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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 09 gennaio 2015


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2421 del 16 dicembre 2014

Istituzione di un Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32, comma 3.

Note per la trasparenza

Con questa delibera si istituisce un Fondo di garanzia per l'anticipazione, da parte degli istituti bancari aderenti alla Convenzione da stipularsi con la Regione del Veneto, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS, demandando alla struttura competente l'individuazione del soggetto gestore.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

A fronte del perdurare della crisi economica, che entra ormai nel settimo anno consecutivo senza significative prospettive di ripresa, e della sempre maggiore difficoltà delle imprese a fronteggiarla con efficacia, con conseguente aumento della sofferenza dei lavoratori, la Regione intende intervenire con una misura volta ad alleviare i disagi dei lavoratori più deboli, in particolare quelli interessati da procedure di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e Cassa integrazione in deroga (CIG in deroga).

L'aggravarsi della situazione finanziaria di molte aziende fa sì che la maggior parte di esse non sia più in grado di anticipare il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) (c.d. pagamento "a conguaglio") ai lavoratori coinvolti, mentre le autorizzazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a causa del numero sempre crescente di domande, richiedono ormai almeno sei mesi di tempo per l'istruzione (+7,1 milioni di ore autorizzate nei primi otto mesi del 2014, rispetto allo stesso periodo del 2013 - dati INPS). Questo comporta che sempre più lavoratori posti in trattamento di CIGS a zero ore rimangano completamente privi di reddito per tutto il periodo necessario all'autorizzazione del trattamento.

Lo stesso vale per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga) che, pure registrando un ricorso minore nel 2014 rispetto all'anno precedente, risente però della scelta statale di erogare i finanziamenti non in un'unica soluzione all'inizio dell'anno, come avveniva nei primi anni, ma in più versamenti nel corso dell'anno: questo ha fatto sì che nel 2014 il trattamento relativo al primo trimestre 2014 sia stato saldato solo nel mese di ottobre 2014, con la conseguenza che i lavoratori sospesi a zero ore sono stati privi di qualsiasi reddito per più di otto mesi, situazione drammatica e inaccettabile. Da qui sorge la necessità di misure che vengano in aiuto a questa fascia più debole di lavoratori.

L'art. 32, comma 3, della L.R. n. 3/2009 dispone che: "La Giunta regionale, anche tramite il coinvolgimento del sistema del credito, istituisce un fondo di rotazione per le anticipazioni ai lavoratori, prioritariamente di piccole imprese, delle somme spettanti per i trattamenti di cassa integrazione, inclusa la cassa integrazione in deroga ed esclusa la cassa integrazione ordinaria."

Nel 2009 la Giunta regionale con DGR n. 2372 del 8 settembre 2009 aveva dato attuazione alla norma citata firmando con ABI un intesa per l'istituzione di un Fondo per sostenere spese ed interessi bancari a favore di lavoratori in cassa integrazione a zero ore, beneficiari di anticipazione bancaria. Tuttavia, all'epoca gli istituti di credito non aderirono al protocollo, pur manifestando un iniziale interesse.

Di recente la Commissione di concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, nella seduta del 13 maggio 2014, ha individuato nell'anticipazione sociale una delle priorità delle politiche regionali in materia di lavoro e ha invitato la Regione a procedere a una nuova verifica con gli Istituti di credito al fine di studiare una misura capace di rispondere ai bisogni dei lavoratori.

