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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 03 ottobre 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1790 del 29 settembre 2014

Bando pubblico per la concessioni di contributi per interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai comuni. Delibera. n. 137/CR del 15/9/2014. L.r. 14 giugno 2013, n. 11, articoli 48 e 41.

Note per la trasparenza

Si approva un bando pubblico per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di strutture e infrastrutture pubbliche a fini turistici e per la riqualificazione di aree attrezzate per sosta camper.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

La Regione Veneto al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti pubblici, concede contributi in conto capitale per programmi, progetti ed iniziative di investimento per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici, in conformità ai piani strategici.

In molti contesti di destinazione le risorse e gli attrattori turistici sono di proprietà di enti pubblici e più nello specifico di enti locali che hanno il compito di gestirli, valorizzarli e di garantire la loro manutenzione e fruibilità. Questo ruolo è così rilevante nel sistema dell'offerta turistica del Veneto, che il legislatore regionale ha rivolto una particolare attenzione ai progetti di interesse pubblico prevedendone il sostegno e l'incentivazione con contributi in conto capitale fino ad un massimo del 70% (elevabile al 75% per interventi in aree di montagna) dell'intervento a favore di province, comuni e altri enti pubblici così come previsto all'articolo 48 della Legge regionale n. 11/2013.

Infatti la destinazione, quale area scelta dal turista come meta del viaggio, è un sistema unitario che include le risorse culturali e naturali, infrastrutture e servizi. Un approccio orientato al destination management presuppone che ogni elemento della catena del valore della destinazione - sia esso un attrattore culturale o naturalistico, un servizio o un'attività imprenditoriale - sia gestito in modo ottimale, integrato e coordinato. In tal senso è fondamentale il ruolo degli enti locali per creare le precondizioni di contesto affinché le destinazioni possano valorizzare al meglio e organizzare all'interno dell'offerta turistica anche quei beni culturali, monumentali, naturalistici e infrastrutturali che sono elemento costitutivo dei prodotti turistici e distintivi della destinazione stessa.

Così com'è nello spirito della legge nuova legge regionale di settore, si ritiene pertanto opportuno favorire quegli interventi pubblici atti a riqualificare e ottimizzare l'offerta turistica delle destinazioni in modo da valorizzare le risorse turistiche di ogni singola destinazione creando i presupposti affinché l'iniziativa sul bene pubblico sia occasione per la crescita e lo sviluppo di prodotti turistici innovativi e qualificanti l'offerta turistica complessiva.

In quest'ottica si prevede quindi di destinare i fondi previsti nel bilancio regionale nell'esercizio finanziario 2014 per il sostegno ai comuni, a norma di quanto previsto dall'articolo 48 della legge regionale
n. 11/2013, di iniziative e progetti di pubblico interesse riguardanti le risorse turistiche, culturali, ambientali e naturali necessarie a valorizzare, qualificare e migliorare le destinazioni turistiche e i sistemi turistici tematici, in un'ottica di turismo sostenibile, di integrazione con altre filiere e in coerenza con segmenti turistici emergenti o in via di consolidamento.

Il passaggio chiave per una moderna gestione delle destinazioni turistiche consiste quindi nella trasformazione delle risorse locali in prodotti. In tal senso la crescente domanda di un 'turismo qualità' ad alto valore aggiunto, richiede una adeguata valorizzazione di quei contesti ambientali e culturali in grado di caratterizzare e rendere distintiva una destinazione turistica.

In questo contesto l'articolo 48 della citata L.r. n. 11/2013 disciplina le agevolazioni regionali per i progetti di interesse pubblico nel settore turistico, disponendo che la Regione al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, concede contributi in conto capitale per programmi, progetti ed iniziative di investimento per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici, in conformità ai piani strategici.

In applicazione di quanto previsto all'articolo 48 della L.r 11/2013 la Giunta Regionale con provvedimento n. 137/CR del 15/9/2014 ha proposto alla sesta Commissione Consiliare i criteri di concessione dei contributi ai sensi della legge 11/2013 art 48 ai comuni del Veneto.

