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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 63 del 27 giugno 2014


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1074 del 24 giugno 2014

Stagione venatoria 2014/2015. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93).

Note per la trasparenza

Viene approvato il calendario venatorio per la stagione 2014/2015 a conclusione del correlato iter istruttorio, sentite le Province ed acquisito il parere consultivo dell'ISPRA.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", sentite le Province e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.

Il calendario venatorio deve indicare:

a)      le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi del comma 1, art. 18 della Legge n. 157/92;

b)      il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;

c)      il carniere massimo giornaliero e stagionale;

d)      l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto ad invitare le Province ad avanzare motivate proposte riguardanti i contenuti del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 come dedotti dai commi 2 e 3 dell' art. 16 della L.R. n. 50/93.

Si è quindi provveduto a trasmettere all'ISPRA il progetto di calendario venatorio 2014/2015 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.

Con l'allegata nota di riscontro prot. n. 23252 del 04.06.2014, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, l'ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Risulta necessario, prima della formale approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2014/2015, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B, procedere ad una disamina analitica del contenuto del citato parere consultivo e degli orientamenti che vengono assunti dall'Amministrazione regionale nel recepire o meno le indicazioni formulate dall'ISPRA.

Nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha rappresentato una sostanziale condivisione in ordine all'impostazione del calendario prospettata dall'Amministrazione regionale, fatte salve valutazioni articolate su elementi del progetto di calendario venatorio che a parere dell'ISPRA non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico, come di seguito riportato.

L'ISPRA afferma preliminarmente che, sulla base del proprio documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42" (di seguito "Guida"), già trasmesso alle Amministrazioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28.7.2010 (la Guida viene peraltro ritrasmessa in allegato al richiamato parereprot. n. 23252 del 04.06.2014 per comodità di consultazione), "per molte specie i periodi e le modalità di prelievo riportati nella proposta di calendario venatorio in esame risultano più estesi rispetto a quelli indicati nello stesso documento e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione".

Dato atto della genericità di detto riscontro preliminare (da interpretarsi evidentemente sulla base dei contenuti dell'allegata Guida) si osserva preliminarmente quanto segue.

La parte di osservazioni critiche che si possono "desumere" a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, starna, pernice rossa, ecc. non risultano in alcuna misura rapportate (proprio perché l'ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali del Veneto. Se può essere in parte condivisa (pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: "L'Applicazione dei Key concepts a livello regionale") l'affermazione dell'ISPRA in ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici ("Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l'intero territorio italiano..."), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti l'ISPRA non la propone) avuto riguardo alle specie stanziali, specie per le quali, tra l'altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall'Amministrazione regionale e dalle Amministrazioni provinciali con i rispettivi Piani faunistico-venatori (articoli 8 e 9 della L.R. n. 50/93) e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 50/93). Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92) a prevedere, in particolare, la valutazione dell'adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell'ambito delle istruttorie sottese all'approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di "scostamento" dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 della Legge n. 157/92) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili (se non indispensabili) in sede di formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali l'ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati. In altre parole, per le specie stanziali l'ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche ai più volte richiamati Piani faunistico-venatori e relative analisi/monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consentono di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92. Certamente la soluzione migliore sarebbe che l'ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratorie dovrebbero evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica "in loco" del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente "fruibili" in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell'approvazione del calendario venatorio. Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo, per vent'anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue in relazione alle osservazioni critiche formulate dall'ISPRA nel parere reso, partendo dal primo capoverso di pag. 2 del parere, relativo alla pre-apertura della caccia alla Tortora ed al Merlo.

1) Pre-apertura della caccia alla Tortora (Streptopelia turtur)

L'ISPRA, a pag. 27/29 della Guida, così si esprime: "...Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta....il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta "pre-apertura"..tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse...nella forma esclusiva dell'appostamento".

Al riguardo si ritiene che il progetto di calendario venatorio sottoposto al parere consultivo dell'ISPRA non si discosti sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall'ISPRA medesimo (cinque giornate in pre-apertura, nella forma esclusiva dell'appostamento; 10 capi giornalieri).

2) Pre-apertura della caccia al Merlo (Turdus merula)

L'ISPRA, a pag. 29/30 della Guida, così si esprime per la specie merlo ".....L'eventuale anticipo della stagione venatoria è teoricamente possibile ma va praticato con cautela.....(tre giornate fisse nella forma esclusiva dell'appostamento..)".

Al riguardo si ritiene che il progetto di calendario venatorio sottoposto al parere consultivo dell'ISPRA non si discosti sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall'ISPRA medesimo (cinque giornate in pre-apertura, nella forma esclusiva dell'appostamento; 5 capi giornalieri).

3) Pre-apertura e apertura generale della caccia al Colombaccio (Columba palumbus)

L'ISPRA ritiene preferibile non autorizzare la pre-apertura e posticipare l'apertura generale al 1° ottobre al fine di evitare un eccessivo impatto sulla sola popolazione nidificante.

Non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA tenuto conto di quanto riportato a pag. 28 della Guida:

-          possibilità di sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo;

-          inizio a fine settembre della migrazione post-riproduttiva;

-          buon stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata da trend recenti osservati anche in Italia.

4) Caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia dal 21 settembre al 1° ottobre in forma vagante.

L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia dal 21 settembre al 1° ottobre in forma vagante, ritenendo preferibile in detto periodo e per dette specie la sola forma da appostamento.

Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92.

5) Mancata sospensione della caccia alla Moretta (Aythya fuligula).

L'ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia alla Moretta. L'Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale difforme dal parere partendo dalla Guida fornita dallo stesso Istituto nazionale. A tale riguardo si evidenzia come l'ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida medesima, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata... ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

-          relativamente alla data di apertura: della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 20 della Guida);

-          relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 19 e 20 della Guida);

-          che la questione del disturbo nelle zone umide e la paventata confusione con la specie protetta Moretta tabaccata (Aythya nyroca) sono affrontate e risolte nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto assoluto di caccia alla specie Moretta (Aythya filigula);

-          che al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento della specie Moretta tabaccata è pressoché nullo posto che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta (Melega, 2007) né contingenti svernanti superiori a poche unità.

6) Mancata sospensione della caccia al Combattente (Philomacus pugnax).

L'ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia al Combattente. L'Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale specifico difforme. A tale ultimo riguardo si evidenzia che la Guida (pag. 25) così si esprime nel merito: "Un periodo di caccia compreso tra la 3^ domenica di settembre ed il 20 gennaio potrebbe risultare teoricamente compatibile con il periodo di fine delle riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Si evidenzia che trattasi di specie cacciabile (ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 157/92) che già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide venete, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie Combattente del tutto trascurabile.

In riferimento alla valutazione della situazione demografica della specie si evidenzia che un lavoro recente, successivo ai dati citati dall'ISPRA, stabilisce in modo definitivo che la popolazione euroasiatica del Combattente, che transita in Italia ed in Veneto nella migrazione post-nuziale, è stabile, a seguito di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia (Rakhimberdiev et al., 2011).

Aggiungasi che i censimenti compiuti in Africa equatoriale (areale di svernamento della specie), eseguiti e pubblicati dall'ONCFS (Trolliet et al. 2009), fanno registrare una sostanziale stabilità della popolazione svernante ovvero quella che interessa l'Italia nel corso della migrazione post-nuziale.

Si evidenzia inoltre che i dati dei censimenti invernali Wetlands International in Europa aggiornati al 2005 dimostrano un incremento delle presenze in tutte e tre le regioni biogeografiche (West Mediterranean, Nothwest Europe, East Mediterranean).

Tutto ciò premesso si dà atto che il progetto di calendario, aderendo al principio di precauzione, anticipa la chiusura della stagione venatoria al 30 ottobre a fronte delle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (31 gennaio) e nella Guida (20 gennaio), con un contingentamento del carniere giornaliero e stagionale.

7) Apertura della caccia a Starna, Fagiano, Allodola, Quaglia, Beccaccia, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Pavoncella, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello il 21 settembre anziché il 1° di ottobre.

7a) Starna

L'ISPRA, a pag. 11 della Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)."

Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole dodici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

7b) Fagiano

L'ISPRA, a pag. 12 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2^ decade di settembre). Tuttavia l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive".

Al riguardo, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole due settimane) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

7c) Allodola

L'ISPRA, a pag. 29 della Guida, così si esprime: "La fenologia e lo stato di conservazione di questa specie inducono ad evitare un prelievo venatorio a carico della popolazione nidificante in Italia prima dell'arrivo dei contingenti in migrazione, oltre che protratto durante l'inverno; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre".

Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione venatoria prevista dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 in quanto le probabilità che la caccia incida sulle popolazioni nidificanti non può aumentare in misura significativa al variare delle due settimane intercorrenti tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre.

7d) Quaglia

L'ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori".

Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre non è in grado, ad avviso dell'Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull'entità dell'impatto paventato dall'ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi.

7e) Beccaccia

L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."

Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile;

- che la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata alla seconda decade di agosto.

7f) Germano reale

L'ISPRA, a pag. 16 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto...e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio...Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell'attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione....Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida) e della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 16 della Guida). Si evidenzia altresì che il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l'apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.

7g) Folaga

L'ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-          del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);

-          della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);

-          che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Folaga in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 13 lettera f) e 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

7h) Gallinella d'acqua

L'ISPRA, a pag. 22 e 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° marzo (1^ decade di marzo). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-          del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);

-          della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);

-          che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Gallinella d'acqua in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 13 lettera f) e 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

7i) Alzavola

L'ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-          del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);

-          della data (10 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 21 della Guida);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

-          che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Alzavola in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 13 lettera f) e 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

7l) Mestolone

L'ISPRA, a pag. 18 e 19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-          della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

-          che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Mestolone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 13 lettera f) e 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

7m) Moriglione

L'ISPRA, a pag. 19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 agosto (1^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio). Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prepuziale già in gennaio... è ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia.... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-          della data (10 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

-          che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Moriglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 13 lettera f) e 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

7n) Canapiglia

L'ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-          della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 17 della Guida);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

-          che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Canapiglia in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 13 lettera f) e 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

7o) Porciglione

L'ISPRA, a pag. 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 febbraio (3^ decade di gennaio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio....e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 13 lettera f) e 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

7p)Fischione

L'ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-                     del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 17 della Guida);

-                     dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

-                     che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Fischione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 13 lettera f) e 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

7q) Codone

L'ISPRA, a pag. 18 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-          del fatto che il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile (pag. 18 della Guida);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

-          che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Codone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 13 lettera f) e 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

7r) Marzaiola

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida.

