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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 112 del 25 novembre 2014


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2006 del 28 ottobre 2014

Comunità montana della Lessinia. Nomina Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012. e per la gestione ordinaria del Parco Naturale Regionale della Lessinia.. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane". Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia".

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si propone la nomina di un Commissario straordinario per la Comunità montana della Lessinia, in relazione alla necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012 n.40 "Norme in materia di Unioni montane", assicurando nel contempo l'espletamento della gestione ordinaria del Parco Naturale Regionale della Lessinia, in capo alla Comunità montana ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia".

L'assessore Marino Finozzi di concerto con l'assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bur Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012), e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

In particolare, l'art. 3 della legge sopra citata ha individuato nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", la "dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali; a tale scopo l'articolo 7 della legge individua, nella sua fase di prima applicazione, un procedimento che delinea la costituzione, sulla base di passaggi procedurali "obbligati", di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla l.r. 19/92.

La legge definisce tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, in relazione alle esigenze funzionali dei comuni, e ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ed in particolare:

  • la possibilità per un comune - montano o parzialmente montano - di aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello della Comunità montana in cui il comune è attualmente inserito (articolo 3 comma 4);
  • la facoltà per i comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2);
  • la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati (articolo 3, comma 5).

Con particolare riferimento a tale ultima fattispecie, l'articolo 3 comma 5 della l.r. 40/2012 stabiliva che l'ambito territoriale delle unioni montane venisse rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

Tali procedure, opportunamente adeguate ai contenuti e alle finalità della l.r. 40/2012, hanno comportato la necessità per la Giunta regionale di promuovere un procedimento di concertazione con i comuni montani e pedemontani del Veneto, finalizzato a verificare e a valutare le eventuali proposte di rideterminazione e di modifica territoriale.

Pertanto, con d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.

Con la medesima deliberazione si stabiliva che, sulla base delle proposte pervenute nei termini fissati, la Giunta regionale approvasse un Piano di riordino territoriale, - sentita la Commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 - con cui procedere alla eventuale rimodulazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane rispetto a quelli previsti dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012.

I risultati del procedimento di concertazione, sulla base delle deliberazioni consiliari e delle ulteriori comunicazioni ufficialmente ricevute da parte dei comuni montani e pedemontani interessati, e dell'istruttoria tecnica svolta dalla competente struttura regionale, sono stati tradotti in un primo atto deliberativo, la d.g.r. 771/2012, con il quale la Giunta ha provveduto ad approvare un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, onde consentire la costituzione delle stesse ai sensi della l.r. 40/2012.

Ora, per quanto riguarda l'ambito territoriale "Comunità montana della Lessinia", sono state esperite opportune attività di concertazione fra gli enti locali coinvolti, anche con il ruolo di mediazione e indirizzo della Regione attraverso incontri e riunioni.

La numerosità e l'articolata composizione dei comuni (18, di cui 10 con popolazione inferiore a 3.000 abitanti) inclusi nell'ambito hanno determinato una oggettiva difficoltà nell'esprimere in tempi brevi un chiaro orientamento in merito all' organizzazione territoriale dell'ambito stesso, con riferimento agli adempimenti previsti per la l.r. 40/2012.

Nella fase di concertazione con la Regione - conclusasi nei primi mesi del 2013 - le deliberazioni assunte e comunicate da una parte dei comuni dell'ambito C.M. Lessinia avevano fatto emergere situazioni diversificate, frutto della eterogeneità delle situazioni geomorfologiche e amministrative di tale territorio.

Ciò, unitamente a comunicazioni in ordine alla volontà di recesso di alcuni importanti comuni ricompresi nella Comunità montana (es. Sant'Ambrogio Valpolicella), determinava - al termine del periodo di concertazione - un quadro in cui apparivano convivere, in maniera apparentemente contraddittoria, sia tendenze alla frammentazione e alla destrutturazione del precedente ambito, sia fattori di coesione, in primis la gestione del Parco della Lessinia, posta in capo, ai sensi della l.r. 12/90, alla Comunità montana della Lessinia.

