Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 123 del 24 dicembre 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2313 del 09 dicembre 2014

Elenco domande di nuovo accreditamento istituzionale o di estensione di accreditamento istituzionale presentate a valere dall'anno 2015 da erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Deliberazione n. 144 CR del 14 ottobre 2014. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si acquisisce il parere sulla Deliberazione n. 144 CR del 14 ottobre 2014 espresso dalla Quinta Commissione consiliare come previsto dell'art. 17 bis comma 6 lett. c) della lr 22/02. Detto parere conferma le risultanze istruttorie attuali approvate nell'elenco delle domande di nuovo accreditamento o di estensione di accreditamento presentate a valere dall'anno 2015 da erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, alla luce dei pareri rilasciati dai Direttori Generali delle Aulss e dalla C.R.I.T.E., ed ai fini del perfezionamento dell'istruttoria volta al rilascio dei provvedimenti conseguenti.

Estremi dei principali documenti istruttori:
istanze di nuovo accreditamento o di integrazione dell'accreditamento agli atti
resoconto verbale seduta CRITE del 31.7.2014
resoconto verbale seduta CRITE del 4.9.2014
parere a Giunta regionale rilasciato dalla Quinta Commissione Consiliare, n. 620, seduta n. 143 del 23.10.2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 7 febbraio 2014, n. 2 "Disposizioni in materia di promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale e modifica della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" ha introdotto l'art. 17 bis della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22, definendo la procedura per l'accreditamento istituzionale di nuovi erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

Il procedimento così individuato, prevede che, preliminarmente al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale adottato dalla Giunta regionale, intervengano, esprimendo il loro parere, i Direttori Generali della Aziende Ulss interessate e, successivamente alla conclusione dell'istruttoria, si esprima la Quinta Commissione consiliare.

Con DGR n. 435 del 04 aprile 2014 "Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2" è stato approvato il piano attuativo del percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di cui all'art. 17 bis della Legge Regionale n. 22/02, con cui sono stati codificati gli adempimenti, le strutture competenti in relazione ai singoli atti procedimentali ed i termini per la relativa conclusione.

E' stato sottoposto all'attenzione della Quinta Commissione consiliare l'elenco delle domande, redatto alla luce delle indicazioni procedimentali suesposte, preso atto delle domande di accreditamento inserite nell'elenco di cui all'allegato A del Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del 29 maggio 2014 e delle ulteriori domande comunque ammesse all'istruttoria.

Per ciascuna struttura è stato riportato il parere di coerenza con le scelte della programmazione attuativa locale espresso dal Direttore Generale della competente Azienda U.l.s.s. alla luce dei criteri di valutazione contenuti nella DGR n. 981 del 17.5.2014 "Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22", anche in sede di Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 31.7.2014.

E' stato altresì riportato il parere di coerenza alle scelte di programmazione sanitaria regionale, previsto dall'art. 16 lett. b) della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 come da verbale della seduta CRITE del 4.9.2014, anche alla luce dei pareri delle Aziende U.l.s.s.

Come previsto dall'art. 17 bis, comma 6, lett. c, Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22, l'elenco redatto secondo i predetti criteri, parte integrante della Deliberazione n. 144/CR/2014, è stato trasmesso alla Quinta Commissione consiliare per l'espressione del parere.

La Quinta Commissione consiliare, ha esaminato la Deliberazione n. 144/Cr del 14.10.2014 e nella seduta n. 143 del 23.10.2014 ha espresso parere favorevole a maggioranza, subordinatamente alle seguenti integrazioni, comunicate con nota prot. reg. 472804 del 7.11.2014:

a)      l'accreditamento istituzionale ha, di norma, validità triennale, previa verifica della sussistenza dei criteri prescritti dalla Giunta regionale, ai sensi della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22;

b)     per quanto attiene, esclusivamente, agli erogatori privati di prestazioni di medicina di laboratorio, che abbiano fatto istanza nel 2013 e siano accreditati fino al 31 dicembre 2014, la validità è estesa di due anni, previa verifica della sussistenza dei criteri aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, ai sensi della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

La Quinta Commissione ritiene inoltre opportuno correggere l'errore materiale contenuto nell'Allegato A di cui alla Dgr. n. 144/CR del 14.10.14 in corrispondenza del parere espresso dalla CRITE per i soggetti dell'Azienda Ulss n. 13, sostituendo la frase : "...appaiono necessari ulteriori accreditamenti dato che, peraltro sono è già presente privato accreditato per tali branche..." con la frase "appaiono necessari ulteriori accertamenti dato che, peraltro è già presente privato accreditato...".

Si propone, pertanto, di recepire le risultanze del parere espresso come sopra dalla Quinta Commissione consiliare, approvando l'elenco Allegato A,parte integrante del presente provvedimento.

Si propone altresì di procedere, previa definizione del relativo iter istruttorio, all'adozione delle conseguenti determinazioni giuntali finalizzate:

-        al rilascio del provvedimento di nuovo accreditamento o estensione dell'accreditamento, perle strutture che risulteranno in possesso delle condizioni prescritte dalla normativa vigente,

-        al diniego del rilascio del nuovo accreditamento, riepilogativo delle posizioni per le quali non risulteranno sussistere le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

Si da atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 435 del 04 aprile 2014 "Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di presta-zioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2";

VISTA la DGR n. 981 del 17 giugno 2014 "Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del 29.5.2014;

VISTAla Deliberazione n. 144/Cr del 14 ottobre 2014;

VISTO il parere alla Giunta Regionale n. 620 della Quinta Commissione consiliare, espresso nella seduta n. 143 del 23.10.2014;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.      di recepire le risultanze del parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare, così come descritte in premessa e qui richiamate;

2.      di approvare l'elenco di cui all'Allegato A;

3.      di procedere, previa definizione del relativo iter istruttorio, all'adozione delle conseguenti determinazioni giuntali finalizzate al rilascio del provvedimento di nuovo accreditamento o estensione dell'accreditamento, per le strutture che risulteranno in possesso delle condizioni prescritte dalla normativa vigente;

4.      di procedere, previa definizione del relativo iter istruttorio, all'adozione delle conseguenti determinazioni giuntali finalizzate al diniego del rilascio del nuovo accreditamento, riepilogativo delle posizioni per le quali non risulteranno sussistere le condizioni prescritte dalla normativa vigente

5.      di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

6.      di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

7.      di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

8.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

2313_AllegatoA_287938.pdf

Torna indietro