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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 19 settembre 2014


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1637 del 09 settembre 2014

Interventi anno 2014 per la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, di cui all'articolo 6, L. n. 223/1991 e dei lavoratori ammessi al trattamento di mobilità in deroga. DGR n. 1675/2011 - Art. 26, Legge Regionale n. 3/2009.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento intende promuovere la realizzazione di interventi da parte delle Agenzie per il lavoro per favorire la ricollocazione di lavoratori usciti dal mercato del lavoro, iscritti alle liste di mobilità o ammessi al trattamento di mobilità in deroga.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1675 del 18 ottobre 2011 "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità" sono state approvate le linee guida delle politiche attive per il contrasto alla crisi come strumento quadro di indirizzo strategico.

In particolare, il punto 2.3 della Linea 2 dell' Allegato A definisce un "Programma per l'inserimento lavorativo", finalizzato ad affrontare uno degli aspetti più critici del mercato del lavoro regionale, con specifico riferimento ai lavoratori espulsi dai processi produttivi per cause economiche. Le misure previste dal programma hanno il duplice obiettivo di migliorare le condizioni per il reimpiego e, al contempo, ottimizzare l'utilizzo integrato delle risorse destinate al sostegno al reddito e alle politiche attive.

Il presente provvedimento si inserisce nel quadro della strategia regionale ed è volto ad implementare le misure specifiche previste dal citato "Programma", attivando, così come previsto dall'articolo 26 della Legge Regionale n. 3/2009, un rapporto di cooperazione tra i Centri per l'impiego (Cpi) e le Agenzie per il lavoro (Apl), autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 276/2003 ed accreditate ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2009, per promuovere e sostenere progetti di "ricollocazione dei lavoratori in mobilità".

La ricollocazione dei lavoratori in mobilità costituisce una delle priorità nella strategia anticrisi della Regione.

Già con la DGR n. 1321 del 3 agosto 2011 si era puntato a rafforzare questa politica con una direttiva ai Cpi, contenente le linee guida e gli indirizzi applicativi per rendere più efficace il servizio. L'obiettivo dichiarato era quello di stimolare l'attivazione dei lavoratori alla ricerca di un reimpiego, aiutandoli ad intercettare la domanda di lavoro, utilizzando al meglio gli incentivi previsti dalla normativa nazionale.

Con la successiva DGR n. 2022 dell'8 ottobre 2012 è stata avviata la sperimentazione del "contratto di mobilità", introducendo un ulteriore strumento, questa volta rivolto ai lavoratori sospesi in cassa integrazione, per incentivarne la disponibilità ad optare per un percorso di mobilità "assistita", piuttosto che permanere inattivi in cassa integrazione. Anche l'attivazione dei "contratti di mobilità" è stata affidata ai Cpi.

Tale intervento ha prodotto un bilancio non del tutto positivo in termini numerici, prevalentemente a causa di ragioni di natura oggettiva, per l'ulteriore aggravarsi della situazione occupazionale, ma in parte anche per il persistere di alcune criticità che da sempre condizionano le politiche attive di reinserimento al lavoro.

La grave recessione che ha colpito l'economia regionale nel corso del 2013, tale da determinare un'ulteriore riduzione dei posti di lavoro dipendente (-18.600 tra la fine del 2013 e la fine del 2012) ed un incremento del tasso di disoccupazione, attestatosi nel dato medio per il 2013 attorno al 7,5%, ha pesato notevolmente. Non va taciuto, tuttavia, che anche i comportamenti dei lavoratori colpiti dalla crisi sono fortemente condizionati da una persistente impronta assistenziale degli ammortizzatori sociali, che di fatto disincentiva la ricerca attiva di lavoro.

Le risorse aggiuntive messe in campo dalla Regione per attivare i contratti di mobilità sono rimaste pertanto quasi del tutto inutilizzate, sia per la difficoltà da parte dei servizi di trovare opportunità di inserimento, sia per una visione opportunistica che condiziona i comportamenti dei lavoratori. L'impegno assunto con decreto dell'allora Dirigente regionale della Direzione Lavoro n. 1295/2012 per l'attuazione della DGR n. 2022/2012 ammontava a 500.000,00 euro, dei quali 250.000,00 erano stati liquidati a Veneto Lavoro a titolo di acconto, come previsto dalla DGR stessa. La spesa sostenuta ammonta 3.586,00 euro e, pertanto, a fronte dell'impegno pari a 500.000,00 euro, residuano 496.414,00 euro, che si potrebbero utilizzare per un intervento sperimentale con le stesse finalità di quello approvato con la DGR n. 2022/2012, destinato però ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità, di cui all'articolo 6, L. n. 223/1991 e dei lavoratori ammessi al trattamento di mobilità in deroga, e che comunque si configura come un'integrazione delle attività già previste in precedenza. Il nuovo target individuato dovrebbe offrire maggiori possibilità di successo.

