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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 19 settembre 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1639 del 09 settembre 2014

Iniziative di start up delle attività di informazione ed accoglienza turistica da parte dei Comuni. Criteri e procedure per il bando di selezione dei progetti e la concessione di un contributo regionale. Delibera n. 130/CR del 26 agosto 2014. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.

Note per la trasparenza

Si provvede a definire i criteri per la concessione di un contributo ai comuni per lo start up del servizio di informazione ed accoglienza turistica in attuazione della nuova legge regionale nel settore del turismo.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale ed è volta a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 sono stati altresì abrogati numerosi articoli della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"; in particolare l'articolo 15 "Informazione ed accoglienza turistica" della legge regionale n. 11/2013 ha completamente rivisto l'assetto organizzativo e le attività inerenti questo importante segmento dell'attività turistica, specificamente rivolta al turista già arrivato e presente nella destinazione, che vuole avere informazioni, notizie e indicazioni per il proprio soggiorno e per la migliore fruizione delle occasioni e luoghi di divertimento, di svago, di spettacolo e di attrazione, sia della specifica destinazione sia del Veneto nel suo complesso.

L'articolo 15 della nuova legge regionale n. 11/2013 stabilisce ora che la funzione di informazione e accoglienza turistica è suddivisa fra la Regione e gli enti locali: alla Giunta regionale competono le attività di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività in maniera unitaria su tutto il territorio regionale, mentre l'organizzazione operativa e la gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica a livello locale è svolta da soggetti locali pubblici e privati, anche associati.

Nell'esercizio di tale competenza, con deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013, la Giunta regionale ha provveduto a definire il nuovo assetto dell'attività di informazione e accoglienza turistica, stabilendo le caratteristiche operative, i requisiti minimi, le attività e i servizi da rendere ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013, nonché le disposizioni procedurali per il riconoscimento dei soggetti gestori di tali attività, nel rispetto della priorità indicata dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 11/2013, e precisamente: l'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD), ove esistente; l'amministrazione comunale della destinazione; l'associazione di Comuni della destinazione, organizzati nelle forme previste dalla legislazione statale e regionale; la Provincia.

Per quanto riguarda le Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD), si ricorda che esse sono previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 11/2013 e che la relativa disciplina attuativa è stata definita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013; la stessa deliberazione ha inoltre stabilito che:

a)      l'avvio delle attività di informazione e accoglienza turistica da parte dei soggetti autorizzati entro il termine massimo del 3 gennaio 2015;
b)      i rapporti tra i soggetti gestori pubblici di cui alla precedente lettera a), e la Giunta regionale sono disciplinati da apposita convenzione, secondo lo schema tipo di cui alla deliberazione di cui trattasi;
c)      le Province dopo il 3 gennaio 2015 (termine previsto dalla lettera e) del comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 11/2013) continuino a gestire solo gli uffici IAT che siano stati oggetto di accordi di collaborazione conclusi con la Regione, ai sensi della stessa deliberazione.

È peraltro opportuno ricordare che il contesto disciplinato dall'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 e dalla relativa deliberazione attuativa n. 2287/2013 è completamente diverso da quello che aveva ispirato la legge regionale n. 33/2002, perché, in primo luogo, sono cambiati i presupposti operativi (l'intero Veneto deve fare sistema e la suddivisione del territorio in base al criterio amministrativo provinciale è del tutto superata dalle specifiche esigenze del turismo moderno) e, in secondo luogo, i Comuni hanno assunto un ruolo crescente, e per certi aspetti determinante, in relazione alla facoltà ad essi concessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" di applicare l'imposta di soggiorno per lo svolgimento di funzioni in campo turistico.

Al riguardo, va rilevato che, in base alle statistiche disponibili, oltre il 91% delle presenze turistiche si concentra in 50 Comuni, che sono pertanto quelli potenzialmente più interessati ad applicare l'imposta di soggiorno; in particolare, da un monitoraggio svolto a luglio del corrente anno sui primi 50 Comuni turistici risulta che 36 di essi hanno applicato l'imposta di soggiorno (con un introito potenziale stimabile in 47,7 milioni di euro).

Va infine ricordato che anche l'assetto delle amministrazioni locali è in corso di evoluzione e in particolare che dall'8 aprile 2014 è in vigore la legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. legge Delrio), che ridisegna l'assetto organizzativo e le competenze dell'amministrazione locale.

