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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 61 del 20 giugno 2014


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27 maggio 2014

Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2014-2015. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)].

Note per la trasparenza

Sono approvati:
a) il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2014-2015;
b) l'affidamento alle Università venete della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il diritto allo studio universitario per l'Anno Accademico 2014-2015 ed il relativo schema di Convenzione di affidamento.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012;
D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;
D.P.C.M. del 09/04/2001.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

1.   Premessa.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare, annualmente, il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell'11/07/2001) ed in conformità al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001.

Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione al nuovo art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l'Anno Accademico (A.A.) 2014-2015 si pone in linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.

Infatti, esso si colloca all'interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. n. 15/1996, dalla L.R. n. 8/1998, dal Programma Triennale regionale per il DSU succitato e dal D.P.C.M. 09/04/2001 sull'Uniformità di trattamento nel DSU.

2.  Il contenuto del Piano.

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il piano deve disciplinare i seguenti oggetti:

a)   i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;

b)   gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio;

c)   l'entità minima delle tariffe per l'accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;

d)   i criteri per il riparto del fondo regionale tra gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario veneti (ESU) per le loro spese di funzionamento;

e)   l'entità dei contributi sostitutivi dell'alloggio;

f)   il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;

g)  le agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap;

h)  la ripartizione del Fondo "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti" (capitolo di uscita n. 71208 del bilancio regionale 2014), pari ad € 150.000,00;

i)   i criteri di riparto tra le Università e gli ESU veneti del Fondo di cui alla lettera h);

l)   i criteri di riparto tra le Università e gli ESU veneti dell'eventuale Fondo integrativo statale di cui all'articolo 16 del D.P.C.M. 09/04/2001, per borse di studio A.A. 2014-2015.

In riferimento a ciascuno degli oggetti sopra esposti, si propone quanto segue, come esposto nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, precisando che sono state introdotte alcune novità, che vengono descritte all'interno della specifica lettera di riferimento.

a)   criteri e modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi:

si confermano quelli previsti dal D.P.C.M. 09/04/2001:

a1) assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole):

a seguito di approfondimenti tecnici con le Università e gli ESU veneti (già avvenuti con riferimento all'A.A. 2009-2010), si conferma unicamente in favore delle matricole extraUe iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la riserva (limite massimo) del 3% delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già stabilita a partire dall'A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005), in quanto si è convenuto che le matricole extraUe iscritte ai corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studi, garantiscono continuità nella carriera universitaria e vanno pertanto escluse dalla suddetta riserva del 3%;

a2) requisiti relativi alla condizione economica degli studenti:

ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del D.P.C.M. 09/04/2001, gli studenti, per accedere ai benefici del DSU, debbono dichiarare in via sostituiva di atto di notorietà la propria condizione economica, mediante dichiarazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che è determinato ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001; a tal fine, l'ISEE, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, nonché l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, sono stati adeguati in base alla variazione dell'indice generale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio dell'Anno Accademico (la variazione è pari all'1,10% per il 2013);

in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost., D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, D.P.R. 445/2000, D.P.C.M. 09/04/2001), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEEU (ISEE Universitario) e la consegna della certificazione ISEEU;

a3) destinatari dei benefici:

si confermano le disposizioni per gli studenti non impegnati a tempo pieno ai sensi del Decreto Ministeriale (D.M.) 509/1999 e del D.M. 270/2004, già previste a partire dall'A.A. 2006-2007; in particolare, si conferma l'attribuzione del predetto beneficio agli studenti a tempo parziale, per ragioni di lavoro, salute e famiglia, opportunamente documentate, iscritti ai corsi di laurea (triennale) ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale (biennale) delle Università, prevedendo per gli stessi specifici requisiti di merito per l'accesso al beneficio e l'erogazione di una borsa di studio di importo ridotto rispetto agli studenti a tempo pieno;

si precisa che gli studenti-detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede;

la novità introdotta quest'anno è la seguente:

lo studente straniero non appartenente all'Unione europea, per essere considerato fuori sede, deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti dall'articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall'articolo 3, comma 9, lett. c), del Piano (Allegato A);

b)   importi delle borse di studio regionali:

b1) importi massimi:

ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 e della L.R. 15/1996, vengono aggiornati in base alla variazione dell'indice generale dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio dell'Anno Accademico (la variazione è pari all'1,10% per il 2013);

b2) importi minimi:

vengono aggiornati, conseguentemente, in base all'incremento apportato agli importi massimi delle stesse;

le novità introdotte quest'anno sono due:

- ai beneficiari di borsa che dimorano all'estero per un periodo inferiore all'Anno Accademico per mobilità internazionale, viene ripristinata la borsa del fuori sede sia per il periodo trascorso all'estero, sia per il periodo trascorso in Italia;

- in caso di rinuncia o di revoca, totali o parziali, della borsa, qualora la stessa sia stata erogata parte in denaro e parte in servizi di ristorazione e/o di alloggio:

- per la parte di servizi goduta dallo studente: l'Università ha diritto alla restituzione verso lo studente e, a tal fine, l'ESU deve comunicare all'Università gli importi che lo studente deve restituire;

