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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 19 settembre 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1638 del 09 settembre 2014

Definizione dei criteri e della procedura per la concessione di un contributo regionale alle Province per le attività di informazione ed accoglienza turistica svolte nell'anno 2014. Delibera n. 129/CR del 26 agosto 2014. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.

Note per la trasparenza

Si concedono dei contributi alle amministrazioni provinciali per la gestione dell'attività di informazione e accoglienza turistica svolta in regime transitorio nell'anno 2014, secondo quanto stabilito dall'articolo 15 della nuova Legge regionale in materia di turismo.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013, numerosi articoli della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" sono stati abrogati, ed in particolare con l'articolo 15 della legge regionale 11/2013 denominato "Informazione ed accoglienza turistica" è stato completamente rivisto l'assetto organizzativo e le attività inerenti questo segmento dell'attività turistica, specificatamente rivolta al turista, già arrivato e presente nella destinazione, che intende acquisire informazioni, notizie e indicazioni per il proprio soggiorno e per la migliore e più soddisfacente fruizione delle occasioni e luoghi di divertimento, di svago, di spettacolo e di attrazione, sia della destinazione che del Veneto nel suo complesso.

Al riguardo va precisato che il sistema della normativa previgente attribuiva la competenza esclusiva ed univoca alle province che la esercitavano direttamente, ovvero avvalendosi di enti e associazioni locali previa convenzione, nel territorio di competenza.

Ora, invece, con la nuova legge regionale n. 11/2013, articolo 15, la funzione di informazione ed accoglienza turistica è di competenza della Giunta regionale, alla quale il legislatore attribuisce il compito di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività in maniera unitaria su tutto il territorio regionale, mentre l'organizzazione operativa e la gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica a livello locale è svolta dai soggetti, anche associati, pubblici e privati.

Nell'esercizio di tale competenza, con deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013 la Giunta regionale ha provveduto a definire il nuovo assetto organizzativo dell'attività di informazione e accoglienza turistica, stabilendo le caratteristiche operative, i requisiti minimi, le attività e i servizi che saranno resi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11/2013, nonché le disposizioni procedurali per il riconoscimento dei soggetti gestori di tali attività, stabilendo altresì che possono gestire le attività di informazione ed accoglienza per ciascuna destinazione o territorio, ferma la priorità di cui all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 11/2013: l'Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - ove esistente; l'amministrazione comunale della destinazione; l'unione di comuni dei territori costituita secondo le vigenti normative statali e regionali; la provincia.

La citata deliberazione n. 2287/2013 stabilisce altresì che l'avvio delle attività di informazione e accoglienza turistica da parte dei soggetti autorizzati deve intervenire entro il termine massimo del 3 gennaio 2015 e che le Province continuino a gestire, dopo tale termine - previsto dalla lettera e) del comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 11/2013 - esclusivamente gli uffici IAT che saranno oggetto degli accordi di collaborazione conclusi con la Regione, ai sensi della stessa deliberazione.

Appare quindi chiaro, sia sul piano normativo che su quello operativo, che per quanto attiene le attività di informazione e accoglienza turistica, il 2014 è caratterizzato da un regime transitorio. Inoltre, il processo di costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD), cui l'articolo 15 della L.r. n. 11/2013 e la stessa deliberazione n. 2287/2013 conferiscono un ruolo prioritario nella gestione di tali attività, richiede un percorso di confronto sul territorio e tra gli enti locali e i soggetti privati della filiera turistica piuttosto lungo e impegnativo.

Pertanto, solo in questa seconda parte dell'anno vanno perfezionandosi taluni accordi di collaborazione tra Regione ed enti locali per la gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica con le modalità operative e nella forma previste dalla citata deliberazione n. 2287/2014.

Poiché lo stesso articolo 15 della L.r. n. 11/2013 prevede la concessione di eventuali contributi per lo svolgimento delle attività di informazione e accoglienza, e in considerazione del fatto che l'anno 2014 rappresenta effettivamente un anno di transizione fra il vecchio e il nuovo sistema, la Giunta regionale ritiene opportuno riconoscere, da un lato, alle Province un contributo per la gestione di tali funzioni svolte in regime transitorio ancora per il 2014 e, con successivo provvedimento, operare invece per uno starter del nuovo sistema di gestione delle attività di informazione ed accoglienza.

