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Bur n. 25 del 04 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 04 febbraio 2014

CO.VE.RI. Scarl - Progetto per impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero. Comune di localizzazione: Casale sul Sile (TV). Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 1539/2011), con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008. Parere non favorevole.

Note per la trasparenza
Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto e conseguente diniego dell'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.Istanza presentata dalla CO.VE.RI. Scarl in data 18/03/2011.Parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 11/09/2013.

Nota per la trasparenza:

Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto e conseguente diniego dell'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Istanza presentata dalla CO.VE.RI. Scarl in data 18/03/2011.
Parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 11/09/2013.

 

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Va premesso che la durata e la particolare articolazione dell'iter amministrativo seguito nel caso di specie richiedono una breve ricostruzione dei vari momenti istruttori succedutisi nel tempo e che, da ultimo, hanno condotto all'adozione del presente provvedimento.

In data 03/01/2000 è stata presentata, dalla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 - 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), domanda di V.I.A. e Autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 30/311/211.

Dopo una prima fase caratterizzata da un contenzioso promosso dal Comune di Casale sul Sile nei confronti del proponente, la società CO.VE.RI. Scarl ha ripresentato, per l'intervento citato, in data 01/08/2003 domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 8490/46/01.

La Commissione Regionale VIA, nella riunione del 25/10/2005, ha espresso parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, per le motivazioni indicate nel Parere n. 130 del 25/10/2005.

In data 07/12/2005, lo studio legale avv. Borella ha trasmesso per competenza alla Regione Veneto e p.c. al Comune di Casale e alla Provincia di Treviso, a nome e per conto di CO.VE.RI. Scarl, le controdeduzioni ex art. 10 bis L. 241/1990, proponendo un progetto di dimensioni ridotte rispetto all'originale denominato "Ambito ridotto".

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 25/10/2006 con parere (n. 147) non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto originario, mentre, in merito al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato il 07/12/2005, la Commissione Regionale VIA, non si esprimeva in quanto lo stesso si connotava come un progetto sostanzialmente diverso che, per essere valutato, necessitava di una nuova istanza e successiva pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di deposito della documentazione presso le amministrazioni competenti e presentazione al pubblico, al fine di permettere l'adeguata partecipazione dei soggetti interessati come previsto dalla normativa regionale sulla V.I.A..

Non si procedeva all'ulteriore votazione ex art. 23 della L.R. n. 10/1999, non avendo il progetto ottenuto il previsto parere favorevole di compatibilità ambientale.

Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n° 3888 del 12/12/2006.

Contestualmente, in data 12/12/2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, pronunciava la sentenza (n. 18) sul ricorso n. 2144/06 proposto da CO.VE.RI. Scarl, contro la Regione Veneto, sulla domanda di approvazione dell'intervento di natura riduttiva in oggetto.

In particolare il suddetto Tribunale, accoglieva il ricorso del proponente, ordinando "(...) all'amministrazione di adottare l'atto conclusivo del procedimento avviato con la presentazione della domanda da parte della società ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione (...)" e nello specifico di procedere all'istruttoria e alla conclusione del procedimento amministrativo ordinando alla Regione di pronunciarsi (anche) sul progetto "riduttivo" presentato il 17 dicembre 2005 dalla società in risposta alle ragioni ostative ad essa comunicate ai sensi dell'art. 10-bis.

In data 14/01/2007, il Presidente della Commissione Regionale VIA, nominava il gruppo istruttorio per l'espressione del nuovo parere come richiesto nella sentenza del TAR per il Veneto, inerente al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005.

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 07/02/2007 con parere (n. 151) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1.       venga predisposto e presentato agli Enti competenti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti:

  1. un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. Sia fornito ad ARPAV un calendario, costantemente aggiornato, delle operazioni di campionamento;
  2. il progetto di bonifica delle aree contaminate;

2.       venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla DGRV 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;

3.       vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto, e fornita la documentazione amministrativa necessaria;

4.       venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;

5.       venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso ha ritenuto di rinviare l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate.

Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n. 478 del 06/03/2007.

