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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 16 maggio 2014


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 29 aprile 2014

Approvazione delle disposizioni applicative per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" e s.m.i. Art.18, comma 2, Legge regionale n.28/2012.Deliberazione/CR n. 23 del 25/03/2014.

Note per la trasparenza

Sono approvate, in esecuzione della L.R.n.28/2012 e s.m.i., le disposizioni da applicarsi all'attività di "ittiturismo", intesa quale attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Il Consiglio Regionale del Veneto con la L.R. n. 28/2012, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 35/2013, ha approvato la nuova normativa regionale di riferimento che disciplina l'agriturismo, l'ittiturismo ed il pescaturismo.

Al fine di dare concreta applicazione ai contenuti di detta normativa, la Giunta Regionale ha approvato, con DGR. n. 315/2013, le disposizioni operative generali relative all'agriturismo e, con successiva DGR. n. 604/2013, le disposizioni operative concernenti il pescaturismo.

Nel far seguito ai richiamati provvedimenti, la Giunta regionale intende, con il presente atto, dare completa attuazione ai contenuti delle richiamate normative regionali approvando le disposizioni operative generali concernenti l'attività di ittiturismo così come definita dall'art. 2 della L.R. n. 35/2013 quale "attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore".

Ciò premesso ed in ossequio all'art.13 della sopra citata L.R. n. 28/2012, che sancisce le funzioni che competono alla Regione in sede di applicazione della medesima legge regionale, si propone di approvare i seguenti Allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

  • Allegato A, avente per oggetto"Disposizioni procedurali e operative per l'ittiturismo", che stabilisce, per detta specifica attività, il quadro di riferimento per l'applicazione della L.R. n.28/2012 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.35/2013, disposizioni poste in capo ai soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nei procedimenti amministrativi finalizzati a detta applicazione, ciascuno per la propria competenza;
  • Allegato B,cheriporta il modello "Piano Ittituristico Aziendale"; detto "Piano" deve essere compilato dall'imprenditore ittico per le finalità di cui all'art. 9 della L.R. n. 28/2012 e presentato a cura dello stesso alla Provincia territorialmente competente (territorio in cui ha sede l'attività di ittiturismo);
  • Allegato C,cheriporta il modello "Domanda di riconoscimento"; detto prospetto deve essere compilato dall'imprenditore ittico per le finalità di cui all'art. 23 della L.R. n. 28/2012 e presentato, a cura dello stesso, sempre alla Provincia territorialmente competente.

Si dà atto che le disposizioni ed i modelli di cui ai richiamati Allegati A, B e C sono frutto di un'intensa interlocuzione propedeutica (promossa dalla Sezione Caccia e Pesca avvalendosi della Sezione Veterinaria e Sicurezza Animale) con i referenti delle Amministrazioni provinciali, dei Comuni interessati, delle Associazioni Professionali di Categoria del settore pesca e con altri soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nei procedimenti amministrativi aventi per oggetto l'attività ittituristica.

Compete al Direttore della Sezione Caccia e Pesca, l'elaborazione di una proposta ai fini della definizione dei criteri di classificazione delle aziende ittituristiche (art.19 della L.R.n.28/12 e s.m.i.).

Il Direttore della Sezione Caccia e Pesca è autorizzato ad apportare, laddove si renda necessario od opportuno, con proprio provvedimento, marginali modificazioni e/o integrazioni agli Allegati della presente deliberazione, limitatamente ai soli aspetti applicativi non sostanziali.

Il presente provvedimento è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Legge regionale 10 agosto 2012, n.28, per l'espressione del parere previsto nel citato articolo.

A tal proposito, la Quarta Commissione consiliare si è espressa favorevolmente con il parere n. 516 del 10 aprile 2014, prot. n. 7002, proponendo alcune modifiche che si ritiene di accogliere dando peraltro atto che, relativamente all'acquisizione del parere delle commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura denominate "tavolo azzurro", di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. 28/12, le richiamate commissioni, previste dal D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, non sono state istituite nella presente legislatura regionale in quanto surrogate dall'istituzione dell'Unità di Crisi regionale della pesca (DGR 1589/2010).