- per la parte di servizi non goduta dallo studente: l'Università ha diritto al rimborso verso l'ESU;

c)   entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione:

si confermano quelle stabilite a partire dall'A.A. 2008-2009;

inoltre resta fermo il principio già stabilito negli Anni Accademici precedenti, secondo cui, fatte salve le specifiche deroghe previste dall'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, l'accesso al servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti sia accordato esclusivamente a coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. 15/1996;

entità minima delle tariffe di accesso al servizio abitativo:

si confermano quelle stabilite nei precedenti Anni Accademici;

d)   criteri per il riparto del contributo regionale 2015 per le spese di funzionamento degli ESU veneti, pari al 90% del Fondo regionale:

le risorse che si prevede di assegnare per il 2015 ammontano complessivamente al massimo ad € 9.868.780,54 tenuto conto della nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 389964/C.100, del 18/09/2013, attuativa della DGR n. 911/2013, che ha quantificato i tetti massimi cumulativi di entrambi i contributi regionali [funzionamento (Fondo 90%) - riserva (Fondo 10%)] assegnabili ai singoli agli ESU, in base alla riduzione del 20% degli oneri finanziari;

e)   entità degli eventuali contributi sostitutivi del servizio abitativo:

si conferma l'entità di € 1.500,00;

f)   limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri:

si conferma unicamente per gli studenti extraUe matricole iscritte ai corsi di Laurea ed ai corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la riserva del 10% sui posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale (30%), in quanto a seguito di approfondimenti tecnici con le Università e gli ESU veneti si è convenuto che le matricole extraUe iscritte ai corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studi, garantiscono continuità nella carriera universitaria e vanno pertanto escluse dalla suddetta riserva del 10%;

g)   agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap:

si confermano quelle dell'anno precedente;

h)   la ripartizione del Fondo "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti" (capitolo di uscita n. 71208 del bilancio regionale 2014), pari a € 150.000,00:

si destinano integralmente per la mobilità internazionale;

i)   i criteri di riparto tra le Università e gli ESU veneti del Fondo di cui alla lettera h):

il criterio di riparto tra le Università e gli ESU veneti delle risorse regionali per mobilità internazionale degli studenti A.A. 2013-2014, in applicazione delle indicazioni del Programma Triennale per il DSU già citato e dell'art. 10 del D.P.C.M. 09/04/2001, in continuità con gli Anni Accademici precedenti, viene individuato con il riferimento al numero degli studenti idonei alla borsa di studio (vincitori e non) nell'A.A. 2014-2015;

l)   criteri di riparto, tra le Università e gli ESU veneti, dell'eventuale Fondo integrativo statale per borse di studio A.A. 2014-2015:

vengono confermati i criteri già individuati nel precedente Anno Accademico 2013-2014, in quanto tengono conto come in passato degli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti, ma anche delle risorse autonome che i soggetti gestori degli interventi abbiano concretamente destinato all'erogazione di borse di studio.

3.   La gestione degli interventi.

3a) La gestione in capo alle Università.

Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita convenzione (Allegato B), alle Università venete, anche per l'A.A. 2014-2015, la gestione delle borse di studio regionali (comprese quelle finanziate con risorse destinate alla mobilità internazionale) per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2014-2015, versata dai predetti studenti, così come consentito dall'art. 6 della L.R. 15/1996.

Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.

La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra Università ed ESU veneti, che prevede l'invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.

Valutata l'esperienza maturata nei precedenti Anni Accademici, appare opportuno confermare anche per l'A.A. 2014-2015 l'autorizzazione alle Università venete di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Università venete, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Al pari di quanto stabilito per l'A.A. 2013-2014, anche per l'A.A. 2014-2015 la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università venete per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà attraverso gli ESU veneti e coprirà il 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di € 1,10 per pratica.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell'accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU veneti, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.

Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2015 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:

Studente fuori sede: 1.500,00 Euro in caso di solo alloggio;

2.100,00 Euro in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;

600,00 Euro in caso di 1 pasto giornaliero;

Studente pendolare: 400,00 Euro o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero.

Sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l'eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Nell'ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2015 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:

Studente fuori sede: 1.200,00 Euro in caso di 2 pasti giornalieri.

3b) La gestione in capo agli ESU.

Le borse di studio regionali (comprese quelle finanziate con risorse destinate alla mobilità internazionale) da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli ESU veneti, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall'articolo 18, comma 4, della L.R. 8/1998.

Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università venete, l'importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell'Università, potrà essere richiesto a quest'ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.

Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU veneti in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.

Anche gli ESU, al pari delle Università:

1)   provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;

2)   potranno stipulare convenzioni con i CAF, per l'A.A. 2014-2015, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, etc.) verranno gestiti dagli ESU veneti, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. 8/1998, secondo quanto disposto nell'Allegato A.

4.  L'aggiornamento della tassa regionale per il DSU.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, va ricordato che la Giunta regionale deve aggiornare ogni anno l'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il cui gettito è destinato all'erogazione di borse di studio regionali), sulla base del tasso d'inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'Anno Accademico.

