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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 11 novembre 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2025 del 28 ottobre 2014

Nuovi criteri per l'erogazione dei contributi da concedere ai Comuni che promuovono interventi per il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso. Art. 10, punto 3, legge regionale 7 agosto 2009, n. 17. Deliberazione n. 140/CR del 29.09.2014. Approvazione.

Note per la trasparenza

Approvazione dei nuovi criteri per l'erogazione dei contributi da concedere ai Comuni che presentano istanza per la realizzazione di progetti finalizzati al contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso.
 

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In conformità alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" appare opportuno, sulla scorta dell'esperienza acquisita in materia, individuare dei nuovi criteri per l'erogazione di contributi da concedere a tutti i Comuni che promuovano interventi per il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso.

Si intende in questo modo proseguire l'attività di sostegno alle Amministrazioni comunali nel loro impegno volto a contrastare non solo il fenomeno dell'inquinamento luminoso ma anche a conseguire un significativo risparmio energetico nel settore dell'illuminazione pubblica, in modo da contribuire, inoltre, a determinare una riduzione in termini di emissioni inquinanti in atmosfera, con particolare riguardo alle polveri PM10, agli ossidi di azoto e al biossido di carbonio.

In ragione di quanto detto e al fine di perseguire con maggiore determinazione ed efficacia le finalità della norma, in un'ottica di costante semplificazione generale, si è inteso elaborare nuovi criteri per l'erogazione dei contributi complessivamente rivisitando ed adeguando quelli che avevano costituito la base per le precedenti assegnazioni.

Tutto ciò premesso, appare opportuno modificare la percentuale di contributo assentibile, senza differenziarla tra bonifiche e adeguamento di impianti esistenti e nuovi impianti di illuminazione, stabilendo una misura non superiore all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per i progetti che verranno presentati, contributo che non potrà comunque essere superiore a € 100.000,00 (centomila euro). Va fin d'ora precisato che un Comune potrà presentare ogni anno istanza di contributo per un solo intervento.

Considerato quindi che l'art. 5, lettera a) della l.r. 17/2009 ha stabilito che entro tre anni dalla sua entrata in vigore i Comuni devono dotarsi del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), si ritiene opportuno che per la concessione dei contributi sia da richiedere in via prioritaria che il Comune si sia dotato di un Piano approvato e vigente sul proprio territorio, circostanza questa che consentirà l'assegnazione di un punteggio pari a cinque e in caso contrario pari a zero.

Inoltre, in funzione della percentuale di contributo che il Comune richiederà per la realizzazione dell'intervento proposto, potrà essere attribuito un punteggio anch'esso variabile proporzionalmente tra cinque e zero.

Infine, in funzione del risparmio energetico, espresso in percentuale, che si prevede di conseguire con un nuovo impianto, verrà assegnato un punteggio variabile proporzionalmente tra dieci, in corrispondenza al risparmio maggiore, e zero, in corrispondenza al risparmio minore.

Nel caso più Comuni ottengano uguale punteggio, verranno ordinati in graduatoria in funzione della data di protocollazione della richiesta.

I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi devono essere disposti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e al riguardo si deve dar conto che con il provvedimento n. 140/CR del 29.09.2014 è stato chiesto alla VII^ Commissione Consiliare, competente per la materia della tutela dell'ambiente, di esprimere un proprio parere sul documento inerente "Nuovi criteri e modalità per l'erogazione dei contributi a favore dei Comuni della Regione Veneto che promuovono interventi per il contenimento dell'inquinamento luminoso", così come previsto dall'art. 10 punto 3 della l.r. 17/2009.

La VII Commissione Consiliare, nella seduta del 22 ottobre 2014, ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti, a quanto proposto dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 140/CR del 29.09.2014 con la prescrizione che per la concessione dei contributi, nel caso il Comune non abbia ancora approvato il PICIL, si tenga comunque conto se sia stato predisposto il PAES - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, assegnando in questo caso un punteggio pari a due.

Si propone quindi di approvare i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a favore dei Comuni della Regione Veneto che promuovono interventi per il contenimento dell'inquinamento luminoso previsti dall'art. 10 punto 3 della l.r. 17/2009, di cui all'Allegato A del presente provvedimento e del quale è parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 17 del 7.08.2009;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

VISTO l'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 17 del 7.08.2009;

VISTO il Parere espresso dalla Settima Commissione Consiliare il 22 ottobre 2014;

delibera

1.   di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.   di prendere atto del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla VII Commissione Consiliare nel corso della seduta in data 22.10.2014;

3.   di approvare i nuovi criteri per l'erogazione dei contributi a favore dei Comuni della Regione Veneto che promuovono interventi per il contenimento dell'inquinamento luminoso come previsto dall'art. 10 punto 3 della l.r. 17/2009, di cui all'Allegato A del presente provvedimento e del quale è parte integrante.

4.   di incaricare la Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

5.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

7.   di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

2025_AllegatoA_285520.pdf

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