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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 29 del 14 marzo 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 27 febbraio 2014

Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: disposizioni applicative. Deliberazione n. 166/CR del 16 dicembre 2013.

Nota per la trasparenza:

La Delibera, dando attuazione alle disposizioni della Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 2,6 identifica l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati all'attività di soccorso e trasporto sanitario con ambulanza e le modalità di affidamento di tale attività da parte delle Aziende sanitarie della Regione

 

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Al fine di dare attuazione alla L.R. 27 luglio 2012, n. 26 la Giunta Regionale con il provvedimento n.166/CR del 16 dicembre 2013 avente come oggetto "Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: disposizioni applicative. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 2, comma 3, l.r. 29 giugno 2012, n. , ha, in sintesi, approvato:

-         l'elenco dei soggetti già autorizzati che svolgono l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultano pertanto provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività (Allegato A);

-         il dettaglio delle attività di soccorso e trasporto sanitario che possono essere affidate ai soggetti accreditati e le modalità di assegnazione dei servizi (Allegato B);

-         le modalità con cui le Aziende sanitarie definiscono il fabbisogno relativo alle diverse tipologie di servizio (Allegato C);

-         lo schema per la definizione del rimborso spese da corrispondere alle Associazioni di Volontariato (Allegato D);

-         gli elementi per la valutazione delle offerte di servizio presentate da strutture diverse dalle Associazioni di Volontariato (Allegato E)

Come previsto dall'Art. 2, comma 3, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23la DGR n. 166/CR/2013 è stata trasmessa alla Commissione consiliare competente per il parere.

La Quinta Commissione consiliare ha esaminato la Deliberazione nella seduta n. 121 del 24 gennaio 2013 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità (Pagr 489), subordinato all'inserimento nell'Allegato B, dopo il paragrafo 8.6, dei seguenti paragrafi:

8.7 Ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 8/11/1991, n. 381, le Cooperative Sociali possono utilizzare personale volontario esclusivamente come presenza complementare rispetto all'equipaggio minimo stabilito dal contratto.

8.8 Le Imprese Sociali, regolarmente costituite ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 24 mazo 2006, n. 55, possono utilizzare per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto anche personale volontario, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 14, comma 2, del sopra citato Decreto Legislativo. Nella determinazione del numero di lavoratori impiegati dall'impresa non deve essere considerato il personale che opera in regime libero professionale nell'ambito dei servizi resi all'Azienda in virtù del contratto per l'attività di soccorso e/o trasporto con ambulanza. Nell'offerta presentata all'Azienda l'Impresa deve indicare in dettaglio la parte di attività svolta da personale volontario.

8.9 Al volontario che opera nelle Cooperative Sociali e nelle Imprese Sociali può essere corrisposto unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività, nei limiti stabiliti dal regolamento dell'Ente, che deve essere approvato dall'Azienda. Al volontario non può essere corrisposta alcuna forma di retribuzione; le spese sostenute ed ammesse al rimborso devono essere puntualmente documentate; non è ammesso alcun rimborso spese forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo nei confronti dell'Associazione. Con cadenza semestrale l'impresa dovrà certificare l'importo del rimborso spese corrisposto a ciascun volontario.

Recependo le indicazioni di cui al citato parere, con il presente atto, quindi, si procede a dare attuazione alla legge regionale 27 luglio 2012, n. 26.

In riferimento alla fase di prima applicazione di cui all'art. 4, comma 1, il Coordinatore del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) ha effettuato, tramite le Aziende Ulss ed Ospedaliere del Veneto, giusta nota di richiesta prot. CREU 11/2013, una ricognizione delle convenzioni e dei contratti in essere per individuare tutti i soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende stesse e che risultano in possesso dei requisiti previsti per essere provvisoriamente accreditati allo svolgimento dell'attività.

A seguito di tale attività i soggetti in possesso dei previsti requisiti sono stati sono stati inseriti nell'elenco di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto.

Per quanto riguarda le procedure di affidamento dei servizi da parte delle Aziende ai soggetti inclusi nel precitato elenco, risulta necessario definire in dettaglio i servizi stessi, che la Legge identifica per macrocategorie, facendo in particolare riferimento alle tipologie di attività di trasporto e soccorso sanitario svolte dalle Aziende, che sono state definite con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1411 del 6/9/2011, ai livelli di assistenza sanitaria che devono essere garantiti durante il trasporto in ambulanza, stabiliti con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 10/4/2013 ed all'organizzazione del Servizio Urgenza Emergenza Medica, definita con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1179 del 28/3/2000.

L'identificazione in dettaglio della tipologia di servizi affidabili direttamente ai soggetti accreditati risulta indispensabile anche al fine di garantire che gli stessi comprendano esclusivamente attività a carattere sanitario, poichè l'affidamento dei servizi di trasporto non strettamente sanitari deve invece soggiacere al regime delineato dal Decreto Legislativo 163/2007, in ottemperanza a quanto dettato in materia dalla direttiva 2004/18/CE.

