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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 75 del 01 agosto 2014


Materia: Appalti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 15 luglio 2014

Autorizzazione all'alienazione di un terreno di proprietà regionale, della superficie di 45 mq., sito in Comune di Marostica (VI), catastalmente identificato al nuovo catasto edilizio urbano (NCEU) del medesimo Comune Sezione Q, foglio 12, mappale n. 1727.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, la Giunta Regionale autorizza l'alienazione di un terreno sito in Comune di Marostica (Vi), che non riveste più carattere di pubblica utilità e demanialità, mediante avviso di vendita.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Il D.P.R 15 gennaio 1972 n. 11 ha trasferito, tra l'altro, alle Regioni le funzioni di cui al R.D. n. 215 del 1933 (nuove norme per la bonifica integrale), prima di competenza dello Stato.

La Regione del Veneto, con la legge regionale n. 3 del 13 gennaio 1976 (legge sul riordino dei Consorzi di Bonifica), ha recepito i contenuti generali del R.D. n. 215/1933 e con la successiva legge regionale n. 9 del 1 marzo 1983 ha stabilito, all'art. 1, che "le opere pubbliche di bonifica, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d' acqua naturali pubblici non classificati, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale e sono concesse per l'esecuzione al consorzio di bonifica competente e allo stesso affidate per l'esercizio, per la manutenzione e per la polizia idraulica (...)".

Quest'ultima legge regionale dispone inoltre, al successivo art. 3, che la Regione contribuisce nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione (...)" (intendendosi per tali solo quelle descritte al precedente articolo 1, ovvero relative a corsi d'acqua non classificati, intestati a quello che la medesima legge regionale definisce "demanio regionale"), attraverso finanziamenti che vengono concessi dalla Giunta Regionale per la realizzazione di opere di interesse regionale. 

Su tali basi, i Consorzi di Bonifica, ciascuno per il proprio comprensorio, eseguono in proprio, sulla rete idrografica minore, opere idrauliche finanziate dall'Amministrazione Regionale, provvedendo, ad ultimazione dei lavori, ad intestare alla Regione del Veneto i sedimi espropriati (o in altro modo acquisiti) per la

realizzazione delle opere stesse, inserendoli nel piano di classifica consorziale.

In esecuzione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1967 del 31 maggio 1976, il Consorzio di Bonifica del Grappa e del Cimone (ora Consorzio di Bonifica Brenta), con propria deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 13 del 22 marzo 1979, ha acquistato l'area per la realizzazione di alcune opere inerenti il "Piano generale di irrigazione del Bacino in destra del Fiume Brenta", affidate in concessione al predetto Consorzio in forza della Legge Regionale n. 3/1976.

Con scrittura privata di data 19 dicembre 1979, autenticata dal notaio Alessandro Todescan di Bassano del Grappa, rep. n. 24540, registrata a Bassano del Grappa il 7gennaio 1980 al n. 240, vol. 162, e trascritta presso l'allora Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bassano del Grappa in data 21 gennaio 1980, al n. 410 R.G. e al n. 358 R.P., il Consorzio di Bonifica del Grappa e del Cimone ha acquistato, tra l'altro, in nome e per conto della Regione del Veneto, dai signori Scopel Antonio e Scopel Santa Caterina un terreno della superficie di 2.000 mq. sito in Comune di Marostica, catastalmente censito al C.T. del medesimo Comune col foglio 12, mappali nn. 665 e 666, riservandosi il diritto d'uso sul terreno. 

La realizzazione di tale progetto ha comportato, tra l'altro, la costruzione della centralina pluvirrigua di "Nove", a servizio della derivazione irrigua consortile "Roggia Isacchina".

Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio regionale il Consorzio di Bonifica Brenta con parere di data 28 aprile 2011, prot. n. 6056, ha affermato che un area della superficie di circa 45 mq adiacente alla centralina pluvirigua di Nove "non è funzionale alla gestione della centrale di pompaggio e, pertanto, la stessa non ricopre più la pubblica utilità per cui è stata a suo tempo espropriata", con le prescrizioni per l'acquirente di assumersi l'onere relativo alla rimozione delle attuali recinzioni ed alla realizzazione di una nuova recinzione, nonché, il ripristino dell'esistente ove necessario, sulla base delle prescrizioni tecniche che verranno impartite dal Consorzio medesimo.

Con nota protocollo n. 32863 del 24 gennaio 2014, la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi - Settore Demanio e Patrimonio ha chiesto al Consorzio di Bonifica Brenta di predisporre gli atti necessari al fine della rinuncia del diritto d'uso posto a carico della Regione del Veneto.

Di conseguenza il Consorzio di Bonifica Brenta, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/7 del 28 maggio 2014, a integrazione della precedente delibera n. 2/3 del 19 febbraio 2014, ha espresso la volontà di rinunciare al diritto d'uso della porzione di terreno de quo, posto a favore dello stesso Consorzio e a carico della Regione del Veneto, con atto rep. n. 24540 redatto in data 19 dicembre 1979 dal notaio Alessandro Todescan.