7s) Beccaccino

L'ISPRA, a pag. 23 e 24 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-          dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

-          che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Beccaccino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 13 lettera f) e 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

7t) Frullino

L'ISPRA, a pag. 24 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-          dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori,ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

-          che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Frullino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 13 lettera f) e 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

 

7u) Pavoncella

L'ISPRA, a pag. 25 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura stabilita dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:

-          della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 25 della Guida);

-          della tendenza della popolazione europea, giudicata stabile nell'ultimo report AEWA;

-          che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Pavoncella in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 13 lettera f) e 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

7v) Cesena

L'ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre".

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-          del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);

-          della stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (pag. 30 della Guida).

7y) Tordo Bottaccio

L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre".

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:

- della compatibilità con il periodo di fine della riproduzione (pag. 31 della Guida);

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);

- della stabilità/tendenza all'incremento della popolazione nidificante in Italia (pag. 31 della Guida).

7z) Tordo sassello

L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "...Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio".

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-          del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);

-          che, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

8) Chiusura della caccia alla Quaglia il 31 dicembre anziché il 31 ottobre.

Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/92. Anche per tale motivo si ritiene di confermare la data di chiusura al 31 dicembre.

9) Chiusura della caccia a Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino e Pavoncella al 31 gennaio anziché al 20 gennaio.

9a) Germano reale

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7f) per quanto concerne lo status del Germano reale, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

-          del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida);

-          della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" messa a disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) facente parte del presente provvedimento quale Allegato C;

-          della limitazione del numero di giornate settimanali di caccia nel mese di gennaio all'interno delle ZPS (che rappresentano la quasi totalità delle zone umide venete) imposta dal D.M. 17.10.2007, così come recepito nel calendario oggetto di approvazione (punto 13, lettera g).

9b) Folaga

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7g) per quanto concerne lo status della Folaga, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

-          del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);

-          della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C).

9c) Gallinella d'acqua

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7h) per quanto concerne lo status della Gallinella d'acqua, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida).

9d) Alzavola

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7i) per quanto concerne lo status dell'Alzavola, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

-          del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);

-          della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

9e) Mestolone

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7l) per quanto concerne lo status del Mestolone, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

-          della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

9f) Moriglione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7m) per quanto concerne lo status del Moriglione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

-          della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

9g) Canapiglia

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7n) per quanto concerne lo status della Canapiglia, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

-          della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

9h) Porciglione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7o) per quanto concerne lo status del Porciglione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C).

9i) Fischione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7p) per quanto concerne lo status del Fischione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

-          della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

9l) Codone

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7q) per quanto concerne lo status del Codone, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

-          della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

9m) Marzaiola

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida.

9n) Beccaccino

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7s) per quanto concerne lo status del Beccaccino, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

-          della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 23 e 24 della Guida);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

9o) Frullino

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7t) per quanto concerne lo status del Frullino, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto

-          della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 24 della Guida);

-          dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori,ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

9p) Pavoncella

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7u) per quanto concerne lo status della Pavoncella, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 25 della Guida).

10) Chiusura della caccia alla Beccaccia il 19 gennaio anziché il 31 dicembre.

L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."

Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene di mantenere al 19 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:

-          che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile;

-          che la data di inizio della migrazione pre-nuziale in Italia, stabilita nel documento ORNIS Key Concepts, è la seconda decade di gennaio; per tale motivo, in armonia con la Guida interpretativa della "Direttiva Uccelli", la caccia può chiudere alla fine della seconda decade ovvero il 19 gennaio (la possibilità di sovrapposizione del periodo di caccia e della migrazione pre-nuziale di una decade, lo si ribadisce, è consentita dalla Guida Interpretativa sulla Direttiva 409/79/CEE prodotta dalla Commissione Europea che, al paragrafo 2.7.2, pag. 39, così recita: "Nello studio sui concetti fondamentali i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione pre-nuziale sono presentati in periodi di dieci giorni - decadi. Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale.").

11) Chiusura della caccia al Tordo bottaccio il 19 gennaio anziché il 10 gennaio.

Si ritiene di mantenere al 19 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:

-          del buono stato di conservazione della specie a livello europeo, con tendenza alla stabilità o ad incrementi locali (pag. 31 della Guida);

-          dell'inizio della migrazione pre-nuziale nella seconda decade di gennaio (pag. 31 della Guida);

-          della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C).

12) Chiusura della caccia al Tordo sassello il 31 gennaio anziché il 10 gennaio.

L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" l'inizio del periodo di migrazione pre-nuziale è fissato al 20 gennaio...Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio".

Si ritiene di mantenere al 30 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:

-          del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);

-          della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);

-          dell'allineamento temporale delle date di chiusura nell'ambito del gruppo (per le specie Cesena e Tordo sassello la chiusura della stagione venatoria è fissata al 30 gennaio);

-          per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari si evidenzia come le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano i soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

13) Chiusura della caccia alla Cesena il 31 gennaio anziché il 10 gennaio.

