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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 115 del 02 dicembre 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2108 del 10 novembre 2014

Legge Regionale 29 giugno 2012 n.23 art. 10 Strutture di Ricovero intermedie. Standard strutturali minimi Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali. Definizione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/02, mediante trasformazione di spazi esistenti, già autorizzati all'esercizio per l'erogazione di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, o comunque inseriti in contesto sanitario o socio/sanitario.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento definisce gli standard minimi delle strutture di ricovero intermedie (Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali) da realizzarsi in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie esistenti e definisce il procedimento per l'autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 22/02.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Piano Socio Sanitario della Regione del Veneto - approvato con legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012 - definisce lo sviluppo dell'assistenza intermedia un obiettivo strategico regionale, da realizzarsi per il tramite di due specifiche unità di offerta: l'Ospedale di Comunità (O.D.C.) e l'Unità Riabilitativa Territoriale (U.R.T.).

L'attivazione delle suindicate unità di offerta, dovendosi necessariamente accordare con la vigente normativa di settore in materia di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui alla L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, è subordinata alla definizione:

  1. della programmazione sanitaria regionale e attuativa locale delle strutture intermedie;
  2. dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e degli ulteriori requisiti per l'accreditamento istituzionale.

La definizione della programmazione sanitaria regionale e attuativa locale deve ritenersi compiutamente ultimata stante il rilascio da parte della Giunta Regionale del visto di congruità ai Piani Aziendali predisposti da ciascuna Azienda Ulss in attuazione della DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 di definizione delle schede di dotazione territoriali delle strutture di ricovero intermedie.

Il percorso di individuazione dei requisiti autorizzativi ex L.R. n. 22/2002 avviato con DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012, è invece ancora in itinere.

La specifica disciplina adottata dalla Regione del Veneto con la sopracitata delibera giuntale richiede oggi una rivisitazione alla luce dei recenti provvedimenti sottoscritti a livello nazionale, di seguito elencati:

  1. Patto per la salute 2014 - 2016 di cui all'intesa sancita il 10 luglio 2014 fra Governo, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, in cui l'Ospedale di Comunità trova specifica definizione come struttura intermedia sanitaria a valenza territoriale, funzionale alla riduzione dei ricoveri inappropriati ed i percorsi di deospedalizzazione;
  2. regolamento di "definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" di cui all'intesa sancita il 5 agosto 2014 fra Governo, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, recante precise caratteristiche degli Ospedale di Comunità rappresentati quali strutture gestite da personale infermieristico, collocate opportunamente presso presidi ospedalieri riconvertiti e/o presso strutture residenziali;

Pertanto, definito il quadro programmatorio di riferimento, risulta ora necessario, per consentire l'avvio delle strutture in parola, definire compiutamente anche gli standard edilizi e tecnologici parzialmente disciplinati dalla DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012, in accordo con i sopracitati provvedimenti.

In tal senso sono stati predisposti gli standard minimi strutturali e tecnologici per l'Ospedale di Comunità e l'Unità Riabilitativa Territoriale da collare in strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio (Allegato A) ovvero in strutture sanitarie e socio-sanitarie dismesse o al grezzo (Allegato B), da recuperare nella logica di inserimento dei moduli di O.D.C. e U.R.T. nei complessi esistenti dotati di servizi generali (cucina, spogliatoi, centrali tecnologiche, lavanderia,...).

I requisiti minimi sono riferiti a moduli fino ad un massimo di 30 posti letto, articolati anche per moduli inferiori (10-15-25 posti letto), per tener conto delle realtà particolari della Regione quali le aree montane, insulari, lagunari e il Polesine.

I principi tecnici di riferimento, comuni a tutti i moduli, sono:

  • Assicurare il rispetto delle norme di sicurezza, in primis antincendio e sismica;
  • Assicurare spazi per il ricevimento e per la privacy dell'utente;
  • Introdurre elementi edilizi e tecnologici a supporto delle attività di assistenza.