La porzione di terreno di proprietà regionale, a seguito di recente frazionamento prot. VI0072719 del 26 maggio 2014 risulta catastalmente identificata al NCEU del Comune di Marostica (Vi) Sezione Q, foglio 12, mappale n. 1727 e ha una superficie di 45 mq..

Il Comune di Marostica e la Provincia di Vicenza non si sono dichiarati interessati ad acquisire, per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, il terreno di proprietà regionale.

Per tutte le ragioni sopra esposte, si propone di porre in vendita il bene in questione, seguendo la procedura di avviso pubblico, secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia, in particolare dalle modalità contenute nello schema di avviso di vendita che viene allegato al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Le modalità con cui si propone di condurre la procedura di alienazione, dettagliatamente indicate nell'avviso di vendita allegato, permettono di assicurare un'ampia partecipazione, essendo mirate ad individuare, attraverso un procedimento snello e poco dispendioso, una pluralità di soggetti interessati alla partecipazione alla gara.

Per quanto concerne la determinazione del prezzo di compravendita del bene, si evidenzia che il Settore Demanio e Patrimonio della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, con perizia di stima redatta in data 12 giugno 2014, che si allega al presente atto (Allegato B), parte integrante e sostanziale dello stesso, ha stimato il valore del terreno in 105,00 €/mq, ovvero, tenuto conto della superficie di 45 mq, in complessivi euro 4.725,00 arrotondati in euro 4.750,00. Tale è il prezzo che l'Amministrazione Regionale propone di assumere a base della gara per l'alienazione del bene, rispetto al quale le offerte che verranno presentate dai soggetti interessati dovranno essere formulate in aumento.

Si propone, infine, di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto a stipulare il contratto di compravendita nella forma pubblica amministrativa, in modo da evitare che le spese di redazione dell'atto possano incidere negativamente nella determinazione dell'ammontare delle offerte, in quanto "spese inerenti la vendita" e come tali, per espressa condizione inserita nell'avviso di vendita (Allegato A), poste a carico della parte acquirente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L. n. 783/1908;

Vista la Legge n. 590/1965:

Viste la L.R. n. 6/1980 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 54/2012 art. 2 comma 2 lett. o);

Visto il Dpgr n. 1967/1976;

Vista le Delibere nn. 2/3 e 6/7 del 2014 del Consorzio di Bonifica Brenta;

Visto il parere del Consorzio di Bonifica Brenta prot. n. 6056 del 28 aprile 2011;

Visto lo schema di avviso di vendita allegato al presente provvedimento (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la perizia del 28.5.2014 (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'atto di frazionamento prot. n. VI0072719 del 26 maggio 2014;

Vista la documentazione agli atti;

delibera

1.       di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il terreno di proprietà regionale, sito in Marostica (Vi) e censito al NCEU del medesimo Comune, sezione Q, foglio 12 mappale n. 1727 della superficie di 45 mq., già acquisito al patrimonio regionale a seguito dell'atto rep. n. 24540 redatto in data 19 dicembre 1979 dal notaio Alessandro Todescan, non è funzionale all'attività di bonifica e non possiede i requisiti e i presupposti della demanialità, disponendone di conseguenza l'inserimento al patrimonio disponibile della Regione del Veneto;

2.       di autorizzare l'alienazione del terreno di proprietà regionale sito in Comune di Marostica (Vi), di cui al punto precedente, mediante procedura pubblica di gara secondo le modalità di cui allo schema di avviso di vendita allegato (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.       di prendere atto altresì che il Consorzio di Bonifica Brenta, con deliberazioni di Consiglio di Amministrazione nn. 2/3 e 6/7 del 2014, ha espresso la volontà di rinunciare al diritto d'uso, della porzione di terreno de quo, posto a favore dello stesso Consorzio e a carico della Regione del Veneto, con atto di compravendita rep. n. 24540 redatto in data 19 dicembre 1979 dal notaio Alessandro Todescan;

4.       di dare atto altresì che il Comune di Marostica e la Provincia di Vicenza hanno dichiarato di non essere interessati all'acquisizione del terreno in questione;

5.       di dare atto che il Settore Demanio e Patrimonio della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, ha stimato il valore di compravendita del terreno in euro 4.750,00, quale valore del terreno da porre a base della procedura di gara per l'alienazione del bene, così come riportato nella perizia di stima redatta in data 12 giugno 2014 (Allegato B), che si approva e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6.       di autorizzare il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi ad apporre, nello schema di avviso di vendita allegato, modifiche e/o integrazioni non sostanziali ritenute necessarie nell'interesse regionale, nonché ogni incombenza inerente la formalizzazione del contratto di compravendita;

7.       di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto a stipulare il contratto di compravendita nella forma pubblica amministrativa, fermo restando che ogni spesa inerente e conseguente sarà a carico dell'acquirente aggiudicatario;

8.       di accertare che la somma ricavata dall'alienazione del bene sarà introitata sul capitolo 8616 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, Codice SIOPE 4111;

9.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1195_AllegatoA_278116.pdf
1195_AllegatoB_278116.pdf

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