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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 32 del 21 marzo 2014


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 315 del 11 marzo 2014

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione.

Nota per la trasparenza: 

il provvedimento, in attuazione del disposto normativo relativo alle serre tunnel mobili, individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione di tali tipologie di serre, fissando i criteri per la rimozione stagionale dei film di copertura.

 

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Sotto il profilo urbanistico ed edilizio va preliminarmente osservato che le disposizioni regionali relative alla realizzazione delle serre sono individuate dall'art. 44 della legge regionale n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio", che disciplina anche l'edificabilità delle zone agricole; in particolare, il comma 6 del citato articolo prevede che nella costruzione di serre fisse non deve essere superato il limite di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e rispettate le modalità costruttive di cui all'art. 43, comma 2, lettera e). Il medesimo comma, stabilisce inoltre che si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture.

Successivamente, l'art. 5, comma 7, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture", ha integrato il comma 6 dell'art. 44 della legge regionale n. 11/2004, prevedendo che "le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere istallate senza i limiti" stabiliti dal citato comma, nonché che "le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono istallate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra.".

In ordine alla realizzazione delle serre deve essere richiamata anche la legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali", che all'art. 9 consente all'imprenditore agricolo, munito dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 2, di installare serre fisse con l'obbligo di presentazione della dichiarazione inizio attività (DIA) e nel rispetto dei limiti di cui al sopra richiamato comma 6 dell'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Il Legislatore regionale nell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 44 aveva inoltre previsto che la Giunta regionale, avvalendosi di una apposita Commissione di esperti, individuasse le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento, da utilizzare da parte dei Comuni in sede di redazione dei Piani degli Interventi (PI).

Al riguardo, nel dare attuazione a quanto esplicitamente previsto dal Consiglio regionale, deve essere evidenziato che la Commissione, costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 24 febbraio 2009, ha elaborato un documento tecnico-specialistico, successivamente approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2010, n.172.

Da ultimo, con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante", il Consiglio regionale ha nuovamente integrato le disposizioni relative alla realizzazione delle serre di cui all'art. 44 della LR n. 11/2004 individuando, al comma 6 bis, una particolare fattispecie di serre mobili che possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo.

Con tale integrazione - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" - il Legislatore regionale ha infattiequiparato ex lege alle "serre mobili stagionali" di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), del dpr n. 380/2001, le"serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente", ricomprendendole tra gli interventi edilizi liberi che si possono eseguire senza alcun titolo abilitativo, demandando altresì alla Giunta regionale l'individuazione delle caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione.

In ordine alla fattispecie delle serre tunnel disciplinata al comma 6 bis dell'art. 44, si rileva quanto segue. Si possono distinguere due tipologie di "serre tunnel", con o senza pareti laterali verticali, in relazione alla forma della sezione trasversale; le serre tunnel "senza pareti verticali" sono serre costituite da un'unica campata (singole), presentano la conformazione ad arco o a mansarda, le pareti laterali sono costituite dalla continuazione dell'arco fino a terra, e la copertura è unica. Le serre tunnel "con pareti verticali" sono costituite da una o più campate, presentano tetto curvilineo o tetto gotico, e la copertura del tetto può essere indipendente dalla copertura delle pareti.

Entrambe le tipologie di serre tunnel devono inoltre essere realizzate senza opere in muratura, da intendersi quali elementi in calcestruzzo o altro materiale da costruzione atto alla stabilizzazione della serra, sia di tipo temporaneo - realizzato cioè con elementi prefabbricati amovibili - sia permanente, qualora la rimozione determini la demolizione del manufatto. Devono essere altresì dotate di struttura portante in elementi modulari amovibili, quindi facilmente montabili/smontabili e ampliabili/riducibili in larghezza e lunghezza, tali da consentire la loro completa rimozione e il riutilizzo senza alcuna operazione di demolizione o distruzione degli elementi o di parti di esse.