La Ditta CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 - 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), al fine di acquisire l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento si è fatta parte attiva e ha presentato l'istanza di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n. 10/1999 con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008, acquisita in data 18/03/2011, con prot. n. 13982/63.01.07 E. 410.01.1, rettificata in data 14/06/2011, con prot. n. 282821/63.01.07 E. 410.01.1. All'istanza è stata allegata la documentazione in ottemperanza a quanto prescritto con la D.G.R. n. 478 del 06/03/2007, nonché la documentazione inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 29/06/2011 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione sopracitata, ai sensi dell'art. 29-quater, della Parte II^, Titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Casale Sul Sile (TV) ed ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso.

In merito all'intervento in oggetto sono pervenuti pareri e osservazioni tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti elencati nella premessa del parere n. 407 del 24/04/2013, Allegato A, del presente provvedimento.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 28/09/2011.

In data 20/12/2011, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Per quanto previsto dall'art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, con nota n. 36719 E. 410.01.1 dell' 25/01/2012, copia della documentazione di progetto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, per le valutazioni di competenza. Nella medesima nota veniva comunicato alla ditta CO.VE.RI. Scarl, che i termini di chiusura del procedimento, di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., venivano sospesi fino all'acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Treviso.

In data 20/03/2012, con prot. n. 0032753, ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti ha espresso il proprio parere, acquisito con prot. n. 133612/63.01.07 E. 410.01.1, del 20/03/2012. Il medesimo Dipartimento ARPAV, a tale proposito, non ha ritenuto l'intervento soggetto all'art. 16 della L.R. n. 11/2010, tuttavia ha effettuato una valutazione in merito alla indispensabilità dell'impianto di smaltimento, in ragione all'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento, che si conclude:

"(...) L'analisi dei dati non fa pertanto emergere per l'immediato l'urgenza e la necessità di ulteriori volumetrie dedicate allo smaltimento definitivo in discarica di rifiuti non pericolosi, diverse da quelle direttamente collegate ad interventi di bonifica dove l'urgenza è definita da altri aspetti, in assenza di una pianificazione regionale di settore relativa alla gestione integrata dei rifiuti, che peraltro è in corso di definizione.".

Le valutazioni espresse da ARPAV, con nota 13/04/2012, prot. n. 174855 E. 410.01.1, sono state trasmesse alla Provincia di Treviso, per l'eventuale seguito di competenza, comunicando, inoltre, alla Ditta proponente, il riavvio dei termini di chiusura della procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Successivamente, con Delibera n. 00021 del 30/07/2012, il Consiglio Provinciale di Treviso si è determinato, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010:

"(...) di dare atto che l'impianto di discarica per rifitui inerti proposto dalla ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l. con sede legale in Treviso, via Longhin n. 1, e da ubicarsi nel territorio comunale di Casale sul Sule, non risponde ai requisiti richiesti dall'art. 16, comma 2, della L.R. 11/2010, per la sua approvazione si sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006."

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si sono svolte quattro riunioni tecniche, alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, nelle seguenti date:

  • 04/05/2012, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità;
  • 11/06/2012, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

  • in data 18/06/2012, prot. n. 282145, relativa alle migliorie progettuali apportate alle barriere di impermeabilizzazione, al sistema di raccolta del percolato, alla gestione delle acque meteoriche ed alla ridefinizione dell'invarianza idraulica;
  • in data 23/04/2013, prot. n. 174254, relativa:
  • alla servitù di passaggio che interessa la viabilità di accesso alla discarica in progetto;
  • all'art. 32 della L.R. n. 3/2010.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 20/06/2012, è stato modificato il gruppo istruttorio.

Con nota n. 5198-6060/DS/cc/DD del 25/07/2012, acquisita al protocollo regionale n. 363921 del 07/08/2012, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha espresso - per gli aspetti di competenza - parere idraulico favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, con prescrizioni da attuarsi in sede di esecuzione lavori.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 12/09/2012, è stato ulteriormente modificato il gruppo istruttorio.

Nella seduta del 24/10/2012, la Commissione regionale V.I.A. ha richiesto al proponente documentazione integrativa, trasmessa alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con nota del 09/11/2012 - prot. n. 509359 E. 410.01.1; documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 578367/45/07 E.410.01.1, del 20/12/2012.

Lo Studio Legale Associato Avvocati Borella, De Girolami, Brunello e Sartorato, per conto della Ditta CO.VE.RI. Scarl, ha provveduto a presentare presso gli Uffici regionali i seguenti solleciti e diffide alla conclusione del procedimento in iter presso la Commissione regionale V.I.A.:

  • diffida, in data 19/07/2012 - prot. n. 334829;
  • sollecito, in data 27/09/2012 - prot. 433951;
  • sollecito, in data 24/10/2012 - prot. 482965;
  • sollecito, in data 06/12/2012 - prot. 401308;
  • diffida, in data 24/04/2013 - prot. n. 174254.

