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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 29 agosto 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1361 del 28 luglio 2014

Definizione dei criteri, condizioni e requisiti per il riconoscimento dei consorzi di imprese turistiche. Delibera n. 45/CR del 13 maggio 2014. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articolo 18.

Note per la trasparenza

Si provvede a definire i criteri e le condizioni e i limiti per il riconoscimento dei consorzi di imprese turistiche, aggregazioni di imprese del settore turismo che operano mediante progetti, programmi e attività per lo sviluppo commerciale ed economico delle imprese aderenti e per le quali la Giunta regionale può prevedere interventi contributivi di sostegno alle iniziative programmate.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 avente ad oggetto "Sviluppo e sostenibilità del Turismo veneto" ha introdotto fondamentali innovazioni rispetto alla precedente normazione relativa al settore dell'industria turistica. In particolare l'articolo 11 individua e riconosce i Sistemi Turistici Tematici -STT- che vengono puntualmente elencati; scompaiono, quindi, i precedenti Sistemi Turistici Locali in favore di una diversa definizione degli ambiti territoriali che vengono disegnati come omogenei in termini di tipologie turistiche in rapporto all'offerta di prodotto.

L'articolo 18 della legge regionale n. 11/2013, prende in considerazione il ruolo delle imprese turistiche nell'ambito dei sistemi turistici tematici e, in particolare, prevede, al comma 1, che le imprese turistiche possano partecipare a un solo consorzio per sistema turistico tematico. Sempre ai sensi del medesimo comma vengono definiti consorzi di imprese turistiche le associazioni, costituite anche in forma di società consortile, formate da imprese turistiche e da eventuali altri soggetti privati.

Ciò comporta, quindi, la costituzione di forme associative in qualsiasi modalità prevista dall'ordinamento, con esclusione, comunque, della partecipazione di soggetti pubblici anche in virtù del fatto, a mente del comma 3 del medesimo articolo, che il consorzio di imprese turistiche è tenuto ad attuare programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti.

La nuova organizzazione delle imprese private del settore turismo implica chiaramente una precisa definizione di carattere commerciale dell'attività consortile, con una connotazione che presuppone fini di lucro dell'attività gestita dal consorzio in favore delle imprese associate.

Va peraltro precisato, e ciò rileva in modo sostanziale ai fini del presente provvedimento, che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, in combinato disposto con il comma 5, la Giunta regionale stabilisca il numero minimo di imprese turistiche necessarie a costituire un consorzio di imprese turistiche e ciò in proporzione al numero di strutture ricettive e di presenze turistiche rilevate per ciascun sistema turistico tematico nel triennio 2010-2012.

Appare evidente che il legislatore regionale nel demandare alla Giunta la definizione della dimensione operativa dei singoli consorzi abbia inteso considerare gli stessi "calati" nella realtà di ciascun Sistema Turistico Tematico e, quindi, mutuare da ciascuno di essi sia gli elementi di connotazione imprenditoriale, che quelli di valenza turistica differenziata in relazione a ciascun STT.

In questo senso, quindi, ai fini della definizione dei valori minimi ai quali fare riferimento per il riconoscimento da parte della Giunta regionale dei consorzi di imprese turistiche si fa riferimento:

a)   all'indice di proporzionalità cioè il numero minimo di imprese turistiche in proporzione al numero totale di imprese ricettive dell'STT;

b)   all'indice di rappresentatività cioè il numero minimo di presenze turistiche del consorzio in proporzione al numero complessivo delle presenze turistiche dell'STT.

In relazione a ciò, è innanzi tutto necessario dare precisa definizione al riferimento richiamato dal legislatore regionale alle imprese turistiche. Sono stati presi in considerazione due archivi: l'anagrafe regionale del Sistema Informativo Regionale del Turismo - SIRT (implementato e aggiornato dalle Province) e l'elenco delle imprese registrate presso le Camere di Commercio con la codifica ATECO 55 "Alloggio". Un confronto effettuato fra i due archivi ha posto in evidenza una forte differenza in termini di numerosità di esercizi ricettivi presenti. L'archivio camerale fornisce 3.256 imprese e 2.008 unità locali con codice ATECO 55 (che comprendono alberghi, B&B, appartamenti o altre tipologie come agriturismo e rifugi alpini). L'archivio regionale presenta invece una numerosità più elevata di strutture: 3.092 alberghi, 2.752 B&B, 885 agriturismo, 188 rifugi, circa 41.000 affittacamere (dati 2012).