La sesta Commissione Consiliare in occasione della seduta del 25/9/2014 con proprio parere n. 612 ha espresso all'unanimità parere favorevole in merito ai contenuti della citata CR.

Sono ammissibili al contributo gli interventi strutturali, infrastrutturali e dotazionali dei beni in proprietà di enti pubblici destinati al turista o a supporto dell'attività turistica, e nella concessione del contributo è accordata priorità ai comuni in possesso di certificazioni ambientali, alla natura degli investimenti, al grado di innovazione degli stessi e all'incidenza proporzionata sui flussi turistici attuali e potenziali.

In relazione a quanto sopra e in considerazione della disponibilità finanziaria che deriva dal bilancio 2014 si ritiene di intervenire su due specifiche attività:

a)      strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici;
b)      riqualificazione, miglioramento e, per i capoluoghi di provincia che non ne dispongono, realizzazione delle aree attrezzate per sosta camper.

Per quanto concerne il primo intervento si fa riferimento in particolare ad attività ed iniziative dei comuni che migliorano le condizioni locali a fini turistici, completamento e miglioramento di interventi strutturali di qualificazione dei luoghi turistici, di miglioramento della fruibilità turistiche di risorse naturali, culturali e naturalistiche presenti nel territorio comunale e di proprietà dei comuni, misure strutturali e dotazionali per la sostenibilità ambientale del comune turistico, punti informativi, punti di interesse turistico, attracchi turistici, interventi per migliorare l'accessibilità, sistemazione aree e piste pedonali di utilizzo turistico.

Per questo primo gruppo di azioni si ritiene di fissare un limite minimo e massimo di spesa di
€ 40.000,00 e € 1.500.000,00, precisando che ogni comune può presentare una sola domanda di finanziamento.

Per quanto concerne il secondo gruppo di iniziative si fa riferimento alle aree sosta camper e si ritiene di prevedere due tipologie di interventi:

a)      per i comuni capoluogo di provincia: realizzazione (per quelli che non ne dispongono) o ampliamento di area sosta camper, con un limite minimo e massimo di spesa per ciascun comune di € 20.000,00 e di € 80.000,00;
b)      per gli altri comuni: adattamenti migliorativi delle condizioni di utilizzo e segnalazione dell'area esclusivamente su aree sosta camper già esistenti alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo con un limite di spesa per ciascun comune di € 10.000,00 e € 40.000,00.

Gli interventi strutturali e dotazionali concerno la realizzazione dell'area (per le iniziative di cui alla lettera a) e, per entrambe le tipologie, interventi per la sicurezza e l'igiene dell'area, di innovazione tecnologica dei sistemi di sorveglianza, di qualificazione ed illuminazione dell'area, e comunque tutti gli interventi necessari alla completa fruibilità e sicurezza dell'area per un esclusivo utilizzo a fini turistici. Le tipologie di intervento di cui alle precedenti lettere a) e b) sono alternative tra loro e il comune potrà comunque presentare un solo progetto di intervento.

A norma di quanto previsto dalla legge regionale n. 11/2013 in ordine al livello di contributo, si ritiene di prevedere che, in linea generale e fermo restando quanto previsto successivamente, per entrambe le tipologie di intervento di cui alle precedenti lettere a) e b), la quota di contribuzione regionale, è differenziata in relazione alle specificità territoriali secondo i seguenti criteri:

•        75 % della spesa sostenuta nel caso di progetti presentati da comuni ubicati in area montana così come definita dalla vigente normativa regionale;
•        65% della spesa sostenuta per tutti gli altri progetti presentati dai comuni ubicati nelle aree non classificate montane;

la restante quota della spesa (rispettivamente del 25% e del 35%) necessaria per il completamento dell'iniziativa è sostenuta direttamente dal comune richiedente a valere sul bilancio proprio o sul cofinanziamento degli operatori turistici.

Ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammesse, e qualora la stessa si rendesse necessaria in presenza di importi complessivamente richiesti superiori alla somma riservata con il presente bando, verranno compilate distinte graduatorie per ciascuna linea di intervento prevista dalle lettere a) e b).

Per quanto concerne invece le condizioni di priorità si ritiene di dare applicazione ad alcuni aspetti particolarmente innovativi della legge regionale n. 11/2013, in particolare l'articolo 41 che, al comma 1, prevede, tra l'altro, misure di agevolazione finanziaria a soggetti pubblici e privati con priorità ai soggetti che aderiscono alle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche riconosciute.

Il presente provvedimento è pertanto adottato non solo ai sensi dell'articolo 48, ma anche ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 11/2013; in particolare si ritiene di tenere conto del fatto che il processo di costituzione delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (OGD) è ancora in corso e che dunque il favore previsto dalla L.r. n. 11/2013 per le OGD deve modularsi tenendo conto, non solo delle OGD già eventualmente costituite prima della domanda di ammissione a contributo ai sensi del presente provvedimento, ma anche del partenariato pubblico - privato, che è prodromico all'attivazione dell'OGD e ne costituisce necessario presupposto.

Inoltre, al fine di dar corso anche in questo caso alle innovazioni introdotte dalla legge regionale
n. 11/2013, si ritiene accordare un punteggio di priorità ai comuni ubicati in area montana e di accostare ai punteggi specificatamente previsti anche criteri che prevedano una interrelazione fra i punteggi attribuiti ai singoli progetti e il livello di compartecipazione finanziaria del comune proponente.

Per quanto concerne quindi la linea di spesa relativa a infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici, ai fini della costituzione della graduatoria dei Comuni aventi titolo per la concessione del contributo si ritiene di fissare i seguenti punteggi:

a)       

Domande che attestino l'impegno al cofinanziamento da parte degli operatori turistici privati presenti sul territorio:

punti 15;

b)       

Progetto corredato del parere favorevole dell'OGD costituita in conformità alle previsioni della delibera n. 2286/2013

Punti 12;

c)       

Progetto corredato del parere favorevole delle associazioni di rappresentanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 11/2013:

punti 8;

d)       

Comuni in possesso della certificazione ambientale (art. 48, comma 3)

punti 4;

e)       

Incremento del cofinanziamento comunale rispetto alla quota base individuata:

 
 

1.              fino al 5%

punti 3;

 

2.              dal 5,1 % fino al 10%

punti 6;

 

3.              dal 10,1 % fino al 15%

punti 9;

 

4.              dal 15,1 % fino al 20%

punti 12;

 

5.              oltre il 20%

punti 15;

f)

Comuni ubicati in aree montane ai sensi dell'Allegato A della l.r.n.25 del 2014:

punti 10;

 

Per quanto concerne la priorità relativa alla lettera a) si fa riferimento alle domande dei comuni per le quali esiste l'attestazione dell'impegno al cofinanziamento da parte degli operatori turistici privati presenti sul territorio; ai fini della domanda, l'impegno si intende assolto se garantito in forma scritta da uno o più degli operatori turistici interessati, con espressa indicazione della percentuale di cofinanziamento a cui gli stessi si impegnano nel caso di ammissione dell'intervento a contributo regionale. Il cofinanziamento privato dovrà essere effettivamente versato al comune a pena di revoca del finanziamento; il comune non si può sostituire nel versamento della quota di cofinanziamento privato promessa; prima dell'avvenuto versamento delle somme previste a titolo di cofinanziamento privato non potranno essere erogati acconti al comune superiori al 10% del contributo concesso.

