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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 16 settembre 2014


Materia: Venezia, salvaguardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1540 del 26 agosto 2014

Reindustrializzazione di Porto Marghera. Atto di indirizzo per la partecipazione della società Veneto Acque S.p.A. alla società L.I.V.E. S.p.A..

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione è dato seguito a quanto previsto nel Contratto preliminare sottoscritto l'11.04.2014, stipulato da Regione Veneto con Comune di Venezia e con Syndial S.p.A. e relativo ad aree site in Porto Marghera. Il provvedimento riguarda le modalità di partecipazione di Veneto Acque S.p.A, per conto di Regione Veneto, alla società L.I.V.E. S.p.A., società controllata dal Comune di Venezia e destinata ad acquisire le aree oggetto del contratto preliminare.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con contratto preliminare sottoscritto in data 11 aprile 2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24.04.2014 Serie 3 n. 1721 e stipulato tra Regione Veneto, Comune di Venezia e Syndial S.p.A., al quale ha partecipato anche l'Amministratore Delegato di Eni S.p.A, è stata convenuta la cessione, da parte di Syndial S.p.A.,di un compendio immobiliare inserito nel sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia Porto Marghera, ed aree limitrofe, a favore di Regione Veneto e del Comune di Venezia o di costituenda società da tali enti partecipata in misura paritetica. L'area di cui si tratta è stata individuata come area di crisi complessa, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, quale necessaria premessa per l'attività integrata e coordinata finalizzata alla reindustrializzazione dell'area di Porto Marghera e delle aree limitrofe.

L'area si caratterizza come distretto fortemente specializzato nei settori del petrolchimico (chimica di base) e della cantieristica navale, attualmente in crisi in conseguenza di fattori esogeni legati all'andamento dei mercati internazionali.

Per di più, in data 16.04.2012 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia e l'Autorità Portuale di Venezia, l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe, anche con lo scopo di promuovere un processo di riconversione industriale e riqualificazione economica dell'intero sito, attuato mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili e coerenti con l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione attraverso la valorizzazione delle forze lavorative dell'area.

Attualmente Syndial S.p.A. risulta proprietaria diterreni, fabbricati ed impianti insistenti nell'area del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia -Porto Marghera, come perimetrato da ultimo nel D.M. 24 aprile 2013 e nelle zone limitrofe.

Alcune di tali aree sono gravate da oneri di bonifica e ripristino ambientale interessanti sia i suoli sia la falda, previsti e disciplinati da specifici decreti autorizzativi emessi dal Ministero dell'Ambiente.

Inoltre, con DGR n. 862 del 15.05.2012, la Regione del Veneto ha manifestato l'interesse a poter disporre delle aree per poterle destinare ad iniziative pubbliche e private per lo sviluppo, la reindustrializzazione e la riqualificazione ambientale delle stesse, ed ha approvato il relativo schema di Accordo di Programma propedeutico all'acquisizione delle aree di proprietà della società Syndial a Porto Marghera; analoga manifestazione è stata espressa dal Comune di Venezia e quindi l'Accordo di cui si tratta è stato regolarmente siglato.

Il predetto Accordo prevedeva anche la possibilità di cessione delle aree in proprietà Syndial direttamente agli Enti, ovvero Regione Veneto e Comune di Venezia, oppure a società partecipata o controllata dagli stessi (NewCo).

In conseguenza del citato Accordo, il Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale-Territoriale della Regione Veneto, ha avviato, in collaborazione con il Comune di Venezia, un'intensa attività istruttoria per giungere alla corretta individuazione della consistenza, anche economica, delle aree oggetto di trasferimento.

Per di più, con DGR n. 821 del 04.06.2013, la Giunta Regionale aveva proposto al Ministero dello Sviluppo Economico il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) riguardante l'area di cui si tratta ai sensi del D.M. 31.01.2013 di attuazione dell'art. 27 del d.l. 22.06.2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", piano da ultimo aggiornato con DGR n. 749 del 27.05.2014.

Con nota prot. 289461 del 08.07.2013, è stata formalizzata una proposta finanziaria diretta all'amministratore delegato di Eni S.p.A., società controllante di Syndial S.p.A., concernente le aree di più immediata reindustrializzazione, rinviando ad un successivo approfondimento la contrattazione riguardante i restanti lotti. La proposta è stata riscontrata con nota prot. 150 del 06.09.2013 dell'amministratore delegato di Eni S.p.A..