Considerato quindi che l'anagrafe regionale costituisce l'insieme delle unità sulle quali viene svolta la rilevazione statistica delle presenze e verificato, altresì, che nell'elenco estratto dalla banca dati camerale sono presenti anche attività che, pur avendo presumibilmente attinenza con l'attività di "alloggio" sono chiaramente individuate come imprese di costruzioni, finanziarie, o altre tipologie, si ritiene opportuno utilizzare l'anagrafe regionale che è di fatto l'universo utilizzato per la rilevazione ISTAT e che inoltre presenta maggior completezza e qualità del contenuto con riferimento al carattere "alloggio" delle unità statistiche di riferimento.

Operata quindi la prima scelta di fondo in ordine alle imprese turistiche per ciascun Sistema Turistico Tematico, e facendo riferimento sempre al dettato dell'articolo 18 della legge regionale n. 11/2013, risulta, ora, necessario fissare i parametri proporzionali di cui al già citato comma 2 dello stesso articolo, prevedendo quindi, così come precedentemente indicato, i valori degli indici di proporzionalità e degli indici di rappresentatività per ciascun STT, e ciò al fine di equilibrare il fattore "numero di imprese" con una effettiva rappresentatività del consorzio rispetto al numero complessivo di presenze dell'STT nel quale il consorzio stesso svolge la propria azione.

Ora, considerato quanto sopra, risulta necessario operare una seconda scelta di fondo; infatti, nell'ambito delle imprese ricettive, è stato necessario valutare se considerare nel computo totale tutte le tipologie ricettive riconosciute dalla legge regionale n. 11/2013, ovvero considerare solo alcune categorie. Se ad una prima lettura potrebbe ritenersi più consona la prima ipotesi, all'atto pratico si riscontrano delle oggettive discrasie specie nei Sistemi Turistici Tematici con forte componente di offerta extra alberghiera (strutture complementari, unità abitative, ecc.). Ciò comporterebbe un aumento rilevante del numero di soci potenzialmente richiesti, ma non per questo anche potenzialmente interessati a partecipare al consorzio, aggravando le difficoltà di costituzione del consorzio stesso senza, per questo, migliorarne la rappresentatività.

In relazione quindi ai requisiti minimi, risulta opportuno assumere la seconda scelta di fondo e cioè come base di calcolo per la determinazione dell'indice di proporzionalità il riferimento alle imprese ricettive appartenenti alle seguenti tipologie: strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere), strutture ricettive all'aperto (campeggi e villaggi turistici), fermo restando, comunque, che anche tutte le altre tipologie ricettive previste dalla legge regionale n. 11/2013 possono aderire ai consorzi.

Conseguentemente a quanto sopra, anche la tipologia di imprese che concorrono alla determinazione del numero minimo di soci necessari al riconoscimento del consorzio deve essere rappresentato da imprese ricettive della stessa tipologia, e cioè le strutture ricettive alberghiere e all'aperto, che costituiranno il "nucleo" della compagine sociale dei consorzi, potendo poi il consorzio associare altre imprese ricettive e altre tipologie di imprese turistiche così come stabilito dal comma 2 del citato articolo 18.

La terza scelta di fondo si ritiene coerente con quanto stabilito dal legislatore regionale in quanto, considera tutte le presenze turistiche per ciascun Sistema Turistico Tematico. Pertanto la quota di presenze necessarie per il riconoscimento di un consorzio di imprese turistiche viene calcolata in percentuale - indice di rappresentatività - su tutte le presenze turistiche e ad essa concorrono le presenze di tutti i soci del consorzio a qualunque tipologia di impresa ricettiva appartengano.

Quarta scelta di fondo operata con il presente provvedimento è quella relativa al riferimento territoriale del consorzio nel senso che il numero minimo di imprese necessario per il riconoscimento deve essere dato da strutture ricettive alberghiere e all'aperto aventi sede operativa nel Sistema Turistico Tematico in cui ha sede il consorzio stesso.