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto 7v) per quanto concerne lo status della Cesena,

Si ritiene di mantenere al 30 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:

-          del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);

-          di quanto riportato dall'ISPRA medesimo nella pubblicazione "I Tordi in Italia" uscita nel 2010, ove si afferma che il periodo di svernamento della specie nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del paese: nel Veneto, quindi, la migrazione pre-nuziale comincia più tardi.

14) Mancato rispetto dell'arco temporale di cui alla Legge n.157/92, art. 18, comma 2 per quanto riguarda il periodo di caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia.

In ossequio all'osservazione dell'ISPRA si dispone l'anticipazione dal 12 gennaio al 10 gennaio della chiusura della caccia.

15) Caccia al Colombaccio nel mese di gennaio in forma vagante e/o da appostamento anziché esclusivamente da appostamento.

Si ritiene di mantenere la possibilità di cacciare il Colombaccio nel mese di gennaio anche in forma vagante tenuto conto che l'ipotizzato disturbo (pag. 28 della Guida) da caccia vagante:

-          è tutto da dimostrare (avuto riguardo all'ultima decade di gennaio);

-          non viene autorizzata l'estensione dei prelievi alla prima decade di febbraio (decade per la quale potrebbe effettivamente richiedersi un approccio prudenziale consentendo solo i prelievi da appostamento).

16) Dal 21 gennaio l'attività venatoria può essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalla zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e a una distanza superiore a 500 metri da pareti rocciose o parzialmente tali.

Si ritiene di non aderire al parere ISPRA.

L'Amministrazione regionale ritiene che il disturbo agli anatidi lamentato sia del tutto relativo in quanto la stragrande maggioranza dei prelievi aventi per oggetto gli anatidi medesimi avviene in zona vallivo-lagunare, in un contesto ove la caccia specialistica appunto agli acquatici è sostanzialmente realizzata in via esclusiva (Aziende faunistico-venatorie) e dove, proprio al fine di favorire l'arrivo e la sosta di detta fauna, non si realizza da parte dei cacciatori alcuna ulteriore tipologia di caccia.

Per quanto riguarda il presunto disturbo all'inizio dell'attività riproduttiva dei rapaci rupicoli, si ritiene che il numero di giornate assentite tra il 21 ed il 31 gennaio (che non possono essere superiori a tre giornate settimanali, in ossequio a quanto disposto al punto 6 del calendario) non determini un impatto significativo.

17) Chiusura della caccia alla Starna il 31 dicembre, anziché il 30 novembre.

Si ritiene di mantenere la data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:

-          che non è dato conoscere studi condotti nella realtà veneta che attestino l'utilità di limitazioni all'arco temporale previsto dalla legge;

-          che il calendario introduce comunque, con approccio a livello provinciale, autonome limitazioni (non imposte dalla legge) alla caccia alle specie stanziali (giornate settimanali; orari) che conferiscono al progetto di calendario idonei margini di prudenzialità e sostenibilità.

18) Chiusura della caccia al Fagiano il 31 dicembre anziché il 30 novembre.

Si ritiene sufficiente, in ossequio al principio di precauzione, l'anticipo della chiusura a fine dicembre (l'art. 18 della Legge n. 157/92 prevede la chiusura della caccia al fagiano a fine gennaio), tenuto conto:

-          che non è dato conoscere studi condotti nella realtà veneta che attestino l'utilità di ulteriori limitazioni all'arco temporale previsto dalla legge;

-          che il calendario introduce comunque, con approccio a livello provinciale, autonome limitazioni (non imposte dalla legge) alla caccia alle specie stanziali (giornate settimanali; orari) che conferiscono al progetto di calendario idonei margini di prudenzialità e sostenibilità.

19) Carniere giornaliero per la Quaglia pari a 10 capi anziché 5 e tetto di prelievo annuale peri a 50 capi anziché 25 capi.

Si ritiene che il progetto di calendario risulti sul punto sufficientemente prudenziale, tenuto conto che, sotto i profili statistici, solo una minima percentuale di cacciatori riesce a raggiungere il carniere massimo stagionale assentito.

20) Carniere giornaliero per l'Allodola pari a 20 capi anziché 10 capi e tetto di prelievo annuale pari a 100 capi anziché 50 capi.

Si ritiene che il progetto di calendario risulti sul punto sufficientemente prudenziale, tenuto conto che, sotto i profili statistici, solo una minima percentuale di cacciatori riesce a raggiungere il carniere massimo stagionale assentito.

21) Carniere giornaliero per la Pavoncella pari a 10 capi anziché 5 e tetto di prelievo annuale peri a 50 capi anziché 25 capi.

Si ritiene che il progetto di calendario risulti sul punto sufficientemente prudenziale, tenuto conto che, sotto i profili statistici, solo una minima percentuale di cacciatori riesce a raggiungere il carniere massimo stagionale assentito.

22) Mancanza di specifici limiti di carniere giornaliero per la Tortora e tetto di prelievo annuale pari a 100 capi anziché 25 capi.