Nel corso del 2013 si è registrato un notevole incremento del flusso di lavoratori inseriti nella lista di mobilità ex L. 223/1991: quelli domiciliati in Veneto sono risultati 13.200; nel 2012 erano stati 9.200. Nel contempo vi è stata un'ulteriore dilatazione dei tempi di permanenza in lista. Alla fine dell'anno i lavoratori presenti in lista erano 22.800, il numero più alto mai registrato (di questi quasi 5.000 risultavano occupati a tempo determinato); la quota di over 50 risulta pari al 45%. Inoltre si prevede che nel corso del 2014 terminerà il periodo di concessione per oltre 500 imprese che usufruiscono della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), rendendo probabile che un'ulteriore quota di lavoratori sospesi vengano licenziati, andando ad alimentare ancora i flussi di ingresso in mobilità.

La percentuale dei lavoratori in mobilità (under 50) ricollocata entro un anno, che in passato si aggirava intorno al 75%, a causa della crisi occupazionale, si è ridotta di circa 8 punti scendendo al 67%.

Per quanto riguarda gli over 50, per effetto della recente riforma del sistema pensionistico si è ridotta la probabilità di accedere tramite la mobilità al pensionamento; si osserva che, contestualmente, si è innalzato il tasso di ricollocazione (entro un anno), passato da valori "storici" attorno al 30% all'attuale 60%.

Ciò comporta che una quota consistente di lavoratori permanga in stato di disoccupazione alla scadenza dell'ammortizzatore sociale, alimentando il bacino di coloro che chiedono il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga.

Nel 2013 i lavoratori che hanno presentato istanza di mobilità in deroga, in prosecuzione di un trattamento di mobilità ex Legge 223 o di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), sono stati 11.313, dei quali 8053 risultano ad oggi ancora disoccupati.

Il grande sforzo organizzativo prodotto dai Cpi per potenziare il servizio di ricollocazione dei lavoratori in mobilità, secondo le direttive della DGR n. 1321/2011, rischia di essere vanificato a causa delle oggettive difficoltà ad intercettare la domanda di lavoro, peraltro ridottasi sensibilmente.

La capacità di mediazione dei Cpi, pur essendo notevolmente migliorata negli ultimi anni, non è sufficiente a produrre gli attesi risultati occupazionali, anche a causa del deteriorarsi della situazione occupazionale complessiva. La ripresa dei licenziamenti e la riduzione delle assunzioni registrate nel 2013 inducono a ritenere che, senza un piano straordinario che stimoli una domanda di lavoro aggiuntiva a favore dei lavoratori in mobilità, possa determinarsi una situazione di disoccupazione di lunga durata a carattere strutturale.

Si rende necessario, pertanto, rafforzare il servizio di ricollocazione affinché sia in grado di operare in termini propositivi anche nei confronti delle imprese, con l'obiettivo di intercettarne in maniera più efficace la domanda, promuovendo tra le stesse i vantaggi normativi, economici e contributivi connessi all'assunzione dei lavoratori in mobilità.

A tal fine si ritiene utile strutturare e stabilizzare la collaborazione tra i Cpi e le Apl, con l'obiettivo di potenziare l'offerta di servizi sul territorio e migliorare le capacità di intercettare la domanda di lavoro.

Il quadro normativo vigente punta a sostenere un "modello organizzativo e funzionale" basato sulla cooperazione tra servizi pubblici e agenzie private, con l'obiettivo di migliorare complessivamente l'offerta dei servizi per il lavoro in un quadro di garanzie che solo la governance pubblica può assicurare.

Sotto questo profilo la Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", in attuazione dei principi fondamentali definiti dalla legislazione statale, sposa in pieno questo modello, sia sul piano programmatico, sia apprestando idonei strumenti operativi:

  • l' art. 20, co. 1, prevede che in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, della prevenzione della disoccupazione di lunga durata, del sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, la Regione promuova un sistema dei servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati;
  • l' art. 25 definisce il sistema regionale di accreditamento, la cui regolazione definitiva è stata adottata con la DGR n. 2238/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3)";
  • l' art. 26, co. 2, stabilisce che la Giunta regionale realizzi i progetti di interesse regionale anche in collaborazione con gli operatori accreditati e autorizzati, favorendo il metodo del lavoro in rete;
  • l'art. 28, co. 14, consente l'accesso al Sistema Informativo Lavoro Veneto agli operatori autorizzati e accreditati, previa stipula di apposite convenzioni.

Il quadro normativo regionale, pertanto, consente di attivare forme di collaborazione tra pubblico e privato. Tuttavia, per uscire dalla logica del modello teorico, è opportuno indirizzare gli interventi verso gli ambiti in cui la collaborazione non solo risulti più utile, ma anche concretamente praticabile.