Conseguentemente si ritiene che, proprio per il principio, introdotto dal legislatore, della rappresentatività del consorzio in termini di presenze turistiche rispetto al numero complessivo dell'STT, qualunque tipologia di struttura ricettiva prevista dalla legge regionale n. 11/2013, possa concorrere alla determinazione del numero di presenze turistiche espresse dal consorzio che chiede il riconoscimento regionale, purché ubicata nello stesso Sistema Turistico Tematico.

Appare evidente poi che, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 18, e in relazione alle diverse espressioni turistiche definite dai Sistemi Turistici Tematici, le imprese turistiche possono aderire ad altri consorzi di altri STT, ma, ai fini del riconoscimento, non concorrono né a determinare la consistenza sociale minima, né a fissare i limiti della rappresentatività in termini di presenze turistiche del consorzio. La loro adesione può invece concorrere a determinare strategie operative, di promozione commerciale e di marketing del consorzio in linea con quelle dell'impresa che, pur insistendo su altro STT, ritiene strategico ed utile per lo sviluppo della propria attività partecipare alle iniziative del consorzio stesso.

Ai fini, quindi, del riconoscimento dei consorzi di imprese turistiche di cui all'articolo 18, comma 5, e per le considerazioni e valutazioni sopra esposte, si ritiene opportuno stabilire le seguenti condizioni operative di base per la definizione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 18 - numero minimo di imprese turistiche per consorzio in proporzione al numero di strutture ricettive e di presenze turistiche:

a.   stabilire che un consorzio di imprese turistiche è riconosciuto dalla Giunta regionale se contemporaneamente raggiunge o supera il limite minimo di proporzionalità e il limite minimo di rappresentatività previsti dal presente provvedimento;

b.   calcolare l'indice di proporzionalità di cui al comma 2 dell'articolo 18, con riferimento alle seguenti tipologie ricettive della legge regionale n. 11/2013: strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive all'aperto, prevedendo conseguentemente che il numero minimo di imprese necessarie per il riconoscimento è raggiunto considerando le imprese turistiche delle tipologie alberghiere e all'aperto con sede nell'STT, salva poi la possibilità anche per tutte le altre tipologie di imprese turistiche di aderire al consorzio;

c.   calcolare l'indice di rappresentatività delle presenze turistiche considerando tutte le tipologie di strutture ricettive con sede nell'STT che fanno parte della compagine sociale del consorzio.

Ora, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 5 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, il provvedimento è stato inviato alla competente Commissione consiliare che si è espressa favorevolmente, con modifiche, sulla deliberazione CR n. 45 del 13 maggio 2014.

In particolare la competente Commissione consiliare nella seduta del 17 luglio 2014 ha espresso parere favorevole con la modifica di tre aspetti che di seguito si sintetizzano:

a)   è stato meglio chiarito il ruolo e le competenze del legale rappresentate del Consorzio in ordine alla dichiarazione delle presenze delle singole strutture ricettive che concorrono a determinare l'indice di rappresentatività del consorzio medesimo;

b)   è stato inserito un elemento di valutazione differenziato e alternativo per il Sistema Turistico Tematico Mare e spiagge introducendo, per questo STT, il concetto che in una destinazione l'indice di proporzionalità ovvero l'indice di rappresentatività si intende raggiunto quando il consorzio rappresenta comunque il 60% delle imprese o delle presenze della destinazione stessa;

c)   è stato considerato un diverso valore per il Sistema Turistico Tematico "Pedemontana e colli" per cui per questo STT la percentuale di riferimento degli indici di proporzionalità e di rappresentatività è del 12% dei valori complessivi riportati nella tabella allegata alla deliberazione.

Conseguentemente a quanto stabilito dalla Commissione consiliare con il parere espresso nella seduta del 17 luglio 2014, si provvede a recepire, con il presente provvedimento, le modificazioni sopra indicate.