Infine, il materiale di copertura, sia del tetto sia delle pareti laterali, deve essere costituito da film plastici, di diversa costituzione chimica e spessore, in grado di garantire il mantenimento dell'effetto serra.Va da sé che al di fuori dei periodi in cui si attua la semiforzatura o la forzatura delle coltivazioni, la copertura della serra non deve essere necessariamente mantenuta stesa sulla struttura portante, giacché la serra non esplica la sua funzione e quindi non vi è la necessità di conseguire l'effetto serra; ciò comporta la possibilità di rimuovere la stessa copertura periodicamente, al termine del ciclo produttivo stagionale o di una fase del ciclo stesso e fino all'inizio del ciclo successivo.

Peraltro, si evidenzia che la stagionalità della copertura della serra tunnel di cui al comma 6 bis dell'art. 44 della LR n. 11/2004 è da riferirsi alla rimozione delle stesse coperture al di fuori dei periodi stagionali in cui si attua la semiforzatura o la forzatura delle coltivazioni, mediante "scopertura" della serra, da effettuarsi almeno una volta all'anno in funzione del tipo di coltura/e effettuata/e. Nella prassi agronomica la scopertura della serra si attua con la rimozione del film plastico o mediante il suo avvolgimento lateralmente alla serra medesima.

Al fine di dare attuazione a quanto esplicitamente previsto dal Consiglio regionale in chiusura del comma 6 bis, si deve rilevare che l'Allegato A e l'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 3 febbraio 2010, "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento", consentono altresì di individuare gli elementi che contraddistinguono le diverse tipologie di serre tunnel come definite nel comma 6 bis dell'art. 44 della LR n. 11/2004, nonché le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione delle medesime.

Pertanto, nel confermare la validità degli Allegati A - "La serra" e B - "Approfondimenti tecnici"alla citata DGR n. 172/2004, anche al fine dell'individuazione da parte della Giunta regionale delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per l'installazione delle serre tunnel di cui al comma 6 bis dell'art. 44 della LR n. 11/2004, si ritiene utile predisporre un estratto di alcune parti dell'Allegato A alla citata DGR n. 172/2010, nel quale vengono illustrate le caratteristiche di tale fattispecie di serre. Tale estratto costituisce Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nello specifico, l'Allegato A comprende la Tabella 1 "Prospetto tipologie serre" e la Tabella 2 "Inquadramento tecnico-sistematico", che riportano le caratteristiche costruttive che contraddistinguono le diverse tipologie di serre, nonché l'inquadramento tecnico-sistematico delle serre con riferimento sia alle disposizioni normative vigenti in materia, che al titolo autorizzativo necessario per la loro realizzazione, nelle quali sono stati estrapolati unicamente i dati e le informazioni relative alle serre tunnel di cui al comma 6 bis dell'art. 44 della LR n. 11/2004.

Infine, per rendere più speditiva l'attività tecnica dei Comuni e dei professionisti del settore, evitando nel contempo eventuali contenziosi, si è valutato opportuno predisporre anche per tale fattispecie di serre la specifica "Scheda tecnica di intervento", che consente di definire in maniera schematica ed univoca la struttura serricola che si intende realizzare rispetto ai parametri tecnici individuati in forma schematica nella tabella 1.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO l'art. 44, comma 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

VISTO l'art. 44, comma 6 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. d ) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA l'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55;

VISTA la DGR 3 febbraio 2010, n. 172;

delibera

1.       di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che illustrano le caratteristiche tecniche delle serre mobili con tipologia a "tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente" di cui al comma 6 bis dell'articolo 44 della LR n. 11/2004;

2.       di approvare l'Allegato A -- Estratto del documento tecnico "La serra",parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,che illustra in forma schematica le caratteristichecostruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione delle serre tunnel mobili di cui al comma 6 bis dell'articolo 44 della LR n. 11/2004;

3.       di precisare che la stagionalità della copertura della serre tunnel mobili di cui al comma 6 bis dell'articolo 44 della LR n. 11/2004, è da riferirsi alla possibilità di rimozione delle stesse coperture al di fuori dei periodi stagionali in cui si attua la semiforzatura o la forzatura delle coltivazioni, mediante "scopertura" della serra, attuata con la rimozione del film plastico o mediante il suo avvolgimento lateralmente alla serra medesima, da effettuarsi almeno una volta all'anno in funzione del tipo di coltura/e effettuata/e, al termine del ciclo produttivo stagionale o di una fase del ciclo stesso, e fino all'inizio del ciclo successivo;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

6.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

315_AllegatoA_270570.pdf

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