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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 64 del 01 luglio 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 941 del 10 giugno 2014

Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di turismo. Proroga del termine di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere ed all'aperto in scadenza nell'anno 2014. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 19, comma 3 e legge regionale n. 33/2002, articolo 32.

Note per la trasparenza

Al fine di ridurre gli adempimenti a carico degli operatori del settore turismo, nonché per ragioni di semplificazione ed economia procedimentale, si consente alle Province di prorogare la durata della classificazione in scadenza nel corso del 2014 delle strutture ricettive extralberghiere ed all'aperto nel Veneto, sino ad un anno dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento attuativo dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013 in materia di classificazione delle suddette strutture.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 55 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica, in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 31, l'Amministrazione regionale sta elaborando molteplici provvedimenti attuativi della citata legge regionale per la classificazione delle diverse tipologie di strutture ricettive, ma deve ancora approvare il provvedimento attuativo dell'articolo 31 della suddetta legge regionale per la parte relativa ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere ed all'aperto.

Al riguardo necessita precisare che successivamente alla pubblicazione sul BUR del suddetto provvedimento, entrerà in vigore il comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale n. 11/2013, che dispone che le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione del provvedimento. Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a), della sopra citata legge regionale, gli articoli della legge regionale n. 33/2002 disciplinanti la classificazione delle strutture ricettive, saranno abrogati solo dalla data di pubblicazione sul BUR del citato provvedimento attuativo dell'articolo 31 della l. r. n. 11/2013.

Da quanto sopra esposto ne deriva quindi che, in assenza della pubblicazione sul BUR del citato provvedimento attuativo, si applica ancora, ai fini della classificazione delle strutture ricettive, l'articolo 32 della l.r. n. 33/2002 che prevede che entro il mese di aprile dell'anno di scadenza di ciascun quinquennio, la provincia invia all'interessato il modulo di classificazione, con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli ricevuti, contenenti la conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere restituiti dall'interessato alla provincia entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all'allegato H è obbligatoria solo in caso di modifiche strutturali intervenute.

Così come segnalato da talune province si rileva che il quinquennio di classificazione delle strutture ricettive extra-alberghiere e all'aperto scade il 31 dicembre 2014 e si pone quindi il problema se procedere al rinnovo per il quinquennio 2015/2019, con le regole attualmente vigenti della legge regionale n. 33/2002, considerato che con l'adozione del nuovo provvedimento regionale di classificazione di tali strutture ai sensi della nuova legge regionale n. 11/2013 le stesse possono essere passibili, a breve, di revisione, cambiamento e completo superamento.

Si appalesa quindi il rischio di duplicazione, nel giro di pochi mesi, dei procedimenti provinciali di rinnovo della classificazione delle strutture ricettive extralberghiere ed all'aperto nel Veneto. Infatti i suddetti procedimenti provinciali, da avviarsi nel corso dell'anno 2014 secondo le norme della legge regionale
n. 33/2002, una volta abrogata dall'entrata in vigore delle delibere applicative previste dalla nuova legge in materia di turismo, dovranno essere nuovamente riavviati secondo le norme attuative della legge regionale
n. 11/2013 e conclusi entro un anno dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento attuativo dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013.

In considerazione di quanto sopra, l'eventualità di una duplicazione del procedimento di rinnovo della classificazione va eliminato, sia perché costituisce un onere inutile per le imprese turistiche, in contrasto con la finalità regionale di sostegno alle suddette imprese, prevista dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 11/2013, sia perché costituisce un aggravio del procedimento per le province, precluso dall'articolo 1 della legge 241/1990.

Si propone quindi di non avviare nel 2014 le procedure di rinnovo della classificazione delle strutture ricettive extralberghiere ed all'aperto nel Veneto, secondo le norme della l.r. n.33/2002, di prossima abrogazione ed attendere invece l'entrata in vigore delle norme attuative della l.r. n.11/2013 per avviare il nuovo procedimento di classificazione delle suddette strutture.

In forza delle considerazioni sopra formulate, le province provvedono a prorogare la durata della classificazione in scadenza nel corso del 2014 delle strutture ricettive extralberghiere e all'aperto ubicate nel territorio di competenza, sino ad un anno dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento attuativo dell'articolo 31 della nuova legge regionale n. 11/2013 in materia di classificazione delle suddette strutture.

Resta inteso che per quanto attiene alle strutture ricettive extralberghiere ed all'aperto di nuova apertura, nonché per le modifiche di classificazioni richieste dagli operatori interessati, le Province continuano a dar corso ai procedimenti di classificazione, secondo le norme della legge regionale n. 33/2002, fino a quando esse sono vigenti; in tali casi infatti rimane preminente l'interesse degli operatori a disporre tempestivamente della classificazione delle proprie strutture.

Si precisa infine che il presente provvedimento è adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di svolgere le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle funzioni attribuite agli enti locali dalla citata legge e già disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, le seguenti disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per la semplificazione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", anche rispetto alla previgente legge regionale di settore:

  • a)      di prorogare la durata della classificazione delle strutture ricettive extralberghiere ed all'aperto, in scadenza nel corso dell'anno 2014, sino ad un anno dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento attuativo dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013 in materia di classificazione delle suddette strutture;
  • b)      di dar corso ai procedimenti di classificazione per le strutture ricettive extralberghiere ed all'aperto di nuova apertura, nonché, a richiesta degli operatori interessati, ai procedimenti di modifica della classificazione già rilasciata, secondo le norme della legge regionale n. 33/2002, sino a quando le stesse sono vigenti;

2. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge regionale n. 33/2002 in materia di turismo;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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