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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 15 luglio 2014


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1058 del 24 giugno 2014

Approvazione delle direttive per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato. L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9 e art. 12, comma 3.

Note per la trasparenza

Con la legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 sono state riattribuite le funzioni, precedentemente in capo alle Autorità d'Ambito del servizio idrico integrato istituite ai sensi della L.R. 27 marzo 1998 n. 5, a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino. Questi ultimi sono costituiti mediante convenzione tra gli enti locali compresi negli ambiti territoriali ottimali definiti con la recente legge regionale. Con il presente provvedimento, in base alla competenza attribuita alla Giunta regionale dall'art. 12, comma 3 della L.R. 27.04.2012, n. 17 si approvano le direttive per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti, previsti all'art. 9 della legge medesima.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", dando seguito alla normativa statale, con particolare riferimento al decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, ha attribuito a nuovi enti le funzioni proprie delle precedenti Autorità d'Ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato, istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5.

I nuovi enti previsti dalla citata L.R. 27.04.2012, n. 17, denominati Consigli di Bacino, sono costituiti mediante convenzione tra i Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale (A.T.O.). La suddivisione del territorio regionale in A.T.O. è stabilita anch'essa dalla legge di cui sopra, che ha confermato la precedente definizione degli stessi indicata dalla precedente L.R. 27.03.1998, n. 5.

Attualmente i Consigli di Bacino regionali sono tutti costituiti e sono stati individuati per ciascuno di essi, in via definitiva o transitoria, i rappresentanti legali dei medesimi e gli organi di governo, consentendo la piena operatività dei nuovi Enti. In particolare per i Consigli di Bacino "Bacchiglione", "Veneto Orientale", "Laguna di Venezia", "Polesine", "Valle del Chiampo", "Dolomiti Bellunesi" e "Veronese", le rispettive Assemblee d'ambito hanno provveduto all'elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale dei medesimi, mentre per il Consiglio di Bacino "Brenta" è stato nominato, da parte del Presidente della Giunta regionale, un Commissario ad acta per l'esercizio delle funzioni spettanti a tali organi, in considerazione del fatto che l'Assemblea d'ambito non ha provveduto ad adempiere alla loro nomina in tempo utile.

La L.R. 27.04.2012, n. 17 prevede all'art. 9 l'istituzione dei Comitati consultivi degli utenti da parte dei Consigli di Bacino con compiti in particolare "di controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni" come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo. In particolare l'art. 12, comma 3 della legge stabilisce che la Giunta regionale adotta le direttive per la costituzione dei medesimi Comitati consultivi. La disposizione legislativa assegnava inoltre alla Giunta regionale il termine ordinatorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, per l'adozione delle menzionate direttive. In merito alla partecipazione degli utenti vigono altresì le disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale all'art. 162, comma 1, stabilisce specifici compiti del gestore del servizio idrico integrato in merito all'informazione degli utenti, alla promozione della cultura dell'acqua e nel garantire l'accesso ai cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti nell'A.T.O., alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla qualità e quantità delle acque fornite e trattate.

In relazione alla scadenza della legge regionale di cui sopra in merito alla promulgazione delle direttive per la costituzione dei Comitati consultivi, si è successivamente ravvisata l'opportunità di attendere per l'approvazione delle medesime, rimandando l'emissione di specifici provvedimenti successivamente alla definizione della disciplina normativa e giurisprudenziale di rango superiore. Ciò con particolare riferimento al pronunciamento della Corte Costituzionale sul ricorso avanzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su alcuni articoli della norma regionale, riferiti in particolare alla competenza del Consiglio di Bacino in merito all'approvazione delle tariffe. La tematica tariffaria è infatti di interesse anche per i costituendi Comitati consultivi, la promulgazione anzitempo di direttive che avessero definito le competenze di tali organismi anche in riferimento a queste tematiche avrebbe potuto dar adito a possibili problematiche in ordine alla congruità e all'applicabilità delle relative disposizioni, qualora la Corte avesse dichiarato l'incostituzionalità, anche parziale, della legge regionale di riferimento, come di fatto è avvenuto.

D'altra parte, la promulgazione delle direttive per la formazione dei Comitati consultivi degli utenti non ha necessitato di dover assumere il carattere di urgenza, essendo rimasti in carica, per la fase transitoria, i precedenti Comitati nominati in seno alle Autorità d'Ambito, con competenza sul medesimi A.T.O, a garanzia della tutela degli utenti.