Si ritiene che il progetto di calendario risulti sul punto sufficientemente prudenziale, tenuto conto che, sotto i profili statistici, solo una minima percentuale di cacciatori riesce a raggiungere il carniere massimo stagionale assentito.

23) Tetto di prelievo annuale pari a 50 capi anziché 25 capi per il Codone.

Si ritiene che il progetto di calendario risulti sul punto sufficientemente prudenziale, tenuto conto che, sotto i profili statistici, solo una minima percentuale di cacciatori riesce a raggiungere il carniere massimo stagionale assentito.

24) Inserimento della specie cacciabile Pernice rossa Alectoris rufa, taxon alloctono per il Veneto.

L'ISPRA afferma che l'inserimento della Pernice rossa (Alectoris rufa) tra le specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie.... si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico.

Per quanto concerne la pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell'ISPRA (concernenti l'inquinamento genetico che potrebbe conseguire all'immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un taxon non autoctono) siano non condivisibili.

Le Aziende agro-turistico-venatorie vengono autorizzate in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica, tipici della pianura con indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo. In detti ambienti ben difficilmente è dato rinvenire esemplari di coturnice, con la conseguenza che è di fatto insussistente la possibilità di ibridazione naturale tra pernice rossa e coturnice (specie sedentaria a maggior diffusione nelle aree pre-alpine).

Trattasi appunto di specie oggetto di rilascio esclusivo nelle Aziende agro-turistico-venatorie, ove in poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé. Non si conoscono episodi di nidificazione. Non esistono nuclei di popolazione allo stato libero.

Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna "introduzione in natura di specie alloctona" (che è vietata dal D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

25) Rilascio di quaglie di allevamento nelle Aziende agri-turistico-venatorie.

L'Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in collaborazione con le Provincie che sul territorio garantiscono l'assolvimento delle funzioni di presidio costante delle attività degli istituti privatistici, di non uniformarsi all'indirizzo formulato dall'ISPRA tenuto conto soprattutto della ridotta capacità di adattamento dei soggetti provenienti da allevamento immessi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza degli eventuali "superstiti" praticamente nulla.

Aggiungasi anche in questo caso, così come evidenziato per la pernice rossa, che le AATV vengono istituite per legge in territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ovviamente, ambienti ad elevata valenza ecologica con la conseguenza che l'incontro e l'eventuale ibridizzazione tra quaglie giapponesi (Coturnix coturnix japonica) e quaglie comuni (Coturnix coturnix coturnix) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a verifica ma, di fatto, non riscontrabile nella realtà veneta alla luce delle considerazioni di cui sopra.

26) Integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre.

L'ISPRA afferma di rimanere nell'impossibilità di valutare oggettivamente le possibili conseguenze derivanti dalla concessione di ulteriori due giornate per la caccia da appostamento, durante i mesi di ottobre e novembre.

Si ritiene di mantenere in calendario le due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (in applicazione dell'art. 18, comma 6 della Legge n. 157/92 e dell'art. 16, comma 2 lettera b della L.R. n. 50/93) tenuto conto di quanto segue:

a)                la più ampia distribuzione nei mesi di ottobre e di novembre di un maggior numero di giornate per il prelievo da appostamento fisso costituisce uno strumento di deflazione del carico venatorio nelle giornate previste dal calendario per la caccia ordinaria. La stessa modalità venatoria, in c.d. "appostamento fisso", riduce inoltre l'impatto della presenza dei cacciatori nel territorio, in quanto questi sono costretti a rimanere nel punto di prelievo prescelto a inizio stagione, restando esclusa per detta forma di caccia la possibilità di operare in forma vagantiva nel territorio;

b)                  detta modalità è più facilmente assoggettabile ai controlli sull'attività venatoria;

c)                  poiché le giornate aggiuntive inserite nel calendario cadono in periodo feriale, la pratica effettiva viene limitata a quota minoritaria di cacciatori dediti alla caccia. E ciò in relazione al fatto che solo una parte dei cacciatori ha piena disponibilità del proprio tempo libero;

d)                  questa iniziativa è coerente e concorre con l'indicazione contenuta nel parere dell'ISPRA, ove questo auspica di "di pervenire a forme più razionali di gestione dell'avifauna migratrice" e "conferma la necessità che codesta amministrazione regionale promuova studi finalizzati a valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti degli uccelli migratori". Questa disposizione permette di comprendere quali siano le abitudini comportamentali dei cacciatori, sia potendo definire il carico venatorio da appostamento fisso, rispetto all'attività da appostamento temporaneo o in forma vagantiva, sia potendo conoscere le disponibilità di accesso in periodo feriale alle pratiche venatorie da parte dei cacciatori abilitati. L'acquisizione di questi dati (che verrà resa possibile con la sperimentazione in corso di un tesserino a lettura ottica, in applicazione di specifico provvedimento regionale DGR n. 2687 dell'18.12.2012) permetterà di conseguire un quadro informativo più definito e puntuale sull'impatto del prelievo venatorio, proprio nel senso raccomandato dall'ISPRA;

