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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 04 novembre 2014


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 14 ottobre 2014

Integrazione dell'"Aggiornamento delle Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010" di cui alla DGR n. 1428 del 06/09/2011, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11bis della L.R. 08.07.2009 n. 14 (Primo Piano Casa), così come introdotto dall'art. 12 della L.R. 29.11.2013 n. 32 (Terzo Piano Casa). (L.R. 16/07, art. 6, comma 1; L.R. 14/09, art. 11bis. DGR n. 70/CR del 10/06/2014.

Note per la trasparenza

Con il presente atto vengono integrate le Prescrizioni tecniche approvate con DGR n. 1428/2011, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11bis della L.R. 14/2009.

La Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche” riconosce la competenza regionale, mediante specifici provvedimenti amministrativi di Giunta, a dettare normative tecniche in campo edilizio. In particolare, all’art. 6, comma 1, la norma in argomento prevede che “i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici e privati, anche aperti al pubblico, stabilite con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale”.


Al fine di dare attuazione a tale previsione normativa, la Giunta regionale ha ritenuto utile procedere, con atti successivi, alla definizione di Prescrizioni Tecniche specifiche per singole tipologie di intervento, individuate di volta in volta quali prioritarie.


In particolare, con deliberazione n. 509 del 02/03/2010, sono state approvate le “Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16”, successivamente aggiornate con deliberazione n. 1428 del 06.09.2011 “Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16 e approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010”.


Con il presente provvedimento, si intende ora dare attuazione a quanto disposto dall'art. 11bis della L.R. 08.07.2009 n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” (Primo Piano Casa), così come introdotto dall’art. 12 della L.R. 29.11.2013 n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” (Terzo Piano Casa), approvando i criteri per la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione del livello di fruibilità garantito dall’intervento.


Il citato art. 11bis – interventi finalizzati a garantire la fruibilità degli edifici mediante l’eliminazione di barriere architettoniche della L.R. 14/2009 stabilisce, infatti, che le percentuali di ampliamento in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all’art. 2, comma 1, e all’art. 3 della Legge regionale stessa, sono elevate fino ad un ulteriore 40% per gli interventi da chiunque realizzati e finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 12.07.2007, n. 16, secondo una graduazione stabilita dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in funzione del livello di fruibilità garantito dall’intervento, integrando allo scopo le prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico approvate ai sensi dell’art. 6 della L.R. 16/07. 

 
Si propongono pertanto all’approvazione della Giunta regionale i seguenti criteri, in merito ai quali è stato anche espresso, nella seduta del 09/04/2014, parere favorevole da parte della Commissione Tecnico Scientifica istituita, con DGR n. 173 del 23/01/1996, nell'ambito del Centro di Documentazione sulle Barriere Architettoniche di cui all’art. 18 della L.R. n. 16/07: 

 

  1. Gli interventi di ampliamento per i quali può essere applicata, quale misura incentivante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), della L.R. 14/09, l’elevazione dei limiti di cui all’art. 11bis della L.R. 08.07.2009 n. 14, così come introdotto dall’art. 12 della L.R. 29.11.2013 n. 32, sono solo quelli specificamente finalizzati all’eliminazione della barriere architettoniche in edifici residenziali privati, in edifici residenziali pubblici e in edifici e spazi privati aperti al pubblico, anche sottoposti a tutela, esistenti al 31 ottobre 2013. Non rientrano quindi in tale fattispecie i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche che vengono realizzati, in quanto obbligatori per legge ai sensi degli artt. 77 e 82  del DPR 380/2001 e dell’art. 6 della L.R. 16/07, nell’ambito di interventi di ristrutturazione, anche mediante demolizione e ricostruzione, di interi edifici o parte di questi, oppure nell’ambito di interventi di ampliamento, per assicurare le condizioni visitabilità secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della DGR 1428/11;
  2. Viene riconosciuta l’elevazione delle percentuali di cui all’art. 2, comma 1, e all’art. 3 della L.R 14/09, così come modificata con la L.R. 32/13, di un ulteriore 10% per ogni piano superato, con il limite del 20%, per gli interventi di cui alla precedente lettera a) che riguardano la sola realizzazione di rampe e ascensori esterni nell’ambito di edifici unifamiliari;
  3. Viene riconosciuta l’elevazione delle percentuali di cui all’art. 2, comma 1, e all’art. 3 della L.R 14/09, così come modificata con la L.R. 32/13, di un ulteriore 10% per ogni piano superato, con il limite del 30%, per gli interventi di cui alla precedente lettera a) che riguardano la sola realizzazione di rampe e ascensori esterni a servizio di parti comuni di edifici plurifamiliari oppure destinati all’utilizzo da parte degli utenti di edifici privati aperti al pubblico;
  4. Viene riconosciuta l’elevazione delle percentuali di cui all’art. 2, comma 1, e all’art. 3 della L.R 14/09, così come modificata con la L.R. 32/13, di un ulteriore 20% massimo per interventi di cui alla precedente lettera a) riguardanti la ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione, di interi edifici o parte di questi finalizzata a rendere gli stessi in tutto o in parte accessibili e non solo visitabili, secondo quanto disposto dal DM 236/89 e dalla DGR 1428/11, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, della LR 16/07. La percentuale massima è elevata al 30% nel caso in cui sia anche prevista l’adozione di un sistema organico di facilitatori, così come definiti all’art. 4, comma 1, lett. J) della DGR 1428/2011, adeguatamente illustrato e documentato, tale da rendere l’edificio accessibile anche alle persone con disabilità sensoriale. Nel caso venga garantita l’accessibilità di una sola parte di ciò che viene ristrutturato, la percentuale massima va ridotta in proporzione al rapporto tra il volume o la superficie della parte resa accessibile e quella dell’intera parte dell’edificio soggetta a ristrutturazione, applicando la fattispecie più restrittiva;
  5. Viene riconosciuta l’elevazione delle percentuali di cui all’art. 2, comma 1, e all’art. 3 della L.R 14/09, così come modificata con la L.R. 32/13, di un ulteriore 15% per gli interventi di cui alla precedente lettera a) che prevedano anche di rendere accessibile il percorso principale di ingresso alle proprietà e parti comuni a partire dallo spazio pubblico. La percentuale è ridotta al 5% nel caso l’intervento riguardi invece la realizzazione di un percorso alternativo accessibile;
  6. Le percentuali di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) sono tra loro cumulabili, comunque entro il limite massimo complessivo del 40%;
  7. Gli interventi di cui ai precedenti punti devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 236/89 e alla DGR 1428/11, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6, comma 3, della LR 16/07.


