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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 14 del 06 febbraio 2015


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 20 gennaio 2015

Disciplina generale per l'utilizzo nelle aree di montagna della denominazione aggiuntiva "Ospitalità Diffusa". Definizione dei requisiti, criteri e disposizioni operative. Deliberazione n. 1518 del 12 agosto 2014 e deliberazione n. 173/CR del 27 novembre 2014. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 28.

Note per la trasparenza

In sede di applicazione della nuova legge regionale in materia di turismo si provvede a definire i criteri e le condizioni per l'utilizzo della denominazione aggiuntiva "Ospitalità diffusa" prevista dall'articolo 28 della legge regionale n. 11/2013. Ai fini di una semplificazione dispositiva, si approva un testo coordinato dei due provvedimenti interessanti l'argomento.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Nel disciplinare le differenti tipologie di strutture ricettive individuate agli articoli 24 e 25, la legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ha previsto all'articolo 28, per le sole aree di montagna, che le strutture ricettive e le strutture che offrono servizi di interesse turistico possano utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" anche al fine di potenziare l'offerta turistica favorendo le sinergie tra imprese turistiche di aree omogenee.

Dalla parte dell'offerta, l'ospitalità diffusa, secondo un modello di accoglienza ormai affermatosi nel mercato turistico, non è una semplice sommatoria di strutture ricettive, ma una vera e propria rete che offre anche servizi turistici diversi e aggiuntivi rispetto a quelli dell'alloggio in strutture ricettive alberghiere e complementari. In quanto tale, l'ospitalità diffusa rappresenta quindi una forma di organizzazione, gestione, promozione e commercializzazione di un'offerta turistica articolata (non solo ricettiva) in un particolare contesto ambientale e abitativo delle aree di montagna.

Dalla parte della domanda, l'ospitalità diffusa soddisfa i desideri di una clientela turistica esigente ed esperta: si tratta di persone che sono alla ricerca di formule di ospitalità alternative ed innovative, ma che al tempo stesso siano in grado di rispecchiare il più possibile le caratteristiche del luogo. In questo senso quindi l'ospitalità diffusa ha anche la funzione di "animare" dal punto di vista sociale, culturale ed economico piccoli centri o aree svantaggiate in modo tale gli stessi siano in grado di proporsi nella loro espressione più originale e tipica dell'ambiente montano.

Infatti, la legge regionale n. 11/2013, ha inteso considerare questa particolare forma di ospitalità in montagna quale complemento di una forma di ricettività che va oltre la struttura ricettiva e coinvolge il comune, il borgo, il centro abitato del paese montano, una realtà cioè nella quale il turista si inserisce nel vivere quotidiano e può scoprire i ritmi, i tempi e i modi del vivere in montagna insieme agli stessi residenti.

Con deliberazione n. 1518 del 12 agosto 2014 la Giunta regionale ha approvato i criteri, i requisiti e le procedure per l'utilizzo della denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" da parte di strutture ricettive e di strutture che offrono servizi di interesse turistico ubicate nelle aree di montagna, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

Con successiva deliberazione CR n. 173 del 27 novembre 2014 la Giunta regionale ha approvato una serie di modificazioni ed integrazioni a taluni aspetti della sopra citata deliberazione che scaturiscono da una richiesta di modificazione ed integrazione della delibera pervenuta da taluni amministratori comunali della Provincia di Belluno, intesa ad adeguare le norme di utilizzo della denominazione aggiuntiva alle reali condizioni economiche e sociali dei paesi e frazioni del territorio montano.

In particolare, obiettivo della denominazione aggiuntiva prevista dall'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013 e della presente deliberazione è quello, da un lato, di potenziare il turismo anche nei "centri minori" e nelle località dove non è rilevante la ricettività organizzata e, dall'altro, dare senso valoriale ed esperienziale ad un soggiorno dei turisti "immersi" nella realtà, nei tempi e ritmi e negli stili di vita dei piccoli paesi di montagna.

Il provvedimento 173/CR/2014 è stato inviato alla Commissione consiliare competente che nell'esprimere il proprio parere previsto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013, ha richiesto di formulare un testo coordinato dei due provvedimenti al fine di una semplificazione dispositiva che consenta agli operatori di confrontarsi con un solo testo deliberativo.