Inoltre, la stessa fase costitutiva dei Consigli di Bacino ha riscontrato nei fatti alcuni rallentamenti rispetto ai tempi stabiliti dai provvedimenti regionali, in ragione della mancata approvazione entro i termini delle convenzioni costitutive da parte di alcuni Comuni, nonché del notevole prolungamento temporale per l'individuazione degli organi di governo e di rappresentanza dei nuovi Enti, da cui ne è conseguita peraltro la necessità di procedere anche mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Giunta regionale, con ulteriore allungamento dei tempi previsti.

Conseguentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, avvenuta con sentenza n. 67 del 08.04.2013, il quadro normativo ha raggiunto una sufficiente stabilità in ordine a questioni fondamentali come quella tariffaria; inoltre, allo stato attuale, i Consigli di Bacino sono costituiti ed operativi; in particolare il 29.04.2014 ha concluso le procedure elettive, con la nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale, anche il Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi", che aveva in precedenza individuato il proprio rappresentante legale solamente in via transitoria. Il contesto attuale risulta pertanto sufficientemente consolidato, consentendo di provvedere all'emissione delle direttive per la formazione dei Comitati consultivi degli utenti.

Gli Uffici regionali hanno provveduto nel frattempo alla stesura del testo del regolamento, sottoponendolo alla visione da parte dei Consigli di Bacino al fine del recepimento di osservazioni, in modo da addivenire ad un testo condiviso tra gli enti interessati. Il testo integrato con le osservazioni pervenute è stato presentato nel corso della seduta del 02.04.2014 del Coordinamento dei Consigli di Bacino, costituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 17/2012, conseguentemente alla quale sono stati formulati ulteriori rilievi da parte degli enti interessati.

Con il presente provvedimento si intende pertanto promulgare le citate direttive per la formazione ed il funzionamento dei Comitati consultivi degli utenti, approvando lo schema di regolamento contenuto nell'Allegato A, che disciplina le modalità di formazione e le competenze dei Comitati di cui sopra e che recepisce nella sostanza le osservazioni e le richieste di modifica proposte dai Consigli di Bacino.

Lo schema di regolamento è specificamente articolato come segue:

  • Art. 1 - Finalità.
  • Art. 2 - Autonomia e sede del Comitato.
  • Art. 3 - Competenze del Comitato.
  • Art. 4 - Composizione del Comitato.
  • Art. 5 - Ineleggibilità e incompatibilità.
  • Art. 6 - Modalità di costituzione.
  • Art. 7 - Attribuzioni del presidente.
  • Art. 8 - Segretaria del Comitato.
  • Art. 9 - Risorse economiche.
  • Art. 10 - Accesso agli atti.
  • Art. 11 - Rapporti con il Consiglio di Bacino.
  • Art. 12 - Sostituzione dei membri del Comitato.
  • Art. 13 - Durata del Comitato.
  • Art. 14 - Convocazioni del Comitato.
  • Art. 15 - Validità delle adunanze e modalità deliberative.
  • Art. 16 - Pubblicità dei lavori.
  • Art. 17 - Modifiche al presente regolamento.

Alcune delle principali disposizioni contenute nello schema di cui all'Allegato A discendono dai regolamenti vigenti e approvati dalle precedenti Autorità d'Ambito, che hanno dimostrato validità nell'esperienza di tali enti. Segnatamente i compiti del Comitato consultivo sono individuati nei seguenti punti:

  • cura gli interessi dell'utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato;
  • partecipa all'elaborazione e all'aggiornamento della Carta del servizio idrico integrato predisposta dal Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili.
  • può esprimere pareri su richiesta del Consiglio di Bacino, in merito agli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato.
  • può formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell'utenza.

Relativamente ai criteri per la formazione dei Comitati consultivi si ritiene utile richiamare, nelle presenti disposizioni, le precedenti indicazioni già stabilite per i comitati previsti dalla L.R. 27.03.1998, n. 5, ed approvate a suo tempo con D.G.R. n. 3036 del 04.08.1998:

a)        composizione dei Comitati: i Comitati consultivi degli utenti devono essere formati nel rispetto dei criteri di pluralismo e della rappresentatività. I Comitati sono tesi a rappresentare le associazioni e le organizzazioni operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale in ambito della tutela dei consumatori, in ambito economico, in ambito ambientale, o comunque interessate all'aspetto gestionale del servizio idrico integrato, e dovranno contestualmente garantire un'omogenea provenienza geografica dei componenti. Inoltre i Comitati dovranno essere composti con criterio di funzionalità, con numero di componenti non superiore alle soglie seguenti:

  • n. 7 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  • n. 9 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti;
  • n. 11 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
  • n. 13 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
  • n. 15 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