Con nota n. 164265 del 17/04/2013, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. nella medesima data, l'Unità di Progetto Foreste e Parchi ha espresso - per gli aspetti di competenza - parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, con riferimento agli aspetti connessi alla tutela dell'ecosistema fluviale del Parco Naturale regionale del Fiume Sile e a quelli idraulici della rete idrologica superficiale di drenaggio.

A dette valutazioni è stato dato riscontro nella sezione delle controdeduzioni delle osservazioni, nel presente parere.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., al fine di acquisire in un'unica sede pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi comunque denominati di organi regionali, provinciali e comunali, necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione dell'intervento specificato in oggetto.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 407 del 24/04/2013, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., si è nuovamente rideterminata in senso positivo in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento, confermando a maggioranza dei presenti, il parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in esame (già espresso con parere n. 151 del 07/02/2007, recepito con D.G.R. n. 478 del 06/03/2007), subordinatamente al rispetto di una prescrizione.

Nella medesima seduta del 24/04/2013 la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione del progetto per la realizzazione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero sito in Comune di Casale sul Sile (TV), alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhi, 1 - 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto di prescrizioni di cui al parere n. 407 del 24/04/2013, Allegato A del presente provvedimento, rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

Nella seduta del 08/05/2013, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione del progetto, n. 407 del 24/04/2013, e di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., ha espresso altresì a maggioranza dei presenti, parere favorevole (n. 412 del 08/05/2013) al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IIª - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005), subordinatamente al rispetto di prescrizioni, indicate nel parere n. 412 del 08/05/2013, Allegato B del presente provvedimento.

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., con nota n. 220708 del 23/05/2013, hanno provveduto a trasmettere alla Ditta proponente (e, per conoscenza alla Provincia di Treviso, al Comune di Casal sul Sile ed al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso) le seguenti prescrizioni, ai fini del rilascio della compatibilità ambientale ed ai fini autorizzativi, impartite dalla Commissione regionale V.I.A. con il parere n. 407 del 24/04/2013, a cui il proponente doveva ottemperare prima dell'adozione del provvedimento da parte della Giunta Regionale del Veneto.

In particolare, il proponente aveva l'obbligo di provvedere ad ottemperare alla sopracitata prescrizione n. 1, relativa al giudizio di compatibilità ambientale entro 30 giorni a partire dal ricevimento delle comunicazione, inviando copia della documentazione agli Uffici regionali e per conoscenza anche alla Provincia di Treviso, al Comune di Casale sul Sile ed al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso.

Nella nota n. 220708 del 23/05/2013 era inoltre specificato che, decorso tale termine la Giunta Regionale avrebbe provveduto all'assunzione del conseguente provvedimento.

Con nota del 13/06/2013 (prot. regionale n. 253868 del 13/06/2013), la CO.VE.RI. S.c.a.r.l. ha presentato richiesta di proroga (90 giorni) dei termini per la presentazione della documentazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Commissione regionale V.I.A. in sede di rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

Durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 03/07/2013 sono stati valutati approfonditamente i presupposti per poter rilasciare la proroga richiesta. La discussione si è conclusa esprimendo, ad unanimità dei presenti, parere non favorevole alla concessione della proroga richiesta dal proponente, con conseguente parere interlocutorio negativo di compatibilità ambientale, n. 419 del 03/07/2013 (Allegato C, del presente provvedimento), non avendo il proponente ottemperato, nei termini previsti dalla prescrizione, al deposito della documentazione richiesta.

In data 04/07/2013, il Comune di Casale sul Sile (TV) ha presentato ricorso con istanza di sospensione cautelare avanti al T.A.R. del Veneto, c/ Regione Veneto, CO.VE.RI. S.c.a.r.l. ed altri.

In data 16/07/2013, la Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l., ha presentato controricorso e ricorso accidentale avanti al T.A.R. del Veneto, c/ Comune di Casale sul Sile, Regione Veneto ed altri.