È d'altro canto conforme al principio di sussidiarietà che lo svolgimento di funzioni pubbliche debba essere svolto al livello più vicino ai cittadini e che tali funzioni vengano attratte dal livello territorialmente superiore solo laddove questo sia in grado di svolgerle meglio di quello di livello inferiore; in particolare, l'articolo 118 della Costituzione prevede che "le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

In questo senso la legge regionale n. 11/2013 (e conseguentemente la deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013) ha attribuito un ruolo rilevante ai Comuni, in particolare per quanto concerne gli aspetti dell'informazione e dell'accoglienza dei turisti che, in un'ottica di coordinamento regionale, sono comunque servizi specifici, adattabili ai target dei turisti che frequentano le diverse destinazioni, modulabili a seconda delle esigenze, gestibili in funzione delle singole località e secondo le particolari esigenze degli operatori.

Le attività di informazione e accoglienza turistica sono infatti attività che particolarmente si prestano allo svolgimento a livello comunale, sia pure integrato in una complessiva rete informativa regionale (come appunto previsto dalla deliberazione 2287/2013).

Inoltre i Comuni sono tra gli attori necessari nel processo costitutivo delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione, aggregazione pubblico-privata che il legislatore regionale, all'articolo 15, ha individuato quale soggetto prioritario nella gestione, a livello di singola destinazione, proprio delle attività di informazione ed accoglienza.

Appare quindi chiaro, sia sul piano normativo che su quello operativo, che, per quanto attiene le attività di informazione e accoglienza turistica, il 2014 è stato, ed è tuttora, caratterizzato da una situazione di transitorietà e di passaggio fra il vecchio sistema (delineato dalla legge regionale n. n. 33/2002) e il nuovo assetto (definito dalla legge regionale n. 11/2013): da un lato, infatti, tali funzioni sono state in gran parte svolte dalle Province, che continueranno ad esercitarle fino a fine anno, dall'altro in diverse realtà territoriali si è avviato il processo di costituzione delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (OGD) e vari Comuni, in alcuni casi anche in associazione con la Provincia di riferimento, hanno avviato le previste procedure di manifestazione di interesse alla gestione diretta delle attività di informazione e accoglienza turistica.

Per altro, trattandosi di una sostanziale novità e di un cambiamento anche culturale, di gestione e di marketing territoriale delle singole destinazioni, il percorso di confronto avviato sul territorio tra gli enti locali ed i soggetti privati della filiera turistica è innovativo e impegnativo e di conseguenza solo in questa seconda parte dell'anno vanno perfezionandosi gli accordi di collaborazione tra Regione ed enti locali per la gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica con le modalità operative e nella forma previste dalla citata deliberazione n. 2287/2013.

In tale contesto, poiché lo stesso articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 prevede la concessione di eventuali contributi per lo svolgimento delle attività di informazione e accoglienza, si ritiene opportuno favorire il processo di avvio da parte dei Comuni della gestione delle funzioni di informazioni e accoglienza turistica, sia nei casi in cui questo processo, secondo le varie dinamiche territoriali, avviene congiuntamente con le Province, sia in quelli di subentro dei Comuni alle Province, secondo le modalità definite dalla deliberazione n. 2287/2013.

Nel merito, si ricorda che la deliberazione n. 2287/2013 prevede un sistema di informazione ed accoglienza articolato in uffici di informazione ed accoglienza turistica (Uffici IAT - a loro volta distinti in IAT di destinazione per le località turisticamente più rilevanti e IAT di territorio), nonché attraverso info point turistici (integrativi degli IAT di destinazione o anche sostitutivi di quelli di territorio) e dispositivi di comunicazione per l'utilizzo "in mobilità" dell'utente (quali: smartphone, tablet, pocketPC o palmari, cellulari muniti di browser per la navigazione in rete) con i moderni strumenti informativi elettronici ed informatici.

Per contribuire quindi all'azione di start up delle funzioni comunali di informazione ad accoglienza, nei termini e con le modalità previste dalla citata deliberazione, con il presente provvedimento, e in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene di attivare un bando di selezione per le attività di informazione ed accoglienza destinate all'attivazione di Uffici IAT, rinviando ad un eventuale successivo provvedimento il sostegno alle altre modalità di svolgimento (info point e dispositivi di comunicazione per l'utilizzo "in mobilità" dell'utente") della funzione previste dalla deliberazione n. 2287/2013.

