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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 29 agosto 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 12 agosto 2014

Disciplina per l'utilizzo nelle aree di montagna della denominazione aggiuntiva "ospitalità diffusa". Deliberazione N. 100/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 28."Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Note per la trasparenza

Si definiscono i criteri e le condizioni per l'utilizzo della denominazione aggiuntiva ospitalità diffusa delle strutture ricettive organizzate in rete nelle aree di montagna.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (sesta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta, nonché per la cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto che viene apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo. Infatti le grandi potenzialità dell'offerta turistica, valorizzata da uno strutturato piano di promozione e dalle capacità imprenditoriali degli operatori turistici presenti nel nostro territorio, hanno consentito di registrare nello scorso anno un totale di quasi 62 milioni di presenze nel territorio regionale.

Nel disciplinare le differenti tipologie di strutture ricettive individuate agli articoli 24 e 25, la legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ha previsto all'articolo 28, per le sole aree di montagna, che le strutture ricettive e le strutture che offrono servizi di interesse turistico possano utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" anche al fine di potenziare l'offerta turistica favorendo le sinergie tra imprese turistiche di aree omogenee.

Dalla parte dell'offerta, l'ospitalità diffusa, secondo un modello di accoglienza ormai affermatosi nel mercato turistico, non è una semplice sommatoria di strutture ricettive, ma una vera e propria rete di imprese che offre anche servizi turistici diversi e aggiuntivi rispetto a quelli dell'alloggio in strutture ricettive alberghiere e complementari. In quanto tale, l'ospitalità diffusa rappresenta quindi una forma di organizzazione, gestione, promozione e commercializzazione di un'offerta turistica proposta da una rete di imprese (non solo ricettive) in un particolare contesto.

Dalla parte della domanda, l'ospitalità diffusa soddisfa i desideri di una clientela turistica esigente ed esperta: si tratta di persone che amano viaggiare, che hanno soggiornato in diversi tipi di strutture ricettive e località e che sono alla ricerca di formule innovative, ma che al tempo stesso siano in grado di rispecchiare il più possibile le caratteristiche del luogo. L'ospitalità diffusa, in generale, ha anche la funzione di "animare" dal punto di vista sociale, culturale ed economico piccoli centri o aree svantaggiate.

Il questo senso, quindi, il legislatore ha inteso considerare questa particolare forma di ospitalità in montagna quale complemento e completamento di una forma di ricettività che va oltre la struttura ricettiva e coinvolge il comune, il borgo, il centro abitato del paese montano, una realtà cioè nella quale il turista si immerge, diventa parte integrante del vivere quotidiano, può scoprire e riscoprire i ritmi, i tempi e i modi del vivere in montagna insieme agli stessi residenti.

Con il presente provvedimento, si provvede pertanto ad aggiungere un altro tassello al lavoro di applicazione della legge regionale n. 11/2013 in materia di turismo, provvedendo a disciplinare le modalità di riconoscimento dell'utilizzo della denominazione di "ospitalità diffusa", così come definita dall'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", da parte delle imprese turistiche delle aree di montagna sulla base dei seguenti requisiti e criteri.

Si propone che l'ambito territoriale di attività dell'ospitalità diffusa sia compreso nelle aree di montagna oggetto delle classificazioni del territorio montano compiute dallo Stato con la Legge 991/52 e dalla normativa regionale vigente.

Per quanto concerne le forme di aggregazione le imprese che compongono l'ospitalità diffusa, devono costituirsi in consorzio ai sensi del codice civile, o in rete di imprese - mediante appositi contratti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 - o nelle ulteriori forme di aggregazione di imprese di cui all'articolo 5 della Legge regionale 30 maggio 2014 n. 13. Il consorzio, o la rete di imprese, o le ulteriori forme di aggregazione di imprese di cui al citato articolo 5 della L.r. n. 13/2014 dovranno avere un numero di aderenti non inferiore a otto imprese. Il consorzio o la rete di imprese o le ulteriori forme di aggregazione di imprese, così costituiti assumono la responsabilità della conduzione dell'ospitalità diffusa e del relativo centro di ricevimento per i turisti.

