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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 04 luglio 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 17 giugno 2014

Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11: "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

Note per la trasparenza

Sono approvati i requisiti strutturali e di servizi necessari per definire la classificazione delle strutture ricettive all'aperto dopo l'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di turismo.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013, ed entrata in vigore il 3 luglio 2013, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (quinta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta, nonché per la cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue e che viene apprezzato dai numerosi turisti italiani e stranieri.

Nell'ambito delle differenti tipologie di strutture ricettive presenti nel territorio regionale, un elemento di punta è sicuramente l'offerta ricettiva all'aperto. I dati consolidati per l'anno 2012 fotografano un segmento ricettivo che annovera 188 campeggi e villaggi turistici con le strutture a tre e quattro stelle che superano il 50% del totale. La ricettività "open air" in Veneto assicura in totale una disponibilità di oltre 226 mila posti letto, ma quello che è più significativo è il numero complessivo di presenze turistiche registrate presso campeggi e villaggi. Infatti il Veneto, nel solo anno 2012, ha registrato oltre 17 milioni e settecentomila pernottamenti. 

Va peraltro considerato che le strutture ricettive all'aperto del Veneto hanno perseguito obiettivi comuni di: miglioramento della qualità, sviluppo ed integrazione dei servizi all'ospite, adeguamento della qualità dell'ambiente e della vacanza nella natura, per cui i campeggi e i villaggi turistici della regione sono il sistema di vacanza più strutturato d'Italia, molto apprezzato dai turisti tedeschi e del Nord Europa.

La classificazione delle strutture ricettive è un procedimento amministrativo, disciplinato dalla recente legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, agli articoli 31 e 32 ed è volto ad accertare e valutare i requisiti minimi obbligatori previsti dalla suddetta legge per ciascuna tipologia di struttura ricettiva, nonché a verificare la mancanza di omonimia tra strutture ricettive all'interno dello stesso comune.

La funzione amministrativa di classificazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'articolo 32 della citata legge regionale, è attribuita alla Provincia competente per territorio e il provvedimento di classificazione ha una durata di cinque anni. Le informazioni sulle strutture ricettive raccolte dalle Province in sede di classificazione e trasmesse al Sistema Informativo Turistico Regionale soddisfano direttamente l'interesse pubblico regionale alla conoscenza dell'offerta turistica, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

L'individuazione di criteri uniformi di classificazione delle strutture ricettive all'aperto su scala regionale mira a soddisfare due importanti interessi pubblici:

  • la tutela del turista, in quanto il consumatore, tramite la classificazione della struttura ricettiva, basata su criteri certi e principi omogenei, può conoscere preventivamente le caratteristiche dei campeggi e dei villaggi turistici e così scegliere l'offerta ricettiva che meglio soddisfa le sue esigenze;
  • la tutela della leale concorrenza tra imprese turistiche, perché un efficace controllo pubblico sui requisiti dei campeggi e dei villaggi turistici tutela quegli operatori che sostengono costi economici per la classificazione assegnata, rispetto a quelli che, non avendoli sostenuti e con informazioni ingannevoli, possono fuorviare la clientela, prospettando servizi e qualità che le strutture non sono in grado di offrire.

La disciplina dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aperto era, sino ad oggi, contenuta negli articoli 28-29-30 e 31 della legge regionale n. 33/2002 e nei relativi allegati alla stessa legge regionale contrassegnati dalle seguenti lettere: L, M, N, O e P.

La nuova legge regionale n. 11/2013 prevede all'articolo 26 le seguenti due tipologie di strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici; la stessa legge regionale definisce tali tipologie ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.

Nella definizione data dal legislatore regionale sono campeggi, o camping, le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare, mentre sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.

In ordine alla nuova legge regionale di settore, va rilevata la delegificazione della normativa turistica, che attribuisce alla Giunta regionale la determinazione dei requisiti con provvedimento deliberativo, per cui, stabilite le sintetiche definizioni di strutture ricettive incentrate su alcuni requisiti principali, le stesse sono poi integrate da disposizioni attuative che individuano i requisiti di dettaglio delle strutture, relativi specialmente a dotazioni, attrezzature e servizi offerti ai turisti.

In relazione a ciò, l'articolo 31 della legge regionale, prevede che con provvedimento deliberativo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individui i requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari.

Per ragioni di semplificazione, di organizzazione operativa e di gestione delle specifiche problematiche, si ritiene di dare attuazione all'articolo 31 escludendo la formulazione di un unico provvedimento per tutte le tipologie di strutture ricettive (alberghiere, all'aperto e complementari) in quanto appunto, il testo che ne risulterebbe, sarebbe eccessivamente lungo, dispersivo e di difficile consultazione.

Pertanto, per le considerazioni sopra esposte e per motivi di omogeneità normativa e di maggiore chiarezza e comprensibilità del testo, con il presente provvedimento si provvede a disciplinare la classificazione delle seguenti strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici.

