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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 75 del 01 agosto 2014


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1189 del 15 luglio 2014

Determinazione dei criteri per la ripartizione del Fondo finalizzato alla riduzione dei consumi della fornitura di energia per finalità sociali, di cui all'articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in esecuzione al D.M. 26 gennaio 2012.

Note per la trasparenza

Il provvedimento determina i criteri per la ripartizione del fondo di cui all'oggetto, nell'ambito della Regione del Veneto, dando esecuzione al decreto del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2012, n. 99, del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
 

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito un Fondo finalizzato alla riduzione dei consumi della fornitura di energia per finalità sociali, cui è seguito il decreto(di seguito 'decreto') 26 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2012, n. 99, del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto, sono destinatari degli interventi finanziati dal fondo i soggetti titolari di contratti di fornitura di energia per usi civili, i quali si trovino in almeno una delle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) per interventi da realizzare sulle abitazioni di proprietà degli stessi:

a)      disagio economico, come definito ai sensi della legge 29 gennaio 2009, n. 2;

b)      disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, certificata dall'Ufficio INPS;

c)      età superiore o uguale a 65 anni, purché in una condizione di disagio economico, secondo quanto specificatamente stabilito dai singoli comuni per tale categoria di soggetti.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto, gli interventi di cui al comma 1 consistono nella realizzazione, nel potenziamento e nella manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzanti fonti rinnovabili, nonché nella realizzazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto, sono altresì destinatari degli interventi i soggetti pubblici titolari degli immobili adibiti ai servizi sotto indicati, che provvedono alla realizzazione, al potenziamento e alla manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzanti fonti rinnovabili, nonché all'effettuazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi:

a)    edifici di edilizia popolare residenziale pubblica;

b)    centri di riabilitazione per anziani e disabili;

c)    case di riposo;

d)    centri di accoglienza e case famiglia;

e)    edifici di edilizia sociale di proprietà degli enti locali.

Gli interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi possono riguardare: cambio caldaia a condensazione, inserimento valvole termostatiche dei radiatori delle singole abitazioni, in caso di condominio contabilizzazione e valvole termostatiche, pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, utilizzo di pompa di calore, cambio di serramenti, isolamento termico (cappotto dell'edificio), sostituzione di lampadine, impianto fotovoltaico, sistemi di cogenerazione, altro con specifica.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto, la dotazione finanziaria del Fondo, è pari ad euro 71.589.896,00, nell'ambito del quale la quota spettante alla Regione del Veneto ammonta ad euro 5.263.289,15. Lo stanziamento è stato iscritto nel bilancio regionale dell'esercizio 2012 con la DGR n. 2979 del 28.12.2012 al capitolo di spesa 101840 "Fondo per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali", riportato in reiscrizione nel bilancio regionale 2014 approvato con legge regionale 2 aprile 2014, n. 12.

Tale stanziamento viene ripartito secondo le seguenti modalità:

A)    una quota del 50%, pari ad euro 2.631.644,58, è destinata ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 sopra citato;

B)     l'altra quota del 50%, pari ad euro 2.631.644,57, è destinata ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2 sopra citato.

Qualora in una delle due ipotesi non si esaurisse l'intero importo disponibile, la parte rimanente verrà assegnata all'altra categoria di soggetti.

Ai fini della determinazione della graduatoria dei beneficiari, relativamente alla quota degli interventi di cui alla lettera A), si propone di fissare i seguenti punteggi relativi ad ogni singola condizione:

1)      3 punti in caso di disagio economico corrispondente ad un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da euro 0 ad euro 10.000,00, con precedenza ai livelli di reddito ISEE più bassi ovvero per i nuclei familiari con presenza da quattro a più figli conviventi aventi un reddito (I.S.E.E.) fino a euro 19.000,00;

2)      2 punti in caso di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, certificata dall'Ufficio INPS;

3)      1 punto in caso di età superiore o uguale a 65 anni, purché in una condizione di disagio economico, corrispondente ad un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da euro 0 ad euro 10.000,00, con precedenza ai livelli di reddito ISEE più bassi.

Ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, la Regione del Veneto delegherà i comuni a verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dai soggetti richiedenti al fine di ottenere una prestazione agevolata. I controlli verranno effettuati su un campione casuale di utenti; a tal fine l'amministrazione comunale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.