e)                quanto alle conseguenze sull'avifauna di una tale determinazione, le stesse appaiono poco rilevanti e, in effetti, non sono state oggetto, a questo riguardo, di valutazione da parte dell'ISPRA. Infatti le specie tortora, allodola, quaglia, canapiglia, pavoncella,codone, moretta e combattente sono soggette a limite annuale di prelievo (punto 8 lettera b del calendario); ne consegue che l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente invariato sia che si utilizzino 3 oppure 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;

f)                   tutte le altre specie di migratoria sono soggette al limite annuale complessivo di 425 capi (sempre punto 8 lettera b del calendario); ne consegue che anche per le altre specie migratorie (diverse da quelle del punto precedente) l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente uguale sia con 3 che con 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;

g)                  le specie di uccelli acquatici sono monitorate in modo efficace dai censimenti invernali IWC (International Waterbird Census), che dimostrano incrementi numerici delle popolazioni della maggior parte delle specie, sia in Veneto che in Italia e a livello internazionale, per cui il regime di caccia in atto nel Veneto, ove da anni si autorizzano le due giornate integrative ai sensi di legge, non ha inciso negativamente sulla demografia delle specie;

h)                  il regime di caccia da appostamento riduce il disturbo indotto dall'attività venatoria sia sulle specie cacciabili che su quelle protette; detto regime è infatti suggerito dall'ISPRA come metodo per la caccia in pre-apertura e nella prima decade di febbraio proprio al fine di ottenere una riduzione del disturbo;

i)                    le tendenze demografiche delle specie non oggetto di monitoraggio, cacciate da appostamento e non soggette a limite di prelievo stagionale (quali i turdidi), sono favorevoli;

j)                    nel Veneto l'estensione e la distribuzione delle aree a divieto di caccia assicura una disponibilità di zone rifugio che riducono in ogni caso gli eventuali effetti pregiudizievoli dell'attività venatoria sulle specie cacciabili.

27) Tempi di caccia per la piccola selvaggina stanziale.

L'ISPRA espone quanto segue: "Per evidenti ragioni tecniche ed organizzative e di efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria, questo Istituto ritiene opportuno che la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale, esercitata tradizionalmente in forma vagante, suggerita per i Galliformi (1° Ottobre) venga adottata anche per la lepre comune ed il coniglio selvatico. Inoltre, anche per i Lagomorfi ciò consentirebbe un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva. È noto infatti che dalla terza domenica di settembre molte femmine di Lepre comune sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita.".

Si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

-          che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole due settimane) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi);

-          che la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 2 ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;

-          che il calendario (al punto 3) introduce comunque, con approccio a livello provinciale, autonome limitazioni (non imposte dalla legge) alla caccia alle specie stanziali (giornate settimanali; orari) che conferiscono al progetto di calendario idonei margini di prudenzialità e sostenibilità.

Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.

28) Volpe (Vulpes vulpes).

L'ISPRA fornisce indicazioni gestionali che prevedono un periodo più ristretto nel caso di caccia vagantiva ed un periodo più ampio per la caccia esercitate in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita.

Si ritiene di mantenere l'arco temporale previsto dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 senza distinzioni correlate alla modalità di esercizio venatorio in quanto:

-          nella realtà veneta la pratica della caccia alla volpe in squadre organizzate non è particolarmente diffusa;

-          non vengono segnalate, dalle competenti Amministrazioni provinciali, problematiche particolari connesse al prelievo della volpe nell'intera stagione venatoria;

-          trattasi di specie in buono stato di conservazione che non di rado deve essere sottoposta a piani di controllo numerico (specie opportunista in grado di arrecare notevoli danni ai piccoli allevamenti ed alla stessa fauna selvatica).

29) Periodo di addestramento ed allenamento cani.

Premesso che la data di inizio per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l'allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali. Al riguardo, si evidenzia che dette Amministrazioni hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una particolare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 2, lettera e) della L.R. n. 50/93), le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all'allenamento/addestramento per così dire "libero" ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l'opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art.18. Ad ogni buon conto si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell'ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il D.M. 17.10.2007 ha disposto il divieto dell'addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 13 lettera e) dal calendario venatorio oggetto di approvazione.

30) Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA.

Sullo specifico aspetto si ritiene che il calendario regionale sia il linea con la posizione dell'ISPRA.

Si evidenzia che nelle misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 (caccia nelle zone umide che ricadono nei siti di Rete Natura 2000 del Veneto) si dà atto (vedasi Allegato D di detta L.R. n. 1/2007) dell'entrata in vigore, dal 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide. Inoltre il D.M. 17 ottobre 2007 n.184 ha definitivamente imposto tale divieto in tutte le ZPS, nei termini specificati al punto 13 lettera c) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Pertanto già a partire dalla stagione venatoria 2007/2008 il divieto di uso di munizioni contenenti piombo è stato disposto per effetto del citato D.M. 17/10/2007 n. 184, che le vieta in tutte le zone umide ZPS, e nell'ambito delle misure di attenuazione previste dalla Valutazione di incidenza ambientale al Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012, che valgono per tutte le zone umide classificate ZPS e SIC del Veneto (DDR n. 73 del 26.7.2006 ed Allegato D alla L.R. n. 1/2007).

Peraltro è di oggettiva incertezza applicativa l'estensione del divieto alle residue zone umide non classificate del territorio regionale, che rappresenta circa il 5% dell'intera superficie, per la mancanza di delimitazione delle stesse zone e perché soggette a modificazioni periodiche delle loro estensioni in dipendenza di vari fenomeni naturali e antropici.