Inoltre il parere favorevole della Commissione è intervenuto proponendo alla Giunta regionale una integrazione della deliberazione 173/CR relativa in particolare alla possibilità concessa alla provincia, che autorizza l'utilizzo della denominazione aggiuntiva, di derogare al numero minimo di imprese che compongano l'Ospitalità diffusa, qualora nell'ambito comunale siano presenti un numero imprese pari o inferiore al numero minimo fissato dalla presente deliberazione.

Aderendo alla richiesta della Commissione consiliare, si propone il presente provvedimento quale testo coordinato delle disposizioni operative e dei criteri di riconoscimento per l'utilizzo da parte delle aggregazioni di imprese della denominazione aggiuntiva "Ospitalità diffusa" di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013.

Per quanto concerne la localizzazione, si propone che l'ambito territoriale di attività dell'ospitalità diffusa sia compreso nelle aree di montagna oggetto delle classificazioni del territorio montano, considerando area montana quella individuata dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 recante "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

Per l'aspetto relativo alla forma di aggregazione, si ritiene sia necessario meglio specificare le forme di aggregazione che possono assumere le attività e i soggetti che si riuniscono per svolgere insieme l'Ospitalità diffusa, prevedendo quindi che le forme di aggregazione sono quelle previste dalle norme vigenti, quali ad esempio le forme di aggregazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 5 della citata legge regionale n. 13/2013, prevede le seguenti forme di aggregazione:

a)  contratto di rete, come definito dalla legislazione vigente, o forme equivalenti di aggregazione, che mantengono l'autonomia giuridica e gestionale delle imprese partecipanti;
b)  consorzio con attività esterna, società consortile o società cooperativa, ovvero riunite nella compagine sociale di società di capitali a controllo congiunto;
c)  associazioni, anche temporanee e appositamente costituite per la realizzazione di un progetto comune.

Per quanto concerne invece il numero minimo dei componenti l'aggregazione che può utilizzare la denominazione "Ospitalità diffusa", considerato che la legge regionale n. 11/2013 fa esplicito riferimento alle imprese, e che possono far parte dell'aggregazione sia le strutture ricettive che quelle che offrono servizi di interesse turistico, si prevede di stabilire che le aggregazioni che intendono utilizzare la denominazione "Ospitalità diffusa" dovranno avere un numero di imprese aderenti non inferiore a tre.

Si ritiene infine di riconsiderare anche il numero minimo di posti letto: l'aggregazione per utilizzare la denominazione aggiuntiva "Ospitalità diffusa" deve avere almeno 15 posti letto, rinvenibili in due o più strutture ricettive e di ospitalità.

In ordine alle tipologie e varietà dei servizi offerti potranno aderire al sistema di ospitalità diffusa strutture ricettive alberghiere e complementari, le imprese di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, ecc.), le agenzie di viaggio, le agenzie immobiliari e altre imprese anche complementari alla strutturazione dell'offerta turistica del territorio interessato (impianti di risalita, bici-grill, ecc.).

Specificatamente per quanto rileva il centro ricevimento per i turisti, proprio al fine di garantire un'adeguata accoglienza nel centro abitato o nel borgo montano, si ritiene che il centro di ricevimento dell'ospitalità diffusa sia adeguatamente attrezzato per fornire al turista stesso quel servizio di informazione ed accoglienza equiparabile all'info-point turistico le cui caratteristiche e standard sono già stati previsti dalla deliberazione n. 2287/2013, fatta salva l'eventuale assenza di rete internet nelle zone in cui non sia disponibile la rete telematica.

E ciò in quanto si ritiene di considerare l'ospitalità diffusa una sorta di punto di riferimento del turista per vivere direttamente il borgo, conoscere le peculiarità del comune, le eccellenze turistiche dell'area dolomitica, ma anche le particolarità storiche, artistiche e culturali del territorio, nonché le tipicità gastronomiche della valle o del comprensorio montano nel quale l'ospitalità diffusa è inserita.

Le attività facenti parte dell'Ospitalità diffusa del territorio interessato, ove lo ritengano opportuno, potranno rivolgersi a specifiche famiglie motivazionali della domanda (es. bike friendly accomodation and hospitality, mountain bike hospitality, trekking hospitality, etc.) in modo da specializzare e differenziare la propria offerta rispetto a quella di altre imprese turistiche.