In ordine alla definizione delle percentuali di proporzionalità e di rappresentatività si ritiene necessario tenere conto delle potenzialità turistiche di ciascun STT, della tipologia di offerta turistica, degli assetti organizzativi definiti con le precedenti deliberazioni di attuazione della legge regionale n. 11/2013, nonché della storicità e della propensione all'associazionismo organizzato nelle diverse espressioni turistiche del territorio regionale; inoltre si rileva che anche le dimensioni territoriali dei singoli STT sono molto differenziate e che alcuni di essi sono più omogenei mentre altri sono molto estesi territorialmente, e a loro volta diversificati per la presenza di forti destinazioni turistiche o per la diffusione su un territorio più ampio delle destinazioni stesse.

Va altresì considerato che i valori assoluti in cui si traducono le percentuali alle quali fa riferimento il legislatore, sarebbero troppo marcatamente diversi tra i vari STT se si adottasse un'unica percentuale per tutti con la conseguenza che per alcuni STT la possibilità di costituire i consorzi verrebbe di fatto gravemente ridotta.

Pertanto si ritiene di dover fissare percentuali differenziate in ragione della tipologia di STT: un primo livello nel quale l'indice di proporzionalità e quello di rappresentatività sono pari al almeno il 24% dei totali di riferimento di ciascun STT; un secondo livello nel quale tali percentuali sono fissate al 12% e un terzo nel quale il valore è fissato al 10%, segnalando che queste diverse percentuali danno comunque luogo a confrontabili valori assoluti in ragione delle "differenze di partenza" tra i vari STT.

In particolare si fa riferimento ai Sistemi Turistici Tematici del Mare e spiagge, della Pedemontana e colli e delle Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete, per i quali le connotazioni di ampiezza territoriale, di caratterizzazione provinciale, di differenziazione organizzativa e di tipologia di offerta turistica suggeriscono la necessità di una differenziazione degli indici, proprio per tener conto delle peculiarità proprie di questi tematismi rispetto agli altri indicati dalla legge regionale, in modo da consentire comunque un'effettiva possibilità di costituzione dei consorzi.

Ai fini quindi della determinazione dei livelli minimi dei soci del consorzio e della rappresentatività dello stesso l'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riporta, per ciascun Sistema Turistico Tematico: il numero totale di imprese presenti nell'ambito territoriale (relative alle tipologie di strutture ricettive alberghiere e all'aperto), la media delle presenze turistiche così come rilevato nel triennio 2010-2012 a norma dell'articolo 18, comma 2, il numero minimo di soci che risulta, per ciascun STT, rispetto al valore complessivo, il numero minimo di presenze che il consorzio deve "rappresentare", dopo l'applicazione degli indici di proporzionalità delle imprese e degli indici percentuali di rappresentatività.

I valori per il riconoscimento dei consorzi di imprese nei termini di cui alla presente delibera, in particolare per quanto concerne le presenze turistiche rappresentate da ciascun consorzio, derivano dalla dichiarazione del legale rappresentate del consorzio in ordine al riepilogo della sommatoria dei singoli valori risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dai soci aderenti e relativi alle presenze turistiche presso le loro strutture nel triennio di riferimento.

Il comma 5 dell'articolo 18 stabilisce che oltre alla definizione dei requisiti e delle proporzioni richiamate al comma 2 dello stesso articolo, la Giunta regionale è tenuta altresì a disciplinare le procedure e le condizioni generali per il riconoscimento dei consorzi di imprese turistiche.

Di seguito, quindi, si riportano alcune indicazioni di organizzazione dello statuto dei consorzi, di condizioni operative, di procedure e criteri ai quali i costituendi consorzi di imprese turistiche si potranno conformare, anche al fine di fornire agli operatori turistici condizioni di trasparenza e di semplificazione.

In primo luogo va rilevato che il Consorzio può costituirsi nelle forme di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, nonché nella forma di Società Consortile di cui all'articolo 2615-ter del Codice Civile e deve presentare copia autentica dell'atto costitutivo unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti minimi di cui sopra.

Il Consorzio deve presentare l'elenco dei Soci delle imprese turistiche aderenti, registrate all'anagrafe SIRT almeno per quanto riguarda i soci rispetto a cui si conteggiano le presenze turistiche dichiarate; l'elenco dei Soci dovrà recare denominazione o ragione sociale di ciascun Socio, nominativo del legale rappresentante, sede legale e domicilio ove diverso dalla sede legale, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico, indirizzo email e casella PEC e dichiarazione di ogni singolo Socio di non trovarsi in procedura concorsuale o in liquidazione.