In data 15.11.2013, quindi, i rappresentanti della società Syndial S.p.A., si sono dichiarati disponibili a cedere due macrolotti denominati "A" e "B", come da cartografia allegata al contratto preliminare, il primo dei quali composto da aree di più immediata reindustrializzazione, il secondo da aree maggiormente idonee ad iniziative di recupero ambientale e paesaggistico, per i quali è stata avanzata la proposta di riconoscere a favore delle due Amministrazioniuna somma forfetizzata, a titolo di oneri ambientali per gli interventi di risanamento gravanti sulle aree stesse.

Da ciò ha tratto origine la bozza di contratto preliminare di compravendita, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 166 del 20.02.2014, nel testo condiviso con il Comune di Venezia.

Il contratto preliminare impone alle Amministrazioni sottoscrittrici una serie di attività funzionali alla stipula del contratto definitivo di acquisizione quali, in particolare, le pattuizioni relative alla lista di sottoservizi non attivi, di cui all'art. 2.11 del contratto medesimo, nonché l'obbligo di attuare sollecitamente, ai sensi dell'art. 4.1 del preliminare stesso, gli adempimenti amministrativi concernenti la volturazione dei decreti, dei provvedimenti autorizzativi, dei certificati e di tutte le altre posizioni soggettive inerenti i procedimenti di bonifica e messa in sicurezza delle aree cedende.

Mentre la predisposizione della lista dei predetti sottoservizi è in corso di rapida definizione, trattandosi di documento dai contenuti meramente tecnici, le attività amministrative riguardanti la volturazione dei procedimenti sono tuttora in itinere, poiché presuppongono necessariamente e logicamente l'individuazione del soggetto giuridico chiamato a subentrare nelle posizioni procedurali attive, già facenti capo alla società cedente, cioè Syndial S.p.A., atteso anche che la DGR n. 166/2014 prevedeva, in linea con quanto stabilito all'art. 8.2 del contratto preliminare, che l'acquisto delle aree potesse avvenire o da parte degli Enti direttamente o tramite apposita società NewCo, partecipata o controllata dagli enti medesimi.

A seguito di un'approfondita attività istruttoria da parte delle strutture regionali competenti e di accordi intervenuti con il Comune di Venezia, ugualmente interessato al buon esito dell'operazione di acquisizione, si è concluso per l'opportunità, anche in termini di considerevole convenienza economica, di escludere l'acquisto diretto da parte delle Amministrazioni pubbliche e di procedere mediante la società NewCo.

Tuttavia, la costituzione di una nuova società o la partecipazione diretta ad una società, quale è la costituenda NewCo, da parte di Regione Veneto, richiederebbe l'approvazione di una specifica norma di legge, ai sensi dell'art. 61 comma 2 della L.R. Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con modalità cronologiche incompatibili con i termini imposti dal Contratto preliminare per la stipula del definitivo.

Conseguentemente, nel contesto di partenariato in via di definizione, il Comune di Venezia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16.06.2014 (Allegato A) ha proposto l'utilizzabilità di un possibile veicolo societario già esistente, ancorché non operativo, rappresentato da Lido di Venezia Eventi e Congressi S.p.A. (L.I.V.E. S.p.A.), società controllata dal Comune di Venezia, attualmente priva di dipendenti ed in fase di liquidazione. Con la predetta DCC n. 45/2014, quindi, è stato previsto il trasferimento del 100% del capitale sociale di L.I.V.E. S.p.A. alla società comunale Immobiliare Veneziana S.p.A. (I.Ve. S.p.A.), che si renderebbe disponibile a cedere il 50% delle quote ad analoga società regionale indicata dalla Regione del Veneto.

Con DGR n. 19/INF del 22.07.2014, la competente struttura regionale, nel ribadire l'urgenza di addivenire all'adempimento degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto preliminare, preso atto dell'impossibilità di procedere alla costituzione di una nuova società regionale, ha prospettato la possibilità di incaricare la società Veneto Acque S.p.A., interamente partecipata dalla Regione del Veneto, ed in possesso delle caratteristiche statutarie necessarie, di acquisire il 50% delle quote di capitale di L.I.V.E. S.p.A.