Tali criteri integrano le Prescrizioni Tecniche approvate con DGR n. 1428/11 “Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con Dgr n. 509 del 02/03/2010” e vengono inseriti, quale Allegato 5 “Criteri di applicazione dell’art. 11 bis della LR 8 luglio 20096, n. 14“ nell’allegato B alla DGR n. 1428/11 stessa.


Con il presente provvedimento si ritiene inoltre opportuno apportare alcune rettifiche al documento “Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16 e approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010”, di cui alla citata DGR 1428/11, al fine di correggerne alcuni refusi, in particolare:

 

  • All’art. 6, comma 1, la lettera R) va sostituita con la lettera S) che costituisce il riferimento corretto alla definizione di visitabilità di cui all’art. 4;
  • Nelle didascalie delle figure 13, 14 e 17, che si riferiscono a scale di nuova costruzione, va eliminato l’ultimo periodo che recita “ai fini dell’adattabilità, l’eventuale previsione di installazione di un servo scala deve essere corredata di idonea documentazione tecnica riferita a prodotti reperibili sul mercato rispondenti alle previsioni progettuali adottate”, in quanto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 22, il servoscala può essere installato unicamente in edifici esistenti.

Considerate inoltre le finalità del provvedimento, che ha come obiettivo il miglioramento della qualità complessiva degli edifici incentivando l’eliminazione delle barriere architettoniche, si ritiene opportuno attivare una prima forma di monitoraggio sull’utilizzo di tale normativa a livello regionale.
A tale scopo si propone, ai soli fini conoscitivi, che in sede di presentazione dell’istanza di rilascio del titolo edilizio abilitativo presentata in comune, il progettista dell’intervento provveda a inviare, in formato pdf, copia della relazione tecnica illustrativa contenente le indicazioni utili all’individuazione delle principali caratteristiche dell’intervento, da trasmettere alla seguente casella di posta elettronica: pianocasa@regione.veneto.it.

 

La Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 10.09.2014 con parere n. 556 si è espressa favorevolmente a quanto proposto dalla Giunta Regionale con DGR n. 70/CR del 10.06.2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione  regionale e statale;


VISTA la L.R. 12.07.2007 n. 16;

VISTA la L.R. 08.07.2009 n. 14, così come modificata con L.R. 29.11.2013 n. 32;

VISTA la DGR n. 1428 del 06.09.2011;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l’ Art. 11bis, comma 2, L.R. 14/09;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 70 del 10/06/2014;

VISTO il parere n. 556 della Seconda Commissione Consiliare rilasciato in data 10/09/2014.