Si precisa che l'intervento agevolativo regionale di cui trattasi è una tantum e senza alcun carattere di continuità e l'agevolazione sarà concessa a fronte dell'impegno del Comune a proseguire nella gestione dell'ufficio IAT per almeno il triennio, così come previsto dall'accordo di collaborazione di cui all'allegato B) alla deliberazione n. 2287/2013, e ciò mediante il ricorso a risorse proprie, ovvero generate dalle attività dell'ufficio IAT e comunque nell'ambito dell'autonoma sostenibilità economica della gestione dell'attività di informazione ed accoglienza. Rientrano nel finanziamento anche i comuni che abbiano già sottoscritto l'Accordo di collaborazione con la Regione e che si impegnino ad attivare il servizio di informazione ed accoglienza turistica mediante IAT di destinazione o IAT di territorio.

La somma prevista per questo primo intervento è di € 610.000,00 a valere nel capitolo di spesa n. 102077 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2014 denominato "Attività regionali di informazione e accoglienza turistica (art. 15, l.r. 14 giugno 2013, n. 11)". Trattandosi tuttavia di un procedimento particolarmente innovativo e quindi non potendo "tarare" le effettive necessità, la Giunta regionale si riserva la possibilità di incrementare il budget inizialmente previsto, in relazione alle istanze che saranno presentate e alle disponibilità del capitolo indicato, per l'eventuale finanziamento delle domande che, seppur ammissibili, non fossero finanziabili con il budget sopra indicato.

Si ritiene di stabilire che i termini di presentazione della domanda di contributo siano di 45 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento definitivo, adottato dalla Giunta regionale in esito al parere della competente Commissione consiliare sul presente atto, così da consentire alla Regione di poter assumere, a seguito dell'attività istruttoria, l'atto di impegno entro il corrente esercizio finanziario.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere che l'entità del contributo concedibile possa variare in relazione a specifiche modalità di gestione del servizio di informazione ed accoglienza turistica, secondo i seguenti elementi premiali, che tengono conto della presenza di requisiti e condizioni che qualificano l'attività:

  1. € 25.000,00 per l'attivazione di uno IAT di destinazione;
  2. € 12.000,00 per l'attivazione di uno IAT di territorio.

Si propone altresì di prevedere la somma di € 10.000,00, ad incremento degli importi di cui al paragrafo precedente, nel caso di assunzione, in conformità a quanto stabilito dal punto 6 della citata deliberazione n. 2287/2013 e dall'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 45 del 30 maggio 2013, con qualsiasi tipo di contratto, di personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le stesse funzioni con le Province ai sensi della legge regionale n. 33/2002.

I contributi di cui sopra sono riconosciuti anche ai Comuni per i quali l'attivazione degli uffici IAT sia già avvenuto prima della domanda di contributo, purché dopo la pubblicazione della deliberazione n. 2287/2013 e in conformità alla stessa. I contributi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e nel caso di domanda da parte di Comuni associati, il contributo sarà concesso al Comune indicato nella istanza di concessione di contributo da parte dei Comuni associati.

Sono ammissibili al contributo solo le spese correnti di funzionamento degli uffici IAT comprensive di IVA ove essa costituisca un costo per l'ente. Il contributo non potrà eccedere le spese documentate e considerando prioritaria l'attivazione della rete degli uffici IAT, non sono ammissibili le spese relative a modalità di svolgimento dell'attività diverse dall'attivazione di uffici IAT, anche se previste dalla deliberazione n. 2287/2013 (info-point e dispositivi di comunicazione per l'utilizzo "in mobilità" dell'utente"), né spese di investimento. Non sono altresì ammissibili al contributo le spese per acquisto di beni immobili, di beni mobili registrati, di arredi ed attrezzature.

Il servizio di informazione ed accoglienza turistica s'intende comunque attivato anche se la gestione del Comune non è diretta, ma svolta mediante convenzione conforme alle previsioni della deliberazione n. 2287/2013, e, così come previsto dalla stessa deliberazione, il Comune è, in ogni caso, responsabile verso la Regione dell'osservanza dei criteri e condizioni di operatività del servizio.