Oltre agli Allegati A e B, che sostituiscono i paragrafi "Aspetti strutturali" e "Dotazione tecnologica" per O.D.C. e U.R.T. di cui all'Allegato A della DGR n. 2718/2012, è stato sviluppato con Allegato C alla presente delibera lo schema procedurale per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 22/2002.

Nella seduta del 30 settembre 2014 la CRITE (Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia) ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento.

Si propone inoltre che anche gli Ospedali di Comunità ad oggi in esercizio a seguito della sperimentazione organizzativa di cui alla DGR n. 2481 del 6 agosto 2004, se confermati nei Piani Aziendali predisposti dall'Azienda Ulss di afferenza, regolarizzino l'esercizio dell'attività erogata, secondo la disciplina di cui alla L.R. n. 22/2002 presentando specifica domanda di autorizzazione alla realizzazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'odierno provvedimento nel BURV, e successiva domanda di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale. Quanto rappresentato è obbligatoriamente riferito anche alle le unità di offerta attualmente in esercizio come Sezione Alta Protezione Alzheimer (S.A.P.A.), Nuclei Assistenza Integrata Socio Sanitaria o Nuclei ad Alta Intensità Socio Sanitaria (N.A.I.S.S.), RSA a valenza riabilitativa, riclassificate in U.R.T. nei Piani Aziendali delle rispettive Aziende Ulss.

Dopo una fase di prima applicazione dei requisiti minimi allegati, trattandosi di strutture di ricovero non ancora inserite, se non in forma sperimentale, nel sistema socio-sanitario regionale, si provvederà ad una verifica sull'applicazione degli stessi, che potrà dare origine ad un provvedimento di revisione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Patto per la Salute 2014-2016;

Visto lo schema di Regolamento Ministeriale di cui all'Intesa Stato-regioni del 05.08.2014;

Vista la L.R. n. 22/2002 e relativi provvedimenti attuativi;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 1/2012

Visto l'art. 2 della L.R. n. 54/2012

delibera

  1. di approvare gli Allegati A, B e C alla presente delibera riguardanti rispettivamente:
    • Allegato A: Requisiti minimi per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali mediante trasformazione di spazi sanitari e socio-sanitari già autorizzati all'esercizio sanitario o socio-sanitario;
    • Allegato B: Requisiti minimi per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali mediante trasformazione di spazi non in uso dislocati in strutture sanitarie o socio-sanitarie;
    • Allegato C: schema procedurale per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/02;
  2. di dare atto che gli Allegati A e B alla presente delibera sostituiscono i paragrafi "Aspetti strutturali" e "Dotazione Tecnologica" per Ospedale di Comunità (O.D.C.) e Unità Riabilitativa Territoriale (U.R.T.) di cui all'Allegato A della DGR n. 2718/2012;
  3. di disporre che gli Ospedali di Comunità in esercizio a seguito della sperimentazione organizzativa di cui alla DGR n. 2481 del 6 agosto 2004, e le Sezioni Alta Protezione Alzheimer (S.A.P.A.), Nuclei Assistenza Integrata Socio Sanitaria o Nuclei ad Alta Intensità Socio Sanitaria (N.A.I.S.S.), R.S.A. a valenza riabilitativa, riclassificate in U.R.T. nei Piani Aziendali delle Aziende Ulss, presentino domanda di autorizzazione alla realizzazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'odierno provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, e successiva domanda di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  4. di incaricare la struttura regionale Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive alle eventuali interpretazioni e integrazioni di natura tecnica delle norme, avvalendosi del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.);
  5. di disporre che per l'autorizzazione all'esercizio degli O.d.C. e U.R.T. si applicherà quanto previsto dall'Allegato D alla DGRV 3148/2007 per strutture sanitarie;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2108_AllegatoA_286016.pdf
2108_AllegatoB_286016.pdf
2108_AllegatoC_286016.pdf

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