Con nota n. 309352 E. 410.01.1 del 19/07/2013, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, alla Ditta CO.VE.RI.S.c.a.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

La CO.VE.RI. S.c.a.r.l., con nota del 01/08/2013 ha trasmesso la memoria aggiuntiva, in ottemperanza alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. (acquisita al protocollo regionale n. 344718 del 13/08/2013.

La Ditta, nella succitata memoria, richiedeva quanto segue:

  • in via principale, che la Commissione V.I.A., prendesse atto della dimostrazione della disponibilità delle aree relative alla strada d'accesso alla discarica ivi compreso il mappale n. 379 del foglio 3, di proprietà di Autostrade per l'Italia S.p.A., già fornita nel corso dell'iter istruttorio e di quanto allegato alla memoria stessa, e;
  • in via subordinata, che la Commissione, previo avviso, ex D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari espropriandi, rimettesse il progetto alla Giunta regionale per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999, per consentire così l'avvio della procedura espropriativa e la conseguente adozione del decreto di esproprio/asservimento del mappale 379 al foglio 3, del Comune di Casale sul Sile.

Conclusa l'istruttoria tecnica per la valutazione memoria aggiuntiva presentata dalla Ditta proponente, in ottemperanza alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con parere n. 432 dell'11/09/2013, Allegato D del presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere definitivo non favorevole, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per la seguenti motivazione:

  • il proponente non ha ottemperato, nei termini previsti dalla prescrizione n. 1, del parere n. 407 del 24/04/2013 - ai fini del rilascio della compatibilità ambientale - al deposito della documentazione richiesta concernente la dimostrazione della disponibilità del mappale Foglio 3 n. 379 (intestato ad Autostrade per l'Italia S.p.A.).

La medesima Commissione Regionale V.I.A., ha inoltre espresso, all'unanimità dei presenti, parere non favorevole all'attivazione del procedimento amministrativo, da parte della Regione del Veneto, per l'acquisizione coattiva della servitù, per la seguente motivazione:

  • il proponente avrebbe dovuto richiedere, per l'area in questione, l'avvio del procedimento per la costituzione della servitù coattiva al momento della presentazione dell'istanza del 2011.

Non avendo il progetto acquisito il parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 992/2002;

VISTA la D.G.R. n. 3888/2006;

VISTA la D.G.R. n. 478/2007;

VISTA la D.G.R. n. 1539/2011;

VISTA la Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 24/04/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 08/05/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 03/07/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 11/09/2013;

VISTO il parere n. 407 del 24/04/2013, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere n. 412 del 08/05/2013, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere n. 419 del 03/07/2013, Allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere n. 432 del 11/09/2013, Allegato D, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.       di prendere atto, facendoli propri, i pareri:

  • n. 407 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 24/04/2013, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazione del progetto, Allegato Adel presente provvedimento;
  • n. 412 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 08/05/2013, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, Allegato Bdel presente provvedimento;
  • n. 419 dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 03/07/2013, ai fini dell'espressione del parere interlocutorio negativo di compatibilità ambientale, Allegato Cdel presente provvedimento;
  • n. 432 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 11/09/2013, ai fini dell'espressione del parere definitivo non favorevole, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, Allegato Ddel presente provvedimento;

che formano parte integrante e sostanziale, in ordine al giudizio di compatibilità ambientale, all'autorizzazione dell'intervento ealcontestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per il progetto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero, in Comune di Casale Sul Sile (TV), presentato dalla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 - 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000);

2.       di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ed in ragione delle risultanze istruttorie della Commissione Regionale V.I.A., giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, per le motivazioni indicate nel parere n. 432 del 11/09/2013, Allegato D del presente provvedimento;

3.       di non autorizzare, conseguentemente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento per le motivazioni contenute nel parere n. 432 del 11/09/2013, Allegato D del presente provvedimento;

4.       di non rilasciare alla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 - 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni indicate nel parere n. 432 del 11/09/2013, Allegato D del presente provvedimento;

5.       di trasmettere il presente provvedimento alla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 - 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Casale Sul Sile (TV), alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUV), alla Sezione Parchi e Biodiversità, alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Treviso, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

6.       di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7.       di incaricare il Dipartimento Ambiente dell'esecuzione del presente atto;

8.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

10.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

59_AllegatoA_269036.pdf
59_AllegatoB_269036.pdf
59_AllegatoC_269036.pdf
59_AllegatoD_269036.pdf

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