Relativamente invece alle priorità di cui alla lettera b) e c) si fa riferimento alla OGD costituita o, in assenza di ciò, di almeno una delle associazioni di rappresentanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della L.r. n. 11/2013 presenti nel territorio comunale; il parere reso da più di una di dette associazioni di rappresentanza dovrà essere anche unanime; in ogni caso tale parere dovrà altresì essere corredato dall'attestazione che il progetto sul quale il parere viene espresso è stato scelto, in accordo tra il comune e le associazioni di rappresentanza. Le due priorità sono evidentemente alternative l'una rispetto all'altra.

Infine per quanto concerne la priorità di cui alla lettera e) l'incremento del cofinanziamento comunale può derivare in tutto o in parte dal bilancio comunale, ovvero essere compartecipato con gli operatori privati e comporta conseguentemente una riduzione della quota regionale di finanziamento. In caso di parità di punteggio nella graduatoria degli interventi pubblici a finalità turistica è data preferenza ai comuni con il maggior numero di presenze turistiche e si prende a riferimento la media delle presenze turistiche nel triennio 2011 - 2013.

Relativamente alla linea di spesa afferente la riqualificazione e miglioramento nonché la realizzazione delle aree attrezzate per sosta camper ai fini della graduatoria si ritiene di fissare i seguenti punteggi:

 

a)

Domande presentate da comuni capoluogo di provincia:

punti 5;

b)

Comuni in possesso della certificazione ambientale (art. 48, comma 3):

Punti 4;

c)

Incremento del cofinanziamento comunale rispetto alla quota base individuata:

 
 
  1. fino al 5%

Punti 3;

 
  1. dal 5,1 % fino al 10%

Punti 6;

 
  1. dal 10,1 % fino al 15%

Punti 9;

 
  1. dal 15,1 % fino al 20%

Punti 12;

 
  1. oltre il 20%

Punti 15;

d)

Comuni ubicati in aree montane ai sensi dell'Allegato A della l. r .n. 25 del 2014

punti 10;

 

Anche per questa categoria di interventi l'incremento del cofinanziamento comunale di cui alla lettera b) può derivare in tutto o in parte dal bilancio comunale, ovvero essere compartecipato con gli operatori privati e comporta conseguentemente una riduzione della quota regionale di finanziamento. In caso di parità di punteggio nella graduatoria degli interventi pubblici a finalità turistica è data preferenza ai comuni con il maggior numero di presenze turistiche e si prende a riferimento la media delle presenze turistiche nel triennio 2011 - 2013.

Ai fini dell'attuazione delle iniziative previste dal presente provvedimento, si ritiene di riservare la somma di € 6.000.000,00 rinvenibili dal capitolo di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 n. 102080, denominato "Contributi alle amministrazioni pubbliche per interventi di diversificazione e potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici (art. 48, L.r. 14.06.13, n. 11)", con un riparto di € 5.600.000,00, per l'iniziativa di cui alla lettera a) e € 400,000,00 per l'iniziativa di cui alla lettera b), stabilendo che eventuali economie di spesa in una delle due linee di intervento potranno finanziare l'altra linea di spesa.

 

In aggiunta alle indicazioni sopra indicate, nell'Allegato A alla presente deliberazione sono riportate le condizioni di operatività, i soggetti beneficiari, le procedure di presentazione della domanda di contributo, i termini di esecuzione delle opere, e ogni altra condizione per la definizione dei livelli di aiuto agli enti locali, le procedure e modalità di gestione degli interventi, le condizioni per la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione.

La gestione finanziaria ed amministrativa degli interventi di cui al presente provvedimento è svolta dalla Sezione Turismo, mentre la gestione tecnica sarà svolta in collaborazione con la Sezione Lavori Pubblici per gli aspetti e le valutazioni inerenti la congruità della spesa, anche con riferimento all'utilizzo del prezziario regionale, nonché la completezza della documentazione progettuale presentata.