Pur tuttavia, al fine di poter dare piena applicazione alle esigenze di tutela degli habitat e alle più recenti indicazioni applicative del calendario venatorio, di recente la Regione del Veneto ha anche invitato gli operatori ad assumere atteggiamenti di rispetto del divieto non solo nelle aree umide classificate ma come comportamento venatorio da tenere nei confronti di tutti i migratori acquatici.

Per quanto concerne le statistiche sui dati di abbattimento, esse vengono effettuate dalle Province sulla base dei dati contenuti nei tesserini venatori, tesserini che debbono essere restituiti alle Province medesime entro il 31 marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria (articoli 14, comma 6, e 35, comma 1 lettera c della L.R. n. 50/93).

Per quanto concerne i monitoraggi, si evidenzia che il medesimo Piano faunistico-venatorio regionale (art. 29 del relativo Regolamento di attuazione) prevede specifici censimenti all'interno delle Aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare.

Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato per il tramite della vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com'è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, del Corpo Forestale dello Stato, delle guardie addette ai parchi, della polizia giudiziaria, delle guardie giurate comunali, forestali e campestri, delle guardie private riconosciute, delle guardie ecologiche e zoofile (art. 27, comma 2 della Legge n. 157/92).

31) Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria.

Si ritiene che le preoccupazioni sollevate dall'ISPRA non siano condivisibili, in quanto:

a)      rarissimi risultano i casi di comportamenti non etici da parte dei cacciatori (animali feriti e non recuperati, con conseguente abbandono delle carcasse ai rapaci necrofagi);

b)      non risulta comunque che alcuna segnalazione dei pericoli paventati (impatti sulla sicurezza durante l'esercizio venatorio; impatti sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi; impatti sull'uomo) sia stata formulata dalle Amministrazioni provinciali, dalle Riserve Alpine venete e dalle Autorità competenti in materia sanitaria.

Ad ogni buon conto l'ordinamento (cfr art. 16, c. 4 e art. 23, c. 3 della L.R. n. 50/93) attribuisce ampia autonomia alle Province nel disciplinare la caccia agli ungulati nell'ambito della Zona faunistica delle Alpi. Le quali Province, come quella di Belluno, nei propri calendari venatori hanno già fatto luogo all'uso di munizioni atossiche.

32) Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000.

Si da atto che la Regione Veneto ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 79/409/CEE (ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio veneto si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 nonché alle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato Calendario venatorio in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni.

Si evidenzia che la Valutazione di incidenza è prevista dalla normativa comunitaria soltanto per l'adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatorio, ma non per il calendario venatorio (Ordinanza TAR Piemonte 691/2010; Ordinanza TAR Marche 624/2010), calendario che contiene comunque al punto 13 una serie di stringenti disposizioni a salvaguardia delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

In conclusione, per tutte le zone ZPS e SIC del Veneto la Regione ha già predisposto nell'ambito del vigente piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 la valutazione di incidenza ambientale e previsto per ogni singola zona le eventuali misure di compensazione o mitigazione ambientale anche in relazione alla attività venatoria. Ovvero adempiendo puntualmente alle prescrizioni contenute nell'art. 6, c.3°, della Direttiva Habitat e negli artt. 5 e 6 del DPR 357/1997 (DDR n. 73 del 26.7.2006 ed Allegato D alla L.R. n. 1/2007).

Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l'approvazione dell'allegato calendario venatorio regionale valido nel Veneto per la stagione venatoria 2014/2015, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B, dando atto:

-          che le limitazioni riportate al punto 3 del calendario venatorio medesimo perseguono sia una migliore distribuzione dei carnieri lungo l'arco temporale della stagione venatoria, sia il recepimento delle esigenze delle imprese agricole in relazione alle fasi di raccolta dei prodotti, sia ancora, in termini più generali, una migliore gestione faunistico-venatoria in territorio soggetto a gestione programmata della caccia;

-          che le differenziazioni a livello provinciale e locale delle suddette limitazioni debbono essere poste in relazione alle peculiarità a livello territoriale delle gestioni faunistico-venatorie e degli assetti ambientali/colturali prevalenti;

-          che dette limitazioni hanno carattere sperimentale e che le Province sono tenute a presentare all'Amministrazione regionale entro il 30 aprile 2015, sentiti gli ATC interessati, una dettagliata ed esauriente relazione che dimostri l'impatto positivo delle limitazioni stesse, e ciò al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari a supporto di una eventuale riproposizione delle limitazioni nel corso delle future stagioni venatorie.

In questa sede si dispone altresì che l'eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (Sus scrofa) venga realizzata dalle Provincie secondo gli indirizzi sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 3.08.2010 e s.m.i., la cui applicabilità viene quindi estesa anche per la stagione venatoria 2014-2015.

Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due questioni sulle quali la Giunta Regionale è intervenuta incidentalmente a supporto dell'approvazione del calendario venatorio 2012-2013, questioni il cui rilievo suggerisce di integrare come segue le argomentazioni di merito sin qui esposte:

a) inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall'ISPRA in attuazione della c.d. direttiva uccelli di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern), che si vorrebbero non cacciabili in assenza di un "Piano di Gestione";

b) previsione della cacciabilità di avifauna migratrice prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l'avvio della fase di migrazione c.d. pre-nuziale.