Pertanto, la d.g.r. 771/2013 (1° stralcio Piano di riordino) aveva previsto che per l'individuazione dell' ambito o degli ambiti territoriali ottimali ai fini della costituzione di una o più Unioni montane di cui alla l.r. 40/2012, si sarebbe provveduto con successive deliberazioni, in relazione alla necessità di consentire ai comuni territorialmente interessati - nella fattispecie quelli della Lessinia - di concertare le più idonee ed efficaci soluzioni organizzative per l'espletamento delle funzioni affidate all' Unione montana.

Successivamente alla d.g.r. 771/2013 sono state avviate, - in particolare su iniziativa della Comunità montana della Lessinia - iniziative di proposta e raccordo per la identificazione di una soluzione organizzativa fra i comuni interessati, che ha portato ad una prima formalizzazione con deliberazione n. 13 assunta dalla Comunità montana della Lessinia nella seduta del 29 luglio 2013.

Tale proposta, nel richiamare quali criteri orientativi la necessità di evitare una frammentazione gestionale del territorio e non mettere a rischio la gestione unitaria del Parco, fissava le seguenti conclusioni:

  • approvazione dell'ambito territoriale ottimale dell'Unione montana della Lessinia quale ambito coincidente con l'attuale territorio della C.M. Lessinia (fatto salvo l'eventuale recesso di Sant'Ambrogio di Valpolicella);
  • invito ai comuni appartenenti alla Comunità montana della Lessinia a porre in essere gli adempimenti previsti dalla lr. 40/2012 e dalle successive deliberazioni esplicative regionali (nomina dei rappresentanti del consiglio dell'Unione montana).

Nel contempo, tuttavia, con deliberazioni assunte nel periodo compreso fra il 26 e il 31 luglio 2013 dai rispettivi consigli comunali, i Comuni di Badia Calavena, Boscochiesanuova, Erbezzo e Selva di Progno trasmettevano alla Regione del Veneto (protocollo del 2 agosto 2013) una proposta di rideterminazione dell'ambito territoriale della Lessinia ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l.r. 40/2012, che prevedeva:

  • la costituzione, sull'ambito territoriale dei sopra citati quattro comuni, della nuova Unione montana dell'Alta Lessinia;
  • la gestione attraverso la stessa dell'esercizio, anche obbligatorio, delle funzioni e dei servizi comunali;
  • l'indicazione di tale unione quale ente gestore del Parco naturale Regionale della Lessinia, garantendo la partecipazione e la rappresentanza degli enti locali nel cui territorio il Parco insiste; ciò in considerazione che il 74% del territorio del parco risulta compreso nei quattro comuni di cui sopra.

Infine, con nota n. 4215 del 6 novembre 2013, la Comunità montana della Lessinia provvedeva a comunicare alla Giunta regionale l'approvazione formale dell'ambito territoriale ottimale della Lessinia - identificandolo con l'ambito di cui alla l.r. 19/92 - da parte di 13 comuni, provvedendo a trasmettere le relative deliberazioni consiliari con cui gli stessi Comuni stabilivano di aderire formalmente al procedimento di costituzione dell'Unione montana derivante dalla trasformazione della Comunità montana della Lessinia.

Sulla base del quadro delineatosi, e delle proposte complessivamente formulate dai Comuni pedemontani e montani della Lessinia, la Giunta regionale - nell'ambito delle proprie competenze in materia di indirizzo e ordinamento nell'attuazione della l.r. 40/2012 - ha provveduto con propria deliberazione n. 2284 del 10 dicembre 2013 a:

  • individuare, sulla base delle disposizioni fissate con d.g.r. 771/2013, il territorio costituito dai seguenti Comuni: Badia Calavena, Boscochiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese e Vestenanova quale ambito territoriale ottimale per la costituzione - ai sensi della l.r. 40/2012 - della corrispondente Unione montana;
  • prendere atto del recesso dalla Comunità montana Lessinia - ai sensi dell'art. 7 comma 2 della l.r. 40/2012 - del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, avvenuto con deliberazione n. 6 del 13 febbraio 2013.
  • non accogliere a proposta di rideterminazione territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l.r. 40/2012 presentata dai comuni di Badia Calavena, Boscochiesanuova, Erbezzo e Selva di Progno, ai fini della costituzione dell'ambito territoriale e della relativa Unione montana "Alta Lessinia".
  • stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della l.r. 40/2012, l'Unione montana costituita nell'ambito individuato succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente Comunità montana della Lessinia, continuando ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi che la comunità montana medesima svolgeva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Avverso tale provvedimento, i Comuni di Badia Calavena, Boscochiesanuova, Erbezzo e Selva di Progno, hanno fatto ricorso al T.A.R. Veneto , chiedendo l'annullamento dell'atto; il ricorso, alla data attuale, non è stato ancora esaminato nel merito dal Tribunale Amministrativo.

Oltre a tali considerazioni, che delineano con chiarezza il quadro di incertezza che grava sulle decisioni di riassetto organizzativo dell'ente, è necessario anche considerare che, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nella primavera del 2014, la stragrande maggioranza dei componenti attuali degli organi statutari della Comunità montana non svolgono più il ruolo di amministratori nei rispettivi Comuni;

Peraltro non appare opportuno, sotto il profilo giuridico-amministrativo, che vengano attivate le procedure di nomina dei nuovi amministratori previste in condizioni di ordinarietà dallo statuto della Comunità montana, in considerazione della necessaria transizione verso il nuovo assetto istituzionale, fondato sulle Unioni montane ai sensi della l.r. 40/2012.

D'altra parte è però necessario ricordare che fra le funzioni amministrative in capo alla Comunità montana della Lessinia - seppur nel contesto di una "governance" allargata - vi è l'attività di gestione del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Il Parco Naturale della Lessinia, infatti, è stato istituito con la legge regionale n. 12/1990, che all'art. 12 individua nella Comunità Montana della Lessinia il soggetto gestore del Parco medesimo. Esso interessa per la provincia di Verona i comuni di Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Grezzana, Selva di Progno, Velo Veronese, San Giovanni Ilarione, Vestenanova e Roncà (comune quest'ultimo non appartenente alla Comunità Montana della Lessinia). Fanno inoltre parte del Parco due comuni della provincia di Vicenza, Altissimo e Crespadoro, la cui Comunità Montana di riferimento è quella dell'Agno-Chiampo. Vi sono poi i comuni di Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Tregnago, San Mauro di Saline e Badia Calavena, che pur facendo parte della Comunità Montana della Lessinia, non fanno parte del Parco. Ad oggi il patrimonio esistente è di proprietà della Comunità Montana stessa e da questa inventariato.

Per quanto riguarda il personale dipendente, esso è inserito nella pianta organica della Comunità Montana della Lessinia così come previsto ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 12/1990 che al comma 1 recita:" Per la necessità della gestione del Parco la comunità montana opera con il proprio personale adeguando la propria pianta organica in modo tale da assicurare la presenza di idonee specializzazioni professionali tecniche e amministrative; può altresì avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti territoriali." Attualmente i dipendenti sono 13 (12 a tempo indeterminato ed 1 a tempo determinato).

Il Direttore del Parco è nominato ai sensi dell'art. 13 c.1 lettera h) della legge regionale 12/1990 dal Consiglio della Comunità montana Integrato. L'attuale direttore è stato nominato con deliberazione consiliare n. 3 del 31 marzo 2010 e fino alla scadenza degli Organi Amministrativi, il cui rinnovo non è ancora avvenuto in assenza delle nuove nomine da parte dei Comuni andati ad elezione nel maggio 2014, anche in considerazione della particolare fase di transizione dell'ente sopra descritta.

La criticità della situazione sotto il profilo amministrativo, con riferimento sia agli aspetti gestionali propri della Comunità montana, sia in ordine alla delicata gestione del Parco regionale della Lessinia, è stata da ultimo evidenziata dal Presidente della Comunità montana della Lessinia, con la nota n. 2634 del 14 agosto 2014, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, nella quale evidenzia fra l'altro l'impossibilità di fatto di operare da parte dell'organo consiliare della Comunità Montana della Lessinia, in presenza di adempimenti amministrativi, anche cogenti, di assoluta rilevanza e non assolti, quali:

  • l'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'anno 2013, nonché del Bilancio di previsione entro i termini di legge;
  • il completamento dell'iter di costituzione dell'Unione Montana della Lessinia, ai sensi della L.R. 40/2012, con riferimento agli atti di competenza della Comunità montana (trasferimento dei rapporti attivi e passivi);
  • le attività di gestione del Parco, con particolare riguardo alla definizione del ruolo del direttore del Parco, la cui nomina è statutariamente collegata alla scadenza dell'Organo Consiliare.