Al riguardo va infatti evidenziato che l'attività in materia di informazione e accoglienza turistica svolta dalle Province in tale fase transitoria è stata apprezzabile perché le Province, pur in assenza di qualsivoglia stanziamento nella legge di bilancio (legge regionale n. 12/2014), hanno autonomamente operato in modo da facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Si ritiene pertanto che lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio per avviare la nuova gestione degli uffici IAT, attraverso gli eventuali contributi previsti dall'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013, possa essere, in parte significativa, attribuito a riconoscere tale sforzo delle Province che ha fattualmente facilitato la transizione dal previgente sistema di informazione e accoglienza a quello attuale, evitando per quanto possibile che, prima dell'avvio della gestione attraverso i nuovi soggetti gestori, si determinasse una dispersione di professionalità acquisite.

Trattandosi di contributi e non di trasferimenti, come avveniva con il sistema previgente, si propone quindi il riparto di uno stanziamento di € 1.500.000,00 necessariamente più contenuto rispetto ai trasferimenti previsti dalla precedente normativa regionale essendo cambiati, appunto, sia i presupposti di legge sia il contesto operativo.

Pertanto, si propone un riparto in una quota proporzionale in base alla percentuale di incidenza di ciascuna provincia sul totale delle presenze turistiche in Veneto registrate nell'anno 2013, a cui aggiungere una quota fissa di € 20.000,00 che copra una base di costi fissi. Si ritiene infatti che tale criterio rappresenti in modo corretto l'utilizzo dei servizi di informazione e accoglienza turistica che viene fruito in modo più intensivo in relazione alla maggiore stanzialità del turista nelle destinazioni.

La somma delle quote fisse di € 20.000,00 attribuite alle sette Province determina un importo di € 140.000,00 come quota fissa complessiva, per cui sottraendo tale somma dallo stanziamento totale di € 1.500.000,00, residua una differenza, da ripartire come quota variabile, pari ad € 1.360.000,00 e tale importo è ripartito tra le Province in proporzione percentuale alle presenze registrate nel 2013 in ciascun territorio provinciale.

Tenuto conto quindi dell'importo complessivo proposto di € 1.500.000,00 previsto nel capitolo di spesa n. 102077 del Bilancio regionale per il 2014, applicando i criteri di riparto sopra indicati, si determinano i seguenti importi massimi che potranno essere impegnati a favore di ciascuna Provincia:

 

Province

Quota fissa

% presenze

Importo parz.

Totale

Belluno

€     20.000

6,48%

€        88.128

€      108.128

Padova

€     20.000

7,47%

€      101.592

€      121.592

Rovigo

€     20.000

2,41%

€        32.776

€        52.776

Treviso

€     20.000

2,57%

€        34.952

€        54.952

Venezia

€     20.000

55,15%

€      750.040

€      770.040

Verona

€     20.000

22,91%

€      311.576

€      331.576

Vicenza

€     20.000

3,01%

€        40.936

€        60.936

 

€.  140.000

 

€.  1.360.000

€   1.500.000

 

 

Si propone quindi con il presente atto di impegnare le somme sopra determinate a favore di ciascuna Amministrazione provinciale imputandole al capitolo di spesa n. 102077 del Bilancio di previsione per l'anno 2014, denominato "Attività regionali di informazione e accoglienza turistica (art. 15 L.r. 14 giugno 2013, n. 11)" Codice Siope 1.05.03 - 1532. Spetta al Direttore della Sezione Turismo della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento.

Per quanto concerne gli aspetti di procedura per la concessione del contributo si propone di stabilire le seguenti disposizioni:

•    sono ammissibili al contributo le spese sostenute nel corso dell'anno solare 2014 per la gestione operativa degli uffici IAT, comprensive di IVA ove essa costituisca un costo per l'ente; non sono ammissibili al contributo le spese per acquisto di beni immobili, di beni mobili registrati, di arredi ed attrezzature;

•    il contributo non potrà eccedere le spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione provinciale;

•    sono ammissibili le spese per la gestione degli uffici IAT sostenute dalle aziende o agenzie della provincia incarica dalla stessa Amministrazione allo svolgimento delle attività di informazione ed accoglienza.

