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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 63 del 27 giugno 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 982 del 17 giugno 2014

Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria" e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano i nuovi requisiti per l'esercizio dell'attività funebre, già approvati con D.G.R. 8 novembre 2011 n. 1807.
La presente delibera non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore Daniele Stival di concerto con l'Assessore Maria Luisa Coppola riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria", con la D.G.R. n. 1807 del 08/11/2011 la Giunta Regionale ha definito, fra l'altro, i requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre.

I requisiti di carattere igienico-sanitario e formativi erano stati definiti da un gruppo tecnico regionale costituito da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e da un rappresentante della Direzione Urbanistica (oggi Sezione Urbanistica).

Trattandosi di ambiti disciplinati dalla normativa regionale in materia funeraria che non riguardano solo aspetti sanitari ma anche aspetti legali, attinenti alla disciplina del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli Assessorati al Territorio, alla Cultura, agli Affari Generali e l'Assessorato all'Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione era stato costituito presso la Direzione Affari Legislativi (oggi Sezione Affari Legislativi) un apposito tavolo di lavoro istituzionale. Al tavolo di lavoro i rappresentanti delle Direzioni interessate hanno revisionato ed integrato il primo documento proposto dal gruppo tecnico, anche alla luce della nuova normativa in materia di semplificazione, dettando disposizioni su aspetti non attinenti all'attività igienico-sanitaria svolta sul territorio dalle Aziende Ulss.

Il documento conclusivo era stato presentato dalla Direzione Prevenzione (oggi Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica) alle Associazioni di categoria nel corso di un incontro avvenuto il 16 maggio 2011 e con il coinvolgimento delle altre Direzioni Regionali. A seguito di tale incontro le stesse Associazioni avevano presentato alcune osservazioni e proposte che sono state valutate e considerate nel testo finale, di concerto con la Direzione Affari Legislativi.

Il 28 novembre 2013 sono scaduti i termini per l'adeguamento ai requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre per tutte quelle imprese che al 24 marzo 2010 (data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 18/2010) esercitavano l'attività funebre. La D.G.R. n. 1807/2010 prevede la presentazione, anche per queste imprese, di una istanza di autorizzazione al Comune territorialmente competente.

A tale riguardo sono pervenute, da parte dei Comuni e delle imprese funebri interessate, numerose richieste di chiarimento in ordine sia alla capacità dell'impresa di dimostrare la disponibilità continuativa dei quattro operatori funebri previsti dalla D.G.R. n. 1807/2010, sia alla procedura amministrativa per l'autorizzazione, anche alla luce della modifica dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990, che prevede l'introduzione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Sono pervenute, inoltre, segnalazioni di modalità applicative difformi, spesso in contrasto, sul territorio regionale.

Tali richieste sono state trasmesse alla Direzione Affari Legislativi che, a riscontro delle stesse, ha esposto le proprie considerazioni con le note prot. n. 267321 del 08/06/2012, prot. n. 267364 del 08/06/2012 e, più recentemente, con la nota prot. n. 438817 del 14/10/2013. Le suddette note sono state inoltrate dalla Direzione Prevenzione ai Comuni e alle Associazioni di categoria.

In data 26/11/2013 è stato promosso un incontro, coordinato dalla Direzione Affari Legislativi, con tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori funebri e le Sezioni regionali Industria e Artigianato e Prevenzione e Sanità Pubblica, per chiarire le più significative problematiche inerenti la materia, anche alla luce delle intervenute modifiche alla contrattualistica del settore. A seguito degli accordi intercorsi durante tale incontro, le imprese funebri hanno successivamente fatto pervenire alla Direzione Affari Legislativi le proprie osservazioni.

Acquisiti i contributi degli operatori del settore dalla Direzione Affari Legislativi, le sezioni regionali interessate hanno attentamente valutato le osservazioni pervenute e formulato le proprie considerazioni nel corso dell'incontro del 30/12/2013.

A seguito delle proposte pervenute da tutte le Sezioni, è stato elaborato il documento "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - Norme in materia funeraria - DISPOSIZIONI APPLICATIVE", contenuto all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Ritenuto pertanto necessario, sentite tutte le parti interessate, revisionare la D.G.R. 8 novembre 2011 n. 1807, con il presente provvedimento si propone l'approvazione del documento contenuto all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RICHIAMATI i principi costituzionali ed in particolare l'art. 117, comma 8 Cost., come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;

VISTO l'articolo 4 della la Legge .Regionale n. 1/1997 e l'articolo 4 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 " Norme in materia funeraria";

VISTA la D.G.R. 27 luglio 2010, n. 1909 "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - Norme in materia funeraria - Linee Guida di Prima Applicazione";

VISTA la D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1807 "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - Norme in materia funeraria - Definizione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2";

VISTE le note prot. n. 267321 del 08/06/2012, n. 267364 del 08/06/2012 e n. 438817 del 14/10/2013.

delibera

1.         di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Allegato "A" - "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - Norme in materia funeraria - DISPOSIZIONI APPLICATIVE" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, elaborato dal gruppo regionale costituito per esaminare tutti gli aspetti concernenti l'applicazione della normativa;

3.         di revocare la precedente D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1807 "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - Norme in materia funeraria - Definizione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2", in quanto integralmente sostituita dal presente provvedimento;

4.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.         di incaricare la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica alla diffusione del presente atto alle Aziende Sanitarie, Associazioni di categoria e Comuni;

6.         di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

982_AllegatoA_276684.pdf

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