Pertanto, per quanto sopra esposto in ordine alle criticità di funzionamento degli organi statutari della Comunità montana della Lessinia, e per garantire sia la continuità dell'attività amministrativa, con riferimento agli adempimenti obbligatori, inclusi quelli legati alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo del Parco Naturale Regionale della Lessinia, sia un corretto percorso di transizione amministrativa verso l'Unione montana (o le Unioni montane) ai sensi della l.r. 40/2012, si ritiene opportuno provvedere, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012, alla nomina di un Commissario straordinario della Comunità montana Lessinia, il quale provveda contestualmente, attraverso propri atti, anche a garantire il funzionamento ordinario del Parco naturale regionale della Lessinia.

Ora, in considerazione del ruolo e degli incarichi che detto Commissario dovrà svolgere con la massima efficacia ed efficienza, onde conseguire positivamente i risultati attesi, si ritiene che il profilo professionale, oltre che attestare una competenza nel campo giuridico-amministrativo maturata anche nel ruolo di amministratore di enti locali (Comunità montana, Comune) debba prevedere una capacità relazionale e nella gestione dei rapporti in grado di consentire una idonea attività di mediazione fra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione commissariale e del Parco.

Tenuto conto di ciò, si propone di individuare quale Commissario straordinario per la Comunità montana della Lessinia l'Avv. Marco Pezzotti, con studio in via dei Mutilati n. 3, Verona, il quale, per il profilo e l'esperienza professionale maturata - accertata sulla base del relativo curriculum agli atti dell'amministrazione regionale - appare in grado di presidiare il ruolo e garantire il soddisfacimento delle funzioni e delle attività che la presente deliberazione pone in capo al commissario.

Per l'esercizio delle funzioni commissariali nel periodo previsto, il Commissario individuato - che si avvarranno operativamente delle strutture della Comunità Montana - potrà percepire un compenso, a carico della gestione commissariale, salvo il caso in cui ciò sia incompatibile, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 114/2014 con la sua attuale posizione contrattuale, oppure sia manifestata una espressa rinuncia allo stesso; la misura massima del compenso dovrà tuttavia tenere conto degli orientamenti correnti della legislazione nazionale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo alle indennità degli amministratori degli enti locali.

In relazione a ciò si ritiene, anche in considerazione dello specifico ruolo da svolgere, e all'impegno e alla professionalità richiesta, che si possa parametrare in via indicativa tale compenso massimo, nel periodo individuato per il commissariamento, all'indennità a suo tempo prevista ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n.119 per i Presidenti delle Comunità montane - ora abolita a seguito del D.M. 78/2010 e successive integrazioni - rimodulata tenendo conto da un lato delle progressive riduzioni percentuali che tale indennità aveva subito nel tempo, con successivi provvedimenti legislativi (leggi finanziarie 2006 e 2008, con riduzione rispettivamente del 50% e del 10%)), e dall'altro delle attività ricognitive già in parte svolte, con riferimento alla succitata Comunità montana, a seguito del Commissariamento ad acta a suo tempo disposto, con d.g.r. 3687/2008, al fine di governare le operazioni necessarie al passaggio al regime normativo previsto dalla lettera d), comma 20 dell'articolo 2 della legge 244/2007.