Ciò precisato, si dà inoltre atto, come peraltro già riportato nelle premesse, che le disposizioni approvate con la presente deliberazione sono state oggetto di confronto e di condivisione tra la competente Sezione Caccia e Pesca, puntualmente supportata per gli aspetti sanitari della Sezione Veterinaria e Sicurezza Animale, ed i referenti delle Province, dei Comuni costieri e delle Associazioni Professionali di Categoria del settore pesca, che rappresentano i principali soggetti istituzionali di riferimento dalla Legge regionale 28/2012 ai fini della disciplina delle attività di ittiturismo nel territorio della Regione Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTA la DGR 1589/2010 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale della Pesca;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 154 del 26 maggio 2004;

RICHIAMATO l'art. 59 quater, comma 2,della Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTA la L.R. 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo";

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2013, n.35, che ha modificato ed integrato la L.R. n.28/2012;

VISTO l'art.2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 che approva il nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 2969 del 30 dicembre 2013 avente per oggetto "Conferimento incarico di Direttore della Sezione Caccia e Pesca incardinata nell'ambito del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale";

DATO ATTO degli esiti degli incontri tecnici del 3 settembre 2013, 4 e 12 febbraio 2014, con le Amministrazioni Provinciali e le Associazioni di Categoria della pesca e del 24 settembre 2013 con le Amministrazioni Comunali rivierasche, svoltisi presso la sede regionale della Sezione Caccia e Pesca necessari alla condivisione e alla definizione delle disposizioni applicative approvate con il presente atto;

VISTO l'articolo 18, comma 2, legge regionale 10 agosto 2012, n.28;

VISTA la propria deliberazione/Cr n. 23 del 25/03/2014, con cui la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni applicative per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo che sono state trasmesse alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, Legge regionale 10 agosto 2012, n.28;

VISTO il parere della Quarta Commissione consiliare n. 516 del 10 aprile 2014, prot. n. 7002, con il quale si è espressa favorevolmente sul testo della deliberazione/Cr n. 23 del 25/03/2014 proponendo alcune modifiche che si ritiene di accogliere ad eccezione del punto 1) del parere medesimo, per le motivazioni in premessa esposte;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

delibera

1. di approvare, in applicazione della L.R.10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo", così come modificata ed integrata dalla L.R. n.35/2013, i seguenti Allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le disposizioni procedurali e operative per lo svolgimento in territorio veneto dell'attività di "ittiturismo":

-      Allegato A,avente per oggetto"Disposizioni procedurali e operative per l'ittiturismo", che stabilisce, per detta specifica attività, il quadro di riferimento per l'applicazione della L.R. n.28/12 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.35/2013, disposizioni poste in capo ai soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nei procedimenti amministrativi finalizzati a detta applicazione, ciascuno per la propria competenza;

-      Allegato B, cheriporta il modello "Piano Ittituristico Aziendale"; detto "Piano" deve essere compilato dall'imprenditore ittico per le finalità di cui all'art. 9 della L.R. n. 28/2012 e presentato a cura dello stesso alla Provincia territorialmente competente (territorio in cui ha sede l'attività di ittiturismo);

-        Allegato C,cheriporta il modello "Domanda di riconoscimento"; detto prospetto deve essere compilato dall'imprenditore ittico per le finalità di cui all'art. 23 della L.R. n.28/2012 e presentato, a cura dello stesso, sempre alla Provincia territorialmente competente;

2. di dare atto che compete al Direttore della Sezione Caccia e Pesca, l'elaborazione di una proposta ai fini della definizione dei criteri di classificazione delle aziende ittituristiche (art.19 della L.R.n.28/12 e s.m.i.);

3. di autorizzare il Direttore della Sezione Caccia e Pesca ad apportare, laddove si renda necessario od opportuno, con proprio provvedimento, marginali modificazioni e/o integrazioni agli Allegati della presente deliberazione, limitatamente ai soli aspetti applicativi non sostanziali;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

646_AllegatoA_273792.pdf
646_AllegatoB_273792.pdf
646_AllegatoC_273792.pdf

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