Inoltre, in riferimento alla previsione della Legge circa l'adozione di un sistema di budget basato sui costi standard per la remunerazione delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati, deve in primo luogo essere precisato che l'affidamento dell'attività ad Associazioni di Volontariato, iscritte nel Registro Regionale di cui alla Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40, può avvenire solo laddove tale attività non abbia carattere lucrativo e pertanto all'Associazione venga corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per tale attività. Come evidenziato anche dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), tale rimborso spese non può avvenire sulla base di tariffe forfettarie o comunque determinate in via preventiva, ma il calcolo degli importi deve essere determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati da parte della singola Associazione per la specifica attività svolta. Tale disciplina può applicarsi anche agli Enti Pubblici a base associativa, definiti al comma 2 dell'art. 4 della Legge.

In merito alle Associazioni di Volontariato deve anche essere precisato che, in base alle disposizioni della citata Legge regionale n. 40, esse devono avvalersi in misura prevalente di personale volontario, che non può in nessun modo essere remunerato.

Per quanto riguarda la definizione di costi standard per le attività svolte da parte di soggetti diversi dalle Associazioni di Volontariato, il Coordinatore del CREU ha evidenziato come esistano attualmente forti disparità tra le diverse Aziende circa i livelli di prestazione richiesti ai soggetti che effettuano servizi di trasporto sanitario con ambulanza e come solo a seguito dell'adozione dei requisiti necessari per l'accreditamento regionale potrà essere possibile garantire standard comparabili in tutte le Aziende; in tale situazione, dall'analisi dei contratti in essere risulta impossibile definire una tariffa unica per le prestazioni attualmente fornite, applicabile a tutto l'ambito regionale.

Peraltro, l'AVCP, nella Deliberazione n. 35 dell'adunanza del 9 marzo 2011, ha ritenuto "non compatibile con i principi di diritto comunitario la previsione secondo la quale, laddove le aziende sanitarie non siano in grado di prestare autonomamente i servizi di trasporto sanitario, questi vengano affidati di norma prioritariamente mediante affidamenti diretti a soggetti accreditati in assenza di apposita procedura concorrenziale". In particolare rileva l'AVCP che l'affidamento dei servizi di trasporto sanitario, in virtù della vigente normativa comunitaria e nazionale, deve soggiacere al regime delineato dagli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006: ai sensi dell'art. 27, comma 1, "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto".

Si ritiene pertanto che al momento l'affidamento dei servizi a soggetti diversi dalle Associazioni di Volontariato non possa che avvenire mediante una selezione tra i soggetti accreditati basata sulla valutazione della convenienza economica delle offerte.

Premesso quanto sopra, si propone l'approvazione dell'Allegato B, parte integrante del presente atto, che in sintesi prevede:

-         il dettaglio delle attività di soccorso e trasporto sanitario che possono essere affidate ai soggetti accreditati e delle attività che, non essendo a prevalente carattere sanitario, non possono essere affidate ma devono essere oggetto di una procedura concorsuale secondo quanto previsto dalle normative in materia di contratti pubblici;

-         le modalità con cui le Aziende sanitarie definiscono il fabbisogno relativo alle diverse tipologie di servizio, secondo lo schema di cui all'Allegato C, parte integrante del presente atto;

-         le modalità di assegnazione dei servizi alle Associazioni di Volontariato e di definizione del rimborso spese da corrispondere, sulla base dello schema di cui all'Allegato D, parte integrante del presente atto;

-         le modalità di assegnazione dei servizi ai soggetti accreditati, che dovrà avvenire mediante la selezione pubblica dei soggetti sulla base dell'offerta economicamente conveniente, valutata secondo le specifiche tecniche evidenziate nell'Allegato E, parte integrante del presente atto.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 della Legge si evidenzia che la competenza è posta in capo ai Comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10. Infatti l'art. 1 della citata legge prevede che le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o subdelegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

Infine, si ritiene di procedere con separato atto, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, alla determinazione dei requisiti necessari per l'accreditamento regionale allo svolgimento del servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza.

Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266;

VISTO il Decreto 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza";

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

VISTA la Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26;

VISTE le Deliberazioni n.1179 del 28/3/2000, n. 1080 del 22/5/2007, n. 4314 del 29/12/2009, n. 1411 del 6/9/2011 e n. 440 del 10/4/2013;

VISTA la Deliberazione n.166/CR del 16 dicembre 2013;

VISTO il parere della Quinta Commissione Consiliare, espresso nella seduta n. 121 del 24 gennaio 2013 (Pagr 489);

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.       di approvare, ai sensi dell'art. 4 della LR 27 luglio 2012, n. 26, l'elenco dei soggetti già autorizzati che svolgono l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, che risultano pertanto provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività;

2.       di stabilire che l'affidamento da parte delle Aziende ULSS ed Ospedaliere dei servizi di soccorso e trasporto sanitario di cui alla LR 27 luglio 2012, n. 26 avvenga secondo le modalità e le procedure descritte negli Allegati B, C, D ed E, parti integranti della presente deliberazione;

3.       di prendere atto che, ai sensi della LR 28 gennaio 1977, n. 10, art. 1, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o subdelegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni;

4.       di procedere con separato atto all'individuazione dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 della LR 27 luglio 2012, n. 26;

5.       di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

6.       la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

7.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

179_AllegatoA_269311.pdf
179_AllegatoB_269311.pdf
179_AllegatoC_269311.pdf
179_AllegatoD_269311.pdf
179_AllegatoE_269311.pdf

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