esercizio;
  • alle prestazioni sanitarie assoggettate ad autorizzazione preventiva;
  • ai mezzi di ricorso e di tutela nel caso in cui i pazienti ritengano lesi i propri diritti riconosciuti dal Decreto, ivi comprese le procedure giuridiche e amministrative per la risoluzione delle controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera;
  • alla distinzione tra i diritti riconosciuti ai pazienti dal D. Lgs. n. 38/2014 e quelli derivanti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004.

In conformità a quanto previsto dall'art. 19, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 38/2014, il "Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016" del 10 luglio 2014, all'articolo 2, comma 3, ha previsto che l'istituzione del Punto di Contatto da parte delle Regioni, per consentire un efficace scambio di informazione con il Punto di Contatto Nazionale, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, rilevata la necessità di dare piena attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 38/2014, all'art. 7, comma 3, si propone di istituire il Punto di Contatto Regionale del Veneto per l'assistenza sanitaria transfrontaliera presso l'Azienda Ospedaliera di Padova e, limitatamente alle prestazioni sanitarie di natura oncologica, presso l'Istituto Oncologico Veneto - IOV I.R.C.C.S.

L'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto - IOV I.R.C.C.S. costituiscono, coordinandosi tra di loro, il Punto di Contatto Regionale adottando i provvedimenti necessari per adeguare la propria struttura organizzativa alle nuove funzioni attribuite e per dotarsi di strumenti operativi idonei al loro esercizio quali, ad esempio, un numero verde, un portale internet e un indirizzo e-mail dedicato, il coordinamento dei Referenti individuati dalle Aziende ULSS e Ospedaliere.

Il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, ove richiesto, fornisce il necessario supporto in relazione alle decisioni assunte dai Tavoli tecnici istituiti nell'ambito della Commissione Salute e d'interesse per le Regioni.

Le Aziende Sanitarie del SSR del Veneto tramite i propri Uffici Relazioni con il Pubblico - URP, informano i pazienti sulla possibilità di usufruire dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e li indirizzano al Punto di Contatto Regionale istituito con la presente deliberazione, in conformità alle competenze assegnate.

A norma di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del "Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016", gli ulteriori servizi prestati dall'Azienda Ospedaliera di Padova e dall'Istituto Oncologico Veneto - IOV I.R.C.C.S. connessi alla costituzione del Punto di Contatto Regionale, devono essere garantiti ad invarianza di oneri complessivi.

L'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto - IOV I.R.C.C.S. trasmettono al Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale una relazione entro il 31 giugno 2015 sullo stato di realizzazione del Punto di Contatto Regionale che evidenzi la congruità degli strumenti organizzativi adottati.

Successivamente le competenti Strutture dell'Area Sanità e Sociale, coordinandosi con il Settore Relazioni Socio-Sanitarie, trasmettono, anche per via telematica, per il tramite del Punto di Contatto Regionale, al Punto di Contatto Nazionale, su richiesta, tutte le informazioni tecniche collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali, al fine di assicurarne il corretto coordinamento con lo stesso, e i dati relativi all'attuazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 38/2014. Trasmettono altresì tempestivamente, per via telematica, al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, le informazioni riguardanti l'organizzazione dei servizi erogati dai prestatori di assistenza sanitaria, necessarie per lo svolgimento delle funzioni da parte del Punto di Contatto Nazionale.

Si propone infine di incaricare il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa la comunicazione della stessa all'Azienda Ospedaliera di Padova e all'Istituto Oncologico Veneto - IOV I.R.C.C.S., al Punto di Contatto Nazionale presso il Ministero della Salute nonché alle altre Aziende Sanitarie del SSR - URP.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Direttiva n. 2011/24/UE del 9 marzo 2011

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il "Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016" del 10 luglio 2014;

delibera

1.    Di considerare le premesse parte integrante del presente atto;

2.    Di istituire, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 38/2014, il Punto di Contatto Regionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera presso l'Azienda Ospedaliera di Padova e, limitatamente alle prestazioni sanitarie di natura oncologica, presso l'Istituto Oncologico Veneto - IOV I.R.C.C.S.;

3.    Di incaricare l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto - IOV I.R.C.C.S. di costituire, coordinandosi tra di loro, il Punto di Contatto Regionale adottando i provvedimenti necessari per adeguare la propria struttura organizzativa alle nuove funzioni e per dotarsi di strumenti operativi idonei al loro esercizio;

4.    Di demandare a tal fine il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, ove richiesto, a fornire il necessario supporto in relazione alle decisioni assunte dai Tavoli tecnici istituiti nell'ambito della Commissione Salute e d'interesse per le Regioni;

5.    Di dare atto che le Aziende Sanitarie del SSR tramite i propri Uffici Relazioni con il Pubblico - URP preliminarmente informano i pazienti sulla possibilità di usufruire dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e li indirizzano al Punto di Contatto Regionale istituito con la presente deliberazione, in conformità alle rispettive competenze;

6.    Di dare atto che, a norma di quanto previsto dall'art. 19, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 38/2014 nonché dall'art. 2, comma 3, del "Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016", gli ulteriori servizi prestati dall'Azienda Ospedaliera di Padova e dall'Istituto Oncologico Veneto - IOV I.R.C.C.S. connessi alla costituzione del Punto di Contatto Regionale, saranno garantiti ad invarianza di oneri complessivi;

7.    Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.    Di incaricare l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto - IOV I.R.C.C.S. di trasmettere al Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale una relazione entro il 31 giugno 2015 sulla costituzione del Punto di Contatto Regionale che evidenzi la congruità degli strumenti organizzativi adottati;

9.    Di incaricare le competenti Strutture dell'Area Sanità e Sociale, coordinandosi con il Settore Relazioni Socio-Sanitarie, della trasmissione, anche per via telematica, per il tramite del Punto di Contatto Regionale, al Punto di Contatto Nazionale, su richiesta, di tutte le informazioni tecniche collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali, al fine di assicurarne il corretto coordinamento con lo stesso, e dei dati relativi all'attuazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 38/2014, nonché della tempestiva trasmissione per via telematica, al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, delle informazioni riguardanti l'organizzazione dei servizi erogati dai prestatori di assistenza sanitaria, necessarie per lo svolgimento delle funzioni da parte del Punto di Contatto Nazionale;

10.   Di incaricare il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa la comunicazione della stessa all'Azienda Ospedaliera di Padova, all'Istituto Oncologico Veneto - IOV I.R.C.C.S., al Punto di Contatto Nazionale presso il Ministero della Salute nonché alle altre Aziende Sanitarie del SSR - URP;

11.   Di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'esecuzione della presente deliberazione;

12.   Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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