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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 12 settembre 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1633 del 09 settembre 2014

D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento fornisce ulteriori indirizzi orientativi per la corretta applicazione del d.lgs. n. 46/2014, che riguarda le Autorizzazioni integrate ambientali, con riferimento ad alcune nuove attività soggette ad AIA in forza del citato Decreto legislativo ed il loro corretto inquadramento ai fini dell'assoggettamento alla disciplina di settore. Trattasi di indicazioni già ufficialmente condivise a livello interregionale ed in perfetta sintonia con l'emananda proposta di circolare discussa e concordata nei tavoli istituzionali dalle medesime regioni con i competenti Uffici ministeriali.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il 12.04.2014 è entrato in vigore il d.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27.03.2014 - Serie generale.

Preso atto delle numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al d.lgs. del 03.04.2006, n. 152, e s.m.i. (Norme in materia ambientale) ed in particolare, per quanto concerne il Titolo III-Bis, della Parte II (L'Autorizzazione integrata ambientale), dell'introduzione di importanti elementi di novità che riguardano, in estrema sintesi, i seguenti aspetti:

  1. nuove installazioni (in precedenza definite tipologie progettuali) assoggettate ad AIA, inserite nell'Allegato VIII alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  2. procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni;
  3. nuove procedure per il riesame delle autorizzazioni in essere alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 46/2014;
  4. condizioni di applicazione delle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili) alle autorizzazioni integrate ambientali.

la Giunta regionale, con Deliberazione 22.07.2014, n. 1298, ha emanato primi indirizzi riguardanti importanti aspetti costituiti dalla definizione delle modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e dalla individuazione della ripartizione delle competenze al rilascio delle AIA tra le Autorità amministrative (Regione, province).

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in argomento, nell'ambito del Tavolo di coordinamento regionale per l'uniforme applicazione della normativa, sono tuttavia emerse ulteriori problematiche che sono state rappresentate nell'ambito del cosiddetto Coordinamento nazionale, istituito dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 29-quinquies del d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal d.lgs. n. 46/2014 e, rispetto alle medesime problematiche, sono state elaborate le posizioni condivise da tutte le Regioni, che si sostanziano nel contenuto del presente provvedimento.

Il documento di condivisione è stato successivamente esaminato ed approvato in sede di Commissione Ambiente degli assessori regionali, nella seduta del 29.07.2014, e la Regione Lombardia, con propria circolare 04.08.2014, n. 6, ne ha di fatto anticipato le conclusioni adottandone integralmente il contenuto.

Sulla base di quanto sopra, ed in attesa della formale adozione dell'atto di indirizzo del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tenuto conto degli esiti del confronto svolto col ministero medesimo e con le Regioni, è opportuno fornire da subito a tutti i soggetti interessati alla corretta applicazione della normativa in materia di AIA, ulteriori indirizzi che si ritengono urgenti e rilevanti, per garantire una uniforme applicazione della disciplina AIA dopo le novità introdotte dal d.lgs. n. 46/2014.

Si sottopone, pertanto, all'approvazione della Giunta regionale il documento di cui all'Allegato A al presente provvedimento, contenente le indicazioni oggetto di necessaria e urgente definizione che riguardano in particolare i seguenti punti:

  • installazioni esistenti e di nuovo assoggettamento;
  • modalità di applicazione del "riesame dell'autorizzazione", di cui all'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, da parte delle autorità competenti (Regione - province);
  • principio di "limite legale" e capacità produttiva dell'ambito della gestione dei rifiuti;
  • chiarimenti in merito all'attività di "frantumazione dei rifiuti metallici";
  • chiarimenti in merito all'attività di trattamento di "scorie e ceneri";
  • impianti di autodemolizione
  • chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento;
  • chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD (migliori tecniche disponibili)
  • oneri istruttori;
  • garanzie finanziarie;
  • principio di attività tecnicamente connessa;
  • chiarimenti sulle soglie delle attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi

ed inoltre, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, va evidenziato che, diversamente da quanto previsto nel precedente Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di smaltimento e di recupero non sono più né nettamente suddivise, né identificate con riferimento ai punti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Infatti, alcune operazioni, che erano assoggettate ad AIA in quanto connesse alla sola fase dello smaltimento (es.: trattamento biologico - chimico fisico), attualmente lo sono anche per la fase del recupero, e altre, come le attività di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, rientrano (oltre una determinata soglia di capacità di trattamento giornaliera), tra le nuove installazioni assoggettate ad AIA, come attività combinate di smaltimento e recupero.

Per quanto sopra è stato elaborato l'Allegato B al presente provvedimento che contiene le indicazioni relative all'effettiva esplicitazione mediante transcodifica delle operazioni sui rifiuti indicate nel nuovo allegato VIII, raffrontate con previsioni del medesimo allegato VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006, prima delle intervenute modifiche.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d.lgs. 04.03.2014, n. 46;

VISTO il d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2 c. 2 della LR del 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la D.G.R. n. 1298 del 22.07.2014;

VISTO il documento approvato dalla Commissione ambiente degli assessori regionali in data 29.07.2014;

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ad integrazione di quanto già stabilito con la precedente D.G.R. n. 1298 del 22.07.2014, le indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 04.03.2014, n. 46, contenuti nell'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
  2. di approvare le modalità di transcodifica delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti, di cui all'Allegato B al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1633_AllegatoA_281477.pdf
1633_AllegatoB_281477.pdf

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