Ai fini della costituzione della graduatoria dei Comuni aventi titolo per la concessione del contributo si ritiene di fissare i seguenti punteggi:

a)     

totale subentro alla Provincia nella gestione degli uffici IAT del Comune:

punti 12;

b)     

parziale subentro nella gestione degli uffici IAT (manifestazione di interesse congiunta):

punti 8;

c)     

coordinamento con la Provincia finalizzato al passaggio delle funzioni:

punti 4;

d)     

presenze turistiche nel 2013 (i punti dei numeri successivi non si sommano tra loro):

 
 

1.   da 50.001 a 100.000 presenze turistiche

punti 1;

 

2.   da 100.001 a 200.000 presenze turistiche

punti 2;

 

3.   da 200.001 a 400.000 presenze turistiche

punti 3;

 

4.   da 400.001 a 600.000 presenze turistiche

punti 4;

 

5.   da 600.001 a 1.000.000 presenze turistiche

punti 5;

 

6.   da 1.000.001 a 1.500.000 presenze turistiche

punti 6;

 

7.    da 1.500.001 a 2.000.000 presenze turistiche

punti 7;

 

8.   da 2.000.001 a 3.000.000 presenze turistiche

punti 8;

 

9.   da 3.000.001 a 5.000.000 presenze turistiche

punti 9;

 

10.  da 5.000.001 a 7.000.000 presenze turistiche

punti 10;

 

11. da 7.000.001 a 10.000.000 presenze turistiche

punti 11;

 

12. oltre 10.000.000 di presenze turistiche

punti 12.

e)

concertazione fra pubblico e privato nel Comune, finalizzata all'attivazione degli uffici IAT e alla costituzione dell'OGD (delibera e verbale prima riunione): il punteggio corrisponde a quello delle presenze turistiche di cui alla lettera d);

f)

concertazione fra pubblico e privato che coinvolga più Comuni, finalizzata all'attivazione degli uffici IAT e alla costituzione dell'OGD (delibera e verbale prima riunione): il punteggio corrisponde alla somma delle presenze turistiche di cui alla lettera d) dei singoli Comuni;

g)

assunzione, con qualsiasi tipo di contratto, di personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le stesse funzioni con le Province ai sensi della l.r. n. 33/2002:

punti 7

 

I punteggi riferiti al gruppo di lettere a), b) e c), nonché quelli relativi al gruppo di lettere e) ed f) sono alternativi fra di loro; i punteggi delle lettere d) e g) sono cumulabili con quelli risultati dai due gruppi di lettere precedenti.

Per la quantificazione delle presenze turistiche si farà riferimento al territorio del Comune o dei Comuni associati che presentano l'istanza di contributo all'avvio dell'attività di ufficio IAT, mentre i riferimenti di punteggio delle lettere b) e c) sono da intendersi nel primo caso quale riconoscimento ad un armonico passaggio, fra province e comuni, dal precedente sistema di informazione ed accoglienza turistica a quello nuovo, nel secondo caso alla non dispersione delle professionalità ed esperienze acquisite negli anni dagli uffici IAT provinciali.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punti riferiti a ciascuno degli elementi indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente paragrafo; a parità di punteggio totale sarà data priorità nell'accesso al contributo, fino alla capienza dello stanziamento disponibile, ai Comuni che aderiscono a OGD costituite e, in subordine, ai Comuni con maggiori presenze turistiche registrate nel 2013.

Si propone di incaricare il Direttore della Sezione Turismo dell'esecuzione del presente atto, per quanto riguarda la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, ivi compresa l'approvazione con proprio decreto della graduatoria finale e l'impegno contabile delle somme concesse in contributo.

Si propone inoltre l'approvazione delle seguenti disposizioni procedurali:

  1. entro 45 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, il Comune presenta alla Sezione Turismo, tramite PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it l'istanza per la concessione di un contributo per le spese correnti di gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT), precisando: la data di attivazione del servizio di informazione turistica e le forme di gestione del servizio stesso, l'impegno a garantire l'apertura dell'ufficio IAT per almeno un triennio con risorse autonome o generate dall'attività dell'ufficio stesso, nonché gli elementi in possesso per l'attribuzione dei punteggi; alla domanda vanno altresì allegate, se non già in possesso della Regione, la manifestazione di interesse ai sensi della deliberazione n. 2287/2013 e l'eventuale atto di costituzione dell'OGD in conformità alle previsioni della deliberazione n. 2286/2013;
  2. entro i 30 giorni successivi al termine di cui sopra, la Sezione Turismo verifica la completezza delle istanze pervenute e della relativa documentazione, determina l'importo di contributo spettante al Comune in conformità ai criteri del presente provvedimento, redige la relativa graduatoria e individua con proprio decreto i Comuni beneficiari;
  3. entro il 30 aprile 2015, viene accertata presso i Comuni beneficiari l'avvenuta attivazione del servizio di informazione ed accoglienza turistica oggetto di contributo e si procede alla liquidazione del 80% del contributo per l'attivazione di uno o più uffici IAT, nonché del contributo integrativo di € 10.000,00, se il personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le stesse funzioni con le Province ai sensi della legge regionale n. 33/2002 sia già stato assunto entro tale data e ne sia data adeguata attestazione;
  4. entro il 30 ottobre 2015 il Direttore della Sezione Turismo procede alla liquidazione della restante quota del 20% del contributo per l'attivazione di uno o più uffici IAT previa presentazione di una relazione finale e una rendicontazione delle spese sostenute attestate dal dirigente preposto; entro tale data si procede altresì alla liquidazione del contributo integrativo di € 10.000,00, se il personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le stesse funzioni con le Province ai sensi della l.r. n. 33/2002 sia stato assunto dopo il 30 aprile 2015 e ne sia data adeguata attestazione.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge regionale n. 11/2013, la deliberazione CR n. 130 è stata inviata alla competente Commissione consiliare, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 29 agosto 2014 con l'unica modifica relativa ai termini di presentaizone delle istanze da parte dei comuni che è di 45 giorni anziché di 30 giorni come inizialmente previsto; la modifica proposta dalla Commissione è stata recepita con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTI le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 29 agosto 2014;