La scelta della società Veneto Acque S.p.A. risulta dunque la più idonea non solo in relazione all'urgenza delle scadenze contrattuali ed alla pertinenza dello Statuto sociale, ma anche e soprattutto perché la società dispone di risorse particolarmente specializzate nel settore delle bonifiche, le cui competenze saranno valorizzate nell'ambito della società partecipata con il Comune di Venezia.

Rispetto a quanto rappresentato nella citata DGR n. 19/INF, è opportuno precisare che, d'intesa tra le parti, il termine del 10 agosto 2014 - stabilito per la formulazione delle istanze di subentro previste - è stato rideterminato nel 31.10.2014, termine che, pur non riaprendo l'ipotesi di una legge regionale ad hoc, consente di procedere con la dovuta attenzione nel consolidamento del nuovo assetto societario.

Come precisato anche nella nota prot. 310650 del 21.07.2014 del Direttore dell'Area Infrastrutture, presso cui è incardinato il Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale-Territoriale, ed indirizzata al Direttore Sviluppo Economico e Partecipate del Comune di Venezia, la conclusione dell'iter procedimentale in corso presuppone la revoca dello stato di liquidazione di L.I.V.E. S.p.A., l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie alla "due diligence", implicante, altresì, la stima peritale del valore della medesima società, antecedentemente all'acquisizione del 50% del capitale di L.I.V.E. S.p.A. da parte della Regione o di sua società controllata. Il Comune di Venezia, pur riscontrando, in pari data, positivamente la proposta regionale, con nota prot. 2014/308441, ha tuttavia richiesto la formalizzazione dell'impegno regionale all'acquisizione del 50% del capitale di L.I.V.E. S.p.A.

La struttura regionale competente in materia di partecipazioni societarie ha verificato la coerenza dell'intervento con l'oggetto sociale della predetta società Veneto Acque S.p.A. e la rispondenza dello Statuto societario della medesima alla necessità di perseguire il primario interesse pubblico sotteso all'operazione. Questo, in quanto Veneto Acque S.p.A. è una società "in house" della Regione del Veneto, soggetta all'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte dell'Ente regionale, ai sensi dell'art. 2497 c.c., con precisi obblighi statutari che impongono al Consiglio di Amministrazione della stessa di richiedere l'autorizzazione all'Assemblea dei soci per il compimento di particolari operazioni di natura straordinaria (art. 13 dello Statuto sociale). L'organo amministrativo, peraltro, deve agire "nell'ambito di quanto previsto dal business plan pluriennale e nel rispetto del budget annuale, così come approvati dall'Assemblea" (art. 18 dello Statuto sociale).

La Società, inoltre, ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile di € 1.994,00, ed ha in atto un contratto di mutuo stipulato con la BEI per realizzare opere connesse al progetto MOSAV/Savec, che comporta precisi obblighi di notifica delle modifiche intervenute nell'assetto societario.

Quanto sopra esposto, pertanto, impone di esplicitare le modalità di intervento della società regionale Veneto Acque S.p.A., dando contestualmente mandato al Consiglio di amministrazione della stessa di procedere all'acquisizione del 50% delle azioni della summenzionata NewCo, alle seguenti condizioni:

  1. che il valore della partecipazione da acquisire sia determinato secondo apposita stima peritale di soggetto esperto dotato dei necessari titoli professionali e competenze;
  2. che lo statuto recepisca tutte le clausole riferite alla NewCo previste del summenzionato Contratto Preliminare del 11.04.2014;
  3. che l'acquisizione delle Aree di cui al citato Accordo sia effettuata secondo quanto previsto dal summenzionato Contratto Preliminare del 11.04.2014, in linea con la vigente normativa;
  4. che lo scopo sociale esclusivo della Newco sia funzionale all'acquisizione, per conto di Regione Veneto e Comune di Venezia, delle aree di Porto Marghera oggetto del Contratto Preliminare di Compravendita sottoscritto in data 11 aprile 2014, nonché a tutte le successive attività inerenti la gestione, il risanamento ambientale, la valorizzazione e il trasferimento a vario titolo a terzi delle aree acquisite, in esecuzione degli indirizzi espressi dagli Enti predetti, secondo caratteristiche di stretta affinità con l'oggetto sociale di Veneto Acque S.p.A;
  5. che l'operatività della Newco sia temporalmente circoscritta al completamento delle attività di cui al punto precedente, con specifica indicazione in tal senso nello Statuto societario della stessa;
  6. che le attività di risanamento ambientale, valorizzazione e trasferimento a terzi siano avviate solo a seguito di approvazione di idoneo business plan, che garantisca l'equilibrio economico-finanziario della gestione aziendale nel medio periodo.