Il Consorzio deve presentare inoltre l'elenco di eventuali altri Soci privati aderenti ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 11/2013; l'elenco dei Soci dovrà recare denominazione o ragione sociale di ciascun Socio, nominativo del legale rappresentante, sede legale e domicilio ove diverso dalla sede legale, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico, indirizzo mail e casella PEC e dichiarazione di ogni singolo Socio di non trovarsi in procedura concorsuale o in liquidazione.

L'atto costitutivo dovrà fissare la sede legale del Consorzio all'interno dell'ambito territoriale entro il quale insiste il sistema turistico tematico (articolo 18, comma 4); in mancanza di diversa comunicazione la sede legale indicata si intenderà anche quale domicilio del Consorzio medesimo.

Lo Statuto consortile, che dovrà venire presentato in copia autentica unitamente all'atto costitutivo, dovrà risultare conforme agli scopi e finalità di cui all'articolo 18, comma 3, ovvero l'attuazione di programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti.

Le istanze di riconoscimento dei consorzi di imprese turistiche, corredate della richiesta documentazione, vanno presentate alla Giunta regionale unicamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. I consorzi d'imprese turistiche dovranno trasmettere entro il mese successivo a quello di intervenuta variazione le eventuali variazioni dei soci aderenti al consorzio medesimo, al fine di attestare il mantenimento dei requisiti che ne avevano consentito il riconoscimento.

Va inoltre rammentato che, ai sensi del comma 9, per la partecipazione alle attività regionali di promozione turistica i consorzi così riconosciuti potranno raggrupparsi in un solo consorzio tematico per ciascun Sistema Turistico tematico, precisando che, con successivo provvedimento, si provvederà a definire le modalità di costituzione dell'eventuale consorzio tematico unico di cui all'articolo 18, comma 9, della legge regionale n. 11/2013.

Le Strutture associate di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 che intendano essere consorzi ai sensi della legge regionale n. 11/2013 devono conformarsi alle presenti disposizioni entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento definitivo nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 18 - commi 6 e 7 della legge regionale n. 11/2013.

Per l'anno 2014 i finanziamenti di cui all'articolo 42, comma 4 della legge regionale n. 11/2013 potranno venire concessi ai consorzi riconosciuti secondo le modalità e i requisiti sopra esposti, nonché alle Strutture associate equiparate ai consorzi di imprese turistiche di cui al più volte citato articolo 18 che si conformino ai criteri condizioni e requisiti stabiliti dal presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 11/2013 che conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni in materia di turismo che non sono di stretta competenza e attività della Regione, si ritiene che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano all'intero territorio regionale, ma assumano carattere di cedevolezza nell'ambito territoriale della provincia di Belluno, che potrà definire criteri, procedure e parametri per il riconoscimento dei consorzi di imprese turistiche diversi da quelli indicati nel presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTO il parere favorevole, con modifiche espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 17 luglio 2014;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1.       di stabilire, per le considerazioni, le valutazioni e le argomentazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, i criteri, le condizioni e i requisiti per il riconoscimento dei consorzi di imprese turistiche previsti dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

2.       di stabilire, in sede di prima applicazione della legge regionale, che ai fini dell'individuazione dei livelli di proporzionalità e di rappresentatività valgono le seguenti disposizioni:

  • un consorzio di imprese turistiche è riconosciuto dalla Giunta regionale se contemporaneamente raggiunge o supera il limite minimo di proporzionalità e il limite minimo di rappresentatività previsti dal presente provvedimento;
  • l'indice di proporzionalità di cui al comma 2 dell'articolo 18, si calcola con riferimento alle seguenti tipologie ricettive della legge regionale n. 11/2013: strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive all'aperto, e, conseguentemente, il numero minimo di imprese turistiche necessarie per il riconoscimento è raggiunto considerando le imprese turistiche delle tipologie alberghiere e all'aperto con sede nell'STT, salva poi la possibilità anche per tutte le altre tipologie di imprese turistiche di aderire al consorzio;
  • l'indice di rappresentatività delle presenze turistiche si calcola considerando le presenze turistiche di tutte le tipologie di strutture ricettive con sede nell'STT che fanno parte della compagine sociale del consorzio;