La liquidazione delle somme impegnate a favore di ciascuna provincia, nei limiti stabiliti dal presente provvedimento, sarà operata dalla competente Sezione entro il 30 giugno 2015 e comunque successivamente alla presentazione da parte della provincia:

1.  dell'attestazione della spesa complessivamente sostenuta nel 2014 per la gestione degli uffici IAT;

2.  di una relazione finale sulle iniziative di riorganizzazione e ridefinizione delle attività di informazione ed accoglienza nonché di applicazione nel territorio di competenza della deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge regionale n. 11/2013, la deliberazione CR n. 129 è stata inviata alla competente Commissione consiliare, che si è espressa favorevolmente, senza modifiche, nella seduta del 29 agosto 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTAla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 29 agosto 2014;

VISTA la deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013 relativa alla "Nuova disciplina regionale per le attività di informazione ed accoglienza turistica;

delibera

1.   di approvare, per le motivazioni e secondo le modalità indicate in premessa, i criteri e le disposizioni procedurali per la concessione di un contributo regionale alle Province per l'attività di informazione ed accoglienza turistica svolta in regime transitorio nell'anno 2014;

2.  di approvare, in particolare, quali criteri per il riparto della somma complessivamente prevista di
€ 1.500.000,00 i seguenti due elementi:

a)    una quota fissa di € 20.000,00 per ciascuna amministrazione provinciale interessata per un totale di € 140.000,00,
b)    una quota proporzionale all'incidenza percentuale di ciascuna provincia sul totale delle presenze di turisti in Veneto nell'anno 2013, per un totale di € 1.360.000,00;

3.  di impegnare a favore di ciascuna amministrazione provinciale le somme a fianco di ognuna sotto riportate per la somma complessiva di € 1.500.000,00:

Belluno € 108.128 Padova € 121.592 Rovigo € 52.776 Treviso € 54.952

Venezia € 770.040 Verona € 331.576 Vicenza € 60.936;

4.  di stabilire le seguenti condizioni e disposizioni operative per la concessione dei contributi del presente provvedimento:

  • sono ammissibili al contributo le spese di gestione sostenute nel corso dell'anno solare 2014 per la funzionalità operativa degli uffici IAT, comprensive di IVA ove essa costituisca un costo per l'ente; non sono ammissibili al contributo le spese per acquisto di beni immobili, di beni mobili registrati, di arredi ed attrezzature;
  • il contributo non potrà eccedere le spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione provinciale;
  • sono ammissibili le spese per la gestione degli uffici IAT sostenute dalle aziende o agenzie della provincia incarica dalla stessa Amministrazione allo svolgimento delle attività di informazione ed accoglienza;

5.  di impegnare la somma complessiva di € 1.500.000,00, cosi come ripartita fra le amministrazioni provinciali di cui al punto 3, al capitolo di spesa n. 102077, Codice Siope 1.05.03 - 1532, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 denominato "Attività regionali di informazione e accoglienza turistica (art. 15 L.r. 14 giugno 2013, n. 11)" che presenta sufficiente disponibilità;

6.  di dare atto che la spesa complessiva di € 1.500.000.00,di cui si dispone l'impegno con il presente atto non costituisce debito commerciale;

7.  spetta al Direttore della Sezione Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente atto, disponendo che la liquidazione delle somme impegnate a favore di ciascuna provincia sarà operata entro il 30 giugno 2015 e comunque successivamente alla presentazione da parte della provincia:

a)    dell'attestazione della spesa complessiva sostenuta nel 2014 per la gestione degli uffici IAT;
b)    di una dettagliata relazione finale sulle iniziative di riorganizzazione e ridefinizione delle attività di informazione ed accoglienza nonché di applicazione nel territorio di competenza della deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013;

8.  di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. n. 1/2011;

9.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.  di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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