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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 41 del 18 aprile 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 04 aprile 2014

Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano i nuovi requisiti dei cimiteri. La presente delibera non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La L.R. n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 9 marzo 2010, costituisce - per la Regione Veneto - la normativa di riferimento in materia funeraria ai sensi dell'articolo 117, comma 6 Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

L'art. 2, comma 2 della citata L. R. 18/2010 prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale di specifiche disposizioni tecniche di attuazione.

Presso la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica è stato pertanto costituito un gruppo tecnico composto da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, da un rappresentante della Direzione Urbanistica, da un rappresentante dell'ANCI Veneto e da un rappresentante dell'UPI Veneto.

Con nota prot. n. 240057 del 18 maggio 2011 è stato formalmente chiesto all'ANCI Veneto e all'Unione Regionale delle Province del Veneto di designare un proprio rappresentante, trattandosi di una materia d'interesse anche dei Comuni quali gestori dei cimiteri.

Dal mese di ottobre 2013 il gruppo tecnico si è riunito in cinque incontri, al termine dei quali, tenuto conto della realtà esistente nel territorio regionale e delle disposizioni regolamentari in materia funeraria presenti nelle altre Regioni, ha elaborato il documento "Disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" - Requisiti dei Cimiteri", contenente le indicazioni di carattere igienico-sanitario,di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RICHIAMATI i principi costituzionali ed in particolare l'articolo 117, comma 8 Cost., come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 1/1997 e l'articolo 4 della L.R. n. 54/2012;

Visto l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 18 del 4/03/2010, " Norme in materia funeraria";

VISTA la D.G.R. 27 luglio 2010, n. 1909 "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - Norme in materia funeraria - Linee Guida di Prima Applicazione";

delibera

1.   di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il documento "Disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" - Requisiti dei Cimiteri", elaborato dal gruppo regionale costituito per esaminare tutti gli aspetti concernenti l'applicazione della normativa, contenuto all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

3.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.   di incaricare il Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica dell'esecuzione del presente atto;

5.   di incaricare la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica alla diffusione del presente atto alle Aziende Sanitarie e Comuni;

6.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

433_AllegatoA_272625.pdf

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