Veneto Acque S.p.A. procederà all'acquisizione della quota societaria con risorse proprie.

In ogni caso, prima di procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita delle aree, NewCo comunicherà al Dipartimento regionale Coordinamento Operativo Recupero Ambientale-Territoriale, incaricato del coordinamento dell'operazione, la documentazione conclusiva attestante le valutazioni estimative e peritali concernenti il valore dell'operazione afferente il compendio immobiliare oggetto del contratto.

Il Direttore dell'Area Infrastrutture è altresì incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del Contratto preliminare anche per quanto attiene alle attività inerenti le aree da acquisire e, di concerto con il Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie ed in collaborazione con il Comune di Venezia, di sovraintendere alle modifiche statutarie e della governance coerenti con i nuovi scopi attribuiti alla società NewCo introdotte dalle società controllanti.

Il Presidente, infine, dà lettura della nota, in data odierna, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Venezia, dott. Vittorio Zappalorto, dà riscontro alla nota regionale n. prot. 352760 del 21 agosto 2014, esprimendo piena condivisione al percorso societario definito dai competenti uffici di Comune e Regione.

Il relatore conclude le propria relazione e propone all'adozione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la l. 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO l'art. 27 del d.l. 22.06.2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese";

VISTO l'Accordo per la Chimica di Porto Marghera del 21.10.1998 e il relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 1999;

VISTO ildecreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 05.05.2011 contenente la dichiarazione di area di crisi complessa;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico del 31.01.2013;

VISTO l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto in data 16.04.2012;

VISTE le DGR n. 862 del 15.05.2012, n. 821 del 04.06.2013, n. 166 del 20.02.2014 e n. 820 del 05.06.2014;

VISTA la DGR 1147 del 01.07.2014 di conferimento dell'incarico di direttore dell'Area infrastrutture

VISTA la DGR n. 19/INF del 22.07.2014;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 15.05.2012 tra Regione Veneto, Comune di Venezia e Syndial S.p.A., con presa visione del Ministero per la Tutela del Territorio e del Mare e di Eni S.p.A.;

VISTA la nota prot. 289461 del 08.07.2013;

VISTA la nota prot. 150 del 06.09.2013 dell'amministratore delegato di Eni S.p.A.;

VISTO il Contratto Preliminare di Compravendita sottoscritto in data 11.04.2014 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24.04.2014 Serie 3 n. 1721;

VISTO lo Statuto di Veneto Acque S.p.A., da ultimo modificato con DGR n.3458 del 17.11.2009;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 45 del 16.06.2014;

VISTA le note prot. 301088 del 15.07.2014 del Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, prot. 310650 del 21.07.2014 del Direttore dell'Area Infrastrutture e prot. 2014/308441 del 21.07.2014 del Comune di Venezia;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.       Di approvare quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante dello stesso.

2.       Di proseguire nell'attuazione degli adempimenti previsti dal contratto preliminare del 11.04.2014, riconoscendo la validità della proposta del Comune di Venezia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16.06.2014 (Allegato A).

3.       Di incaricare la società Veneto Acque S.p.A., interamente partecipata dalla Regione del Veneto, ed in possesso delle caratteristiche statutarie necessarie, di acquisire il 50% delle quote di capitale di L.I.V.E. S.p.A., attualmente controllata dal Comune di Venezia, con le modalità ed alle condizioni tutte specificate in premessa.

4.       Di incaricare il Direttore dell'Area Infrastrutture del coordinamento e della corretta esecuzione del contratto preliminare anche per quanto attiene alle attività inerenti le aree da acquisire e dell'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari.

5.       Di incaricare il Direttore dell'Area Infrastrutture, di concerto con il Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie ed in collaborazione con il Comune di Venezia, della definizione delle modifiche statutarie e delle linee di governance coerenti con i nuovi scopi attribuiti alla società.

6.       Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale

7.       Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1540_AllegatoA_281250.pdf

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