In ordine alle tipologie e varietà dei servizi offerti potranno aderire al sistema di ospitalità diffusa strutture ricettive alberghiere e complementari, le imprese di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, ecc.), le agenzie di viaggio, le agenzie immobiliari e altre imprese anche complementari alla strutturazione dell'offerta turistica del territorio interessato (impianti di risalita, bici-grill, ecc.). Il consorzio, o la rete di imprese, o le ulteriori forme di aggregazioni di imprese di cui all'articolo 5 della L.r. n. 13/2014, che costituiscono l'ospitalità diffusa del territorio interessato dovranno avere tra i propri aderenti almeno una struttura ricettiva, almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e garantire almeno 20 posti letto.

Specificatamente per quanto rileva il centro ricevimento per i turisti, proprio al fine di garantire un'adeguata accoglienza nel centro abitato o nel borgo montano, si ritiene che il centro di ricevimento dell'ospitalità diffusa sia adeguatamente attrezzato per fornire al turista stesso quel servizio di informazione ed accoglienza equiparabile all'info-point turistico le cui caratteristiche e standard sono già stati previsti dalla deliberazione n. 2287/2013.

E ciò in quanto si ritiene di considerare l'ospitalità diffusa una sorta di punto di riferimento del turista per vivere direttamente il borgo, conoscere le peculiarità del comune, le eccellenze turistiche dell'area dolomitica, ma anche le particolarità storiche, artistiche e culturali del territorio, nonché le tipicità gastronomiche della valle o del comprensorio montano nel quale l'ospitalità diffusa è inserita.

Il consorzio, o la rete di imprese, o le ulteriori forme di aggregazioni di imprese di cui all'articolo 5 della L.r. n. 13/2014, che costituiscono l'ospitalità diffusa del territorio interessato, ove lo ritengano opportuno, potranno rivolgersi a specifiche famiglie motivazionali della domanda (es. bike friendly accomodation and hospitality, mountain bike hospitality, trekking hospitality, etc.) in modo da specializzare e differenziare la propria offerta rispetto a quella di altre imprese turistiche.

Per quanto concerne il coordinamento turistico il consorzio, o la rete di imprese, o le ulteriori forme di aggregazioni di imprese di cui all'articolo 5 della L.r. n. 13/2014, ove lo ritengano opportuno e ove sia compatibile, potranno aderire ai livelli di governance previsti dalla legge regionale n. 11/2013 e in particolare alla Organizzazione di Gestione della Destinazione, eventualmente costituita, ai sensi della deliberazione n. 2286/2013 nel territorio di pertinenza.

Si considerano infine due altri aspetti: il consorzio, o la rete di imprese, o le ulteriori forme di aggregazioni di imprese di cui all'articolo 5 della L.r. n. 13/2014, potranno ideare e utilizzare un segno distintivo caratterizzante la propria offerta turistica identitaria e in particolare potranno utilizzare una denominazione di ospitalità diffusa in lingua inglese, tenendo conto dei vari sistemi e mezzi di comunicazione commerciale.

Ai fini del riconoscimento dell'utilizzo della denominazione di "ospitalità diffusa" il consorzio o la rete di imprese dovranno produrre alla Provincia competente per territorio, il relativo atto costitutivo e statuto da cui risultino i requisiti e i criteri sopra evidenziati unitamente alla domanda.