Uno di questi ambiti è sicuramente la ricollocazione dei lavoratori in mobilità, per la quale esiste già un "pacchetto" di incentivi (economici e normativi) previsti dalle norme nazionali, che è possibile integrare in forma sussidiaria con risorse regionali, del Fondo Sociale Europeo e dei fondi interprofessionali.

Si rileva, infatti, come l'insieme del quadro normativo nazionale riconosca e sostenga il ruolo delle Apl nella ricollocazione dei lavoratori:

  • l'art. 13 del D.Lgs. n. 276/2003 consente alle agenzie di somministrazione, al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, di "determinare", per un periodo massimo di 12 mesi e solo in caso di contratto di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria;
  • l'art. 20, co. 5-ter del D.Lgs. n. 276/2003 esclude il vincolo della "causalità" qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori svantaggiati;
  • l'art. 1, co. 155, L. n. 311/2004 ha esteso alle agenzie di somministrazione il beneficio previsto dall'art. 8, co. 2, della L. 223/91, a favore di chi assume un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità.

L'introduzione di ampie deroghe alla normativa in materia di somministrazione e l'estensione degli incentivi di natura contributiva ed economica dimostrano la volontà del legislatore di favorire il coinvolgimento delle Apl nei meccanismi di ricollocazione. Sotto questo profilo si delinea una nuova forma di presa in carico dei lavoratori, decisamente orientata al collocamento, come qualcosa di diverso dalla semplice somministrazione, il cui fine esclusivo è la fornitura temporanea, in quanto in questo schema lo scopo principale dell'agenzia è il collocamento stabile dei lavoratori. Per raggiungere questo scopo il percorso di ricollocazione deve privilegiare l'inserimento lavorativo, riducendo ad una funzione meramente complementare i servizi di orientamento e di formazione tipici dell'outplacement.

Si propone, pertanto, con lo scopo di rafforzare il sistema regionale dei servizi per il lavoro, valorizzando le positive esperienze di cooperazione tra i Cpi e le Apl autorizzate e accreditate, l'approvazione della Direttiva, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, finalizzata ad introdurre, in un quadro di regole, procedure e azioni condivise, la realizzazione di due interventi specifici:

  1. Il potenziamento del servizio di collocamento dei lavoratori in mobilità, già attivato con la DGR. n. 1321/2011, mediante affidamento alle Apl inserite nell'elenco regionale degli organismi accreditati ai servizi per il lavoro (paragrafo 1, Allegato A);
  2. La sperimentazione in tale ambito di un contributo per il servizio di ricollocazione a risultato rapportato alla fascia di occupabilità del lavoratore preso in carico (paragrafo 2, Allegato A).

Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) non si prevedono impegni di spesa.

Si propone, per la realizzazione degli interventi, di utilizzare le risorse già impegnate con la DGR n. 2022/2012.

Si propone, inoltre, l'approvazione dell'Avviso pubblico di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione delle candidature da parte delle Apl interessate a partecipare alla sperimentazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-   Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-   Vista la L. n. 223/91 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione" e segnatamente l'articolo 8;

-    Visto il D.Lgs. n. 181/2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro" e segnatamente l'articolo 3 "Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego", così come modificato dalla legge n. 92/2012;

-   Visto il D.Lgs. n. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003", e successive modificazioni ed integrazioni;

-   Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e segnatamente gli articoli 20, 25, 26 e 28;

-   Vista la L. n. 147/2013, "Legge di stabilità 2014", e segnatamente l'articolo 1, co. 215, che istituisce il Fondo per le politiche attive del lavoro, con il quale finanziare anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;

-   Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008, laddove prevede regimi particolari per le misure di incentivazione all'occupazione di lavoratori "svantaggiati" e "molto svantaggiati", da individuarsi alla luce dei requisiti di cui all'articolo 2, numeri 18 e 19;

-   Vista la DGR n. 1321/2011 "Linee guida e gli indirizzi applicativi per il collocamento dei lavoratori in mobilità";

-   Vista la DGR n. 1675/2011 "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità";

-   Vista la DGR n. 2022/2012 "Direttiva per la sperimentazione del contratto di mobilità";

-   Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2014.

delibera

1.       di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;

2.       di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene la direttiva "Interventi per la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, di cui all'articolo 6, L. n. 223/1991 e dei lavoratori ammessi al trattamento di mobilità in deroga";

3.       di approvare l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta l'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature da parte delle Apl interessate a partecipare alla sperimentazione;

4.       di utilizzare le risorse residue già impegnate a favore dell'ente Veneto Lavoro, per l'esecuzione dell'intero programma, con il Decreto dell'allora Dirigente della Direzione Lavoro n. 1295 del 17/10/2012 sul capitolo n. 101315 ad oggetto "Fondo Regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione (Artt. 31, 37, L.R. 13/03/2009, n. 3)" del bilancio annuale di previsione 2012;

5.       di incaricare il Direttore della Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;

6.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1637_AllegatoA_281548.pdf
1637_AllegatoB_281548.pdf

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