Sulla base di tali criteri, si ritiene pertanto di quantificare l'indennità di funzione lorda mensile concedibile - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - nell'importo di € 1.045,82, con esclusione delle spese di viaggio e trasferta rendicontabili, corrispondente a quella attribuita al sindaco di un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana stessa, tenuto conto delle riduzioni percentuali sopra richiamate, nonché di una ulteriore riduzione del 25%.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 3 comma 6;

VISTO in particolare il comma 6 dell'art. 3 della sopra citata legge con cui si stabilisce che, nel caso in cui le modificazioni territoriali dell'ambito in cui si costituisce l'Unione montana - rispetto a quello precedentemente individuato per la Comunità montana corrispondente - comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario straordinario;

VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (art. 7 comma 1)";

VISTA la d.g.r. n. 2836 del 30 dicembre 2013 con la quale sono state emanate alcune specifiche disposizioni, concernenti in particolare le procedure di estinzione delle Comunità montane e i rapporti di successione fra gli enti interessati sotto il profilo patrimoniale, organizzativo, amministrativo e finanziario;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia"

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

CONSIDERATA la necessità di avviare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, le procedure di nomina di un Commissario straordinario con riferimento alla Comunità montana della Lessinia, il quale assolva anche alla gestione ordinaria del Parco Naturale Regionale della Lessinia ;

delibera

1.  Di prendere atto, con riferimento all'ambito territoriale "Comunità montana della Lessinia", della necessità di provvedere - per le motivazioni evidenziate nelle premesse alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante - alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012 n.40 "Norme in materia di Unioni montane", per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati alla successione dei relativi rapporti nonchè per garantire il contestuale funzionamento ordinario del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito ai sensi della l.r. 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia".

2.  Di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012, quale Commissario straordinario della Comunità Montana della Lessinia, l' avvocato Marco Pezzotti, residente in via Giovanni Pascoli n. 8 a Tregnago (VR), del quale è stata accertata, oltre che la diretta disponibilità, l'idoneità sotto il profilo professionale, in relazione ai compiti richiesti.

3.  Di prevedere che al Commissario siano attribuite le seguenti funzioni e compiti:

  • adozione degli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, il funzionamento della Comunità montana, in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente;
  • ricognizione e aggiornamento della situazione patrimoniale e amministrativa della Comunità montana;
  • elaborazione di piano di successione e subentro concernente il trasferimento all'Unione montana subentrante (o alle eventuali Unioni montane nel caso di ulteriore riordino territoriale) delle funzioni già esercitate dalla Comunità montana e la successione nel patrimonio (attivo e passivo) accertato a seguito dell'attività commissariale di ricognizione. Tale proposta - nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione Veneto con d.g.r. 2836/2013 - deve definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti attualmente costituenti la comunità montana, anche con riguardo ai comuni che hanno esercitato il diritto di recesso;
  • adozione, nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con propria d.g.r. n. 2836/2013, dei provvedimenti finalizzati all'attuazione della proposta di successione patrimoniale, finanziario e amministrativo di cui sopra, nonché degli altri adempimenti successivi all'estinzione della Comunità montana.

4.  Di stabilire inoltre che al Commissario straordinario della Comunità montana della Lessinia nominato con la presente deliberazione sia affidata l'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire il funzionamento ordinario del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito ai sensi della l.r. 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia".

5.  Di stabilire la durata del commissariamento in centottanta giorni a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, autorizzando il dirigente responsabile della struttura regionale incaricata a disporre con proprio decreto eventuali proroghe, sulla base di oggettive e motivate condizioni giustificative..

6.  Di stabilire, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che al commissario individuato - che si avvarrà operativamente delle strutture della Comunità Montana - potrà essere attribuita, ove non sia manifestata dallo stesso una espressa rinuncia, per l'esercizio delle funzioni commissariali, una indennità di funzione lorda mensile massima - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - dell'importo di € 1.045,82 con esclusione delle spese di viaggio e trasferta rendicontabili.

7.  Di incaricare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo montano dello svolgimento di tutte le attività ritenute necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione.

8.  Di informare il Consiglio regionale della nomina e dei compiti del Commissario Straordinario.

9.  Di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla verifica, da parte della competente Sezione, dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

10.   Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

11.   Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e la comunicazione alla Comunità montana della Lessinia, a tutti i Comuni che ne fanno parte, ai Comuni di Altissimo, Crespadoro, Roncà e alla Provincia di Verona.

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