Al fine di rendere effettiva la previsione dell'art. 32, 3 comma, citato, che prevede un intervento di anticipazione a favore dei lavoratori con il coinvolgimento del sistema bancario per il tramite di un fondo di rotazione o di analogo strumento finanziario, si è svolto un lungo confronto tecnico con tutti gli Istituti di credito associati ad ABI (Federazione BCC Veneto, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Carige, Banca Popolare Alto Adige, Banca Popolare FriulAdria, Banca Popolare di Marostica, Banca Popolare di Vicenza, Banco di Brescia, Banco Popolare (Banca Popolare di Verona), Cassa di Risparmio di Ferrara, Credito Emiliano, Intesa San Paolo (Cassa di Risparmio del Veneto, Cassa di Risparmio di Venezia), Monte dei Paschi di Siena (Banca Antonveneta), Unicredit, Veneto Banca) che ha portato alla definizione di una modalità di intervento condivisa, la quale ha già raccolto numerose manifestazioni di adesione da parte degli Istituti stessi. Tali modalità sono regolate da uno schema di convenzione che sarà sottoscritta tra la Regione del Veneto ed i predetti Istituti di credito (Allegato A).

I beneficiari degli interventi di anticipazione sono i dipendenti sospesi a zero ore dal lavoro di aziende aventi sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione Veneto, aziende che hanno chiesto di accedere al trattamento di CIGS o di CIG in deroga senza pagamento a conguaglio o comunque sprovvisti di altre forme di anticipazione. Le anticipazioni riguardano i trattamenti spettanti in attesa del pagamento da parte dell' Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

L'anticipazione sociale ai lavoratori avverrà per il tramite degli Istituti di credito secondo modalità che assicurano celerità e semplicità di erogazione. La Regione opererà, invece, in posizione di garante rispetto all'anticipazione erogata da parte della banca a favore lavoratore, reale beneficiario della misura. Inoltre sempre la Regione, per non far gravare sui lavoratori gli oneri relativi all'anticipazione, si farà carico dell'erogazione alla banca di un importo forfettario per ogni anticipazione attivata pari a € 120,00 a copertura dei costi di istruzione delle pratiche, di gestione, di interessi passivi, di commissioni e spese.

Data la natura dell'anticipazione che opera in previsione di trattamenti di integrazione salariale da erogarsi da parte dell'INPS a favore dei lavoratori e considerato che i lavoratori beneficiari per accedere a tale anticipazione avranno dovuto disporre l'accredito di tali trattamenti sul conto corrente finalizzato all'anticipazione stessa, la Regione, quale garante, sarà chiamata ad intervenire solo qualora decorsi 12 mesi dall'apertura dell'anticipazione le somme anticipate non siano ancora state rientrate per mancato versamento da parte dell'INPS. In tale ipotesi, residuale, la Regione garantirà la Banca delle somme anticipate.

Dal punto di vista procedurale, l'apertura dell'anticipazione avviene previa istruttoria da parte dell'Istituto aderente il quale dovrà verificare la presenza dei presupposti di apertura e, in particolare, che il lavoratore sia sospeso dal lavoro a zero ore e che l'azienda abbia presentato istanza di erogazione dell'ammortizzatore sociale all'autorità preposta. Deliberata l'anticipazione, la banca ha l'obbligo di comunicare alla Regione l'avvenuta apertura.

Tale comunicazione determina l'attivazione regionale della garanzia, regolata con un moltiplicatore di 1 a 7, cioè per ogni anticipazione attivata viene accantonato sul fondo un importo pari ad 1/7 dell'importo totale dell'anticipazione stessa.

Va precisato che è previsto un limite massimo all'importo dell'anticipazioni con due tetti rispettivamente di 6.000 euro e 5.000 euro, determinati in relazione ai massimali INPS degli ammortizzatori e, quindi, alle somme che si stima saranno erogate dall'INPS stessa al lavoratore. La misura regionale opererà solo entro questo limite. L'erogazione dell'anticipazione da parte della banca sarà mensile e avverrà per un massimo di 7 mensilità, solo a seguito di specifica istruttoria mensile da parte della banca. Questo ulteriore controllo è volto ad accertare l'effettiva sospensione dal lavoro unita alla presenza delle comunicazioni amministrative del datore di lavoro all'INPS.

Inoltre, ogni tre mesi verrà liquidato agli Istituti di credito, che abbiano attivato anticipazioni a favore di lavoratori, la quota forfettaria riconosciuta a titolo di rimborso per interessi, costi di gestione e amministrativi.