Pertanto, rilevato che il tasso d'inflazione programmato per il 2014 è pari all'1,5%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2014-2015 risultano così rideterminato per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:
 

Fasce
della
Tassa

Tassa Regionale DSU
A.A. 2014-2015
Importi

Limite minimo
della Fascia

Limite massimo
della Fascia

I

€ 122,00

€ 141,99

II

€ 142,00

€ 161,99

III

€ 162,00


Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 23 della Costituzione;

Vista la L.R. 18/06/1996, n. 15;

Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8;

Visto il D.Lgs. 25/07/1998, n. 286;

Vista la L. 21/12/1999, n. 508;

Visto il D.P.R. 31/08/1999, n. 394;

Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

Visto il D.P.C.M. 09/04/2001;

Visto il D.M. 03/11/1999, n. 509;

Visto il D.M. 10/01/2002, n. 38;

Visto il D.M. 22/10/2004, n. 270;

Visto il D.M. 19/02/2013;

Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella L. 07/08/2012, n. 135;

Visto il D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;

Visto il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell'11/07/2001;

Richiamate le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. 31/12/2012, n. 54;

delibera

1.  di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.  di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2014-2015, di cui all'Allegato A (parte integrante del presente provvedimento);

3.  di affidare, mediante convenzione, alle Università venete, anche per l'A.A. 2014-2015, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse;

4.  di incaricare, mediante convenzione, le Università venete, anche per l'A.A. 2014-2015, alla riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2014-2015, versata dagli studenti iscritti alle Università ed al rimborso della stessa;

5.  di approvare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato B Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Università venete a firma del Presidente o di un suo delegato;

6.  di destinare le risorse aggiuntive per il Diritto allo Studio Universitario, di cui al capitolo di uscita n. 71208 del bilancio regionale 2014, pari ad € 150.000,00, al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l'A.A. 2014-2015;

7.  di affidare agli ESU veneti territorialmente competenti, anche per l'A.A. 2014-2015, la gestione delle borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale, i quali verseranno la tassa regionale agli ESU;

8.  di incaricare gli ESU veneti ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU agli studenti di propria competenza;

9.  di affidare agli ESU veneti la gestione degli altri interventi di attuazione del DSU, secondo quanto disposto nell'Allegato A;

10.  di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEEU e la consegna della certificazione ISEEU, di cui all'articolo 4 dell'Allegato A, per l'accesso ai benefici del DSU;

11.  di autorizzare le Università venete, anche per l'A.A. 2014-2015, a stipulare convenzioni con i CAF, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Università venete, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;

12.  di stabilire, anche per l'A.A. 2014-2015, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università venete per il servizio di cui al punto 10 prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà attraverso gli ESU e coprirà il 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di € 1,10 per pratica;

13.  di autorizzare gli ESU veneti, anche per l'A.A. 2014-2015, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate;

14.  di rideterminare l'importo della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2014-2015 come segue per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:
 

Fasce
della
Tassa

Importo Tassa Regionale DSU
A.A. 2014-2015

Limite minimo
di fascia

Limite massimo
di fascia

I

€ 122,00

€ 141,99

II

€ 142,00

€ 161,99

III

€ 162,00


15.  di determinare in € 45.922.259,03 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà il Direttore della Sezione Istruzione con propri atti:

- per l'assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l'anno 2015 di € 9.868.780,54, tenuto conto della nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 389964/C.100, del 18/09/2013, attuativa della DGR n. 911/2013, che ha quantificato i tetti massimi cumulativi di entrambi i contributi regionali [funzionamento (Fondo 90%) - riserva (Fondo 10%)] assegnabili ai singoli agli ESU, in base alla riduzione del 20% degli oneri finanziari;

- per il trasferimento alle Università della tassa regionale per il DSU per borse A.A. 2014-2015 di € 16.000.000,00, che si prevede sarà uguale a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell'A.A. 2013-2014;

- per il trasferimento alle Università ed agli ESU della quota veneta del Fondo statale per borse per l'A.A. 2014-2015 di € 12.403.478,49, che si prevede sarà uguale a quella presumibilmente assegnata per l'A.A. 2013-2014;

- per il trasferimento alle Università delle risorse regionali per borse di mobilità internazionale A.A. 2014-2015 di € 150.000,00, che si prevede saranno uguali a quelle dell'A.A. 2013-2014;

- per il trasferimento alle Università delle risorse regionali per borse A.A. 2014-2015 di € 7.500.000,00, che si prevede saranno uguali a quelle dell'A.A. 2013-2014;

disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli 071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario", n. 071203 "Concessione di prestiti d'onore e borse di studio a studenti universitari - somma finanziata con l'apposito fondo di intervento integrativo", n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU" e n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti", dei bilanci regionali 2014 e 2015;

16.  di dare atto che le spese per cui si prevede l'impegno con il presente atto non sono soggette a limitazione di cui alla L.R. 1/2001 per le motivazioni espresse in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

17.  di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

18.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

19.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. d) e 26, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

20.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

802_AllegatoA_275984.pdf
802_AllegatoB_275984.pdf

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