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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 28 luglio 2014
Approvazione delle disposizioni attuative sugli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 e dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. Riapprovazione del Libretto di impianto.
La presente deliberazione individua le disposizioni attuative della normativa statale vigente sugli impianti di climatizzazione, al fine di uniformare l’applicazione della disciplina su tutto il territorio della Regione del Veneto in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, con l’obiettivo di sostenere il contenimento dei consumi energetici negli edifici privati e pubblici. Inoltre riapprova il Libretto di impianto per rimediare taluni refusi di stampa e precisare le istruzioni per la compilazione.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia", con gli artt. 9 e 10, attribuisce alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in relazione ai consumi energetici del settore dell’edilizia, alcune puntuali competenze tra le quali:
collaborare con il Ministero dello Sviluppo Economico per la definizione congiunta di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti e di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune.
Con Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2013, n.1820 è stato adottato il Piano Energetico Regionale, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed efficienza Energetica, i cui contenuti, obiettivi ed azioni sono orientati, tra l’altro, verso il risparmio e l’utilizzo efficiente dell’energia.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2013, n.1824 sono state definite le prime disposizioni di attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 192/2005 e dal D.P.R. 74/2013, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari e, in particolare, sono state individuate le strutture competenti a svolgere le attività finalizzate all’istituzione del catasto regionale degli impianti termici.
In relazione agli impianti termici il D.P.R. 16 aprile 2013, n.74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013 ed entrato in vigore il 12 luglio 2013, stabilisce puntuali criteri per l'esercizio, il controllo, l'ispezione e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, disponendo, agli articoli 9 e 10, che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedano, tra l’altro, a:
Con il Decreto 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico sono stati approvati i modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di controllo di efficienza energetica ed è stato stabilito che a partire dal 1° giugno 2014 tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, come definiti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione, sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello riportato all’Allegato I del D.M. 10 febbraio 2014, con facoltà per le Regioni e Province Autonome di apportare integrazioni, come previsto dal comma 6, art. 7 del D.P.R. 74/2013 e con le modalità stabilite al comma 3, art.3 del D.M. sopra citato.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2014, n.726, pubblicata nel B.U.R.V. 30 maggio 2014, n. 55, è stato approvato il Libretto di impianto con alcune integrazioni ed adottati i modelli di Rapporto di controllo di cui agli Allegati II, III, IV, V del D.M. 10 febbraio 2014.
Con il Decreto 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico sono stati modificati i termini stabiliti dal D.M. 10 febbraio 2014, sostituendo, all’art. 1, comma 1 ed all’art. 2 comma 1, le parole “a partire dal 1° giugno 2014” con le seguenti: “entro e non oltre il 15 ottobre 2014”.
La formulazione del D.M. così modificata prevede che tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, come definiti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione, a partire dal 15 ottobre 2014 siano muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione”.
A tal fine si ritiene necessario riapprovare il modello di libretto, Allegato A, per rimediare ad alcuni refusi di stampa e precisare meglio le istruzioni per la compilazione, per renderlo compatibile con la compilazione on-line, utilizzabile dall’attivazione del Catasto telematico come stabilita dalla D.G.R.V. 726/2014.
Si ritiene opportuno ricordare che con gli articoli 43 e 44 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11 il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici è affidato ai Comuni con più di 30.000 abitanti ed alle Province nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e che detti Enti devono operare in conformità a quanto disposto, in particolare, dal D.lgs. 192/2005 e dal D.P.R. 74/2013.
Data la sensibile difformità, per taluni aspetti, rilevata sul territorio nell’applicazione della normativa in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, si ritiene opportuno uniformare l’applicazione della disciplina statale su tutto il territorio della Regione del Veneto, con l’obiettivo di sostenere il contenimento dei consumi energetici negli edifici privati e pubblici ed anche nel contempo agevolare i compiti ai vari soggetti coinvolti in questa materia.
È necessario quindi fornire disposizioni che diano più precise indicazioni, tra l’altro, sulle modalità di compilazione ed aggiornamento del Libretto di impianto, sulle periodicità dei controlli e manutenzioni ordinarie, sui controlli dell’efficienza energetica, sulla modalità e periodicità di invio del Rapporto di controllo di efficienza energetica, sugli impianti soggetti ad ispezione e relativi criteri di priorità, sugli accertamenti della documentazione trasmessa all’Autorità competente, nonché prevedendo gradualità nell’introdurre i cambiamenti contenuti nella normativa statale e nelle disposizioni attuative, che vanno ad incidere sensibilmente su una gestione degli impianti consolidata ormai da oltre un decennio tra i vari soggetti coinvolti, sia per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni attuative, sia per quanto riguarda l’utilizzo della nuova documentazione approvata dal D.M. 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicato nella G.U. del 7 marzo 2014, n. 55), in vista anche della prossima introduzione della modalità telematica attuativa del processo di dematerializzazione della documentazione gestita dalla Pubblica Amministrazione, come proposto con l’Allegato B.
Infine, per quanto riguarda la possibilità prevista dal D.P.R. 74/2013 di coprire i costi necessari per l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici e per i controlli, mediante la corresponsione di un contributo, di importo più contenuto rispetto alla media attuale, da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, ma soprattutto secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, oltre alla individuazione delle ispezioni a pagamento e del loro costo a carico dei responsabili degli impianti, si ritiene opportuno rinviare la definizione delle eventuali proposte di cui sopra ad un successivo atto, al fine di meglio calibrare l’iniziativa, valutando quanto è già in atto e le possibili modifiche.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia" e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 in materia di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici;
VISTO il D.M. 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico, di approvazione dei modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di controllo di efficienza energetica;
VISTO il D.M. 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico, di variazione dei termini stabiliti dal D.M. 10 febbraio 2014;
VISTA la D.G.R.V. 15 ottobre 2013, n.1820 di adozione del Piano Energetico Regionale in materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica;
VISTA la D.G.R.V. 15 ottobre 2013, n.1824 contenente prime indicazioni sul Catasto regionale degli impianti termici;
VISTA la D.G.R.V. 27 maggio 2014, n.726 di approvazione del Libretto di impianto ed adozione dei modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.54;
delibera
(seguono allegati)
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