Inoltre, si prevede che il Fondo intervenga a copertura delle anticipazioni su richiesta della banca qualora INPS entro 12 mesi dalla prima erogazione non abbia ancora provveduto ai pagamenti e qualora il lavoratore - a cui in tal caso è previsto la banca chieda la restituzione delle somme anticipate - non provveda a propria volta alla loro restituzione. In tali ipotesi si provvederà al successivo recupero delle somme erogate a copertura dell'anticipazione con modalità da definire nell'ambito del Regolamento operativo del Fondo stesso.

Ai fini di quanto sopra esposto con il presente provvedimento si istituisce pertanto un Fondo di garanzia pari a € 1.800.000,00. L'operatività di tale fondo sarà oggetto di successiva regolamentazione con apposito atto da approvarsi da parte del Direttore della Sezione Lavoro. Il Fondo è operativo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, e potrà garantire anticipazioni ai lavoratori per un importo massimo pari ad un moltiplicatore 1 x 7 del proprio valore e, in ogni caso, entro la capienza massima del Fondo stesso. Al riguardo si fa presente che si stima di poter garantire l'apertura di circa 2.290 anticipazioni. Sotto il profilo della durata, anche la convenzione che sarà sottoscritta e che regolerà i rapporti tra Regione e Istituti di credito scadrà il 31 dicembre 2015.

Come già sopra illustrato, per non far gravare sui lavoratori gli oneri necessari per l'istruzione delle pratiche di anticipazione, per la loro gestione, per gli interessi passivi, le commissioni e le spese per tutta la durata dell'anticipazione stessa, si prevede un riconoscimento alle banche di un importo forfettario omnicomprensivo di € 120,00 euro per ciascuna anticipazione attivata. L'importo massimo destinato a tali rimborsi forfettari viene definito in 275.000,00 euro.

Per la gestione del Fondo oggetto del presente provvedimento, per la gestione degli importi da versare alle banche a titolo di rimborso forfettario per l'attivazione delle anticipazioni e, comunque, per quanto di pertinenza al processo descritto, in considerazione dell'assoluta particolarità del servizio, si intende avvalersi di un gestore esterno qualificato, da individuarsi tramite avviso pubblico come definito dal regolamento interno di cui alla DGR n. 2401 del 27 novembre 2012, avviso che sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione del Veneto.

Il soggetto gestore dovrà possedere esperienze similari in gestione di fondi di garanzia e/o fondi di rotazione a carattere pubblico e dovrà avere conoscenza e contatto con il tessuto sociale regionale, con particolare riferimento agli ambiti delle imprese e del mondo del lavoro. Si evidenzia come tale procedura di individuazione si renda necessaria in quanto non è operativa una convenzione CONSIP avente ad oggetto la tipologia di servizio richiesto e lo stesso non risulta nemmeno presente all'interno del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il soggetto gestore come sopra individuato dovrà:

-        Predisposizione di apposita piattaforma per la comunicazione telematica con le banche;

-        Acquisizione delle pratiche da parte delle banche con assegnazione di un numero univoco di pratica (con marca temporale);

-        Determinazione della somma a copertura sul Fondo (pari al 14,29% della somma autorizzata dalla banca);

-        Calcolo e pagamento trimestrale alle banche aderenti dei contributi previsti in relazione alle anticipazioni accese nel trimestre di riferimento;

-        Svincolo delle somme a copertura trascorsi 12 mesi e 90 giorni, dall'apertura della pratica;

-        Sospensione dello svincolo in caso di richiesta della banca per mancato pagamento da parte dell'INPS (termine di 30 giorni);

-        Istruttoria sulle richieste delle Banche di intervento del Fondo di garanzia;

-        Liquidazione delle somme a garanzia secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo.

Tali compiti del gestore saranno oggetto del regolamento di funzionamento del Fondo di garanzia sopra richiamato.