Quanto all'inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall'ISPRA in attuazione della c.d. direttiva uccelli di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern)occorre considerare che le 19 specie in questione non sono quelle ritenute sensibili dalla Commissione Europea, ma quelle indicate in difficoltà da una agenzia privata internazionale che studia l'avifauna. Tra queste 19 specie cacciabili, ritenute in stato di conservazione non favorevole, al momento sono 6 quelle per le quali in ambito comunitario è già stato predisposto un piano di gestione di livello europeo.

Come ricavabile dalla Guida interpretativa della Direttiva "Uccelli" (paragrafo 2 punto 4, punto 24/29) anche l'approntamento dei Piani di gestione non comporta comunque di per sé la sospensione dell'attività venatoria. Tanto è vero che l'ISPRA, nella sua Guida alla stesura dei calendari (pag. 5), pone la questione relativa alla sospensione della caccia alle specie in declino come raccomandabile, fatta salva la sua inclusione nei piani di gestione.

A questo proposito, viste le modifiche normative introdotte con l'art. 1, commi 1 bis e 7 bis, della Legge n. 157/1992, la Conferenza Unificata Stato - Regioni ha espresso, in data 15 marzo 2012, parere favorevole ad uno schema di decreto che prevede che le Regioni debbano fornire dati utili a valutare periodicamente lo stato di conservazione delle specie e tali da consentire di elaborare l'areale e la consistenza delle specie, con indicazione delle relative tendenze, nonché sulle minacce dello stato di conservazione. E questo utilizzando i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori, per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.

Come si è inoltre appreso da una nota del MIPAAF del 17 aprile 2002, prot. n. 0008600, a seguito di un incontro con lo stesso Ministero, l'ISPRA ha informato dell'attivazione di piani di gestione da parte della Commissione europea e della "propria disponibilità alla stesura dei piani di gestione di interesse nazionale avendo come riferimento i suddetti piani europei".

Ma a fronte di questi impegni la Regione del Veneto non è stata ancora destinataria di alcun coinvolgimento né sono pervenuti atti formali di impedimento dell'attività venatoria.

Pur tuttavia, e in modo pur sempre prudenziale, secondo le indicazioni pervenute dall'ISPRA la Regione, a prescindere dall'esecuzione dei Piani di gestione, dispone comunque il contingentamento dei carnieri stagionali e giornalieri per 8 delle 19 specie considerate sensibili alla classificazioni SPEC operata da BirdLife International (2 di queste 19 specie non sono peraltro cacciabili nel Veneto). Mentre per le rimanenti 9 è pur sempre possibile considerare, nel corso del periodo di vigenza del calendario, una riduzione temporale dello stesso o dei vari carnet in considerazione di puntuali segnalazioni di difficoltà manifestata dalle relative popolazioni, secondo i poteri concessi alle Regioni ai sensi dell'art. 18 e 19 della Legge n. 157/92 così come da tempo recepito nei termini di cui all'art.17 della L.R n. 50/93.

Quanto infine ai periodi di durata del calendario venatorio con riferimento alle fasi di migrazione pre-nuziale e di completamento dell'accrescimento dei giovani esemplari, va osservato, ad integrazione di quanto argomentato a livello di singola specie, che i margini di difformità rispetto al parere consultivo dell'ISPRA vanno ricondotti anche a una valutazione delle contingenti situazioni atmosferiche e climatiche, laddove si possano manifestare nei migratori evidenze concernenti attività di preparazione della migrazione prima della scadenza della durata dell'attività venatoria, secondo i poteri concessi dai richiamati artt. 18 e 19 della Legge n. 157/92.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Preso atto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni provinciali e del parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientaleprot. n. 23252 del 04.06.2014 (Allegato A);

VISTA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", allegata al richiamato parere ISPRA;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", così come modificata dall'art. 42 della legge comunitaria 2009;

Visto l'articolo 16 della L.R. n. 50/93;

RICHIAMATO l'Allegato D della Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

RICHIAMATA altresì la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione Europea:

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 <<Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto">>;

delibera

1.       di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di approvare il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2014/2015 così come riportato nell'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;

3.       di disporre l'estensione anche alla stagione venatoria 2014/2015 degli indirizzi gestionali sperimentali per la caccia al Cinghiale (Sus scrofa) emanati con DGR n. 2088 del 03.08.2010 e s.m.i.;

4.       di disporre la trasmissione alle Amministrazioni provinciali, alle Associazioni venatorie ed al Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato di copia del presente provvedimento per quanto di competenza; compete alle Amministrazioni provinciali la presentazione all'Amministrazione regionale, entro il mese di aprile 2015, sentiti gli ATC interessati, di una dettagliata ed esauriente relazione che dimostri l'impatto positivo delle limitazioni d'orario e di giornate di cui al punto 3 dell'allegato calendario venatorio;

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.       di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

7.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1074_AllegatoA_276751.pdf
1074_AllegatoB_276751.pdf
1074_AllegatoC_276751.pdf

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