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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 13 del 03 febbraio 2015


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2730 del 29 dicembre 2014

Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento. Approvazione. Dgr n. 155/CR del 3 novembre 2014. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, art. 13.

Note per la trasparenza

Acquisito il parere di competenza della IV Commissione consiliare, si provvede alla approvazione in via definitiva dei "criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture" prevista dal 4° comma, dell'art. 13 della l.r. n. 13/2012.
 

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Al fine di assicurare un pronto sollievo agli imprenditori agricoli danneggiati a causa dell'allagamento provocato dalla esecuzione di particolari manovre idrauliche, l'art. 13 della legge finanziaria regionale 6 aprile 2012, n. 13, ha previsto la istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni provocati da tali allagamenti.

Il 2° comma dell'art. 13 specifica che tale Fondo è destinato all'indennizzo dei danni causati a seguito di utilizzo di aree private da parte della Regione ai fini della laminazione delle piene di corsi d'acqua, qualora tali utilizzi si siano resi necessari per la tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture.

Il 3° comma del medesimo articolo 13 ha inteso chiarire che nelle richieste di danni di cui al 2° comma non possono concorrere quelli subiti da parte di aree per le quali sia stata già riconosciuta la prevista indennità per la servitù di allegamento, in quanto le relative superfici sono state destinate in via permanente alla laminazione delle piene e, pertanto, nelle medesime grava il vincolo di servitù di allegamento di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegati alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente".

Il medesimo art. 13 della legge regionale n. 13/2012, ha previsto inoltre che la Giunta regionale, sentita in proposito la competente Commissione consiliare regionale, determini le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo e i criteri di erogazione delle somme da riconoscere a titolo indennitario.

In attuazione di tale disposto di legge la Giunta regionale con deliberazione n. 155/CR del 3 novembre 2014 ha chiesto al Consiglio regionale di sottoporre alla competente Commissione consiliare i "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della tutela dell'incolumità di persone, cose, infrastrutture", predisposti dagli Uffici regionali della Sezione Difesa del Suolo. Tale documento, durante la sua elaborazione e a conclusione del lavoro svolto, è stato sottoposto a valutazioni da parte delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative nel territorio regionale, i cui tecnici si sono espressi positivamente in termini di contenuti e approccio metodologico. In tutti i casi è stato, comunque, tenuto conto dei suggerimenti e dei contributi tecnici pervenuti, anche in occasione dell'elaborato finale.

Tali Criteri contengono gli elementi e illustrano la metodologia in base ai quali viene calcolato l'indennizzo dei danni subiti dalle colture erbacee e dalle colture arboree; vengono altresì previste le modalità di calcolo dell'indennizzo legato allo smaltimento dei rifiuti apportati dalle acque di piena e al danno subito dalle strutture fondiarie.

Nella seduta del 26 novembre 2014, con parere n. 630, la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità sui Criteri di cui sopra.

Al punto 2 della citata deliberazione n. 155/CR/2014, la Giunta regionale ha proposto di individuare in AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Ente Strumentale istituito con legge regionale n. 31/2001, il soggetto incaricato all'erogazione delle somme a titolo indennitario dei danni da allagamento in argomento; tale attività, che si intende ora confermare, verrà svolta per conto e nell'interesse della Regione e sarà regolata da apposita convenzione il cui schema sarà approvato con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Il punto 3 del medesimo provvedimento n. 155/CR/2014 della Giunta regionale ha previsto che il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste definisca, con proprio decreto, le modalità operative per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo per l'indennizzo dei danni provocati da allagamento e la relativa modulistica.

Si deve, peraltro, rilevare che dall'entrata in vigore dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2012 a tutt'oggi si sono già verificati alcuni casi per i quali dovranno intervenire le dotazioni del citato Fondo.

Anche per tale casistica si conferma AVEPA quale soggetto al quale devono essere presentate le istanze di richiesta di contributo; la medesima Agenzia sarà altresì preposta alla erogazione dei relativi indennizzi.

Per tali limitati casi, legati agli eventi avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, ma successivamente alla vigenza della l.r. n. 13/2012, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste approverà le modalità per la presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica, mentre viene affidata agli Uffici regionali della Sezione Difesa del Suolo l'accertamento degli importi dell'indennizzo, i cui esiti dovranno essere trasmessi ad AVEPA per l'erogazione del relativo contributo.

Per la presentazione delle citate istanze di contributo, utilizzando l'apposita modulistica approvata con decreto del Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, le aziende agricole beneficiarie potranno avvalersi della assistenza dei Centri di Assistenza Aziendale (CAA), che garantiranno la correttezza dei dati tecnici relativi alle colture e delle altre voci di spesa per le quali viene esposta richiesta di contributo.

Dev'essere rilevato che, in occasione della rilettura del documento dei Criteri citato in oggetto illustrato alla competente Commissione consiliare, è emersa l'opportunità di migliorare alcune espressioni riportate nel testo. Pertanto, il documento che si sottopone all'approvazione della Giunta regionale riporta alcuni perfezionamenti rispetto al testo sottoposto alla Commissione consiliare che ne migliorano l'applicazione tecnica.

In relazione a quanto sopra, in adempimento al disposto del comma 4, dell'art. 13, della legge regionale n. 13 del 6 aprile 2012 "Istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni da allagamento", si sottopone all'approvazione della Giunta regionale i "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture", definiti nell'Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VALUTATO di dare adempimento al disposto dell'art 13, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, per quanto attiene i criteri per la determinazione degli indennizzi per i danni da allagamento che consentiranno la attivazione del relativo Fondo;

delibera

  1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento, causati ai fini della tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, art. 13", Allegato A al presente provvedimento;
  2. di individuare, per quanto esposto in premessa, in AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - il soggetto incaricato all'erogazione delle somme a titolo indennitario dei danni da allagamento di cui al Fondo regionale istituito dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 13/2012; alla medesima Agenzia devono venir presentate le relative istanze di richiesta di contributo; tale attività, svolta per conto e nell'interesse della Regione, sarà regolata da apposita convenzione il cui schema sarà approvato con successivo provvedimento della Giunta regionale;
  3. di incaricare il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste alla definizione, con proprio provvedimento, delle modalità operative per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo regionale di cui al punto 2. e la relativa modulistica;
  4. di incaricare gli Uffici regionali della Sezione Difesa del Suolo, per quanto attiene le istanze di contributo presentate ad AVEPA relative agli eventi intervenuti dall'entrata in vigore dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2012 ad oggi, all'accertamento dell'importo finale dell'indennizzo di cui al punto 1., i cui esiti dovranno venire trasmessi alla medesima Agenzia per l'erogazione del relativo contributo;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2730_AllegatoA_290443.pdf

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