Per quanto concerne il coordinamento turistico l'aggregazione costituente l'ospitalità diffusa, ove lo ritengano opportuno e ove sia compatibile, potranno aderire ai livelli di governance previsti dalla legge regionale n. 11/2013 e in particolare all'Organizzazione di Gestione della Destinazione, eventualmente costituita, ai sensi della deliberazione n. 2286/2013 nel territorio di pertinenza.

Si considerano infine due altri aspetti: l'aggregazione che utilizza la denominazione aggiuntiva "Ospitalità diffusa" potrà ideare e utilizzare un segno distintivo caratterizzante la propria offerta turistica identitaria e in particolare potrà utilizzare una denominazione di ospitalità diffusa in altre lingue, tenendo conto dei vari sistemi e mezzi di comunicazione commerciale.

Ai fini del riconoscimento dell'utilizzo della denominazione di "Ospitalità diffusa" dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio, la domanda di attribuzione della denominazione unitamente all'atto costitutivo e statuto da cui risultino i requisiti e i criteri sopra evidenziati.

Si propone di stabilire che le province competenti per il territorio montano provvedono a ricevere ed istruire le domande di riconoscimento con il relativo atto costitutivo e statuto, ai sensi della lettera b), del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2013;

Conseguentemente alle considerazioni sopra formulate, si ritiene riepilogare in modo definito e coordinato le disposizioni e i criteri per l'utilizzo della denominazione aggiuntiva "Ospitalità diffusa", nel modo seguente:

•  Ambito territoriale di applicazione: è compreso nelle aree di montagna oggetto delle classificazioni del territorio montano di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25;
•  Forme di aggregazione: quelle previste dalle norme vigenti, quali ad esempio le forme di aggregazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 tra cui pure le associazioni, anche temporanee, appositamente costituite per la realizzazione di un progetto comune;
•  Tipologie di aderenti: possono aderire al sistema di Ospitalità diffusa le strutture ricettive previste dalla legge regionale n. 11/2013, nonché le strutture che offrono servizi di interesse turistico tra cui le imprese di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, etc.), agenzie di viaggio, agenzie immobiliari e altri soggetti complementari alla strutturazione dell'offerta turistica del borgo, paese o territorio interessato;
•  Numero minimo di imprese aderenti: le aggregazioni che intendono utilizzare la denominazione "Ospitalità diffusa" dovranno avere un numero di imprese aderenti non inferiore a tre;
•  Tipologie e numero di servizi offerti: l'aggregazione che intende usufruire della denominazione "Ospitalità diffusa" dovrà avere tra i propri aderenti almeno due strutture ricettive, almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e garantire almeno un'offerta di 15 posti letto;
•  Centro ricevimento per i turisti: il centro di ricevimento dell'ospitalità diffusa fungerà anche da info-point turistico secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 2287/2013, fatta salva l'eventuale assenza di rete internet nelle zone in cui non sia disponibile la rete telematica;
•  Modello di ospitalità diffusa: le aggregazioni che usufruiscono della denominazione aggiuntiva potranno rivolgersi a specifiche famiglie motivazionali della domanda quali ad esempio bike friendly accomodation and hospitality, mountain bike hospitality, trekking hospitality, ecc.;
•  Coordinamento turistico: le aggregazioni riconosciute dalla Provincia potranno aderire all'Organizzazione di Gestione della Destinazione eventualmente costituita ai sensi della deliberazione n. 2286/2013 nel territorio di pertinenza;
•  Segno distintivo: l'aggregazione che utilizza la denominazione aggiuntiva Ospitalità diffusa può individuare e utilizzare un segno distintivo e/o un claim caratterizzanti la propria offerta turistica.

Infine, in aderenza a quanto previsto dalla Commissione consiliare, si prevede che le province competenti per il territorio montano, nell'esercizio delle competenze loro attribuite in ordine al riconoscimento delle forme aggregate che intendono realizzare la denominazione aggiuntiva "Ospitalità diffusa", possono derogare rispetto al numero minimo di imprese aderenti di cui al quarto sottopunto sopra indicato, qualora accertino che nel comune interessato il numero delle imprese presenti sia inferiore a tre imprese.