delibera

  1. di integrare, in attuazione di quanto disposto dall’art. 11bis della L.R. 08.07.2009 n. 14 (Primo Piano Casa), così come introdotto dall’art. 12 della L.R. 29.11.2013 n. 32 (Terzo Piano Casa), l’”Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con Dgr n. 509 del 02/03/2010”, di cui alla DGR 1428 del 06/09/2011, con i criteri sotto elencati, da inserire, quale Allegato 5 “Criteri di applicazione dell’art. 11 bis della LR 8 luglio 20096, n. 14“ all’Allegato B alla DGR n. 1428/11:
  1. Gli interventi di ampliamento per i quali può essere applicata, quale misura incentivante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), della L.R. 14/09, l’elevazione dei limiti di cui all’art. 11bis della L.R. 08.07.2009 n. 14, così come introdotto dall’art. 12 della L.R. 29.11.2013 n. 32, sono solo quelli specificamente finalizzati all’eliminazione della barriere architettoniche in edifici residenziali privati, in edifici residenziali pubblici e in edifici e spazi privati aperti al pubblico, anche sottoposti a tutela, esistenti al 31 ottobre 2013. Non rientrano quindi in tale fattispecie i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche che vengono realizzati, in quanto obbligatori per legge ai sensi degli artt. 77 e 82  del DPR 380/2001 e dell’art. 6 della L.R. 16/07, nell’ambito di interventi di ristrutturazione, anche mediante demolizione e ricostruzione, di interi edifici o parte di questi, oppure nell’ambito di interventi di ampliamento, per assicurare le condizioni visitabilità secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della DGR 1428/11;
  2. Viene riconosciuta l’elevazione delle percentuali di cui all’art. 2, comma 1, e all’art. 3 della L.R 14/09, così come modificata con la L.R. 32/13, di un ulteriore 10% per ogni piano superato, con il limite del 20%, per gli interventi di cui alla precedente lettera a) che riguardano la sola realizzazione di rampe e ascensori esterni nell’ambito di edifici unifamiliari;
  3. Viene riconosciuta l’elevazione delle percentuali di cui all’art. 2, comma 1, e all’art. 3 della L.R 14/09, così come modificata con la L.R. 32/13, di un ulteriore 10% per ogni piano superato, con il limite del 30%, per gli interventi di cui alla precedente lettera a) che riguardano la sola realizzazione di rampe e ascensori esterni a servizio di parti comuni di edifici plurifamiliari oppure destinati all’utilizzo da parte degli utenti di edifici privati aperti al pubblico;
  4. Viene riconosciuta l’elevazione delle percentuali di cui all’art. 2, comma 1, e all’art. 3 della L.R 14/09, così come modificata con la L.R. 32/13, di un ulteriore 20% massimo per interventi di cui alla precedente lettera a) riguardanti la ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione, di interi edifici o parte di questi finalizzata a rendere gli stessi in tutto o in parte accessibili e non solo visitabili, secondo quanto disposto dal DM 236/89 e dalla DGR 1428/11, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, della LR 16/07. La percentuale massima è elevata al 30% nel caso in cui sia anche prevista l’adozione di un sistema organico di facilitatori, così come definiti all’art. 4, comma 1, lett. J) della DGR 1428/2011, adeguatamente illustrato e documentato, tale da rendere l’edificio accessibile anche alle persone con disabilità sensoriale. Nel caso venga garantita l’accessibilità di una sola parte di ciò che viene ristrutturato, la percentuale massima va ridotta in proporzione al rapporto tra il volume o la superficie della parte resa accessibile e quella dell’intera parte dell’edificio soggetta a ristrutturazione, applicando la fattispecie più restrittiva;
  5. Viene riconosciuta l’elevazione delle percentuali di cui all’art. 2, comma 1, e all’art. 3 della L.R 14/09, così come modificata con la L.R. 32/13, di un ulteriore 15% per gli interventi di cui alla precedente lettera a) che prevedano anche di rendere accessibile il percorso principale di ingresso alle proprietà e parti comuni a partire dallo spazio pubblico. La percentuale è ridotta al 5% nel caso l’intervento riguardi invece la realizzazione di un percorso alternativo accessibile;
  6. Le percentuali di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) sono tra loro cumulabili, comunque entro il limite massimo complessivo del 40%;
  7. Gli interventi di cui ai precedenti punti devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 236/89 e alla DGR 1428/11, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6, comma 3, della LR 16/07.
  1. di rettificare, per le motivazioni di cui alle premesse, il documento “Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16 e approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010”, di cui alla DGR 1428/11, come di seguito riportato:
    • All’art. 6, comma 1, la lettera R) va sostituita con la lettera S);
    • Nelle didascalie delle figure 13, 14 e 17, che si riferiscono a scale di nuova costruzione, va eliminato l’ultimo periodo che recita “ai fini dell’adattabilità, l’eventuale previsione di installazione di un servo scala deve essere corredata di idonea documentazione tecnica riferita a prodotti reperibili sul mercato rispondenti alle previsioni progettuali adottate”.
  1. di attivare, considerate inoltre le finalità del provvedimento, che ha come obiettivo il miglioramento della qualità complessiva degli edifici incentivando l’eliminazione delle barriere architettoniche, una prima forma di monitoraggio sull’utilizzo di tale normativa a livello regionale. A tale scopo, in sede di presentazione dell’istanza di rilascio del titolo edilizio abilitativo presentata in Comune, il progettista dell’intervento provvederà ad inviare, in formato pdf, copia della relazione tecnica illustrativa contenente le indicazioni utili all’individuazione delle principali caratteristiche dell’intervento, da trasmettere alla seguente casella di posta elettronica: pianocasa@regione.veneto.it.
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  1. di incaricare la Sezione regionale Lavori Pubblici dell’esecuzione del presente atto.
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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