Al fine di poter esplicare le attività inerenti il procedimento amministrativo e l'analisi tecnica finalizzato all'impegno contabile delle somme individuate per la realizzazione delle iniziative in parola, si prevede di assegnare un termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, e di altri 30 giorni per la conclusione dell'istruttoria complessiva delle singole istanze e la redazione della graduatoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, articolo 48, comma 2 e articolo 41;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014 n. 12 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012,
n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la deliberazione n. 408 del 4 aprile 2014 "Assegnazione dei capitoli ed attribuzioni delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art 9 comma 3 ed art 30 comma 3 l. r 39/2001; art 2 comma 2 lettera b) l. r. 54/2012";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 137/CR del 15/9/2014;

VISTO il parere n. 612 espresso dalla sesta Commissione Consiliare nella seduta del 25/9/2014;

VISTA la deliberazione n. 516 del 15/4/2014 di approvazione delle "Direttive per la gestione del bilancio 2014";

delibera

1.       di approvare, per le motivazioni e le argomentazioni riportate nelle premesse, i criteri e le condizioni per l'attuazione degli interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici e per la concessione dei contributi ai comuni; ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

2.       di stabilire che possono beneficiare degli interventi di cui al presente provvedimento i comuni per la realizzazione di iniziative riconducibili alle seguenti due linee di spesa:

a)   strutture e infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici;
b)   riqualificazione, miglioramento e, per i capoluoghi di provincia, realizzazione delle aree attrezzate per sosta camper;

riservando € 5.600.000,00, per l'iniziativa di cui alla lettera a) ed € 400.000,00 per l'iniziativa di cui alla lettera b) del presente punto ;

3.       di stabilire che la quota di contribuzione regionale è differenziata secondo i seguenti criteri:

•         75 % della spesa sostenuta nel caso di progetti presentati da comuni ubicati in area montana così come definita dalla vigente normativa regionale,
•         65% della spesa sostenuta per tutti gli altri progetti presentati dai comuni ubicati nelle aree non classificate montane;

4.       di stabilire che le iniziative concernenti le strutture ed infrastrutture pubbliche a finalità turistiche concernono: attività ed iniziative che migliorano le condizioni locali a fini turistici, completamento e miglioramento di progetti strutturali di qualificazione dei luoghi turistici, miglioramento della fruibilità turistiche di risorse naturali, culturali e naturalistiche presenti nel territorio comunale, misure strutturali e dotazionali per la sostenibilità ambientale, punti informativi, punti di interesse turistico, attracchi turistici, interventi per migliorare l'accessibilità, sistemazione aree e piste pedonali di utilizzo turistico e di fissare un limite minimo e massimo di spesa sul quale determinare il contributo regionale di € 40.000,00 e 1.500.000,00;

5.       di fissare, per la linea di spesa relativa alle strutture e infrastrutture pubbliche a finalità turistiche, i seguenti livelli di priorità e preferenza:

a)

Domande che attestino l'impegno al cofinanziamento da parte degli operatori turistici privati presenti sul territorio:

punti 15;

b)

Progetto corredato del parere favorevole dell'OGD costituita in conformità alle previsioni della delibera n. 2286/2013

Punti 12;

c)

Progetto corredato del parere favorevole delle associazioni di rappresentanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 11/2013:

punti 8;

d)

Comuni in possesso della certificazione ambientale (art. 48, comma 3)

punti 4;

e)

Incremento del cofinanziamento comunale rispetto alla quota base individuata:

 
 

1.           fino al 5%

punti 3;

 

2.           dal 5,1 % fino al 10%

punti 6;

 

3.           dal 10,1 % fino al 15%

punti 9;

 

4.           dal 15,1% fino al 20%

punti 12;

 

5.           oltre il 20%

punti 15;

f)

Comuni ubicati in aree montane ai sensi dell'Allegato A della l. r. n. 25 del 2014

punti 10;

 