Premesso quanto sopra, si ritiene di stabilire che la nuova disciplina di classificazione delle strutture ricettive all'aperto sia definita tenendo conto dei seguenti aspetti previsti dal comma 3 dell'articolo 31:

  • i livelli di classificazione, fino ad un massimo di cinque classi, contrassegnati da segni distintivi, rappresentati da una a cinque stelle;
  • le superfici e cubature minime dei locali di pernottamento in relazione ai posti letto;
  • le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e di servizi di interesse turistico;
  • i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
  • il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Si propone, pertanto, di approvare nell'Allegato A al presente provvedimento le "Disposizioni attuative di classificazione, denominazione e identificazione delle strutture ricettive all'aperto" relative a:

a)      le denominazioni aggiuntive e sostitutive delle strutture ricettive;

b)      le superfici e cubature minime dei locali di pernottamento in relazione ai posti letto;

c)      i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

d)      i requisiti principali del modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Si propone inoltre di individuare nell'Allegato B al presente provvedimento, i seguenti livelli di classificazione:

  • campeggi, 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle, provvedendo a stabilire i requisiti minimi di classificazione (strutturali, dotazionali e servizi) rubricati, per ciascun livello, nella sezione A;
  • villaggi turistici, 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle, provvedendo a stabilire i relativi requisiti minimi di classificazione (strutturali, dotazionali e servizi) rubricati, per ciascun livello, nella sezione B.

Sempre in attuazione della legge regionale n. 11/2013, si rileva che l'articolo 29, prevede che la Giunta regionale possa adottare un provvedimento che definisca la facoltà di utilizzare denominazioni diverse delle strutture ricettive, rispetto a quelle definite nella citata legge. Conseguentemente, si ritiene utile ed opportuno conglobare nel presente provvedimento di classificazione delle strutture ricettive all'aperto, anche quello che disciplina la facoltà di definire tali strutture con altre denominazioni.

Infine, necessita precisare che la legge regionale n. 11/2013, agli articoli 32, 33 e 34, prevede, altresì, l'elaborazione e l'adozione dei modelli regionali per la domanda di classificazione, per la segnalazione certificata di inizio attività e per la esposizione dei prezzi delle strutture ricettive. Si ritiene che l'individuazione del contenuto di tali atti, come pure l'individuazione grafica del modello del simbolo per esporre i segni distintivi della classificazione, possa rientrare tra gli atti di gestione tecnica dirigenziale, da adottarsi, secondo criteri di omogeneità e semplificazione, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 11/2013, delle disposizioni del presente provvedimento, nonché della legislazione vigente sia in materia di sportello unico delle attività produttive, sia in materia di tutela dei dati personali.

Conseguentemente si propone di incaricare il Direttore della Struttura regionale competente in materia di turismo ad individuare, per le strutture ricettive all'aperto, in attuazione delle disposizioni ivi contenute nonché delle leggi vigenti in materia, i modelli regionali relativi al:

a)      simbolo grafico per esporre i segni distintivi della classificazione;

b)      modulo di domanda di classificazione;

c)      modulo di segnalazione certificata di inizio attività;

d)      modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento;

e)      modulo del cartellino prezzi esposto in ogni unità abitativa.

Si propone di dare atto che dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento definitivo di individuazione dei requisiti di classificazione, saranno abrogate, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale n. 11/2013, le seguenti disposizioni della legge regionale n. 33/2002 limitatamente alle strutture ricettive all'aperto: gli articoli 28, 29, 31, 32, nonché gli articoli da 34 a 43; l' allegato contraddistinto con la lettera L, eccettuati i punti b) e c) del comma 2; gli allegati contraddistinti con le lettere H, M, N, O e P.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, il presente provvedimento è stato adottato dalla Giunta regionale ed è stata sentita la competente Commissione consiliare; pertanto in forza della suddetta norma la deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014 è stata trasmessa al Consiglio regionale e nella seduta del 5 giugno 2014 la competente Commissione ha espresso parere favorevole.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la propria deliberazione CR n. 37 del 15 aprile 2014;

VISTO il parere N. 528 della sesta Commissione consiliare rilasciato il 5 giugno 2014 ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 11/2013;

delibera

1.   di approvare i criteri, i requisiti e le procedure per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto - campeggi e villaggi turistici - previste dall'articolo 26 e ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

2.   di approvare le "Disposizioni attuative di classificazione, denominazione e identificazione delle strutture ricettive all'aperto" riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.   di stabilire per le strutture ricettive all'aperto i seguenti livelli di classificazione:

  •  campeggi, 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle;
  •  villaggi turistici, 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle,

e di approvare i requisiti minimi - strutturali, di dotazione e di servizi - per ciascun livello di classificazione, rubricati, rispettivamente, alla sezione A e B dell'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4.   di incaricare il Direttore di Sezione competente in materia di turismo, ad adottare entro novanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento di classificazione, e in attuazione delle disposizioni ivi contenute, i modelli regionali secondo le tipologie ed i criteri definiti in premessa;

5.   di dare atto che dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento definitivo di individuazione dei requisiti di classificazione, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale n. 11/2013, le seguenti disposizioni della legge regionale n. 33/2002 limitatamente alle strutture ricettive all'aperto:

  • gli articoli 28, 29, 31 e 32, nonché gli articoli da 34 a 43;
  • l'allegato contraddistinto con la lettera L, eccettuati i punti b) e c) del comma 2;
  • gli allegati contraddistinti con le lettere H, M, N, O e P;

6.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1000_AllegatoA_277096.pdf
1000_AllegatoB_277096.pdf

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