Relativamente alla quota degli interventi di cui alla lettera B), i punteggi relativi ad ogni singola condizione sono i seguenti: 

con riferimento alla forma istituzionale degli enti:

1)      6 punti in caso di IPAB;

2)      5 punti in caso di enti comunali;

3)      3 punti in caso di Aziende ULSS;

con riferimento alla tipologia dei servizi erogati:

4)      5 punti in caso di case di riposo

5)      4 punti in caso di centri di riabilitazione per anziani e disabili;

6)      3 punti in caso di centri di accoglienza e case famiglia;

7)      2 punti in caso di edifici di edilizia popolare residenziale pubblica;

8)      1 punto in caso di edifici di edilizia sociale di proprietà degli enti locali.

I punteggi dei criteri di cui sopra sono tra di loro sommabili.

Nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, vengono riportate le disposizioni attuative per l'istruttoria delle domande da parte dei comuni.

Relativamente alle classi di efficienza, sia per gli interventi di cui alla lettera A) che alla lettera B), considerando l'attuale categoria di consumo, vengono assegnati i seguenti punteggi:

Classi di efficienza

Categoria di consumo Punteggio

A 0

B 0

C 1

D 2

E 3

F 4

G 5


Gli interventi di cui alla lettera A) sono rimborsabili al 100% della spesa complessiva, fino ad un massimo di euro 10.000,00 comprensivo di IVA; per gli interventi di cui alla lettera B) il rimborso della spesa complessiva è pari all'80% fino ad un massimo di euro 50.000,00 comprensivo di IVA.

Sia per gli interventi di cui alla lettera A) che alla lettera B) possono fare domanda i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

1)      gli interventi, volti a ridurre i consumi della fornitura di energia per finalità sociali, possono essere già iniziati ma non pagati oppure ancora da realizzare;

2)      se esiste un contratto di affitto o di locazione, (o altro diritti di godimento sul bene, reali o non), il proprietario o l'inquilino possono essere alternativamente in possesso delle condizioni di cui sopra. Nel caso sia l'inquilino, il proprietario provvederà a rilasciare al medesimo l'autorizzazione ad effettuare gli interventi, purché il rapporto contrattuale abbia una durata di almeno otto anni 8 (4+4), complessivamente intesa.

In caso di parità di punteggio sarà utilizzato il criterio dell'ordine di arrivo delle domande presentate secondo i modelli di cui agli Allegati B e C, parti integranti del presente provvedimento, in base alla data e all'ora di ricezione formalizzata dal comune ricevente.

Si ritiene opportuno rilevare nei confronti dei soggetti destinatari che, essendo un finanziamento a fondo perduto e quindi non rimanendo a loro carico, non potranno beneficiare di deduzioni e di detrazioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi della legge la Regione del Veneto ha provveduto a comunicare, anche attraverso un incontro con l'ANCI regionale, le modalità da essa stabilite per provvedere all'attuazione degli interventi di finanziamento.

Da ultimo, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto, le regioni, avvalendosi anche dell'apporto dei comuni, provvedono al monitoraggio degli interventi realizzati, trasmettendo annualmente le informazioni al Ministero dello sviluppo economico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del 26 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2012, n. 99, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico;

VISTO il DDL del 16.12.2013 n. 25, nella parte in cui al capitolo di spesa 101840 è prevista la reiscrizione in competenza di euro 5.263.289,15;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.       di approvare i criteri per la ripartizione del Fondo finalizzato alla riduzione dei consumi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all'articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,dando esecuzione al D.M. 26 gennaio 2012, così come definiti ed articolati in premessa;

2.       di approvare, quali parti integranti del presente provvedimento, l'Allegato A "Articolo 1 commi 362 e seguenti, legge 27 dicembre 2006, n. 296 in esecuzione al D.M. 26 gennaio 2012disposizioni attuative per l'istruttoria da parte dei comuni", l'Allegato B "Presentazione della domanda del finanziamento per i richiedenti di tipo A soggetti privati (in carta semplice)", l'Allegato C "Presentazione della domanda del finanziamento per i richiedenti di tipo B soggetti pubblici (in carta semplice)";

3.       di determinare in euro 5.263.289,15 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101840 del bilancio 2014 "Fondo per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali";

4.       di incaricare il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali dell'esecuzione del presente atto e degli atti che si rendono necessari in applicazione del presente provvedimento;

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1189_AllegatoA_278108.pdf
1189_AllegatoB_278108.pdf
1189_AllegatoC_278108.pdf

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