6.       di disporre altresì che le iniziative per le aree sosta camper sono relative alla realizzazione dell'area (esclusivamente per i comuni capoluogo di provincia che ne sono sprovvisti), miglioramento e adeguamento dei punti di carico di acqua potabile e scarico acque nere, di innovazione tecnologica dei sistemi di sorveglianza, di qualificazione delle condizioni igieniche dell'area per un pieno ed esclusivo utilizzo a fini turistici e di fissare un limite minimo e massimo di spesa per ciascun comune rispettivamente di € 20.000,00 e di € 80.000,00 per la realizzazione di nuova area, di € 10.000,00 e
€ 40.000,00 per il miglioramento di quelli già esistenti;

7.       di fissare, per la linea di spesa relativa alle aree sosta camper i seguenti livelli di priorità e preferenza:


a)

Domande presentate da comuni capoluogo di provincia:

punti 5;

b)

Comuni in possesso della certificazione ambientale (art. 48, comma 3):

Punti 4;

c)

Incremento del cofinanziamento comunale rispetto alla quota base individuata:

 
 

1.           fino al 5%

Punti 3;

 

2.           dal 5,1 % fino al 10%

Punti 6;

 

3.           dal 10,1 % fino al 15%

Punti 9;

 

4.           dal 15,1 % fino al 20%

Punti 12;

 

5.           oltre il 20%

Punti 15;

d)

Comuni ubicati in aree montane ai sensi dell'Allegato A della l.r.n.25 del 2014

punti 10;

 

8.       di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale , ove sono riportate le condizioni di operatività, i soggetti beneficiari, le procedure di presentazione della domanda di contributo, i termini di esecuzione delle opere, e ogni altra condizione per la definizione dei livelli di aiuto ai comuni, di realizzazione degli interventi e di rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione;

9.       di stabilire che può essere finanziato un solo progetto per amministrazione comunale per ciascuna delle linee di spesa indicate al punto 2 prevedendo che i progetti debbano essere presentati alla Giunta regionale - Sezione Turismo - entro il termine perentorio di 45 giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;

10.   di riservare per le iniziative di cui al presente provvedimento la somma complessiva di
€ 6.000.000,00 derivanti dal capitolo di spesa n. 102080 denominato "Contributi alle amministrazioni pubbliche per interventi di diversificazione e potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici (art. 48, L.r. 14.06.13, n. 11), dando atto che la suddetta somma è disponibile in competenza nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014;

11.   di dare atto che la spesa per le iniziative del presente provvedimento, di cui si disporrà l'impegno con successivo atto del Direttore della Sezione regionale Turismo, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011 ed ha natura non commerciale;

12.   di incaricare la Sezione Turismo dell'esecuzione del presente atto, per quanto concerne la gestione finanziaria ed amministrativa degli interventi, ivi compresa l'approvazione degli atti indicati nell'Allegato A e la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 54, comma 7, della L.r.
n. 27/2003;

13.   di incaricare la Sezione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto, per quanto concerne la gestione tecnica per gli aspetti e le valutazioni inerenti la congruità della spesa, anche con riferimento all'utilizzo del prezziario regionale, nonché la completezza della documentazione progettuale presentata;

14.   di stabilire che il contributo sarà erogato secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 27/2003 articolo 54, fino al 90% del contributo concesso previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo; mentre il saldo del contributo sarà erogato previa acquisizione del provvedimento del beneficiario di approvazione degli atti di contabilità finale del certificato di collaudo o del certificato di Regolare Esecuzione e della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa;

15.   di stabilire che il termine ultimo per produrre la richiesta di erogazione del contributo congiuntamente alla rendicontazione finale dell'intervento, alla documentazione attestante le spese sostenute ed ogni altro atto comprovante la regolarità d'esecuzione dell'intervento, è stabilito in cinque anni dalla data del provvedimento regionale di impegno della spesa;

16.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

17.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e al seguente indirizzo del sito ufficiale della Regione: www.regione.veneto.it/web/lavoripubblici/contributi-e-finanziamenti, nonché nel sito della Sezione Turismo www.regione.veneto.it/web/turismo;

18.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1790_AllegatoA_282624.pdf

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