3.       di stabilire che le percentuali di riferimento degli indici di proporzionalità e di rappresentatività sono le seguenti:

  • 24% per i Sistemi Turistici Tematici: Venezia e laguna, Dolomiti, Montagna veneta, Lago di Garda, Terme Euganee e termalismo veneto, Po e suo delta,
  • 12% per il Sistema Turistico Tematico: Mare e spiagge, Pedemontana e colli,
  • 10% per il Sistema Turistico Tematico: Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete;

4.       di stabilire, conseguentemente a quanto previsto dai punti precedenti, che i requisiti di proporzionalità e di rappresentatività per ciascun Sistema Turistico Tematico necessari per il riconoscimento dei consorzi di imprese turistiche sono quelli riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5.       di prevedere che il legale rappresentate del consorzio comunichi i valori previsti per il riconoscimento trasmettendo il riepilogo della sommatoria dei singoli valori risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dai soci aderenti relativi alle presenze turistiche presso le loro strutture; i dati delle presenze turistiche delle strutture sono verificabili dalla Giunta regionale in relazione ai posti letto e al tasso di occupazione di ciascun STT;

6.       di disciplinare le condizioni minime degli statuti e le procedure di riconoscimento dei consorzi secondo i seguenti elementi procedimentali:

a)      il consorzio può costituirsi nelle forme di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, nonché nella forma di Società Consortile di cui all'articolo 2615-ter del Codice Civile;

b)      l'atto costitutivo dovrà fissare la sede legale del Consorzio all'interno dell'ambito territoriale entro il quale insiste il sistema turistico tematico (articolo 18, comma 4); in mancanza di diversa comunicazione la sede legale indicata si intenderà anche quale domicilio del Consorzio medesimo;

c)      lo Statuto consortile dovrà risultare conforme agli scopi e finalità di cui all'articolo 18, comma 3, ovvero l'attuazione di programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti;

d)      deve essere presentata copia autentica dell'atto costitutivo unitamente, autocertificazione attestante i requisiti minimi di cui al presente provvedimento, dichiarazione di ogni singolo Socio di non trovarsi in procedura concorsuale o in liquidazione;

e)      va presentato l'elenco dei Soci delle strutture ricettive aderenti, registrate all'anagrafe SIRT almeno per quanto riguarda i soci rispetto a cui si conteggiano le presenze turistiche dichiarate, e l'elenco delle imprese turistiche con l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascun Socio, codice fiscale e partita IVA, nominativo del legale rappresentante, indicazioni della sede operativa e del recapito telefonico ed elettronico;

f)       vanno presentate le eventuali variazioni dei soci aderenti al consorzio medesimo al fine di attestare la permanenza dei requisiti di riconoscimento entro il mese successivo a quello dell'intervenuta variazione;

7.       di stabilire ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11/2013 che le strutture associate di promozione turistica di cui alla legge regionale n. 33/2002 sono consorzi di imprese turistiche ai sensi della legge regionale n. 11/2013 se si conformano, entro il termini di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, alle disposizioni previste dal presente provvedimento;

8.       di stabilire che le istanze di riconoscimento corredate della documentazione prevista al punto 6. vanno presentate unicamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;

9.       di stabilire che con successivo provvedimento la Giunta regionale provvederà a disciplinare:

a)      la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 42, comma 4 della legge regionale n. 11/2013 ai consorzi riconosciuti e alle strutture associate che si siano conformate ai criteri e condizioni di cui al presente provvedimento;

b)      le modalità di costituzione dell'eventuale consorzio tematico per ciascun Sistema Turistico Tematico ai sensi del comma 9, dell'articolo 18 della legge regionale n. 11/2013;

10.   di stabilire che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 15 delle Statuto e dall'articolo 21 della legge regionale n. 11/2013, le presenti disposizioni di applicano alla provincia di Belluno con carattere di cedevolezza e perdono per essa efficacia dalla data di entrata in vigore della specifica disciplina adottata dalla Provincia di Belluno;

11.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

12.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1361_AllegatoA_279017.pdf

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