Inoltre, per una semplificazione regolamentare è abrogata la deliberazione n. 1518 del 12 agosto 2014, i cui contenuti sono peraltro interamente assorbiti dal presente provvedimento che diventa, di fatto, il testo coordinato a cui fare riferimento per l'applicazione dell'articolo 28 della legge regionale n. 11/2013.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 11/2013, la deliberazione n. 173/CR del 27 novembre 2014 è stata inviata alla competente Commissione consiliare che si è espressa favorevolmente con le proposte di integrazioni sopra indicate nella seduta del 23 dicembre 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto";

VISTA la deliberazione n. 1518 del 12 agosto 2014 "Disciplina per l'utilizzo nelle aree di montagna della denominazione aggiuntiva "Ospitalità diffusa";

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 23 dicembre 2014;

delibera

1.      di stabilire i criteri, i requisiti e le disposizioni operative e procedurali per l'utilizzo della denominazione aggiuntiva di "Ospitalità diffusa" da parte di strutture ricettive e di strutture che offrono servizi di interesse turistico ubicate nelle aree di montagna, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

2.     di stabilire che possono utilizzare la denominazione aggiuntiva "Ospitalità diffusa" le aggregazioni di attività secondo i criteri di seguito indicati e in possesso dei seguenti requisiti:

•     Ambito territoriale di applicazione: è compreso nelle aree di montagna oggetto delle classificazioni del territorio montano di cui alla legge regionale 8 agosto 2014 n. 25;
•     Forme di aggregazione: quelle previste dalle norme vigenti, quali ad esempio le forme di aggregazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 tra cui pure le associazioni, anche temporanee, appositamente costituite per la realizzazione di un progetto comune;
•    Tipologie di aderenti: possono aderire al sistema di Ospitalità diffusa le strutture ricettive previste dalla legge regionale n. 11/2013, nonché le strutture che offrono servizi di interesse turistico tra cui le imprese di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, etc.), agenzie di viaggio e agenzie immobiliari e altri soggetti complementari alla strutturazione dell'offerta turistica del borgo, paese o territorio interessato;
•     Numero minimo di imprese aderenti: le aggregazioni che intendono utilizzare la denominazione "Ospitalità diffusa" dovranno avere un numero di imprese aderenti non inferiore a tre;
•     Tipologie e numero di servizi offerti: l'aggregazione che intende usufruire della denominazione "Ospitalità diffusa" dovrà avere tra i propri aderenti almeno due strutture ricettive, almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e garantire almeno un'offerta di 15 posti letto;
•     Centro ricevimento per i turisti: il centro di ricevimento dell'ospitalità diffusa fungerà anche da info-point turistico secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 2287/2013, fatta salva l'eventuale assenza di rete internet nelle zone in cui non sia disponibile la rete telematica;
•     Modello di ospitalità diffusa: le aggregazioni che usufruiscono della denominazione aggiuntiva potranno rivolgersi a specifiche famiglie motivazionali della domanda quali ad esempio bike friendly accomodation and hospitality, mountain bike hospitality, trekking hospitality, ecc.;
•     Coordinamento turistico: le aggregazioni riconosciute dalla Provincia potranno aderire all'Organizzazione di Gestione della Destinazione eventualmente costituita ai sensi della deliberazione n. 2286/2013 nel territorio di pertinenza;
•     Segno distintivo: l'aggregazione che utilizza la denominazione aggiuntiva Ospitalità diffusa può individuare e utilizzare un segno distintivo, claim, logo pubblicitario, pay-off, caratterizzanti la propria offerta turistica di montagna;

3.      di stabilire che le province competenti per il territorio montano provvedono a ricevere ed istruire le domande di riconoscimento con il relativo atto costitutivo e statuto da cui risultino i requisiti e i criteri indicati dal presente provvedimento, ai sensi della lettera b), del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2013;

4.      di prevedere che le province possono derogare rispetto al numero minimo di imprese aderenti , di cui al punto 2, quarto sottopunto, qualora accertino che nel comune interessato il numero delle imprese presenti sia inferiore a tre;

5.      di abrogare, per le motivazioni indicate in premessa, la deliberazione n. 1518 del 12 agosto 2014, i cui contenuti sono peraltro interamente assorbiti dal presente provvedimento;

6.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7.     di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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