VISTO l'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 45 del 30 maggio 2013;

VISTA la deliberazione n. 2286/2013, la deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013 recante: "Nuova disciplina regionale per le attività di informazione ed accoglienza turistica. Deliberazione n. 139/CR del 28 ottobre 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15";

delibera

1.   di approvare, per le motivazioni e le argomentazioni indicate in premessa, i criteri e le disposizioni procedurali per l'implementazione di iniziative di start up delle attività di informazione ed accoglienza turistica da parte dei Comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

2.   di stabilire che possono presentare domanda di contributo, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione:

  • i Comuni, singoli ed associati, che presentano la manifestazione di interesse alla gestione delle attività di informazione ed accoglienza contestualmente alla domanda di contributo;
  • i Comuni, singoli o associati, che abbiano già sottoscritto l'accordo di collaborazione, ovvero abbiano già presentato la manifestazione di interesse ai sensi e in conformità alla dgr n. 2287/2013;

3.   di stabilire che il contributo una tantum per l'anno 2015 è quantificato nei seguenti importi:

  • € 25.000,00 per l'attivazione di uno o più IAT di destinazione;
  • € 12.000,00 per l'attivazione di uno IAT di territorio;

e gli stessi non sono cumulabili tra loro;

4.   di stabilire che gli importi di cui al punto 3 sono incrementati di una somma di € 10.000,00, nel caso di assunzione, in conformità a quanto stabilito dal punto 6 della citata deliberazione n. 2287/2013 e dall'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 45 del 30 maggio 2013, con qualsiasi tipo di contratto, di personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le stesse funzioni con le Province ai sensi della legge regionale n. 33/2002;

5.   di precisare le seguenti condizioni di applicazione del presente intervento:

  1. l'attivazione degli uffici IAT da parte dei Comuni deve avvenire entro il 30 aprile 2015;
  2. il contributo è riconosciuto anche ai Comuni per i quali lo start up degli uffici IAT sia già avvenuto prima della domanda di contributo, purché in conformità alla deliberazione n. 2287/2013;
  3. nel caso di Comuni associati, il contributo sarà concesso al Comune indicato nella istanza di concessione di contributo da parte dei Comuni associati;
  4. il servizio di informazione ed accoglienza turistica si intende attivato anche nel caso il comune stipuli convenzione con soggetto terzo conformemente alle previsioni della deliberazione n. 2287/2013; in tal caso il contributo è comunque erogato al comune e i criteri di quantificazione del contributo possono essere soddisfatti dal soggetto convenzionato;
  5. il contributo non potrà eccedere le spese documentate e non sono ammissibili spese relative a modalità di svolgimento dell'attività diverse dall'attivazione di uffici IAT;
  6. sono ammissibili le spese correnti di gestione degli uffici IAT, comprensive di IVA ove essa costituisca un costo per l'ente; non sono ammissibili al contributo le spese per acquisto di beni immobili, di beni mobili registrati, di arredi ed attrezzature; il contributo non può superare, in sede di liquidazione le spese sostenute e rendicontate dal Comune;

6.   di fissare, ai fini della costituzione della graduatoria degli aventi titolo per la concessione del contributo, i seguenti punteggi:

a)       

totale subentro alla Provincia nella gestione degli uffici IAT del Comune:

punti 12;

b)       

parziale subentro nella gestione degli uffici IAT (manifestazione di interesse congiunta):

punti 8;

c)       

coordinamento con la Provincia finalizzato al passaggio delle funzioni:

punti 4;

d)       

presenze turistiche nel 2013 (i punti dei numeri successivi non si sommano tra loro):