L'importo massimo per la realizzazione del servizio viene fissato in euro 30.240,00, IVA esclusa. L'importo è stato così stimato dai competenti uffici regionali valutando il costo di gestione del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili (art. 13 della legge n. 68/99), gestione affidata con deliberazione n. 3006 del 3 ottobre 2006 all'Ente strumentale Veneto Lavoro. Di tale valutazione è depositata apposita relazione agli atti della Sezione Lavoro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.    di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.    di approvare lo schema di convenzione Allegato A,parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto della Regione del Veneto sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, tra la Regione del Veneto e gli istituti di credito aderenti, che disciplina i casi e le modalità di anticipazione, da parte degli Istituti di credito, delle indennità di CIGS e di CIG in deroga a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore che ne abbiano diritto e che ne facciano richiesta, secondo quanto meglio indicato in premessa;

3.    di istituire un Fondo di garanzia di € 1.800.000,00 a valere sul capitolo di uscita n. 101314 "Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali (Art. 32, L.R. 13/03/2009, n. 3)" del bilancio 2014 finalizzato a consentire l'anticipazione, anche per il tramite del sistema bancario, ai lavoratori, degli importi a loro spettanti quale trattamento di integrazione salariale come specificati al precedente punto 2); tale Fondo è operativo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, e garantisce anticipazioni ai lavoratori per un importo massimo pari ad un moltiplicatore 1 x 7 del proprio valore e, in ogni caso, entro la capienza massima del Fondo stesso;

4.    di destinare € 275.000,00 a valere sul capitolo di uscita n. 101314 "Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali (Art. 32, L.R. 13/03/2009, n. 3)" del bilancio 2014 a copertura dei costi di istruzione delle pratiche di anticipazione, per la loro gestione, per gli interessi passivi, le commissioni e le spese per la durata dell'apertura di credito, a favore degli Istituti firmatari della convenzione di cui al punto 2) e nei limiti di quanto regolato dalla stessa, tenendo così indenni i lavoratori da ogni spesa per l'anticipazione;

5.    di avvalersi per la gestione del Fondo di garanzia previsto al precedente punto 3) di un gestore esterno qualificato che sarà individuato tramite avviso pubblico sulla base del regolamento interno di cui alla DGR n. 2401 del 27 novembre 2012, avviso da pubblicarsi nel sito ufficiale della Regione del Veneto;

6.    di stabilire l'importo per la realizzazione del servizio di cui al precedente punto in € 30.240,00, IVA esclusa;

7.    di determinare in € 37.195,20, IVA inclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Lavoro disponendo lacopertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102304 "Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali - Acquisto di beni e servizi (Art. 32, L.R. 13/03/2009, n. 3)" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014;

8.    di incaricare, quale Responsabile Unico del Procedimento di aggiudicazione, il Direttore della Sezione Lavoro, il quale curerà ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione, compresi gli adempimenti di post-informazione e la stipulazione del contratto di cui all'affidamento come previsto al precedente punto 5);

9.    di incaricare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, il dott. Alessandro Agostinetti, responsabile del Settore Mercato del Lavoro e Interventi per l'Occupazione della Sezione Lavoro;

10.   di incaricare il Direttore della Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto, in particolare degli atti finalizzati all'individuazione del gestore, dell'adozione del Regolamento operativo del Fondo, che tra l'altro dovrà regolare le modalità di recupero nei confronti dei soggetti obbligati nel caso di attivazione della garanzia, dello schema di convenzione con il soggetto gestore, oltre all'assunzione degli impegni contabili di cui ai punti n. 3 (Fondo di garanzia), 4 (Importi forfettari dovuti alle Banche) e 7 (Acquisto del servizio di gestione);

11.   di autorizzare il Direttore della Sezione Lavoro ad apportare allo schema di convezione allegato al presente provvedimento eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie sotto il profilo operativo;

12.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2421_AllegatoA_288876.pdf

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