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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 29 luglio 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1172 del 08 luglio 2014

Interventi regionali a favore delle farmacie rurali sussidiate: art. 22, lr n. 11/2014.

Note per la trasparenza

con la presente deliberazione si definiscono i criteri utili alla ripartizione/erogazione della somma complessiva di cui al comma 3, art. 22, lr n. 11/2014 (euro 300.000,00), prevista a favore delle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo inferiore ad euro 387.342,67.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legge 8 marzo 1968, n. 221, in particolare agli artt. 2, 3 e 4, stabilisce criteri e parametri utili al riconoscimento e determinazione dell'indennità c.d. di disagiata residenza da attribuire alle farmacie rurali che ne facciano specifica richiesta entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio.

La Regione del Veneto ha inteso recentemente, nell'ambito della legge finanziaria per l'esercizio 2014 -LR n. 11 del 2.4.2014-, riconoscere, ad integrazione delle previsioni normative statali, ulteriori interventi a favore delle farmacie rurali sussidiate, riscontrando peraltro in tal modo un'esigenza già manifestata dalle Associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private in occasione della definizione dell'Accordo regionale per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate dei farmaci di cui al Prontuario delle distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS -giusta DGR n. 2849/2012-. Quanto, in considerazione della necessità di salvaguardare la presenza capillare degli esercizi farmaceutici, specie nelle zone particolarmente disagiate del territorio regionale per lo più caratterizzate dalla presenza di popolazione prevalentemente anziana e dove l'impegno richiesto risulta essere senza dubbio importante.

L'art. 22 "Interventi regionali a favore delle farmacie rurali sussidiate" della richiamata LR n. 11/2014 autorizza in particolare la Giunta regionale a ripartire tra le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo inferiore a euro 387.342,67 la somma di € 300.000,00 disponibili nell'ambito dell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" ed ad adottare, al riguardo, criteri inversamente proporzionali all'importo del fatturato dichiarato dalle singole farmacie beneficiarie.

Ciò premesso, si rende necessario definire criteri funzionali al riparto dei fondi previsti tra le Aziende ULSS per la successiva liquidazione da parte di quest'ultime degli importi spettanti alle singole farmacie aventi diritto.

Al riguardo, sentite peraltro le Associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate, si propone di calcolare detti importi in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di incidenza del singolo fatturato rispetto alla sommatoria dei fatturati di tutte le farmacie rurali sussidiate, tenuto conto che il fatturato a cui fare riferimento è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente utile ai fini dell'applicazione dello sconto fisso previsto dalla vigente normativa di settore e calcolato sulla base delle vigenti disposizioni regionali in materia.

In caso di presenza di farmacie rurali sussidiate aperte nel corso dell'anno preso a riferimento per la determinazione del fatturato SSN, si propone, ai fini della verifica della sussistenza del relativo requisito di legge e della determinazione dell'importo da corrispondere, se dovuto, di riparametrare il fatturato maturato rispetto ai giorni di effettiva apertura dell'esercizio farmaceutico nell'anno.

Inoltre, stante quanto disposto dall'art. 4 della richiamata legge n. 221/1968 circa la presentazione entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio delle domande di riconoscimento dell'indennità di residenza, si propone di considerare come farmacie rurali sussidiate, le farmacie a cui le Aziende ULSS, all'esito della relativa istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 14, lettera f), LR n. 78/1980, hanno riconosciuto l'indennità di residenza.

Si evidenzia che, sotto questo profilo, l'anno in corso -2014- è l'anno in cui ricorre ai sensi del richiamato art. 4, L. n. 221/1968, il "riesame" delle farmacie rurali sussidiate.

Da ultimo, si propone di incaricare il Dirigente del Settore Farmaceutico della predisposizione del riparto dei fondi disponibili tra le Aziende ULSS sulla base delle informazioni rese dalle stesse in ordine alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo inferiore euro 387.342,67 ed ai criteri sopra individuati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (finanziaria 2014) con particolare riferimento all'art. 22;

VISTA la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. 2849 "Dispensazione di medicinali in applicazione dell'art. 8 della legge 405/2001. Razionalizzazione del processo distributivo dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS tramite le farmacie convenzionate: approvazione dello schema di accordo per la distribuzione per conto tra la Regione del Veneto, Federfarma Veneto, Assofarm Veneto";

VISTO il decreto 30 aprile 2014, n. 3 del Responsabile Gestione Sanitaria Accentrata "Individuazione capitoli afferenti al finanziamento del SSR per l'esercizio 2014 rientranti nella gestione sanitaria accentrata (GSA)";

VISTO il decreto 29 aprile 2014, n. 64 del Direttore Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria "Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4, art. 6 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Responsabili dei Settori afferenti alla Sezione Attuazione Programmazione";

delibera

1.    di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione;

2.    di determinare in euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente del Settore Farmaceutico, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101703 del bilancio 2014 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea-Gestione sanitaria accentrata presso la regione- (art. 20, C.1, punto b, lettera a, D.Lgs. n. 118/2011)"; 

3.    di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011;

4.    di incaricare le Aziende ULSS dell'erogazione alle farmacie rurali sussidiate aventi diritto della somma risultante dal riparto di cui al punto 5;

5.    di incaricare il Dirigente del Settore Farmaceutico dell'esecuzione del presente atto, ivi inclusa la predisposizione del riparto dei fondi disponibili- sulla base delle indicazioni in premessa- tra le Aziende ULSS, con individuati gli importi spettanti a ciascuna farmacia beneficiaria;

6.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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