 
 

1.              da 50.001 a 100.000 presenze turistiche

punti 1;

 

2.              da 100.001 a 200.000 presenze turistiche

punti 2;

 

3.              da 200.001 a 400.000 presenze turistiche

punti 3;

 

4.              da 400.001 a 600.000 presenze turistiche

punti 4;

 

5.              da 600.001 a 1.000.000 presenze turistiche

punti 5;

 

6.              da 1.000.001 a 1.500.000 presenze turistiche

punti 6;

 

7.              da 1.500.001 a 2.000.000 presenze turistiche

punti 7;

 

8.              da 2.000.001 a 3.000.000 presenze turistiche

punti 8;

 

9.              da 3.000.001 a 5.000.000 presenze turistiche

punti 9;

 

10.          da 5.000.001 a 7.000.000 presenze turistiche

punti 10;

 

11.          da 7.000.001 a 10.000.000 presenze turistiche

punti 11;

 

12.          oltre 10.000.000 di presenze turistiche

punti 12.

e)

Concertazione fra pubblico e privato nel Comune, finalizzata all'attivazione degli uffici IAT e alla costituzione dell'OGD (delibera e verbale prima riunione): il punteggio corrisponde a quello delle presenze turistiche di cui alla lettera d);

f)

Concertazione fra pubblico e privato che coinvolga più Comuni, finalizzata all'attivazione degli uffici IAT e alla costituzione dell'OGD (delibera e verbale prima riunione): il punteggio corrisponde alla somma delle presenze turistiche di cui alla lettera d) dei singoli Comuni;

g)

assunzione, con qualsiasi tipo di contratto, di personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le stesse funzioni con le Province ai sensi della l.r. n. 33/2002:

punti 7

 

7.    di stabilire, con riferimento ai punteggi di cui al punto 6), che quelli riferiti al gruppo di lettere a), b) e c), nonché quelli relativi al gruppo di lettere e) ed f) sono alternativi fra di loro, mentre i punteggi delle lettere d) e g) sono cumulabili con quelli risultati dai due gruppi di lettere precedenti;

8.   di determinare in € 610.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per il presente intervento, disponendo che la copertura finanziaria è a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa
n. 102077 del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2014 "Attività regionali di informazione e accoglienza turistica (art. 15 l.r. 14 giugno 2013, n. 11)";

9.   spetta al Direttore della Sezione Turismo la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente atto, ivi compresa l'approvazione con proprio decreto della graduatoria finale e l'impegno contabile delle somme concesse in contributo;

10.  di stabilire le seguenti disposizioni procedurali per la gestione degli interventi derivanti dal presente provvedimento:

  • entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento, il Comune presenta alla Giunta regionale - Sezione Turismo - tramite PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it l'istanza di concessione del contributo, precisando: la data di attivazione del servizio di informazione turistica e le forme di gestione del servizio stesso, nonché gli elementi in possesso per l'attribuzione dei punteggi; alla domanda vanno altresì allegate - se non già in possesso della Regione - la manifestazione di interesse ai sensi della deliberazione n. 2287/2013 e l'eventuale atto di costituzione dell'OGD in conformità alle previsioni della deliberazione n. 2286/2013;
  • entro i 30 giorni successivi al termine di cui sopra la Sezione Turismo verifica la completezza delle istanze pervenute e della relativa documentazione, determina l'importo di contributo spettante al Comune in conformità ai criteri del presente provvedimento, redige la relativa graduatoria e individua i Comuni beneficiari;
  • entro il 30 aprile 2015, viene accertata presso i Comuni beneficiari l'avvenuta attivazione degli uffici IAT oggetto di contributo e si procede alla liquidazione del 80% del contributo, nonché del contributo integrativo di € 10.000,00, se il personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le stesse funzioni con le Province ai sensi della legge regionale n. 33/2002, sia già stato assunto entro tale data e ne sia data adeguata attestazione;
  • entro il 30 ottobre 2015 si procede alla liquidazione della restante quota del 20% previa presentazione di una relazione finale e una rendicontazione delle spese sostenute attestate dal dirigente preposto; entro tale data si procede altresì alla liquidazione del contributo integrativo di € 10.000,00, se personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le stesse funzioni con le Province sia stato assunto dopo il 30 aprile 2015;

11.   di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

12.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale delle Regione.

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