Si propone di stabilire che le province competenti per il territorio montano provvedono a ricevere ed istruire le domande di riconoscimento con il relativo atto costitutivo e statuto da cui risultino i requisiti e i criteri indicati dal presente provvedimento, ai sensi della lettera b), del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2013;

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 11/2013, la deliberazione CR n. 100 del 15 luglio 2014, è stata inviata alla competente Commissione consiliare che si è espressa favorevolmente con modifiche nella seduta del 5 agosto 2014. Tali modifiche concernono in particolare le forme di aggregazione e il rimando alla recente normativa che delimita le aree di montagna, modifiche che vengono integralmente accolte col presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 25 luglio 1952 n. 991 "Provvedimenti in favore dei territori montani";

VISTA la legge regionale 18 dicembre 1993 n. 51 "Norme sulla classificazione dei territori montani";

VISTO il parere favorevole con modificazioni espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 5 agosto 2014;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.       di approvare i criteri, i requisiti e le procedure per l'utilizzo della denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" da parte di strutture ricettive e di strutture che offrono servizi di interesse turistico ubicate nelle aree di montagna, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

2.      di stabilire che possono utilizzare la denominazione ospitalità diffusa le aggregazioni di attività in possesso dei seguenti criteri e requisiti:

•         Ambito territoriale di attività dell'ospitalità diffusa: è compreso nelle aree di montagna oggetto delle classificazioni del territorio montano compiute dallo Stato con la Legge 991/52 e dalla normativa regionale vigente.

•         Forme di aggregazione: le imprese che compongono l'ospitalità diffusa devono costituirsi in consorzio ai sensi del codice civile, o in rete di imprese - mediante appositi contratti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 - o nelle ulteriori forme di aggregazione di imprese di cui all'articolo 5 della Legge regionale 30 maggio 2014 n. 13. Il consorzio, o la rete di imprese, o le ulteriori forme di aggregazione di imprese di cui al citato articolo 5 della L.r. n. 13/2014 dovranno avere un numero di aderenti non inferiore a otto imprese. Il consorzio o la rete di imprese o le ulteriori forme di aggregazione di imprese, così costituiti assumono la responsabilità della conduzione dell'ospitalità diffusa e del relativo centro di ricevimento per i turisti.

•         Tipologie e varietà dei servizi offerti: possono aderire al sistema di ospitalità diffusa strutture ricettive alberghiere e complementari, imprese di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie,etc.), agenzie di viaggio, agenzie immobiliari e altre imprese anche complementari alla strutturazione dell'offerta turistica del territorio interessato (impianti di risalita, bici-grill, etc.). Il consorzio, o la rete di imprese, o le ulteriori forme di aggregazioni di imprese di cui all'articolo 5 della L.r. n. 13/2014 che costituiscono l'ospitalità diffusa del territorio interessato dovrà avere tra i propri aderenti almeno una struttura ricettiva, almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e garantire almeno un'offerta di 20 posti letto;

•         Centro ricevimento per i turisti: il centro di ricevimento dell'ospitalità diffusa fungerà anche da info-point turistico con le caratteristiche e gli standard previsti dalla deliberazione n. 2287/2013;

•         Modello di ospitalità diffusa: il consorzio, o la rete di imprese, o le ulteriori forme di aggregazioni di imprese di cui all'articolo 5 della L.r. n. 13/2014 potranno rivolgersi a specifiche famiglie motivazionali della domanda (es. bike friendly accomodation and hospitality, mountain bike hospitality, trekking hospitality, ecc.);

•         Coordinamento turistico: il consorzio, o la rete di imprese, o le ulteriori forme di aggregazioni di imprese di cui all'articolo 5 della L.r. n. 13/2014 potranno aderire all'Organizzazione di Gestione della Destinazione eventualmente costituita ai sensi della deliberazione n. 2286/2013 nel territorio di pertinenza;

•         Segno distintivo: il consorzio o la rete di imprese che costituiscono l'ospitalità diffusa individuano nel proprio atto costitutivo una denominazione ed un segno distintivo caratterizzanti la propria offerta turistica;

3.       di stabilire che le province competenti per il territorio montano provvedono a ricevere ed istruire le domande di riconoscimento con il relativo atto costitutivo e statuto da cui risultino i requisiti e i criteri indicati dal presente provvedimento, ai sensi della lettera b), del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2013;

4.       di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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