Qualora il Consiglio di Bacino ne ravvisi la necessità, è possibile la costituzione di un Comitato consultivo per ciascuno dei comprensori di gestione nei quali è suddiviso l'Ambito Territoriale Ottimale, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 27.04.2012, n. 17; in tal caso le limitazioni di cui sopra inerenti al numero di componenti di ciascun Comitato valgono in riferimento al comprensorio gestionale di competenza.

b)        procedure di costituzione dei Comitati: l'Assemblea d'Ambito, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, approva il regolamento per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti, secondo lo schema riportato nell'Allegato A al presente provvedimento. Il presidente del Consiglio di Bacino, istituisce, entro 30 giorni successivi dalla deliberazione dell'Assemblea, un albo per l'individuazione dell'elenco di nominativi delle associazioni degli utenti e procede alla costituzione del Comitato secondo le modalità previste nel regolamento stesso. Il Comitato è infine nominato con provvedimento del presidente del Consiglio di Bacino ed è convocato in prima seduta dallo stesso.
c)        funzionamento del Comitato.Il Comitato elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il proprio presidente e un vicepresidente, con funzioni vicarie. Fino all'elezione del presidente le funzioni del medesimo sono svolte dal componente più anziano di età.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Consiglio di Bacino.

Per garantire la necessaria continuità nell'azione di tutela degli utenti, si propone infine che gli attuali comitati nominati sulla base delle disposizioni della previgente L.R. 27.03.1998, n. 5, rimangano operativi fino alla nomina dei nuovi Comitati consultivi da parte dei presidenti dei Consigli di Bacino per i rispettivi A.T.O.

Si ritiene infine di incaricare il Direttore della Sezione Tutela Ambiente all'emanazione degli eventuali provvedimenti conseguenti, qualora necessari a dare piena attuazione alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTE le leggi regionali 27.03.1998, n. 5 e 27.04.2012, n. 17;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTE il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42 e il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 17 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTE la D.G.R. n. 3036 del 04.08.1998, la D.G.R. n. 2140 del 25.11.2013 e la D.G.R. n. 2611 del 30.12.2013;

delibera

1.       di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, le direttive per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti, che si concretizzano in particolare nello schema di regolamento contenuto nell'Allegato A, al presente provvedimento e nelle indicazioni riportate nella premessa, che ne costituiscono parte integrante;

2.       di stabilire che i Comitati consultivi degli utenti devono essere formati nel rispetto dei criteri di pluralismo, di rappresentatività e di funzionalità, come esplicitato in premessa al presente provvedimento;

3.       di stabilire che il numero di componenti per ciascun Comitato consultivo degli utenti è determinato come segue:

  • n. 7 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  • n. 9 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti;
  • n. 11 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
  • n. 13 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
  • n. 15 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

4.       di stabilire che, qualora il Consiglio di Bacino ne ravvisi la necessità, è possibile la costituzione di un Comitato consultivo per ciascuno dei comprensori di gestione nei quali è suddiviso l'Ambito Territoriale Ottimale; in tal caso le limitazioni al numero di componenti di ciascun Comitato di cui al precedente punto 3) sono riferite agli abitanti del comprensorio gestionale di competenza;

5.       di stabilire la seguente tempistica per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti:

  • entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ciascuna Assemblea d'Ambito dei Consigli di Bacino approva il regolamento per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti, in conformità allo schema riportato nell'Allegato A al presente provvedimento;
  • entro i 30 giorni successivi all'approvazione del regolamento da parte dell'Assemblea d'Ambito, il presidente del Consiglio di Bacino istituisce un albo per l'individuazione dell'elenco di nominativi delle associazioni degli utenti e procede alla costituzione del Comitato, secondo le modalità previste nel regolamento stesso;
  • entro 120 giorni dalla data di istituzione dell'albo di cui sopra il presidente del Consiglio di Bacino nomina il Comitato consultivo degli utenti con proprio provvedimento;

6.       di stabilire che per l'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", si procederà alla costituzione del relativo Comitato consultivo degli utenti secondo specifici successivi provvedimenti, d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

7.       di stabilire che gli attuali comitati nominati sulla base delle disposizioni della previgente L.R. 27.03.1998, n. 5, rimangono operativi fino alla nomina dei nuovi Comitati consultivi da parte dei presidenti dei Consigli di Bacino per i rispettivi A.T.O.;

8.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.       di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

10.    di trasmettere il presente provvedimento ai Consigli di Bacino regionali e alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene";

11.     di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1058_AllegatoA_277165.pdf

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